Albo gestori: chiarimenti su iscrizione e codici EER

La circolare n. 13/2021 interviene anche sul Fir, mentre la circolare n. 14/2021 fa riferimento

Albo gestori: chiarimenti su iscrizione e codici EER in due distinte circolari. In particolare, si tratta della:

  • circolare 21 dicembre 2021, n. 13 «Chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo» e sulla corretta data da inserire all’interno della formulazione di identificazione dei rifiuti (Fir);
  • circolare 21 dicembre 2021, n. 14 «Attribuzione dei codici dell’ EER 20 03 04 e 20 03 06 in applicazione del D.Lgs 116/2020 e della Legge 108/2021» con particolare riferimento

    ai rifiuti urbani e ai rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie.

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Di seguito i testi delle due circolari.

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Circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori rifiuti 21 dicembre 2021, n. 13

Oggetto: Chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo

In ordine alle diverse richieste pervenute al Comitato nazionale sulla validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo dell’Albo e sulla corretta data da inserire all’interno del F.I.R., si è ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Sul primo punto si rimanda al contenuto della delibera n.1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibera n.2 del 24 giugno 2020, con le quali il Comitato nazionale ha già avuto modo di disciplinare la validità dei provvedimenti stessi.

Sul secondo punto si chiarisce che la data da riportare all’interno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione.

Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

***

Circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori rifiuti 21 dicembre 2021, n. 14

Attribuzione dei codici dell’ EER 20 03 04 e 20 03 06 in applicazione del D.Lgs 116/2020 e della Legge 108/2021

A seguito della conversione del D.L. n.77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l’art. 230 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell’entrata in vigore del D.Lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art. 183, comma 1 lettera b-sexies), del D.Lgs n. 152/2006, chiarendo, al successivo art. 184 comma 3 che gli stessi sono classificati rifiuti speciali, sono pervenute al Comitato nazionale da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell’ iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4.

Al riguardo si ritiene che, con l’entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell’ iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

Giova ricordare, infine, che sin dal 2010, con l’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, sia tenuto all’ iscrizione all’ Albo ai sensi dell’ articolo 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006, escludendo quindi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’ art. 212 comma 8 dello stesso decreto.

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