L’iscrizione all’Albo gestori è obbligatoria per le società pubbliche?

iscrizione all'Albo gestori
Il Mase ha fornito un parere in risposta a un interpello ambientale presentato da un comune lombardo

L'iscrizione all'Albo gestori è obbligatoria per le società pubbliche? Questa, in estrema sintesi, la domanda posta come interpello ambientale dal Comune di Venegono inferiore (VA) al Mase. In particolare, è stato chiesto anche se, qualora fosse obbligatoria, l'iscrizione possa avvenire in forma semplificata.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale del Comune di Venegono inferiore 9 agosto 2023, n. 8644

Oggetto: ritrasmissione interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in materia di obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti di una società di capitali interamente controllata da Comuni istituita ai sensi dell'art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a firma legale rappresentante.

 

Premessa

(omissis) è una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni in provincia di Varese allo scopo di gestire in forma associata il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (trasformazione dei Consorzi tra Comuni in società di capitali).

II Comune di Venegono Inferiore è socio di (omissis)

La Società, per conto dei Comuni soci, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia quelle di trattamento dei medesimi.

(omissis), pertanto, non svolge materialmente alcuna attività di raccolta, trasporto o trattamento di rifiuti urbani ma individua i soggetti che effettuano queste attività.

L'art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 - definisce le attività ricadenti nella nozione di "gestione" dei rifiuti, specificando che la medesima include: «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediarirop.

L'art. 183, comma 1, lettera I) del medesimo decreto definisce l'intermediario, come:

«qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di  terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti».

L'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che: «l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Con sentenza n. 02183/2017 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha precisato che: «[...] Conformemente al significato proprio della parola, l'intermediario è quindi colui che organizza per conto di terzi, la complessa attività di conferimento dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento ed in tale ambito egli si interpone tra i produttori o detentori e le imprese preposte a queste due ultime attività (recupero o smaltimento), con lo scopo di ricercare per i primi le migliori condizioni tecnico/economiche offerte dal mercato».

Quesiti

1.    Una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni allo scopo di gestire in forma associata il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (trasformazione dei Consorzi tra Comuni in società di capitali), è tenuta all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8, Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, anche se, pur essendo un'entità giuridica diversa dai Comuni che l'hanno costituita, non si pone in un rapporto di terzietà rispetto a questi ultimi? La Società, infatti, si configura come strumento previsto per legge allo scopo di assicurare la gestione in forma associata del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani esclusivamente in relazione al territorio dei ventidue Comuni che detengono quote della stessa.

2.    Nel caso in cui per la società a totale partecipazione pubblica sussistesse l'obbligo di iscrizione alla Categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, sarebbero applicabili le procedure semplificate d'iscrizione definite dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120?

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 febbraio 2024, n. 26798

Oggetto: Riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, di una società di capitali interamente controllata da Comuni istituita ai sensi dell’art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il Comune di Venegono Inferiore, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni in provincia di Varese, istituita ai sensi dell’art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel segnalare che la Società citata, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa sia quelle di trattamento dei medesimi rifiuti, chiede:

- se la Società di capitali come sopra descritta, è tenuta all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8, “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, anche se, pur essendo un’entità giuridica diversa dai Comuni che l’hanno costituita, non si pone in un rapporto di terzietà rispetto a questi ultimi e,

- nel caso in cui per la Società a totale partecipazione pubblica sussistesse tale obbligo, se sono applicabili le procedure semplificate d’iscrizione definite dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue: - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare:

a) articolo 183, comma 1, lettera n) relativo alla definizione di “gestione dei rifiuti” e lettera l) relativo alla definizione di “intermediario”;

b)articolo 212, comma 5, relativo all’Albo nazionale gestori ambientali, che dispone: “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”;

- Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 e in particolare:

a) articolo 15, comma 1, relativo al “Procedimento d'iscrizione all'Albo” che dispone “1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. ...omissis...”.

b)articolo 16, commi 1 e 2 che dispongono rispettivamente:

1) “Le imprese e gli enti iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono: a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

2.“La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l’attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell’articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; b) foglio notizie debitamente compilato; c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione”.

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

Considerato che ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 le operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario sono ricomprese tra le attività di gestione di rifiuti, le stesse a meno degli esoneri previsti dall’articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006 per le sole organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236. del D.lgs. 152/2006, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ed esclusivamente per rifiuti previsti nei citati articoli, sono obbligate all'iscrizione all'Albo ai sensi del primo periodo dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento delle loro specifiche attività.

In aggiunta, l’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, ammette alle procedure di iscrizione semplificate, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Dal quadro sopra esposto, ne consegue che la Società di capitali, pur essendo totalmente partecipata dai 22 Comuni, essendo un soggetto dotato di propria personalità giuridica e distinto dagli stessi soci, rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità di cui al Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all’opportunità di ricorso alla procedura d’iscrizione semplificata prevista all’articolo 16 del citato Decreto ministeriale n. 120 del 2014, si rappresenta che per la fattispecie illustrata dall’istante, ricorre la possibilità di avvalersi delle procedure di cui al comma 2 del citato articolo 16, previste per i soggetti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo e nello specifico per le “aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”, in quanto le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario sono espressamente previste nella definizione di “gestione dei rifiuti” così come riportato all’articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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