Albo gestori ambientali: il mancato versamento dei contributi di iscrizione

Cosa succeda in caso di omesso pagamento lo chiarisce la circolare Aga 7 luglio 2020, n. 8

Albo gestori ambientali: il mancato versamento dei contributi di iscrizione. Come è noto, l’articolo 113, comma 1, lettera d), D.L. 18/2020, ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo. Ma cosa succede nel caso in cui i contributi non siano stati versati? A rispondere è lo stesso Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la circolare 7 luglio 2020, n. 8, che chiarisce quali misure si applichino in caso di:

  • mancato pagamento entro la data di scadenza prevista;
  • omissione del pagamento del diritto annuo oltre i 12 mesi.

Clicca qui per la precedente circolare n. 7/2020 in materia di provvedimenti disciplinari.

Di seguito il testo della circolare 7 luglio 2020, n. 8.

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Circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 7 luglio 2020, n. 8

Oggetto: Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.

Come è noto, l’articolo 113, comma 1, lettera d), del D.L. 18/2020, ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo.

Pertanto, per l’anno in corso, le Sezioni regionali, in deroga alle disposizioni di cui alle circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149, osservano la seguente tempistica.

a) Decorso il termine del 30 giugno provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/90 il quale dispone che: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”.

b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il 31 luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni regionali, come già disposto alla lettera a), provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre.

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