Agricoltura e ambiente: spazio ai finanziamenti

Pratiche benefiche per il clima e l'ambiente e aree di interesse ecologico tra i punti del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018

Punto di contatto tra agricoltura e ambiente nell'ambito del pacchetto di misure a sostegno  di cui al decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 che riporta le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

In particolare, il Capo II «Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente» contiene quattro articoli:

  • art. 13 - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
  • art. 14 - misure per la tutela di prati permanenti di alto valore ambientale;
  • art. 15 - aree di interesse ecologico;
  • art. 16 - terreni a riposo.

Di seguito il testo del capo II.

Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018
 
Disposizioni  nazionali di  applicazione  del regolamento  (UE)  n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 17  dicembre 2013. (18A04766)
 
          in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2018, n. 165
 
(omissis)
 
Capo II
Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
 
                               Art. 13 
 
           Pagamento per le pratiche agricole benefiche 
                      per il clima e l'ambiente
 
  1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo  5,  del regolamento  (UE)  n.
1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato
IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi
dell'art. 39, paragrafo  2,  del regolamento  (CE)  n. 1698/2005  o
dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  2. Con successivo decreto del  Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  43, paragrafo  5,  del
regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate, a livello regionale,
su indicazione della regione  o  provincia autonoma  competente,  le
pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di
sviluppo rurale approvati. 
  3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e  quarto  comma, del
regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche  agricole
benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato,  per
ciascun anno pertinente,  come  percentuale del  valore  totale dei
diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art.  11
del presente decreto. 
  4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento
(UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti,  l'importo
da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di  inverdimento
su base individuale. 
  5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo  1,  del regolamento  (UE)  n.
639/2014, il periodo da considerare ai fini del calcolo  delle quote
delle  diverse  colture di  cui  all'art. 44,  paragrafo   1,  del
regolamento (UE) n. 1307/2013, e' fissato dal 1° aprile al 9 giugno. 
  6. Ai fini del calcolo  delle quote  delle  diverse colture  ogni
ettaro della superficie a seminativi  di  una azienda  agricola  e'
contato una sola volta per ciascun anno di  domanda  e in  caso  di
presenza di successioni di colture sullo stesso  ettaro queste  sono
individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto  e
di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento. 

                               Art. 14 
 
                          Prati permanenti 
 
  1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto
valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma,
del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE)
n. 639/2014, la regione  o  la provincia  autonoma  competente puo'
individuare  ulteriori  superfici, poste  al  di fuori  delle  zone
sensibili  contemplate  dalle direttive  92/43/CEE  o   2009/147/CE,
compresi i prati permanenti su terreni ricchi  di carbonio,  dandone
tempestiva  comunicazione   all'organismo   di  coordinamento,   per
l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle  agricole
(SIPA)  e  per consentire  l'informazione,  per il  tramite   degli
organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati. 
  2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo  2,  del regolamento
(UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale e  l'osservanza di
tale obbligo e' verificata dall'organismo di coordinamento,  mediante
il registro nazionale dei prati permanenti, costituito nel SIAN. 
  3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti  senza
essere preventivamente autorizzati dall'organismo  di coordinamento,
secondo le modalita' indicate dall'art. 44 del  regolamento (UE)  n.
639/2014. 
  4. L'autorizzazione di cui al  comma 3  e'  rilasciata, entro  il
termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi
e non discriminatori, che tengano conto della  specifica  situazione
ambientale,  agronomica  e socio-economica   del   territorio,  con
riferimento al numero di ettari per i quali e'  stata  richiesta la
conversione e, nel caso in cui il  rapporto  indicato all'art.  45,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in  misura
superiore al 3,5 per cento, e' condizionata all'obbligo di creare una
superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari,  che  e'
vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni. 

                               Art. 15 
 
                     Aree di interesse ecologico 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento  (UE)  n.
1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte  quelle
elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi
caratteristici del paesaggio che non sono inclusi  nella  superficie
ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k),
ed l) del medesimo paragrafo 2, con le modalita'  indicate nell'art.
45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e, ove applicabili, in osservanza
agli obblighi di condizionalita'. 
  2. Ai sensi dell'art. 46,  paragrafo 3  del  regolamento (UE)  n.
1307/2013,  l'organismo  di coordinamento  utilizza  i fattori   di
conversione e  ponderazione  di cui  all'allegato  II del  presente
decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 45,  paragrafo 5  del  regolamento (UE)  n.
639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le  fasce di  vegetazione
ripariale. 
  4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo  8,  del regolamento  (UE)  n.
639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco  ceduo a  rotazione
rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e  platani, le  cui
ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni
che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo
non  superiore  ad otto  anni.  Su tali  superfici  e'  consentito
l'utilizzo d'interventi biotecnologici  come  l'uso di  trappole  a
feromoni e di concimi organici come definiti dall'art.  2, comma  1,
lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,  e non  e'
consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. 
  5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo  10  del regolamento  (UE)  n.
639/2014,  la  coltivazione delle  colture  azotofissatrici  di  cui
all'allegato III del presente decreto  e'  consentita nel  rispetto
degli obiettivi di cui alla direttiva  2000/60/CE.  La coltivazione
puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a
condizione  che  le azotofissatrici  siano  predominanti. Su   tali
superfici non e' consentito l'uso di  prodotti  fitosanitari, cosi'
come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009. 
  6. Ai sensi dell'art. 45,  paragrafo 10-bis,  secondo  comma, del
regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce  tampone,  sui bordi  dei
campi e lungo i bordi forestali senza produzione  e' autorizzato  lo
sfalcio  o  il pascolo  a  condizione che  tali  superfici restino
distinguibili dal terreno agricolo adiacente. 
  7. Gli allegati II e III, richiamati, rispettivamente, nei commi  2
e 5,  possono  essere modificati  con  decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione  alla
segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 
  
                             Art. 16 
 
                          Terreni a riposo 
 
  1. Per terreno lasciato a riposo si intende un  seminativo  incluso
nel  sistema  di rotazione  aziendale,  ritirato dalla   produzione
agricola per un periodo minimo continuativo di sei  mesi, a  partire
dal 1° gennaio e fino al  30  giugno dell'anno  di  domanda; per  i
terreni di cui al comma 2, lettera d) il periodo minimo  continuativo
e' di sette mesi a partire  dal  1° gennaio  e  fino al  31  luglio
dell'anno di domanda. 
  2. Fermo restando il rispetto delle regole di  condizionalita',  il
terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita'  agricola di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e puo' essere: 
    a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione; 
    b) terreno coperto da vegetazione spontanea; 
    c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da
sovescio o per la produzione di compost, ammendanti  o fertilizzanti
naturali; 
    d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato  IV,
in purezza o in miscugli purche' tali specie rimangano predominanti. 
  3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome o
degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva
2009/147/CE  (conservazione  uccelli selvatici)  e  della direttiva
92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e  sui terreni  a  riposo
utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato  lo sfalcio  e
ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra
il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. 
  4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3,  sul  terreno a  riposo
sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: 
    a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture  a
perdere per la fauna; 
    b) pratica del sovescio, in presenza  di  specie da  sovescio  o
piante biocide; 
    c) terreni interessati da interventi di ripristino di  habitat  e
biotopi. 
  5. Sui terreni lasciati a riposo  ai  fini dell'art.  15,  non  e'
consentito  l'uso  di prodotti  fitosanitari,  cosi' come  definiti
all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

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