Albo gestori ambientali: prorogate le iscrizioni

A comunicarlo è lo stesso Comitato nazionale con la delibera 10 dicembre 2020, n. 14

Albo gestori ambientali: prorogate le iscrizioni. A comunicarlo è lo stesso Comitato nazionale con la delibera 10 dicembre 2020, n. 14, relativa all'applicazione dell'articolo 3-bis, legge n. 159/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 125/2020, recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 3-bis sopra citato «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,(...), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Di conseguenza, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha chiarito quali iscrizioni siano da considerare prorogate e il termine ultimo di validità, ferme restando le condizioni base per il legittimo esercizio dell’attività oggetto.

Nel frattempo, l'Albo ha sospeso temporaneamente le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici dei rifiuti (CLICCA QUI).

Di seguito il testo della delibera dell'Albo 10 dicembre 2020, n. 14.

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Delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 dicembre 2020, n. 14

Oggetto: applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020.

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l’articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” e, al comma 2, introduce all’articolo 103 il comma 2- sexies il quale dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021.

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

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