Aggiornamento del protocollo condiviso: il testo integrale per le procedure in materia di Covid

Le novità su lavoro e pandemia

Aggiornamento del protocollo condiviso.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

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Il protocollo condiviso, com'è noto, ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid. Il protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

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Qui di seguito il testo integrale del protocollo.

Ministero della Salute
Ordinanza 21 maggio 2021  

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli
ambienti di lavoro. (21A03368)

(Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le
linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del
2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della
salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto, altresi', l'art. 16, primo comma, del citato decreto-legge
18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021,
continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato
in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, punto 7), lettera d), e l'art. 1, comma 1, punto
9), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11
marzo 2020, n. 64;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto l'art. 4, comma 1 e il richiamato allegato 12 del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio 2021,
recante l'adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del citato art.
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante
«Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento
recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui
al decreto 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
"Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Viste le richieste pervenute in data 29 aprile e 21 maggio 2021 dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all'adozione
di una ordinanza per l'aggiornamento delle misure di prevenzione e
contenimento del rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro
come previste dal «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal
Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, in attuazione della
disposizione di cui all'art. 1, comma 1, punto 9, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Ritenuto necessario e urgente aggiornare, ai sensi dell'art. 12 del
richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il suddetto
«Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», allegato 12
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
tutte le attivita' produttive industriali e commerciali devono
svolgersi nel rispetto del «Protocollo condiviso di aggiornamento
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal
Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte
integrante della presente ordinanza.
2. Il protocollo di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce il
documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»,
di cui all'articolo 4, comma 1, e relativo allegato 12 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come
richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data
della sua adozione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2021

(...)

Allegato

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli
ambienti di lavoro, 6 aprile 2021

Oggi, 6 aprile 2021, e' stato sottoscritto - all'esito di un
approfondito confronto in videoconferenza - il presente «Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli
ambienti di lavoro».
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti
sociali, in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1,
numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020, che - in relazione alle attivita' professionali e alle
attivita' produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali
e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena
attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti
di lavoro, gia' contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti
successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in
particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il
contributo tecnico-scientifico dell'INAIL.
Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari
provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' di quanto
emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di
protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro
agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, soluzioni
organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle
attivita' produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e
sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative.
Nell'ambito di tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o
la sospensione temporanea delle attivita'.
In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la
rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure
straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare in tema di
ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita' di aggiornare il Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di
condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze
sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le
rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi
interconfederali, affinche' ogni misura adottata possa essere
condivisa e resa piu' efficace dal contributo di esperienza delle
persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo
conto della specificita' di ogni singola realta' produttiva e delle
situazioni territoriali.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus sars-CoV-2/covid-19

In continuita' e in coerenza con i precedenti accordi
sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha
l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate
a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l'epidemia di COVID-19.
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico
generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita'
sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni
emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19

e premesso che

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo
2021 prevede misure restrittive nell'intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e che
per le attivita' di produzione tali misure raccomandano:
il massimo utilizzo, ove possibile, della modalita' di lavoro
agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi
dell'art. 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
che le attivita' professionali siano attuate anche mediante
modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio
domicilio o in modalita' a distanza;
che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
che siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
che sull'intero territorio nazionale tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,
il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto
il 20 marzo 2020;

e ritenuto, altresi', opportuno:

garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalita' a distanza, nonche' per quelle non sospese;
raccomandare, in particolare per le attivita' produttive, che
siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza
interpersonale di almeno un metro come principale misura di
contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i
dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di
ulteriori strumenti di protezione individuale gia' previsti
indipendentemente dalla situazione emergenziale;
favorire, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali;

si stabilisce che

le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di
regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a
quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive secondo
le peculiarita' della propria organizzazione, previa consultazione
delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute
delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la
salubrita' dell'ambiente di lavoro.
1. Informazione
L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria;
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei quattordici giorni precedenti, etc.) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione del contagio.
Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della
mascherina chirurgica, e' fatta salva l'ipotesi che, per i rischi
presenti nella mansione specifica, siano gia' previsti strumenti di
protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali
filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
2. Modalita' di ingresso in azienda
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. (1) Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°C, non sara' consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel
rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne
fossero gia' dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a
chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. (2)
Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito
richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno
essere adottate in materia:
agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35;
all'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
all'art. 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus
SARS-CoV-2/COVID-19 avverra' secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12
ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori
positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo
dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio
sanitario.
Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di
situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli
di settore per le attivita' produttive di cui all'Allegato IX al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vigente.
3. Modalita' di accesso dei fornitori esterni
Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato
dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori
lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le
misure previste per il contenimento del rischio di contagio
(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il
committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi
dovranno collaborare con l'autorita' sanitaria fornendo elementi
utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
4. Pulizia e sanificazione in azienda
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del
Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della
salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonche' alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento
alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
salute, puo' organizzare, secondo le modalita' ritenute piu'
opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche
ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui
si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata
circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.
5. Precauzioni igieniche personali
E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi
detergenti per le mani.
E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
E' raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e
sapone.
I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili
a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
6. Dispositivi di protezione individuale
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione e'
fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione
emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale -
come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanita'
(OMS) - secondo la disciplina vigente.
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai
sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le «mascherine chirurgiche» di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso e' disciplinato
dall'art. 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi
di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, e'
comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di
dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso
non e' necessario nel caso di attivita' svolte in condizioni di
isolamento, in coerenza con quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Nella declinazione delle misure del presente Protocollo
all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi
valutati a partire dalla mappatura delle diverse attivita'
dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.
7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori,
distributori di bevande e/o snack)
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilita' dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle
tastiere dei distributori di bevande e snack.
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile e
da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)
Con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente
al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla
produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il
funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle
attivita' che possono essere svolte in tale modalita', in quanto
utile e modulabile strumento di prevenzione.
1. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in
deroga, valutare sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi
riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via
prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati
a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione.
Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti non risulti
sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non
ancora fruiti.
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, e'
opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il
RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di
trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico
delle sedi di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche
nella fase di progressiva ripresa delle attivita', in quanto utile e
modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il
datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al
lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente,
potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro, ovvero soluzioni analoghe.
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' degli orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione
agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a
casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del
trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di
trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa).
Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta
di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti
segnalati da apposite indicazioni.
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina
chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello
superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attivita' di
formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, fatte salve le
deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in
presenza, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei
percorsi di IeFP, nonche' la formazione in azienda esclusivamente per
i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate
dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di
formazione individuali e quelli che necessitano di attivita' di
laboratorio, nonche' l'attivita' formativa in presenza, ove
necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attivita' di
laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione
che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque
possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare
la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da
remoto.
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre
(temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione
respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale e si dovra' procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a
quello degli altri presenti, dai locali; l'azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della salute.
Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito
dotato - ove gia' non lo fosse - di mascherina chirurgica.
L'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali «contatti stretti» di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il
coinvolgimento del MC. Cio' al fine di permettere alle autorita' di
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, l'azienda potra' chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento,
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd.
decalogo).
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perche' puo' intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
l'informazione e la formazione che il medico competente puo' fornire
ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza
sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle
visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel
rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della
salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del
medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel
territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero
della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale
del 4 settembre 2020.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e
le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al
contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza
sanitaria eccezionale ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili
secondo le definizioni e modalita' di cui alla circolare congiunta
del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della
riservatezza.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella
valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potra'
suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora
ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e
della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento
epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito
nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.
Il medico competente collabora con l'Autorita' sanitaria, in
particolare per l'identificazione degli eventuali «contatti stretti»
di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di
permettere alle Autorita' di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. In merito ai «contatti stretti», cosi' come
definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio
2020, e' opportuno che la loro identificazione tenga conto delle
misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente
attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da
SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus
SARS-CoV-2/COVID-19 avverra' in osservanza della normativa di
riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori gia'
risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC
effettuera' la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2, lettera
e-ter del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni
(visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi), al fine di verificare l'idoneita' alla mansione -
anche per valutare profili specifici di rischiosita' -
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di
regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di
comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle Parti sociali.
Per le finalita' del presente Protocollo, potranno essere
costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad
iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle
autorita' sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
virus SARS-CoV-2/COVID-19.

(1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso
ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei
dati personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le
informazioni di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo'
essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti
dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento
potra' essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1,
lettera c), del dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata
dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento al
termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare
i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni
necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere
trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal contagio
da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati
a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di
un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura, assicurare modalita' tali da garantire la
riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi
all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi
al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

(2) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti
risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di
prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati
personali, poiche' l'acquisizione della dichiarazione costituisce
un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di
cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce
di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti
rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2
(COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2
(COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se
si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio
epidemiologico, e' necessario astenersi dal richiedere
informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei luoghi.

 

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