Aggressioni nelle professioni sanitarie: una legge per contrastare il fenomeno

Per le lesioni gravi, prevista la reclusione da quattro a dieci anni, mentre per quelle gravissime, la reclusione va da otto a sedici anni

Aggressioni nelle professioni sanitarie: dopo gli innumerevoli casi che si sono verificati e continuano a verificarsi nelle strutture socio-sanitarie, è arrivata la legge (legge 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020).

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Tre i punti fondamentali.

Aggressioni nelle professioni sanitarie: l'Osservatorio

A tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento - ovvero il 24 settembre 2020 - entra in funzione l' "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie" con i seguenti scopi:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Aggressioni nelle professioni sanitarie: le pene

Anche agli aggressori ai danni degli operatori socio-sanitari saranno applicate le pene previste per le lesioni gravi cagionate a un pubblico ufficiale: reclusione da quattro a dieci anni, mentre per le le lesioni gravissime, la reclusione stabilita va da otto a sedici anni. Previste anche le circostanze aggravanti (art. 5). Nel provvedimento sono state incluse anche sanzioni amministrative (da 500 a 5.000 euro).

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Aggressioni nelle professioni sanitarie: forze dell'ordine e prevenzione

Per prevenire questo tipo di episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale socio-sanitario devono prevedere nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Qui di seguito il testo integrale della legge.

Legge 14 agosto 2020, n. 113 

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni
sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
(20G00131)

(in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2020, n. 224 - Vigente al: 24 settembre 2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni
sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge
11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle
individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

Art. 2

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti
le professioni sanitarie e socio-sanitarie

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito
presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza
degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di
seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a
definire la durata e la composizione dell'Osservatorio costituito,
per la sua meta', da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di
un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, di
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della
giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini
professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle
associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
nonche' le modalita' con le quali l'organismo riferisce, di regola
annualmente, sugli esiti della propria attivita' ai Ministeri
interessati. La partecipazione all'Osservatorio non da' diritto alla
corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle spese, gettone di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare,
all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio
delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti
commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro
funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e
misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu'
esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie,
anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il
personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla
gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la
qualita' della comunicazione con gli utenti.
2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'
istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati
regionali relativi all'entita' e alla frequenza del fenomeno di cui
al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio
o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di
comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanita'.
3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanita' trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2
acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8
marzo 2017, n. 24.
4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una
relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.

Art. 3

Promozione dell'informazione

1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione
sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse
disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti
di comunicazione istituzionale.

Art. 4

Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale

1. All'articolo 583-quater del codice penale e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o
gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria
o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'».
2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque
svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali».

Art. 5

Circostanze aggravanti

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) e'
aggiunto il seguente:
«11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o
minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di
cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di
dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o
attivita'».

Art. 6

Modifiche al codice penale in materia di procedibilità

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti:
«salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo
61, numero 11-octies),».
2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61,
numero 11-octies),».

Art. 7

Misure di prevenzione

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le
strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1
della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza,
misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze
di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Art. 8

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei
confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione
contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e
socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura
che condanni ogni forma di violenza. La giornata e' celebrata
annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita'
e della ricerca.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 9

Sanzione amministrativa

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte
violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque
svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso
funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
5.000.

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

(Aggressioni nelle professioni sanitarie)

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