Agricoltura a basso impatto ambientale: criteri e modalità

Agricoltura a basso impatto ambientale
Pubblicato il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022

Agricoltura a basso impatto ambientale: criteri e modalità per attuare gli interventi sono riportati all'interno del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2022, n. 293).

Le risorse sono così suddivise:

  • 40% per filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
  • 30% per interventi proposti da associazioni biologiche;
  • 30% per interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.

Le proposte saranno valutate sulla base d criteri generali quali:

a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;

b) qualità del progetto e grado di innovazione;

c) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi;

d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti;

e) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022.

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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022 

Criteri  e  modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi  volti  a
favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale
e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura  biologica.
(22A07049) 

(Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2022, n.293)

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

 

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1 

                   Oggetto e ambito di intervento 

 

1. Il presente decreto disciplina i  criteri  e  le  modalita'  per

l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione

agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di  filiere

e distretti di  agricoltura  biologica,  finanziati  a  valere  sulla

disponibilita'  del  «Fondo  per  l'agricoltura  biologica»  di   cui

all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  cosi'

come incrementato dall'art. 68, comma  15-bis  del  decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

luglio 2021, n. 106.

2. Gli specifici interventi volti a favorire le forme di produzione

agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione  di  filiere  e

distretti  di  agricoltura  biologica   sono   selezionati   mediante

procedura ad evidenza pubblica per la concessione  di  contributi  in

conto capitale.

3. Il  Dipartimento  delle  politiche  competitive  della  qualita'

agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la

promozione della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica -

pone in essere tutte le necessarie procedure,  con  l'emanazione  dei

relativi provvedimenti, per la gestione delle risorse del «Fondo  per

l'agricoltura biologica» finalizzata alla concessione dei  contributi

di cui al comma 2, per l'attuazione degli interventi per le forme  di

produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la  promozione

di filiere e distretti di agricoltura biologica».

4. Gli interventi di cui al presente decreto,  nel  rispetto  della

normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato,

riguardano le categorie di aiuti previste  dal  regolamento  (UE)  n.

702/2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno  alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone

rurali, e in particolare:

a. aiuti per il trasferimento  di  conoscenze  e  per  azioni  di

informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come

corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita'  dimostrative

e ad azioni di informazione;

b. aiuti per i servizi di consulenza  (art.  22  del  regolamento

(UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole,  filiere  e

distretti  di  agricoltura  biologica  a  usufruire  di  servizi   di

consulenza per migliorare  le  prestazioni  economiche  e  ambientali

nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche  dell'azienda  o

dell'investimento;

c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti  agricoli

(art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti  all'organizzazione

e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni

destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito  ai  prodotti

agricoli  biologici,  alle  filiere   biologiche   e   ai   distretti

biologici/biodistretti.

5. Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1,  comma  522

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 68, comma 15-bis del

decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni

dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106  e  di  quanto  disposto  nel

regolamento  (UE)  n.  702/2014,  l'attuazione  degli  interventi  e'

disciplinata con successivi provvedimenti che  individuano,  oltre  a

quanto e' previsto dal presente decreto, le categorie di  intervento,

l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di  investimento,

i requisiti di accesso dei  Soggetti  proponenti,  le  condizioni  di

ammissibilita' dei Progetti, le spese  ammissibili,  la  forma  e  le

intensita' delle agevolazioni, nonche' le modalita' di  presentazione

delle domande, i criteri di valutazione e le modalita' di concessione

ed erogazione delle agevolazioni.

6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono  esenti

dall'obbligo di  notifica  alla  commissione  europea  ai  sensi  del

regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei

settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il

regolamento (UE) n. 1857/2006.

 

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di  cui

all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:

a)  «Filiera  biologica»:  l'insieme  degli  operatori  biologici

coinvolti  nelle  fasi  della   produzione   biologica   (produzione,

preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata  con

qualsiasi forma giuridica,  comprese  quelle  previste  dall'art.  10

della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda,  su  base  regionale  o

interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al  totale

la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di

produzione primaria;

b) «Operatore biologico»: l'operatore di cui  all'art.  3,  punto

13), del regolamento (UE) n. 2018/848  inserito  nell'elenco  di  cui

all'art.  7  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole

alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;

c)  «Associazioni  biologiche»:  le  associazioni  di   esclusiva

rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui

soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie

associate in almeno dieci regioni o province autonome;

d)  «Distretto  biologico/biodistretto»:  cosi'   come   definito

dall'art. 13 della legge 9 marzo  2022,  n.  23.  Nelle  regioni  che

abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o

distretti biologici  si  applicano  le  definizioni  stabilite  dalla

medesima normativa;

e) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari

e forestali;

f) «Provvedimenti»: avvisi attuativi  emanati  dal  Ministero  in

attuazione del presente decreto;

g) «Soggetto proponente»: il soggetto  che  assume  il  ruolo  di

referente  nei  confronti  del  Ministero  circa   l'esecuzione   del

progetto, nonche' la rappresentanza dei propri componenti per tutti i

rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi  alle

attivita' di erogazione delle agevolazioni;

h)  «Soggetti  della  filiera»:  gli  operatori   biologici   che

concorrono direttamente alle diverse fasi della filiera biologica;

i) «Progetto»: l'insieme degli interventi  proposti  dal  singolo

soggetto proponente;

j) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero, la societa'  di  cui

all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e s.m.i.

k) «Direzione generale»: Dipartimento delle politiche competitive

della qualita' agroalimentare, della pesca e  dell'ippica,  direzione

generale per la promozione della qualita' agroalimentare, della pesca

e dell'ippica.

 

                               Art. 3 

                         Risorse finanziarie 

1. Le risorse finanziarie  disponibili  sono  quelle  previste  dal

«Fondo per l'agricoltura biologica» di cui  all'art.  1,  comma  522,

della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  incrementate  dall'art.  68,

comma 15-bis, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito

con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. La totalita' delle risorse finanziarie di cui  al  comma  1,  al

netto di quelle eventualmente imputate  al  «soggetto  gestore»  come

specificato nel comma 4 del presente articolo, vengono  destinate  ai

soggetti  proponenti  di  cui  all'art.   6   secondo   la   seguente

ripartizione:

a) il 40%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da

filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;

b) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da

associazioni biologiche;

c) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da

distretti biologici/biodistretti.

3. L'intensita' delle  agevolazioni  sara'  stabilita  nei  singoli

provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime  previste  dagli

articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. In ogni  caso,

ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014,

l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei costi  ammissibili.  In

relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del

regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro

1.500,00 per consulenza.

4.  Per  la   definizione,   l'attuazione,   l'istruttoria   e   il

monitoraggio delle misure finanziate con il «Fondo per  l'agricoltura

biologica»,  il  Ministero  puo'  avvalersi  del  soggetto   gestore,

attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art.  9,  comma  1  del

decreto legislativo n.  50/2016,  i  cui  oneri  sono  imputati  alle

risorse del Fondo medesimo nella misura di euro 350.000,00  annui,  a

partire dall'annualita' 2022.

 

                               Art. 4 

                              Finalita' 

1. Gli interventi di cui all'art. 5  sono  rivolti  a  favorire  le

forme di produzione agricola a  ridotto  impatto  ambientale  e  alla

promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di  ogni

attivita' a  queste  connessa.  A  tal  fine  si  ritiene  necessario

stimolare processi di organizzazione dei rapporti  tra  i  differenti

soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:

a)   promuovere   la   transizione   ecologica    del    comparto

agroalimentare attraverso processi di riconversione  alla  produzione

con metodo biologico;

b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra  i  soggetti

della  filiera  che  permettano  di  riconoscere  il  maggior  valore

aggiunto alla produzione primaria biologica;

c)  stimolare  le  relazioni  di  mercato  e  garantire  ricadute

positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del

territorio interessato, in particolare mediante la  realizzazione  di

un sistema integrato, volto alla valorizzazione  e  alla  vendita  di

prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.

 

                               Art. 5 

                  Progetti e interventi ammissibili 

1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente decreto,  i

progetti che perseguono le finalita' di cui all'art. 4, attraverso la

realizzazione di uno o piu' interventi  secondo  quanto  definito  ai

successivi commi.

2. I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:

a) i progetti a carattere nazionale devono essere  realizzati  in

almeno  cinque regioni  e/o  provincie  autonome  italiane  ed  avere

ricadute in ambito nazionale;

b) i progetti a carattere  locale  devono  essere  realizzati  in

ambito  regionale  ed  interregionale  ed  avere  ricadute  nell'area

definita dall'intervento.

3. I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere  locale,

si articolano nelle categorie di interventi previste dal  regolamento

(UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 all'art. 1,  comma

2, del presente decreto.

4. Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le  categorie

di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di  soggetto

proponente,  nel  rispetto  dei  costi  ammissibili  previsti   dagli

articoli. 21,22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.

5. Qualora in una delle due  categorie  di  progetti  (nazionale  o

locale) non  venissero  presentate  domande  di  contributo  tali  da

esaurire le risorse disponibili, il Ministero si riserva la  facolta'

di  impiegare  tali  risorse  per  finanziare  l'altra  categoria  di

progetti.

6. Qualora le  domande  di  contributo  presentate  eccedessero  le

disponibilita' previste, il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di

incrementare tali disponibilita' con ulteriori fonti di finanziamento

coerenti. Nel caso in  cui  non  si  rendessero  disponibili  risorse

aggiuntive, i progetti saranno ammessi a  finanziamento  in  base  ai

criteri di priorita' indicati nei provvedimenti attuativi.

 

                               Art. 6 

                         Soggetti proponenti 

1. Per i progetti a carattere nazionale di cui all'art. 5 comma  2,

lettera a)  del  presente  decreto,  possono  presentare  domanda  di

accesso ai contribuiti:

a) le filiere biologiche giuridicamente costituite o  costituende

in   raggruppamenti   di   imprese,   aventi   almeno   le   seguenti

caratteristiche:

i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti  nella

produzione primaria con la  partecipazione  di  almeno  un  operatore

coinvolto  nella  preparazione  e  nella  distribuzione  di  prodotti

agricoli ed agroalimentari biologici;

ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria

presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero  maggioritario,

e dovranno  avere  nel  complesso  sede  operativa  in  almeno cinque

regioni e/o province autonome;

iii. i soggetti del  raggruppamento  dovranno  avere  interessi

comuni nella commercializzazione di uno o piu' prodotti della filiera

biologica.

b) le associazioni biologiche.

2. Per i progetti a carattere locale di cui all'art.  5,  comma  2,

lettera b)  del  presente  decreto,  possono  presentare  domanda  di

accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, cosi' come

definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n.  23,  riconosciuti

dalle regioni e dalle province autonome di competenza  alla  data  di

apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.

 

                               Art. 7 

        Modalita' di presentazione della proposta progettuale 

1. La direzione generale procede alla pubblicazione di un  apposito

avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it

2. La documentazione deve essere inviata tramite posta  elettronica

certificata   (PEC),   all'indirizzo   specificato   nei   successivi

provvedimenti di cui all'art.  1,  comma  5,  del  presente  decreto,

accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente  dal

legale  rappresentante  del  soggetto   proponente,   salvo   diversa

indicazione della direzione generale.

 

                               Art. 8 

                     Commissione di valutazione 

1.  Il  Ministero  puo'  avvalersi  di  una  o   piu'   commissioni

ministeriali   di   valutazione,   da   nominarsi   con    successivo

provvedimento, composte da funzionari del ministero. Il ministero, se

necessario,  in  considerazione  della  peculiarita'  del  metodo  di

produzione biologico, designa uno o piu' esperti  scientifici,  anche

esterni  all'amministrazione,  qualificati  nella  materia  specifica

delle  tematiche  dei  progetti.  La  commissione  puo'  riunirsi  in

presenza o in modalita' telematica. Ai componenti  delle  commissioni

ministeriali non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di

presenza e rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.

 

                               Art. 9 

Istruttoria,   valutazione   dei   progetti   ed   eleggibilita'   al

                            finanziamento 

1. La commissione di valutazione, sulla base  della  documentazione

trasmessa  alla  direzione  generale,   verifica   i   requisiti   di

ammissibilita' e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei  progetti

presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi.

2. Le proposte progettuali di cui all'art. 5 del presente  decreto,

sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di  seguito

riportati:

a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;

b) qualita' del progetto e grado di innovazione;

c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi;

d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente  e  dei

partecipanti, anche  in  relazione  alle  modalita'  di  monitoraggio

interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati;

e)  ulteriori  criteri  di  valutazione  specifici  indicati  nei

relativi avvisi pubblici.

3. La commissione di valutazione  predispone  un  apposito  verbale

contenente i risultati dell'istruttoria, dandone pubblicita'.

 

                               Art. 10 

               Modalita' di concessione del contributo 

1. La direzione generale,  a  seguito  dell'istruttoria  effettuata

dalla  commissione  di  valutazione,  provvede  all'approvazione  del

progetto,  alla  determina  del  contributo  da  concedere   per   lo

svolgimento del progetto medesimo, alle modalita' di  erogazione  del

contributo  stesso  e  all'ammissione  al  contributo  dei   soggetti

beneficiari.

2. Il contributo e' erogato nelle percentuali massime  della  spesa

ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno  degli

articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.

3.  La  direzione  generale,  con  l'emanazione  del   decreto   di

determinazione e concessione del contributo, tra l'altro, individua:

a) soggetto proponente e beneficiari;

b)  l'importo  totale  della  spesa  ammessa  e  del   contributo

concesso;

c) l'ammontare dell'anticipo;

d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;

e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.

 

                               Art. 11 

        Interventi ammissibili e modalita' di rendicontazione 

1. I costi  ammissibili  e  le  modalita'  di  rendicontazione,  in

aggiunta a quanto riportato all'art. 5  del  presente  decreto,  sono

definiti nel decreto di determina e concessione del contributo.

2.  Le  spese  sono  riconosciute  in  sede   di   verifica   della

rendicontazione presentata solo se sostenute nell'ambito del  periodo

in cui il progetto e' in corso e solo se attinenti  allo  svolgimento

delle attivita' espressamente indicate nella proposta progettuale.

3. La descrizione delle risorse  utilizzate  e  le  relative  spese

devono consentire un'efficace valutazione dell'attivita'  effettuata,

dei risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.

 

                               Art. 12 

            Termine per la realizzazione degli interventi 

1. La realizzazione degli interventi deve essere  completata  entro

il termine  indicato  nel  decreto  di  approvazione  progetto  e  di

determina e  concessione  del  contributo.  Le  spese  devono  essere

effettuate entro il termine di conclusione del progetto.

2. La data di inizio dell'intervento, se non espressamente indicata

all'interno del decreto di determinazione  e  concessione  contributo

e/o  nell'accordo  di  collaborazione,  coincide  con  la   data   di

registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.

 

                               Art. 13 

               Spese ammissibili e intensita' di aiuto

1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono

quelle previste per ogni singola categoria di aiuto  del  regolamento

(UE) 702/2014 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi.

2. Ai fini del calcolo  dell'intensita'  di  aiuto  e  delle  spese

ammissibili, tutte le  cifre  utilizzate  sono  intese  al  lordo  di

qualsiasi  imposta  o  altro  onere.   I   costi   ammissibili   sono

accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche  e  aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e'  ammissibile  agli  aiuti,

salvo  nel  caso  in  cui  non  sia  recuperabile  ai   sensi   della

legislazione nazionale sull'IVA.

3. L'ammontare complessivo del contributo  in  conto  capitale  non

puo' superare l'importo delle  spese  ammissibili  e  le  sovvenzioni

concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di

aiuto previsti.

 

                               Art. 14 

                               Cumulo 

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con

altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis»,  nella  misura

in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.

Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,

compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi

ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non

porti  al  superamento  dell'intensita'   di   aiuto   (o   l'entita'

dell'aiuto) stabilita per ciascun tipo di aiuto.

 

                               Art. 15 

                       Trasparenza dell'aiuto 

1. Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto  assumono  la

forma di sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera a)

del  regolamento   (UE)   n.   702/2014,   sono   considerati   aiuti

«trasparenti».

 

                               Art. 16 

                      Effetto di incentivazione 

1. Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli  aiuti  siano

«necessari  e  costituiscano  un  incentivo  all'ulteriore   sviluppo

dell'attivita'» (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art.  6,

paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, il soggetto  proponente

per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo

scritta,  prima  dell'avvio  delle  attivita'  per  le  quali  chiede

l'aiuto, nella quale sono  contenute  le  informazioni  previste  dal

sopracitato art. 6, paragrafo 2.

 

                               Art. 17 

                            Pubblicazione 

1. Il Ministero trasmette alla  Commissione  europea,  mediante  il

sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi  dell'art.

3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti  previsti

nel presente  decreto  e  nei  provvedimenti  attuativi  nel  formato

standardizzato di cui all'allegato II del regolamento 702/2014.

2. Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto  e

degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all'art.  9  del

regolamento (UE) 702/2014.

3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed  e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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