Albo gestori ambientali: le istruzioni per le imprese sotto controllo giudiziario

Albo gestori ambientali controllo giudiziario
I chiarimenti nella circolare 13 aprile 2022, n. 3

Albo gestori ambientali: le istruzioni per le imprese sotto controllo giudiziario o amministrazione giudiziaria sono state rese note con la circolare 13 aprile 2022, n. 3.

In particolare, il Comitato nazionale, nel fornire i chiarimenti, ha distinto due ipotesi:

  • impresa sottoposta alle misure di cui sopra prima della chiusura del procedimento disciplinare per la cancellazione dell’iscrizione;
  • impresa sottoposta alle misure di cui sopra dopo la chiusura del procedimento disciplinare avvenuta con la cancellazione dell’impresa dall’Albo.

Clicca qui per l'Osservatorio sull'Albo gestori ambientali

Di seguito il testo della circolare dell'Albo nazionale gestori ambientali 13 aprile 2022, n. 3.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Circolare del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali 13 aprile 2022, n. 3

Oggetto: Procedura da adottare in caso di ammissione ad amministrazione giudiziaria o a controllo giudiziario ex artt. 34 e 34-bis D.lgs. 159/2011 di impresa iscritta all’Albo.

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di uniformare i comportamenti delle Sezioni regionali/provinciali, il Comitato nazionale ha ravvisato la necessità di definire la corretta procedura da seguire nell’ipotesi di ammissione delle imprese iscritte all’Albo alle misure di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria e del Controllo giudiziario, di cui rispettivamente agli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 159/2011.

Premesso

- che la Sezione, notiziata dalla Prefettura sull’esistenza di una comunicazione o informazione interdittiva antimafia a carico dell’impresa iscritta, avvia un procedimento disciplinare per carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. f) del D.M. 120/2014 e che durante il periodo di tempo necessario allo svolgersi del procedimento potrebbero prodursi eventuali cause di recupero del requisito, tra le quali l’ammissione alle misure di cui trattasi;

-  che l’intervenuta ammissione dell’impresa a una delle misure indicate in oggetto sospende ai sensi dell’art. 34-bis, comma 7 del D.lgs. 159/2011, gli effetti interdittivi di cui all’art. 94 dello stesso decreto, ovvero l’obbligo per i soggetti della P.A. che ricevono informazioni o comunicazioni interdittive di non approvare o autorizzare o consentire contratti, concessioni, erogazioni etc.;

la Sezione dovrà adottare le seguenti procedure, distinguendo due diverse situazioni.

1. Ammissione dell’impresa alle misure di cui trattasi in tempo anteriore alla chiusura del procedimento disciplinare per la cancellazione dell’iscrizione:

- la Sezione dovrà sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata della misura di prevenzione:

a) nel caso di conclusione della misura in modo positivo per l’impresa, il procedimento disciplinare dovrà essere archiviato e l’iscrizione proseguirà fino alla sua naturale scadenza;

b) nel caso invece di conclusione della misura con esito negativo, la Sezione dovrà procedere alla cancellazione dell’iscrizione;

2. Ammissione dell’impresa a una delle misure di cui trattasi, in tempo successivo alla chiusura del procedimento disciplinare avvenuta con la cancellazione dell’impresa dall’Albo

- in tal caso si configura una modifica della situazione che aveva condotto alla cancellazione. Tale modifica legittima la revoca, ex art. 21- quinquies L. 241/90, del provvedimento di cancellazione con riapertura del procedimento disciplinare. Di conseguenza la Sezione, previa richiesta e acquisizione della autocertificazione dell’impresa attestante la sussistenza di tutti i requisiti necessari e la riattivazione delle polizze fideiussorie, ripristinerà l’iscrizione per il periodo residuale di durata della stessa, ovviamente non comprendendo nel computo della durata residua il periodo della cancellazione.

In pendenza delle procedure di amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario il procedimento disciplinare rimarrà sospeso e sarà riattivato al termine delle procedure stesse, con le conseguenze già descritte al punto 1: archiviazione in caso di esito positivo della misura di prevenzione, cancellazione in caso di suo esito negativo.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome