Distinte le posizioni di chi, operando all'estero, agisca come “esportatore”/notificatore o come “importatore”/destinatario dei rifiuti

Con la circolare 1° agosto 2019, n. 9, il comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione da parte degli intermediari esteri.

In particolare, il comitato ha distinto il caso in cui un intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero agisca in qualità di “esportatore”/notificatore dei rifiuti da quello in cui lo stesso operi in qualità di “importatore”/destinatario.

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A seguire il testo integrale della circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 1° agosto 2019, n. 9.

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Circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 1° agosto 2019, n. 9

Oggetto: chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri

Alcune imprese hanno chiesto chiarimenti a seguito della rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l’allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006, del Parlamento e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione”.

Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetti alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006. Al contrario nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti così come definito all’articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, paragrafo 6, del regolamento 669/2008, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.

Se ne ricava che solo nel primo caso l’intermediario estero, in quanto notificatore, deve essere iscritto all’Albo nella pertinente categoria; parimenti si conclude per il caso dell’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’articolo 18 del reg. (CE) n. 1013/2006. Per converso, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.

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