Pratiche benefiche per il clima e l'ambiente e aree di interesse ecologico tra i punti del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018
Punto di contatto tra agricoltura e ambiente nell'ambito del pacchetto di misure a sostegno di cui al decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 che riporta le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
In particolare, il Capo II «Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente» contiene quattro articoli:
- art. 13 - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- art. 14 - misure per la tutela di prati permanenti di alto valore ambientale;
- art. 15 - aree di interesse ecologico;
- art. 16 - terreni a riposo.
Di seguito il testo del capo II.
Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. (18A04766)
in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2018, n. 165
(omissis)
Capo II
Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
Art. 13
Pagamento per le pratiche agricole benefiche
per il clima e l'ambiente
1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato
IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi
dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o
dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate, a livello regionale,
su indicazione della regione o provincia autonoma competente, le
pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di
sviluppo rurale approvati.
3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del
regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato, per
ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei
diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 11
del presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento
(UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo
da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento
su base individuale.
5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
639/2014, il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote
delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1307/2013, e' fissato dal 1° aprile al 9 giugno.
6. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni
ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola e'
contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di
presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono
individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e
di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento.
Art. 14
Prati permanenti
1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto
valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma,
del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE)
n. 639/2014, la regione o la provincia autonoma competente puo'
individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone
sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE,
compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone
tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento, per
l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole
(SIPA) e per consentire l'informazione, per il tramite degli
organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati.
2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale e l'osservanza di
tale obbligo e' verificata dall'organismo di coordinamento, mediante
il registro nazionale dei prati permanenti, costituito nel SIAN.
3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza
essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento,
secondo le modalita' indicate dall'art. 44 del regolamento (UE) n.
639/2014.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata, entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi
e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione
ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con
riferimento al numero di ettari per i quali e' stata richiesta la
conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'art. 45,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura
superiore al 3,5 per cento, e' condizionata all'obbligo di creare una
superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che e'
vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.
Art. 15
Aree di interesse ecologico
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n.
1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle
elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi
caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie
ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k),
ed l) del medesimo paragrafo 2, con le modalita' indicate nell'art.
45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e, ove applicabili, in osservanza
agli obblighi di condizionalita'.
2. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n.
1307/2013, l'organismo di coordinamento utilizza i fattori di
conversione e ponderazione di cui all'allegato II del presente
decreto.
3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.
639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione
ripariale.
4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.
639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione
rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui
ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni
che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo
non superiore ad otto anni. Su tali superfici e' consentito
l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a
feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1,
lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e non e'
consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi.
5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n.
639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui
all'allegato III del presente decreto e' consentita nel rispetto
degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La coltivazione
puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a
condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali
superfici non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi'
come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.
6. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10-bis, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei
campi e lungo i bordi forestali senza produzione e' autorizzato lo
sfalcio o il pascolo a condizione che tali superfici restino
distinguibili dal terreno agricolo adiacente.
7. Gli allegati II e III, richiamati, rispettivamente, nei commi 2
e 5, possono essere modificati con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla
segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 16
Terreni a riposo
1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso
nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione
agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire
dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i
terreni di cui al comma 2, lettera d) il periodo minimo continuativo
e' di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio
dell'anno di domanda.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita', il
terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita' agricola di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e puo' essere:
a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da
sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti
naturali;
d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV,
in purezza o in miscugli purche' tali specie rimangano predominanti.
3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome o
degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva
2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva
92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo
utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato lo sfalcio e
ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra
il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo
sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a
perdere per la fauna;
b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o
piante biocide;
c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e
biotopi.
5. Sui terreni lasciati a riposo ai fini dell'art. 15, non e'
consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi' come definiti
all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

