Aia e soglie di assoggettabilità: un interpello al Mase

Aia e soglie di assoggettabilità
Confindustria ha richiesto un indirizzo sulla corretta interpretazione sia del riferimento al “prodotto finito” per quantificare le grandezze da confrontare sia delle attività di “trattamento e trasformazione”

Aia e soglie di assoggettabilità: un interpello al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è stato posto da Confindustria in merito a due distinte questioni. In particolare:

  • il primo quesito ha lo scopo di stabilire l'assoggettabilità o meno a istanza di Aia di un'impresa in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, delle lavorazioni e dei quantitativi dei flussi coinvolti, come meglio specificato nel documento allegato;
  • il secondo quesito riguarda l'interpretazione della frase «materie prime trattate e trasformate e destinate alla produzione di prodotto finito per un quantitativo massimo giornaliero non eccedente le 300 T», citata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, la definizione di trattamento e trasformazione.

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Di seguito i testi dell'interpello posto da Confindustria e del parere del Mase.

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Interpello ambientale di Confindustria 7 dicembre 2022, n. 154650

Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.Igs. 152/2006.

Come è noto, l'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152 del 2006, ha l'obiettivo di «conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso» e, unitamente all'allegato VIII del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, individua le attività assoggettabili ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il primo quesito oggetto del presente interpello ha lo scopo di stabilire l'assoggettabilità o meno ad istanza di AIA di un'impresa in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, delle lavorazioni e dei quantitativi dei flussi coinvolti, come meglio specificato nel documento allegato.

In particolare, si richiede un parere circa la correttezza o meno della seguente interpretazione della norma con conseguente suo avallo o rettifica circa l'applicabilità dell'ad. 29-sexies, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel caso in cui il prodotto in uscita di un'azienda non rappresenta mai un prodotto finito e, quindi, direttamente destinato al consumo finale e/o alla vendita al dettaglio tal quale, ma si configura sempre come materia prima per successive lavorazioni svolte in altre aziende.

A tal proposito, si richiede conferma relativamente alla definizione di prodotto finito, citata nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 e, nello specifico, se per prodotto finito si intende esclusivamente il prodotto destinato al consumatore finale ed utilizzabile tal quale. In particolare, si chiede conferma dell'esclusione dalla suddetta definizione di prodotti intermedi destinati a successive lavorazioni.

Il secondo quesito oggetto di questo interpello — ampiamente illustrato nell'allegato al presente documento — riguarda l'interpretazione della frase "materie prime trattate e trasformate e destinate alla produzione di prodotto finito per un quantitativo massimo giornaliero non eccedente le 300 T", citata nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152 dei 2006 e, in particolare, la definizione di trattamento e trasformazione.

Preliminarmente, occorre segnalare che la Circolare esplicativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, ha fornito alcuni chiarimenti circa "le soglie di attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi", precisando che non vanno incluse nel calcolo dei quantitativi massimi giornalieri quei prodotti originatisi da "materie prime destinate a semplice imballaggio o altre operazioni che comunque non comportano trattamento e trasformazione del prodotto", e che andranno„ quindi, considerati solamente quei prodotti originatisi da materie prime sottoposte ad operazioni, svolte internamente all'azienda, configurabili come trattamento e trasformazione.

A questo proposito, si richiede conferma circa le definizioni di trattamento e trasformazione e, in particolare, se per esse si intendono tutti quei processi di lavorazione di tipo fisico o meccanico che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico escludendo altresì le semplici operazioni che non arrecano alcuna modificazione al prodotto essendo solamente funzionali ad una classificazione e raggruppamento per differenti categorie qualitative e dimensionali.

Ciò premesso, al fine di garantire la necessaria chiarezza interpretativa agli operatori del settore e agli enti incaricati dei controlli, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello di confermare la correttezza delle letture normative prospettate.

 

Allegato

QUESITO 1

Ai sensi di guanto stabilito dall'art. 29-sexies e combinato allegato VIII al Digs 152/06  rientrano in AIA le seguenti attività:

.....omissis

6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

...omissis

Ciò premesso il quesito oggetto del presente interpello ha lo scopo di stabilire l'assoggettabilità o meno ad istanza AIA a cui è soggetta un'azienda in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, delle lavorazioni e dei quantitativi dei flussi coinvolti come meglio appresso specificato.

L'azienda in questione trattasi di industria alimentare che lavora nocciole senza produzione di prodotto finito destinato al consumo ma esclusivamente semilavorati e nocciole sgusciate destinate a successive lavorazioni. Le lavorazioni sono svolte durante l'intero anno con variazioni delle quantità lavorate legate alla stagionalità del prodotto. Le materie prime sono rappresentate da

- nocciole crude in guscio

- nocciole crude sgusciate

Il prodotto in uscita invece è rappresentato da

-nocciole crude sgusciate da destinare a successive aziende di trasformazione

-semilavorati delle nocciole (granella di nocciole, pasta di nocciole, farina di nocciole, nocciole tostate) da destinare a successive aziende di trasformazione

In ogni caso il prodotto in uscita non rappresenta mai un prodotto finito direttamente destinato al consumo finale e/o alla vendita al dettaglio tal quale ma si configura sempre come materia prima per successive lavorazioni svolte in altre aziende

Rispetto alle indicazioni fornite dalla norma di riferimento, vengono rappresentati dubbi sull'applicabilità dell'ad. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i., il quale, come è noto, individua le attività assoggettabili ad AIA.

Dall'analisi effettuata l'azienda, stante il tipo di attività svolta ed i quantitativi di prodotto gestito, potrebbe configurarsi tra quelle soggette ad AIA in base al punto 6.4.b.2 dell'allegato VIII precedentemente citato, ossia

Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

Nel caso in esame quindi l'oggetto della questione e dei dubbi avanzati riguardano l'interpretazione della frase "materie prime trattate e trasformate e destinate alla produzione di prodotto finito per un quantitativo massimo giornaliero non eccedente le 300 T" citata nell'allegato di riferimento.

Se per prodotto finito si intende il prodotto destinato al consumatore finale ed utilizzabile tal quale, l'azienda in questione, come ampiamente documentato, non produce prodotto finito ma solo prodotti intermedi destinati a lavorazioni successive e pertanto non rientrerebbe tra quelle ricadenti nel regime AIA

Stando quindi a tale interpretazione, ne consegue che l'azienda non rientra tra le attività soggette ad AIA (dell'ad. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per i seguenti motivi:

1- non produce prodotto finito ma solo prodotti intermedi destinati a lavorazioni successive e pertanto non rientra nella fattispecie dell'allegato VIII (Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:...2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

Con il presente quesito si richiede quindi un parere circa la correttezza o meno della suddetta interpretazione della norma con conseguente suo avallo o rettifica.

QUESITO 2

Ai sensi di quanto stabilito dall'ari. 29—sexies e combinato alleato VIII al D.Lgs. 152/06 rientrano in AIA le seguenti attività:

.....omissis

6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

...omissis

Inoltre, la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 fornisce alcuni chiarimenti circa "le soglie di attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi". In particolare, si chiarisce quanto segue:

ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4. b dell'allegato VIII alla parte seconda al D.Lgs 152/06, non rilevano le operazioni che non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti. A tale riguardo l'indicazione normativa, che esclude esplicitamente le operazioni di semplice imballo, va intesa come esemplificativa, e pertanto risulteranno parimenti non rilevanti altre operazioni che non comportano trattamento e trasformazione, quale ad esempio lo stoccaggio per maturazione dei prodotti alimentari.

Ciò premesso il quesito oggetto del presente interpello ha lo scopo di stabilire l'assoggettabilità o meno ad istanza AIA a cui è soggetta un'azienda in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, delle lavorazioni e dei quantitativi dei flussi coinvolti come meglio appresso specificato.

L'azienda in questione trattasi di industria alimentare che lavora nocciole senza produzione di prodotto finito destinato al consumo ma esclusivamente semilavorati e nocciole sgusciate destinate a successive lavorazioni. Le lavorazioni sono svolte durante l'intero anno con variazioni delle quantità lavorate legate alla stagionalità del prodotto. Le materie prime sono rappresentate da

- nocciole crude in guscio

- nocciole crude sgusciate

Il prodotto in uscita invece è rappresentato da

- nocciole crude sgusciate da destinare a successive aziende di trasformazione

- semilavorati delle nocciole (granella di nocciole, pasta di nocciole, farina di nocciole, nocciole tostate) da destinare a successive aziende di trasformazione

Più nel dettaglio a seguire si riporta lo schema a blocchi delle distinte lavorazioni con l'indicazione dei flussi di layout.

Rispetto alle indicazioni fornite dalla norma di riferimento e dalle circolari esplicative in materia, sono rappresentati dubbi sull'applicabilità dell'art. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i., il quale, come è noto, individua le attività assoggettabili ad AIA.

Dall'analisi effettuata l'azienda, stante il tipo di attività svolta ed i quantitativi di prodotto gestito, potrebbe configurarsi tra quelle soggette ad AIA in base al punto 6.4.b.2 dell'allegato VIII precedentemente citato, ossia

Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

Nel caso in esame quindi l'oggetto della questione e dei dubbi avanzati riguardano l'interpretazione della frase "materie prime trattate e trasformate e destinate alla produzione di prodotto finito per un quantitativo massimo giornaliero non eccedente le 300 T" citata nell'allegato di riferimento.

La Questione oggetto dell'interpello riguarda la definizione di trattamento e trasformazione

Tenendo conto della circolare esplicativa precedentemente riportata viene precisato che non vanno incluse nel calcolo dei quantitativi massimi giornalieri quei prodotti originatisi da "materie prime destinate a semplice imballaggio o altre operazioni che comunque non comportano trattamento e trasformazione del prodotto", andranno quindi considerati solamente quei prodotti originatisi da materie prime sottoposte ad operazioni, svolte internamente all'azienda, configurabili come trattamento e trasformazione.

Se per trattamento e trasformazione si intendono tutti quei processi di lavorazione di tipo fisico o meccanico che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico escludendo altresì le semplici operazioni che non arrecano alcuna modificazione al prodotto essendo solamente funzionali ad una classificazione e raggruppamento per differenti categorie qualitative e dimensionali, tale interpretazione implica che è possibile inquadrare come trattamento e trasformazione i processi (di cui ai precedenti flussi ed evidenziati in rosso) di

-   sgusciatura, in quanto è prevista la trasformazione del prodotto consistente nella rimozione del guscio tramite trattamento meccanico con variazione della struttura - produzione dei semilavorati (granellatura, produzione farina nocciole, produzione pasta nocciole, tostatura nocciole) in quanto sono effettuate operazioni di trattamento termico, meccanico e fisico sul prodotto che ne determinano una variazione della struttura e dello stato fisico.

Tuttavia, in tale ipotesi, andranno escluse dalla definizione di trattamento e trasformazione le attività di

-pulitura, semplice asportazione di materiali grossolani estranei senza alcun trattamento che ne comporti alterazioni o modifiche delle caratteristiche del prodotto

-   calibratura, divisione del prodotto per categorie dimensionali senza alcun tipo di intervento che ne comporti alterazioni o modifiche delle caratteristiche

-   selezione, processo durante il quale è prevista l'eliminazione dei frutti guasti senza apportare alcuna modifica su quelli sani destinati alle successive fasi

- imballaggio, attività volta al confezionamento del prodotto senza alcun tipo di intervento che ne comporti alterazioni o modifiche delle caratteristiche

- stoccaggio in cella, deposito del prodotto in locali a temperatura controllata per la conservazione delle proprie caratteristiche.

Stando quindi a tale interpretazione proposta, ne consegue che l'azienda non rientra tra le attività soggette ad AlA (dell'art. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i.) nella seguente circostanza:

- qualora i quantitativi di prodotto finito derivanti da processi di trattamento e trasformazione di materie prime (flusso delle nocciole in guscio e flusso dei semilavorati come da precedente interpretazione della definizione) siano inferiori a 300T/giorno. In tale ipotesi non saranno inclusi nel conteggio del quantitativo di prodotto finito, quei prodotti originatisi da lavorazioni che, sulla scorta della precedente interpretazione, non rientrano nella definizione di trattamento e trasformazione (flusso delle nocciole sgusciate in cui le fasi di lavorazione non prevedono attività di trattamento e trasformazione ma esclusivamente lavorazioni che non apportano alcun tipo di modifica o variazione al prodotto ma che sono solamente funzionali ad una sua classificazione qualitativa e dimensionale).

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 giugno 2023, n. 94451

Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla identificazione del prodotto finito e delle attività di trattamento e trasformazione al fine della definizione delle soglie di assoggettabilità di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06

 

Con riferimento all’interpello ambientale proposto da codesta Associazione con nota che si riscontra, acquisita da questo Ministero in data 7 dicembre 2022 con prot. n. 154650 e pervenuta a questa Direzione Generale l’11/01/2023, si riportano di seguito gli elementi di risposta, definiti anche a seguito di confronto nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies, del D.lgs. 152/06.

QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006,

n.152, Confindustria ha richiesto un indirizzo sulla corretta interpretazione del riferimento al “prodotto finito” per quantificare le grandezze da confrontare con le soglie di assoggettabilità ad AIA di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Con la medesima nota, inoltre, Confindustria chiede un indirizzo sulla corretta interpretazione del riferimento ad attività di “trattamento e trasformazione” nel medesimo allegato.

Il quesito, per quanto riferito ad un caso specifico, riveste carattere generale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
La norma nazionale, in completo allineamento con quella comunitaria, nel definire le soglie

oltre le quali alcune attività produttive devono essere assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale, nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, in genere, fa riferimento alla capacità produttiva degli impianti.

Nel dettaglio, per le categorie IPPC 6.3 (concia) e 6.4.b (industria alimentare) tale capacità produttiva fa specifico riferimento alla quantità di “prodotti finiti” producibili al giorno, introducendo la opportunità di chiarire quando un prodotto possa dirsi “finito”.

Per la categoria 6.4.b (industria alimentare), inoltre, il citato allegato VIII specifica che i processi rilevanti sono quelli di “trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo”, introducendo la opportunità di meglio chiarire quali processi rientrano in tale definizione e quali no.

 

CONSIDERAZIONI
Confindustria nel proprio interpello propone di considerare “prodotti finiti” esclusivamente i

prodotti destinati al consumatore finale e utilizzabili tali e quali.
Propone inoltre di considerare processi di “trattamento e trasformazione” i soli processi di

lavorazione fisica o meccanica che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico, escludendo pertanto le semplici operazioni che non arrecano alcuna modificazione al prodotto, essendo solamente funzionali a classificazione e raggruppamento per categoria qualitativa e dimensionale.

La questione è stata approfondita a dicembre 2022 in una riunione del Coordinamento ex art. 29-quinquies del D.Lgs. 152/06, nell’ambito della quale si è unanimemente concordato che la proposta di Confindustria relativa alla interpretazione di “prodotti finiti” non è condivisibile.

In molti casi, difatti, le concerie e le industrie alimentari producono prodotti intermedi, poi lavorati in altri stabilimenti senza una vera e propria trasformazione, e pertanto la lettura proposta rischierebbe di sottrarre l’intera filiera produttiva dagli obblighi AIA.

Non sfugga che tale interpretazione avrebbe anche effetti distorsivi sulla concorrenza, poiché (a parità di capacità produttiva) una azienda nella quale sono condotti tutti i processi necessari per passare dalla materia prima alla commercializzazione al pubblico del prodotto finito sarebbe soggetta ad un regime autorizzativo sostanzialmente diverso da quello cui sarebbero soggetti i medesimi processi se condotti separatamente da due aziende, in cui la prima fa trattamento e trasformazione ma non vendita al pubblico, e la seconda packaging e vendita al pubblico.

Si è pertanto concordato che la più razionale lettura della norma è intendere in questo ambito quale “prodotto finito” il prodotto che l’installazione si prefigge di realizzare, commercializzabile da parte del produttore, indipendentemente se l’acquirente sia il consumatore finale o no. Non costituiranno, pertanto, prodotti finiti solo gli scarti di produzione, sia se reimpiegati nel processo, sia se gestiti come rifiuti, sia se commercializzati come sottoprodotti (quindi non come pelle conciata per la categoria 6.3 e non come materia destinata a alimenti o mangimi per la categoria 6.4).

L’approfondimento in merito alla identificazione dei processi di “trattamento e trasformazione” svolto dal Coordinamento ex art. 29.quinquies del D.Lgs. 152/06, ha invece riconosciuto che la proposta interpretativa di Confindustria è sostanzialmente condivisibile, ma con qualche precisazione.

Nel dettaglio il riferimento nella nota di Confindustria pare riferirsi alla classificazione da effettuare (ad esempio sulle uova o sulla frutta) per raggruppare i prodotti secondo caratteristiche merceologiche omogenee (calibro, peso...), ma senza incidere in alcun modo sulle qualità del prodotto. Si concorda che una attività del genere è del tutto assimilabile alle attività di imballo, espressamente escluse dalla norma, o alle attività stoccaggio per maturazione, su cui questo Ministero si è già espresso con circolare 22295/GAB del 27/10/2014.

Meno immediata è l’interpretazione nel caso concreto riportato negli allegati della nota di Confindustria, poichè il processo non è solo di separazione del prodotto per classi merceologiche, ma potrebbe configurarsi anche di cernita, ovvero di selezione all’interno della materia prima in ingresso del prodotto da commercializzare o trattare (nocciole sgusciate) e dello scarto (impurità, nocciole guaste). In tal caso, di fatto, il processo potrebbe determinare una sostanziale modifica della composizione, poiché il materiale in ingresso al processo non è già un “prodotto finito” semplicemente da classificare, ma una miscela di prodotto e scarto. Conseguentemente l’attività di cernita, pur non costituendo di per sé una trasformazione della singola unità di prodotto (la nocciola), potrebbe introdurre una significativa trasformazione delle proprietà complessive del materiale (una tonnellata di nocciole selezionate ove prima avevo due tonnellate di nocciole miste a sassi) , propedeutica alle successive lavorazioni del prodotto[1]In proposito si rileva una certa analogia con le attività di cernita di rifiuti, considerate trattamento perché propedeutiche a indirizzare il materiale al corretto trattamento e per questo ritenute parte integrante di tale trattamento. Poiché peraltro non è possibile determinare a priori la rilevanza dell’attività di cernita (dipendente dalla qualità della materia prima in ingresso), salvo diverso avviso dell’autorità competente (basato su dati caso specifici) appare ragionevole non considerare automaticamente il processo di cernita come un “trattamento”.

La definizione proposta da Confindustria, inoltre, fa riferimento esclusivamente a lavorazioni fisiche e meccaniche, e questo pare troppo limitativo ai fini di un indirizzo generale poiché in linea di principio potrebbero esserci altri tipi di trattamento significativi (ad es. chimico e biologico). A titolo meramente esemplificativo, la lievitazione e la fermentazione sono certamente trasformazioni, e il lavaggio e la conservazione (ad esempio sotto calce) per alcuni prodotti potrebbero costituire trattamenti.

RISPOSTA ALL’INTERPELLO
Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta ai quesiti posti con l’interpello in oggetto.

Quesito 1 - Si richiede conferma relativamente alla definizione di prodotto finito, citata nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152 del 2006 e, nello specifico, se per prodotto finito si intende esclusivamente il prodotto destinato al consumatore finale ed utilizzabile tal quale. In particolare si chiede conferma dell’esclusione dalla suddetta definizione di prodotti intermedi destinati a successive lavorazioni.

La lettura proposta non può essere confermata. Difatti nella definizione di prodotto finito devono essere considerati tutti i prodotti identificati nella specifica categoria di attività nel citato allegato VIII (pelle conciata per la categoria IPPC 6.3, materia destinata a alimenti o mangimi per la categoria IPPC 6.4.b) anche se commercializzati per successive lavorazioni, e non per il diretto uso del consumatore finale.

Non vanno viceversa computate tra i “prodotti finiti” le sostanze intermedie di processo utilizzate internamente all’installazione (non essendo commercializzate non sono prodotti) e i sottoprodotti non citati nella categoria (ad esempio i residui venduti come materia prima di produzioni non alimentari)

Quesito 2 - Si richiede conferma circa le definizioni di trattamento e trasformazione e, in particolare, se per esse si intendono tutti quei processi di lavorazione di tipo fisico o meccanico che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico escludendo altresì le semplici operazioni che non arrecano alcuna modificazione al prodotto essendo solamente funzionali ad una classificazione e raggruppamento per differenti categorie qualitative e dimensionali.

La lettura proposta può essere in parte confermata.

Si conviene, difatti, che nel citato allegato VIII il riferimento ad attività di “trattamento e trasformazione” va inteso a processi che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone struttura, composizione, consistenza, stato fisico o altre caratteristiche essenziali.

Oltre alla attività di mero imballaggio, espressamente esclusa dalla norma, si conviene, ad esempio, sulla non pertinenza di attività di stoccaggio per maturazione e di attività di classificazione e raggruppamento del prodotto per categoria qualitativa o dimensionale.

Sono invece pertinenti processi fisici, meccanici, chimici o biologici che determinano le caratteristiche essenziali del prodotto.

Note   [ + ]

1. In proposito si rileva una certa analogia con le attività di cernita di rifiuti, considerate trattamento perché propedeutiche a indirizzare il materiale al corretto trattamento e per questo ritenute parte integrante di tale trattamento

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