Albo gestori ambientali: ulteriori proroghe per le iscrizioni

Le disposizioni della circolare n. 3/2021 diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Albo gestori ambientali: ulteriori proroghe per le iscrizioni sono state disposte dalla circolare del comitato nazionale 11 febbraio 2021, n. 3.

La disposizione, di portata generale per «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati», è legata all'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, si tratta della modifica dell'art. 103, comma 2, legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n.18/2020, ad opera dell’articolo 3-bis, legge n. 159/2020 di conversione del D.L. n. 125/2020.

Per effetto è abrogata la precedente circolare dell'Albo 10 dicembre 2020, n. 14.

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Di seguito il testo integrale della circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 11 febbraio 2021, n. 3.

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Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 11 febbraio 2021, n. 3

Oggetto: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l’articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” e, al comma 2, introduce all’articolo 103 il comma 2- sexies il quale dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021.

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

La circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 è sostituita dalla presente.

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