Albo formatori dell’Inl: le modalità di accesso

Decreto direttoriale n. 20 del 18 febbraio 2022

Albo formatori dell'Inl.

Con il decreto direttoriale n. 20 del 18 febbraio 2022, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha adottato il regolamento sulle modalità di accesso all'Albo dei formatori Inl.

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Albo formatori dell'Inl: le due sezioni

L'Albo formatori dell'Inl è costituito da due sezioni:

  • sezione formatori interni";
  • sezione "formatori esterni".

L'Albo è finalizzato a individuare, a cura del Comitato tecnico scientifico, professionalità in grado di erogare corsi destinati:

  • alla formazione iniziale e continua;
  • all'aggiornamento professionale;
  • al perfezionamento delle capacità professionali;
  • all'alta formazione.

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Qui di seguito il testo integrale del decreto.

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ALBO DEI FORMATORI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’INL IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dotata di autonomia organizzativa e contabile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
VISTI i decreti direttoriali n. 8 e n. 9 del 13 febbraio 2019 e il decreto direttoriale n. 22 del 6 aprile 2020 con i quali, in attuazione dell’art. 1, comma 445 lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato ridefinito, mediante la modifica dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, l’assetto organizzativo delle strutture centrali dell’Agenzia;
VISTO l’art. 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che modifica le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro in materia di vigilanza, i poteri di sospensione dell’attività imprenditoriale, il ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro in relazione al Sistema informatico nazionale di prevenzione nonché l’organico degli ispettori e dei carabinieri del Nucleo Tutela lavoro;
VISTO il decreto direttoriale n.42 del 15 dicembre 2021 di modifica agli artt. 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 che abroga il D.D. n. 22 del 6 aprile 2020 assegnando alle dirette dipendenze del direttore dell’Ispettorato, quattro direzioni centrali di livello dirigenziale generale e un ufficio di livello dirigenziale non generale come diseguito indicati: a) Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro; b) Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica; c) Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione; d) Direzione centrale coordinamento giuridico; e)Ufficio di segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali;
VISTO il D.D. n.3 del 21 gennaio 2022 con il quale è stata fissata la decorrenza della riorganizzazione delle strutture centrali dal 1° febbraio 2022; VISTI i decreti direttoriali prot. n. 10, n.11, n.12, n.13 del 31 gennaio 2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle quattro direzioni centrali e dell’Ufficio Segreteria, formazione, comunicazione e relazioni istituzionali; VISTO il decreto direttoriale n. 14 del 1° febbraio 2021; i
VISTO l’art.2 comma 2 della Convenzione triennale per gli esercizi 2022-2024 stipulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INL in data 19.01.2022 ai sensi dell’art. 8, comma 4 lett. e), del d.lgs. 30 luglio 1999, n.300 il quale individua quale obiettivo strategico dell’Agenzia quello di “migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane anche tramite l’istituzione di un piano specifico di aggiornamento e di formazione interna, in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazione sugli infortuni sul lavoro, destinata al personale in servizio ed a quello neoassunto”;
VISTO il D. Lgs. n.124/2004 e s.m.i. concernente la “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget relativo all’esercizio finanziario 2022 destinato alle attività di formazione;
VISTO l’art. 7 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il quale “le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, per la quale la formazione costituisce una misura di sicurezza da prevedere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale mezzo per contrastare fenomeni distorsivi nell’esercizio delle funzioni pubbliche e l’illegalità in genere;
VISTO l’art. 2 comma 2 lett. d) del decreto legislativo n. 149/2015 che, nel fissare le funzioni e le attribuzioni dell’Ispettorato individua tra i compiti dell’INL quello della cura della formazione e dell’aggiornamento del personale ispettivo ivi compreso quello di Inps e Inail; VISTO altresì l’art. 7 comma 6 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, recante i presupposti di legittimità per il conferimento da parte delle amministrazioni pubbliche di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTI gli articoli 52 e 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali stipulato in data 12 febbraio 2018, nonché l’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area dirigenti stipulato in data 9 marzo 2020 relative alle attività di formazione;
VISTA la Direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001 sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, integrativa della circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 nonché il parere del Dipartimento medesimo n. 51/2008 in materia di incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del citato art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001; VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 4 dicembre 2014 in ordine all’ammissibilità del conferimento di incarichi di docenza a personale in quiescenza in riferimento a quanto previsto dall’art.5 comma 9 della legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95;
ATTESA l’urgenza e la necessità determinata dall’entrata in vigore delle norme immediatamente operative previste dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, di avviare percorsi formativi specifici riferiti alle nuove competenze assegnate all’Ispettorato in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; CONSIDERATA la necessità di realizzare iniziative formative con periodicità ed in maniera continuativa in ottemperanza alle previsioni degli atti di pianificazione triennale e degli obiettivi strategici assegnati all’INL in modo da assicurare interventi di aggiornamento e di formazione specialistica permanente a favore del personale neoassunto o già in servizio presso l’INL nonché a favore del personale dell’INPS e dell’INAIL;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 recante il “Riordino del Sistema di Reclutamento e Formazione dei dipendenti Pubblici e delle Scuole Pubbliche di Formazione” che all’art. 12 prevede la possibilità di ricorrere a soggetti esterni al sistema unico in caso di indisponibilità di offerta formativa da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
VISTA la indisponibilità, comunicata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione con nota prot. n. 7960 del 3 settembre 2021, di percorsi di formazione di contenuto altamente tecnico strettamente correlati alle specifiche attribuzioni dell’Ispettorato;
RITENUTA l’opportunità di dotarsi di un Albo di formatori cui attingere per garantire le specifiche esigenze connesse alla realizzazione dell’attività di formazione e aggiornamento programmata in favore del personale dell’INL, dell’INPS e dell’INAIL;
DATO ATTO che l’Albo si compone di una sezione riservata a personale interno in possesso di specifiche professionalità, conoscenze ed esperienze nelle materie connesse alle competenze tipiche dell’INL, e di una sezione destinata a personale esterno esperto ed altamente qualificato in possesso di elevata specializzazione cui attingere per il conferimento di incarichi di docenza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
VISTE le delibere della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 9 del 14 dicembre 2018 e n. 9 del 15 dicembre 2020 recanti la determinazione dei compensi per incarichi di attività di formazione;
DECRETA di adottare il Regolamento - che del presente atto costituisce parte integrante - sulle modalità di accesso all’Albo dei formatori per l’attuazione del piano straordinario di formazione specialistica dell’INL unitamente alla seguente documentazione: ➢ Allegato A elenco aree tematiche – settori disciplinari; ➢ Allegato B-Int. - domanda di partecipazione per l’scrizione alla “sezione formatori interni” ➢ Allegato B-Est. - domanda di partecipazione per l’iscrizione alla “sezione formatori esterni”. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’INL.

Trovi gli allegati qui.

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