Albo gestori ambientali: modifiche per le iscrizioni

Albo gestori iscrizioni
Le indicazioni nella deliberazione del Comitato nazionale 7 febbraio 2022, n. 3

Albo gestori ambientali: modificate le prescrizioni delle iscrizioni con la deliberazione 7 febbraio 2022, n. 3.

In particolare, le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria:

  • 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A”;
  • 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B;
  • 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C”;
  • 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D”;
  • 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”;
  • 9 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F”;
  • 10 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G”;
  • 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H”;
  • 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I”;
  • 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L”;
  • 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M”.

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Di seguito il testo della deliberazione dell'Albo gestori ambientali 7 febbraio 2022, n. 3.

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Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali 7 febbraio 2022, n. 3

Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo.

IL COMITATO NAZIONALE

DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l’articolo 9-bis, il quale prevede che i provvedimenti d’iscrizione, di variazione e di rinnovo dell’iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, di modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione;

Viste le rilevanti disposizioni normative di tutela dell’ambiente nel frattempo introdotte;

Tenuto conto che le suddette norme debbano essere considerate nella realtà operativa dei soggetti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali;

Ritenuto necessario, alla luce delle premesse fin qui richiamate, aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione)

1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A”.

2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B”.

3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C”.

4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D”.

5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”.

6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F”.

7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G”.

8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H”.

9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I”.

10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L”.

11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M”.

12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N”.

 

Articolo 2

(Periodo transitorio)

Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell’entrata in vigore di cui all’articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.

 

ALLEGATO “A”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 1

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del  portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
9. Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009, come modificata dalla deliberazione prot. n.07/CN/ALBO del 21 novembre 2018. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l’addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati preso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto;
10. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “B”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 4 E 1 SENZA LA GESTIONE DEI CODICI DELL’ EER PERICOLOSI

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’ impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto e qualora
applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “C”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 5 E 1 COMPRESA LA GESTIONE DEI CODICI DELL’ EER PERICOLOSI

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’ impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
8. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. L’impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi
dell’art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
12. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
13. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;
14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “D”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 6

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’ impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 4, lettera b) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Il trasporto di rifiuti individuati con codici terminanti con le cifre 99 non è consentito in assenza di una specifica descrizione del rifiuto stesso, secondo i criteri di cui alla decisione della Commissione 955/2014/CE;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

7. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto e qualora
applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;

L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura;
8. Devono essere rispettate, ove applicabili, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto internazionale, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “E”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 8

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L’attività di commercio e/o l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione;
2. I soggetti che esercitano l’attività di commercio e/o l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario;
3. L’impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi
dell’art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
4. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’iscritto deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 20 giugno 2011;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “F”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 9

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L’impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi
dell’art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
3. L’idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. Le imprese registrate (EMAS) che fruiscono dell’agevolazione prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’iscritto deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “G”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 10

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L’idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. L’impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell’art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
4. Le imprese registrate EMAS, che fruiscono dell’agevolazione prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’iscritto deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “H”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 2-bis

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
8. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “I”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 3-bis

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, nonché delle norme regolamentari relative ai RAEE;
2. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
5. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
7. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
8. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
9. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
10. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle norme regolamentari relative ai RAEE. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014;
11. Nel caso in cui l’impresa effettui l’attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all’art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

ALLEGATO “L”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 4-bis

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. È fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti di cui al codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
4. Il trasportatore deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
5. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

6. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
7. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “M”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 2-ter

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, attestata dal legale rappresentante secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della delibera n. 2 del 24 aprile 2018 deve, essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. È fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti di cui al codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
4. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
5. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

6. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
7. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ALLEGATO “N”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DEI TRASPORTI FERROVIARI NELLA CATEGORIA DA 1 A 5

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto è soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID);
3. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare i carri e i recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari;
4. È fatto obbligo all’impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
5. Nel caso di trasporto intermodale si intendono richiamate tutte le disposizioni previste all' art. 193 bis del D.Lgs 152/2006;
6. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale;
7. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti ai seguenti requisiti:
a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidità e pressione, o per qualsiasi altra causa;
b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacità di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;
c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido, né deformazioni permanenti a seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;
d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell’imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale d’imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una qualsiasi perdita del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprietà protettrici del materiale medesimo e/o quelle dell’imballaggio esterno;
e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:
- una combustione e/o un forte sviluppo di calore
- uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti
- la formazione di sostanze corrosive
- la formazione di sostanze chimicamente instabili;
f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti contenuti, l’imballaggio stesso può essere munito di uno sfiato purché il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicità, infiammabilità, volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni;
g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri danni visibili.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto e di imballaggio delle merci pericolose;

8. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve essere effettuato in unità di carico (carri cisterna, contenitori e casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle fiches UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2, 592-3, 592-4;
9. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con unità di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia impedita la perdita ed il rilascio all’esterno dei rifiuti e/o dei percolati durante le normali condizioni di trasporto. In particolare, le unità di carico devono:

- essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi strutturali
- non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura, compresa l’ossidazione, la presenza di tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l’uso delle carrozzerie medesime;

10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del D. Lgs. 152/2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso
carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:

1. una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
2. uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;
3. la formazione di sostanze corrosive;
4. la formazione di sostanze chimicamente instabili.
11. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice dell’elenco europeo, lo stato fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosità di cui all' allegato I alla parte quarta del D.Lgs152/2006, il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per l’incolumità pubblica e per l’ambiente.
Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa;

12. Sulle unità di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti classificati pericolosi, di cui all' allegato D alla parte quarta del D.Lgs152/2006 deve essere apposta un’etichetta o un marchio, a fondo giallo di cm 15x15, recante in nero la lettera R, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
Un’etichetta o marchio di almeno cm 25x25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve altresì essere apposto sulle fiancate dell’unità di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili.

Resta salvo l’obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose;

13. Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
14. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
15. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;
16. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

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