Albo gestori ambientali: nuove proroghe per le iscrizioni

Rese note con la circolare del comitato nazionale 29 luglio 2021, n. 9

Albo gestori ambientali: nuove proroghe per le iscrizioni sono state rese note con la circolare del comitato nazionale 29 luglio 2021, n. 9.

In particolare, si tratta di misure che riguardano le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, per effetto della nuova proroga introdotta dal decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.

Le disposizioni sono legate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

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Di seguito il testo della circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 29 luglio 2021, n. 9.

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Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 29 luglio 2021, n. 9

Oggetto: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sino al 31 dicembre 2021.

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

  1. rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
  2. prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 31 marzo 2022;
  3. comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it

La circolare n. 6 dell'11 maggio 2021 è sostituita dalla presente.

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