Ambiente: le modifiche sulle emissioni deliberate di Ogm

Modificato il D.Lgs. n.  224/2003, relativo all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

Modificati gli allegati II, III, III B e IV al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  224, relativo  all'attuazione della direttiva 2001/18/Ce concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformità alla direttiva (Ue) 2018/350 della  Commissione dell'8 marzo 2018.

È quanto dispone il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108 (in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2019, n. 235).

Tra i punti oggetto di modifica:

  • la metodologia da utilizzare;
  • le informazioni obbligatorie per la notifica.

Di seguito il testo integrale del D.M. 18 giugno 2019, n. 108.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui per scoprire l'offerta più adatta alle tue esigenze professionali

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108

Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e  IV  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  224,  relativo  all'attuazione
della  direttiva  2001/18/CE   concernente   l'emissione   deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,  in  conformita'
alla direttiva (UE) 2018/350 della  Commissione  dell'8  marzo  2018.
(19G00117) 

 

Vigente al: 22-10-2019

in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2019, n. 235

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge

23 agosto 1988, n. 400;

Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente

di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva

90/220/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la  direttiva  2001/18/CE

per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare

o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)

sul loro territorio, il cui articolo 3 ha disposto  che  entro  il  3

aprile 2017 la Commissione europea  aggiornasse  gli  allegati  della

citata direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda  la  valutazione  del

rischio ambientale  degli  organismi  geneticamente  modificati,  con

l'obiettivo di introdurre e consolidare gli  orientamenti  rafforzati

dell'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA)  per  la

valutazione  del  rischio  ambientale  delle   piante   geneticamente

modificate;

Vista la direttiva (UE) 2018/350 della  Commissione,  dell'8  marzo

2018, il cui articolo 1, in attuazione della  citata  direttiva  (UE)

2015/412, ha modificato gli allegati II, III, III B e IV della citata

direttiva 2001/18/CE;

Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante

attuazione  della  direttiva   2001/18/CE   concernente   l'emissione

deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'articolo 29 del citato decreto legislativo 8

luglio 2003, n. 224, che stabilisce che  gli  allegati  del  medesimo

decreto legislativo sono modificati, in conformita'  alle  variazioni

apportate in sede comunitaria,  con  apposito  regolamento,  a  norma

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa

comunicazione ai Ministri della salute e  delle  politiche  agricole,

alimentari e forestali e dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 14  novembre  2016,  n.  227,  recante

attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica  la  direttiva

2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri

di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente

modificati (OGM) sul loro territorio;

Vista la comunicazione dello  schema  di  regolamento  ai  Ministri

della salute, delle politiche agricole, alimentari, forestali  e  del

turismo e dello sviluppo economico, di cui  alla  nota  del  Ministro

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  prot.

UDCM.U.0002648 del 31 gennaio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  Sezione

consultiva per gli atti normativi del 21 marzo 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  di

cui alla nota prot. UDCM.U.010819 del 7 maggio 2019;

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

                               Art. 1 

1. Gli allegati II, III, III B  e  IV  del  decreto  legislativo  8

luglio 2003, n. 224,  e  successive  modificazioni,  sono  modificati

conformemente  all'allegato  che  costituisce  parte  integrante  del

presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

Allegato

 

Allegato

ai sensi dell'art. 1.

 

1) L'allegato II del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  e'

cosi' modificato:

 

a) la sezione C e' sostituita dalla seguente:

«C) Metodologia

Per  l'attuazione  della  presente  sezione  relativamente   alle

notifiche di cui al Titolo III sono disponibili orientamenti  forniti

dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA)[1]Parere dell'Autorita' europea per  la  sicurezza  alimentare  che definisce  gli  orientamenti  per  la  valutazione  del  rischio ambientale delle piante geneticamente  modificate,  EFSA  Journal 2010; 8(11):1879. 

1) Considerazioni generali e specifiche per  la  valutazione  del

rischio ambientale

1.1) Modifiche intenzionali e non intenzionali

Nell'ambito  dell'individuazione  e   della   valutazione   dei

potenziali effetti negativi di cui alla sezione A, la valutazione del

rischio  ambientale  individua  le  modifiche  intenzionali   o   non

intenzionali risultanti dalla modificazione genetica e valuta la loro

capacita' potenziale di provocare effetti negativi sulla salute umana

e sull'ambiente.

Le  modifiche  intenzionali  risultanti   dalla   modificazione

genetica  sono  modifiche  previste  che  conseguono  gli   obiettivi

originari della modificazione genetica.

Le modifiche non intenzionali  risultanti  dalla  modificazione

genetica sono modifiche costanti (non transitorie)  che  vanno  oltre

la/le modifiche intenzionali dovute alla modificazione genetica.

Le modifiche, intenzionali o non  intenzionali,  possono  avere

effetti diretti o indiretti, immediati o differiti sulla salute umana

e sull'ambiente.

1.2) Effetti negativi  a  lungo  termine  ed  effetti  negativi

cumulativi a lungo termine nelle valutazioni del  rischio  ambientale

delle notifiche di cui al Titolo III

Gli effetti a lungo termine di un OGM sono quelli che  derivano

da una reazione differita degli organismi o della loro discendenza  a

un'esposizione a lungo termine o cronica  a  un  OGM,  oppure  da  un

impiego intensivo di un OGM nel tempo e nello spazio.

L'individuazione  e  la  valutazione  dei  potenziali   effetti

negativi a lungo termine di un OGM sulla salute umana e sull'ambiente

devono tenere conto di quanto segue:

a) le interazioni a lungo  termine  fra  l'OGM  e  l'ambiente

ospite,

b) le caratteristiche  dell'OGM  che  assumono  importanza  a

lungo termine,

c) dati ottenuti dalle ripetute emissioni deliberate o  dalle

immissioni in commercio dell'OGM nel corso di un lungo periodo.

L'individuazione  e  la  valutazione  dei  potenziali   effetti

negativi cumulativi a lungo termine di cui  alla  parte  introduttiva

dell'allegato II devono tenere conto anche degli OGM  deliberatamente

emessi o immessi in commercio nel passato.

1.3) Qualita' dei dati

Per eseguire una valutazione del  rischio  ambientale  per  una

notifica di cui al Titolo III il notificante raccoglie  i  dati  gia'

disponibili dalla letteratura scientifica o da altre fonti,  tra  cui

le relazioni di monitoraggio, e genera i dati necessari  effettuando,

se possibile, studi appropriati. Se del caso, il  notificante  indica

nella valutazione del rischio ambientale  per  quali  motivi  non  e'

possibile generare i dati mediante studi.

La valutazione del rischio ambientale per le notifiche  di  cui

al  Titolo  II  si  basa  almeno  su  dati  gia'  disponibili   nella

letteratura scientifica od ottenuti da  altre  fonti  e  puo'  essere

integrata con dati supplementari generati dal notificante.

Se nella valutazione sono forniti dati  generati  al  di  fuori

dell'Europa, e' necessario dimostrarne l'attinenza con  gli  ambienti

ospiti nell'Unione.

I dati forniti nella valutazione di rischio ambientale  per  le

notifiche di cui al Titolo rispettano le prescrizioni seguenti:

a)  se  nella  valutazione  del   rischio   ambientale   sono

presentati studi tossicologici effettuati  al  fine  di  valutare  il

rischio per la salute umana o animale, il notificante fornisce  prove

atte a dimostrare che  gli  studi  sono  stati  svolti  in  strutture

conformi:

1) alle prescrizioni della direttiva 2004/10/CE, oppure

2) ai principi OCSE di buona pratica di laboratorio  (BPL),

se gli studi sono effettuati al di fuori dell'Unione;

b) se nella valutazione ambientale vengono  presentati  studi

non tossicologici:

1) essi sono conformi  ai  principi  di  buona  pratica  di

laboratorio  (BPL)  stabiliti   nella   direttiva   2004/10/CE,   ove

pertinente, oppure

2) sono  stati  effettuati  da  organizzazioni  accreditate

secondo la pertinente norma ISO, oppure

3) in assenza di  una  norma  ISO  pertinente,  sono  stati

effettuati nel rispetto di standard internazionalmente riconosciuti;

c) le informazioni sui risultati ottenuti dagli studi di  cui

alle lettere a) e b) e sui  protocolli  di  studio  applicati  devono

essere affidabili e complete  e  comprendere  i  dati  grezzi  in  un

formato elettronico adeguato per svolgere analisi  statistiche  o  di

altro tipo;

d)  il  notificante  specifica,  se  possibile,  la   portata

dell'effetto che si intende rilevare con ogni studio effettuato e  ne

indica le motivazioni;

e) la selezione dei siti per gli  studi  sul  campo  si  basa

sugli ambienti ospiti pertinenti, tenendo  presenti  l'esposizione  e

l'impatto potenziali che si osserverebbero  nel  luogo  di  emissione

dell'OGM. La selezione va  motivata  nella  valutazione  del  rischio

ambientale;

f) il comparatore non geneticamente  modificato  deve  essere

appropriato per gli  ambienti  ospiti  pertinenti  e  deve  avere  un

corredo  genetico  comparabile  a  quello  dell'OGM.  La  scelta  del

comparatore va motivata nella valutazione del rischio ambientale.

1.4) Eventi di trasformazione multipli nelle notifiche  di  cui

al Titolo III

Per la valutazione del rischio ambientale di un OGM  contenente

eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di  cui  al  Titolo

III si applicano le seguenti disposizioni:

a)  il  notificante  fornisce  una  valutazione  del  rischio

ambientale per ogni singolo evento di trasformazione  nell'OGM  o  fa

riferimento alle notifiche gia' presentate per tali singoli eventi di

trasformazione;

b) il notificante  presenta  una  valutazione  degli  aspetti

seguenti:

1) la stabilita' degli eventi di trasformazione;

2) l'espressione degli eventi di trasformazione;

3) i potenziali effetti additivi, sinergici o antagonistici

risultanti dalla combinazione di eventi di trasformazione;

c)  se  la  discendenza   dell'OGM   puo'   contenere   varie

sottocombinazioni  degli  eventi  di  trasformazione   multipli,   il

notificante presenta una spiegazione scientifica che dimostri che non

e' necessario fornire dati sperimentali per tali sottocombinazioni, a

prescindere  dalla  loro  origine,  oppure,  in  mancanza   di   tale

spiegazione scientifica, fornisce i pertinenti dati sperimentali.

2) Caratteristiche degli OGM e delle emissioni

La valutazione del rischio ambientale tiene conto dei  pertinenti

dati tecnici e scientifici relativi alle caratteristiche dei seguenti

elementi:

a) gli organismi riceventi o parentali;

b) le modificazioni genetiche, che siano un inserimento  o  una

delezione di materiale  genetico,  e  le  relative  informazioni  sul

vettore e sul donatore;

c) l'OGM;

d) l'emissione o l'impiego previsti, inclusa la loro portata;

e) i potenziali ambienti ospiti nei quali l'OGM sara' emesso  e

nei quali il transgene puo' diffondersi;

f) le interazioni tra tali caratteristiche.

Le informazioni pertinenti ottenute da precedenti emissioni degli

stessi OGM o di OGM simili e di organismi con tratti simili e la loro

interazione biotica e abiotica con ambienti ospiti  simili,  comprese

le informazioni ottenute dal monitoraggio  di  tali  organismi,  sono

prese in considerazione nella  valutazione  del  rischio  ambientale,

fatto salvo l'art. 8, comma 3, oppure l'art. 16, comma 6.

3) Fasi della valutazione del rischio ambientale

La valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 5,  8,

10 e 16 va effettuata per ogni area di  rischio  pertinente  indicata

nella sezione D punto 1 o nella sezione D punto 2, applicando le  sei

fasi seguenti:

3.1) Formulazione del problema  inclusa  l'identificazione  dei

pericoli

La formulazione del problema deve:

a)  individuare  qualsiasi  modifica  delle   caratteristiche

dell'organismo connessa alla modificazione genetica  confrontando  le

caratteristiche dell'OGM con quelle del comparatore  selezionato  non

geneticamente modificato, in condizioni di  emissione  o  di  impiego

comparabili;

b) individuare i potenziali  effetti  negativi  sulla  salute

umana  o  sull'ambiente  connessi  alle  modifiche  individuate  come

indicato al precedente punto a).

I potenziali effetti negativi non possono  essere  trascurati

perche' e' improbabile che si verifichino.

I potenziali effetti negativi  varieranno  caso  per  caso  e

possono comprendere:

1) effetti sulla dinamica delle  popolazioni  delle  specie

nell'ambiente ospite e sulla diversita' genetica di ciascuna di  tali

popolazioni, con una potenziale perdita di biodiversita';

2) una suscettibilita' alterata agli  agenti  patogeni  che

faciliti la diffusione di malattie infettive o crei nuovi serbatoi  o

vettori (di infezione);

3)  una  compromissione  dei  trattamenti  profilattici   o

terapeutici di carattere medico, veterinario o fitosanitario,  dovuta

per esempio al trasferimento di geni che conferiscono resistenza agli

antibiotici utilizzati nella medicina umana o veterinaria;

4) effetti a livello biogeochimico  (cicli  biogeochimici),

incluso il ciclo del carbonio e dell'azoto attraverso  i  cambiamenti

nella decomposizione di materiale organico nel suolo;

5) patologie che colpiscono esseri umani, incluse  reazioni

tossiche o allergiche;

6) patologie che colpiscono  animali  o  vegetali,  incluse

reazioni  tossiche  e,  nel   caso   degli   animali,   eventualmente

allergiche.

Se si individuano potenziali effetti negativi a lungo termine

di un OGM occorre effettuare una valutazione  sotto  forma  di  studi

documentali, utilizzando se  possibile  uno  o  piu'  degli  elementi

seguenti:

1) evidenze derivanti da esperienze precedenti;

2) gli insiemi di dati o la letteratura disponibili;

3) modelli matematici.

c) individuare gli endpoint pertinenti per la valutazione.

Gli effetti negativi potenziali che potrebbero influire sugli

endpoint individuati per la valutazione saranno esaminati nelle  fasi

seguenti della valutazione del rischio.

d) individuare e descrivere le vie  di  esposizione  o  altri

meccanismi attraverso i quali possono verificarsi effetti negativi.

Gli effetti  negativi  possono  verificarsi,  direttamente  o

indirettamente, attraverso vie di esposizione o altri meccanismi  che

possono comprendere:

1) la diffusione di OGM nell'ambiente,

2) il trasferimento del materiale genetico introdotto  allo

stesso organismo o ad altri  organismi,  geneticamente  modificati  o

meno,

3) l'instabilita' fenotipica e genetica,

4) le interazioni con altri organismi,

5)  i  cambiamenti  di  gestione,  anche   nelle   pratiche

agricole, ove possibile;

e) formulare ipotesi verificabili, e  definire  i  pertinenti

endpoint  di  misurazione,  per  consentire,   ove   possibile,   una

valutazione quantitativa dei potenziali effetti negativi;

f) prendere in considerazione possibili  incertezze,  incluse

le lacune nelle conoscenze e le limitazioni metodologiche.

3.2) Caratterizzazione del rischio potenziale

Occorre valutare l'entita' di ogni potenziale  effetto  negativo.

Questa valutazione presuppone che tale effetto negativo si verifichi.

Nella valutazione  del  rischio  ambientale  si  tiene  presente  che

l'entita' puo' essere influenzata dagli ambienti  ospiti  in  cui  si

intende  emettere  l'OGM  e  dalla   portata   e   dalle   condizioni

dell'emissione.

Ove  possibile  la  valutazione   sara'   espressa   in   termini

quantitativi.

Se la valutazione e' espressa in termini qualitativi deve  essere

utilizzata una  descrizione  per  categorie  ("elevata",  "moderata",

"bassa" o "trascurabile") e deve essere fornita una spiegazione della

portata degli effetti per ogni categoria.

3.3) Caratterizzazione dell'esposizione

Occorre valutare la possibilita' o  la  probabilita'  che  ogni

potenziale effetto negativo individuato si verifichi per fornire, ove

possibile, una valutazione quantitativa dell'esposizione come  misura

relativa  della  probabilita',  oppure  una  valutazione  qualitativa

dell'esposizione. Si prendono in  considerazione  le  caratteristiche

degli ambienti ospiti e il campo di applicazione della notifica.

Se la valutazione e'  espressa  in  termini  qualitativi  vanno

fornite una descrizione, per categorie, dell'esposizione  ("elevata",

"moderata", "bassa" o "trascurabile") e una spiegazione della portata

degli effetti per ogni categoria.

3.4) Caratterizzazione del rischio

Il rischio va caratterizzato associando,  per  ogni  potenziale

effetto  negativo,  l'entita'  alla  probabilita'  che  tale  effetto

negativo  si  verifichi,  per  fornire  una  stima   quantitativa   o

semiquantitativa del rischio.

Se non e' possibile una stima quantitativa  o  semiquantitativa

va fornita una stima qualitativa del rischio. In tal caso deve essere

usata una descrizione per categorie ("elevata", "moderata", "bassa" o

"trascurabile") del  rischio  e  va  fornita  una  spiegazione  della

portata degli effetti per ogni categoria.

Ove pertinente occorre descrivere l'incertezza di ogni  rischio

individuato, esprimendola se possibile quantitativamente.

3.5) Strategie di gestione del rischio

Se sono individuati rischi che  richiedono,  sulla  base  della

loro caratterizzazione, misure di gestione del rischio,  va  proposta

una strategia di gestione del rischio.

Le strategie di gestione del rischio vanno descritte in termini

di  riduzione  del  rischio  potenziale  o  dell'esposizione,  o   di

entrambi, e devono essere proporzionate alla  riduzione  del  rischio

desiderata, alla  portata  e  alle  condizioni  dell'emissione  e  ai

livelli di  incertezza  individuati  nella  valutazione  del  rischio

ambientale.

La conseguente riduzione del rischio generale  va  quantificata

ove possibile.

3.6) Valutazione del rischio generale e conclusioni

Occorre  effettuare  una   valutazione   qualitativa   e,   ove

possibile, quantitativa del rischio generale posto  dall'OGM  tenendo

conto  dei  risultati  della  caratterizzazione  del  rischio,  delle

strategie di gestione del rischio proposte e dei relativi livelli  di

incertezza.

La valutazione del rischio generale comprende, ove  pertinente,

le strategie di gestione del rischio  proposte  per  ciascun  rischio

individuato.

La  valutazione  del  rischio   generale   e   le   conclusioni

suggeriscono  inoltre  prescrizioni  specifiche  per  il   piano   di

monitoraggio dell'OGM e, se opportuno, il monitoraggio dell'efficacia

delle misure di gestione del rischio proposte.

Per le notifiche di cui al Titolo III la  valutazione  generale

del rischio comprende anche una spiegazione delle  ipotesi  formulate

nella  valutazione  del  rischio  ambientale   e   della   natura   e

dell'entita' delle  incertezze  associate  ai  rischi,  oltre  a  una

giustificazione delle misure proposte di gestione del rischio.»

b) il titolo e il  paragrafo  introduttivo  della  sezione  D  sono

sostituiti dai seguenti:

«D. Conclusioni della valutazione  di  rischio  ambientale  sulle

aree di rischio specifiche

Le conclusioni sul potenziale impatto ambientale  negli  ambienti

ospiti interessati  dall'emissione  o  dall'immissione  in  commercio

degli OGM vanno espresse per ogni area di rischio indicata nel  punto

1 per gli OGM diversi dalle piante superiori o nel  punto  2  per  le

piante  superiori  geneticamente  modificate,  sulla  base   di   una

valutazione  del  rischio  ambientale  effettuata  nel  rispetto  dei

principi definiti nella sezione B e seguendo la metodologia descritta

nella sezione C nonche' in base  alle  informazioni  obbligatorie  ai

sensi dell'allegato III.»

c) il punto 2 e' sostituito dal seguente:

«2) Piante superiori geneticamente modificate (PSGM)

Per "piante superiori" si intendono  le  piante  appartenenti  al

gruppo tassonomico delle Spermatofite (Gimnosperme e Angiosperme).

a)  Persistenza  e  invasivita'   della   PSGM,   compreso   il

trasferimento genico da pianta a pianta.

b) Trasferimento genico da pianta a microrganismi.

c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.

d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.

e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione,  gestione

e raccolta.

f) Effetti sui processi biogeochimici.

g) Effetti sulla salute umana e animale.»

 

2) L'allegato III e' sostituito dal seguente:

 

                            «ALLEGATO III 
                      INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
                           PER LA NOTIFICA 

Le notifiche di cui al Titolo II e Titolo III  devono  contenere,

di norma, le informazioni specificate nell'allegato III  A,  per  gli

OGM  diversi  dalle  piante  superiori,  oppure  quelle   specificate

nell'allegato  III  B,  per   le   piante   superiori   geneticamente

modificate.

La  presentazione  di  un  dato  sottoinsieme  di   informazioni,

indicato  nell'allegato  III  A  o  nell'allegato  III  B,   non   e'

obbligatoria  se  non  e'  pertinente  o  necessaria  ai  fini  della

valutazione del rischio nel contesto di una  notifica  specifica,  in

particolare  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dell'OGM,   della

portata e delle  condizioni  di  emissione  oppure  delle  condizioni

d'impiego previste.

Il livello di dettaglio appropriato per ciascun  sottoinsieme  di

informazioni puo' anche  variare  a  seconda  della  natura  e  della

portata dell'emissione proposta.

Per  ogni  sottoinsieme  di  informazioni  obbligatorie   occorre

presentare quanto segue:

a) le sintesi  e  i  risultati  degli  studi  menzionati  nella

notifica,  compresa,  se  del  caso,  una  spiegazione   della   loro

pertinenza per la valutazione del rischio ambientale;

b)  per  le  notifiche  di  cui  al  Titolo  III  gli  allegati

contenenti informazioni particolareggiate su tali studi, inclusi  una

descrizione dei metodi e dei  materiali  usati  o  il  riferimento  a

metodi standard o riconosciuti internazionalmente  e  il  nome  degli

organismi responsabili dell'esecuzione di tali studi.

Ulteriori  sviluppi  nell'ingegneria  genetica  possono   rendere

necessario un adeguamento del presente allegato al progresso  tecnico

o  l'elaborazione  di  note  orientative   sul   presente   allegato.

Un'ulteriore differenziazione degli obblighi di  informazione  per  i

vari tipi di OGM, ad esempio per piante ed alberi perenni,  organismi

monocellulari, pesci o insetti, o per un uso  particolare  degli  OGM

come lo sviluppo di  vaccini,  potra'  essere  possibile  non  appena

nell'Unione verra' acquisita una sufficiente esperienza di  notifiche

per l'emissione di tali particolari OGM.»

 

3) L'allegato III B e' sostituito dal seguente:

 

                           «ALLEGATO III B 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE RELATIVE ALLE EMISSIONI DI
  PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE  MODIFICATE  (PSGM)  (GIMNOSPERME  E
  ANGIOSPERME) 
  I. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE  PRESENTATE  A  NORMA

DEGLI ARTICOLI 8 E 10 

A. Informazioni generali

1) Nome e indirizzo del notificante (societa' o istituto);

2) nome, qualifica ed esperienza professionale dei  ricercatori

responsabili;

3) titolo del progetto;

4) informazioni sull'emissione:

a) scopo dell'emissione;

b) data/e e durata previste dell'emissione;

c) metodo di emissione delle PSGM;

d) metodo di preparazione e gestione del sito  di  emissione,

prima,  durante  e  dopo  l'emissione,  comprese   le   pratiche   di

coltivazione e le modalita' di raccolto;

e) numero approssimativo di piante (o piante per m²);

5) informazioni sul sito di emissione:

a) ubicazione e dimensioni del sito o dei siti di emissione;

b) descrizione dell'ecosistema del sito di emissione, inclusi

clima, flora e fauna;

c)  presenza  di  specie  vegetali  coltivate  o   selvatiche

imparentate sessualmente compatibili;

d) prossimita'  di  biotopi  o  aree  protette  ufficialmente

riconosciuti che possono essere interessati dall'emissione.

B) Informazioni scientifiche

1) Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali.

a) Nome completo:

1) nome di famiglia;

2) genere;

3) specie;

4) sottospecie;

5) cultivar o linea di selezione;

6) nome comune.

b)  Distribuzione  geografica  e  coltivazione   della   pianta

nell'Unione;

c) Informazioni sulla riproduzione:

1) modalita' di riproduzione;

2)  eventuali  fattori  specifici   che   influiscono   sulla

riproduzione,

3) tempi generazionali.

d) Compatibilita' sessuale con altre specie vegetali  coltivate

o selvatiche,  compresa  la  distribuzione  in  Europa  delle  specie

compatibili;

e) Capacita' di sopravvivenza:

1) capacita' di  formare  strutture  di  sopravvivenza  o  di

dormienza;

2)  eventuali  fattori  specifici   che   influiscono   sulla

capacita' di sopravvivenza.

f) Diffusione:

1) modalita' e portata della diffusione;

2)  eventuali  fattori  specifici   che   influiscono   sulla

diffusione.

g)  Per  le  specie   vegetali   abitualmente   non   coltivate

nell'Unione, una  descrizione  dell'habitat  naturale  della  pianta,

incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti

naturali;

h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, e

gli  organismi  presenti  nell'ecosistema  in  cui  e'   abitualmente

coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici  per  gli

esseri umani, gli animali e gli altri organismi.

2) Caratterizzazione molecolare

a) Informazioni relative alla modificazione genetica:

1) descrizione dei metodi  utilizzati  per  la  modificazione

genetica;

2) natura e origine del vettore utilizzato

3)  origine  degli   acidi   nucleici   utilizzati   per   la

trasformazione, dimensione e funzione desiderata  di  ogni  frammento

costituente della regione di inserimento prevista.

b) Informazioni sulla PSGM:

1) descrizione generale dei tratti  e  delle  caratteristiche

introdotti o modificati;

2) informazioni  sulle  sequenze  effettivamente  inserite  o

eliminate:

2.1 dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti  e  i

metodi usati per la caratterizzazione;

2.2 in caso  di  delezione,  dimensioni  e  funzioni  delle

regioni eliminate;

2.3 ubicazioni subcellulari  degli  inserti  nelle  cellule

della pianta (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei  mitocondri,

oppure mantenuti in  forma  non  integrata)  e  metodi  per  la  loro

determinazione;

3) parti della pianta nelle quali e' espresso l'inserto;

4) stabilita' genetica dell'inserto e  stabilita'  fenotipica

della PSGM.

c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare.

3) Informazioni su specifiche aree di rischio

a) Qualsiasi cambiamento della persistenza  o  dell'invasivita'

della PSGM e della sua capacita'  di  trasferire  materiale  genetico

alle specie imparentate sessualmente compatibili e i relativi effetti

negativi sull'ambiente;

b)  Qualsiasi  cambiamento  della  capacita'  della   PSGM   di

trasferire materiale genetico a microrganismi e  i  relativi  effetti

negativi sull'ambiente;

c) Il meccanismo di interazione tra la  PSGM  e  gli  organismi

bersaglio (se del caso) e i relativi effetti negativi sull'ambiente;

d) I potenziali cambiamenti nelle interazioni tra la PSGM e gli

organismi non  bersaglio  dovuti  alla  modificazione  genetica  e  i

relativi effetti negativi sull'ambiente;

e) Potenziali  cambiamenti  delle  pratiche  agricole  e  della

gestione della PSGM dovuti alla modificazione genetica e  i  relativi

effetti negativi sull'ambiente;

f) Le  potenziali  interazioni  con  l'ambiente  abiotico  e  i

relativi effetti negativi sull'ambiente;

g) Informazioni su eventuali effetti tossici e allergenici o su

altri effetti nocivi per  la  salute  umana  e  animale  dovuti  alla

modificazione genetica;

h) Conclusioni sulle specifiche aree di rischio.

4) Informazioni sui piani di controllo, monitoraggio, trattamento

del sito dopo l'emissione e trattamento dei rifiuti

a) Eventuali misure adottate, inclusi:

1) l'isolamento  spaziale  e  temporale  da  specie  vegetali

sessualmente  compatibili,  sia  quelle   selvatiche   e   infestanti

imparentate, sia quelle coltivate;

2) eventuali misure volte a ridurre al minimo o  impedire  la

dispersione di qualsiasi parte riproduttiva della PSGM.

b)  Descrizione  dei  metodi  di  trattamento  del  sito   dopo

l'emissione;

c) Descrizione dei metodi di trattamento dopo  l'emissione  del

materiale vegetale geneticamente modificato, inclusi i rifiuti;

d) Descrizione dei piani e delle tecniche di monitoraggio;

e) Descrizione di eventuali piani di emergenza;

f) Descrizione dei metodi e delle procedure per:

1) impedire o ridurre al minimo la dispersione delle PSGM  al

di fuori del sito di emissione;

2)  proteggere  il  sito  dall'intrusione  di   persone   non

autorizzate;

3) impedire o ridurre al minimo l'ingresso di altri organismi

nel sito.

5) Descrizione delle tecniche di  rilevamento  e  identificazione

della PSGM.

6) Informazioni sulle precedenti emissioni  della  PSGM,  se  del

caso.

  II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE  A  NORMA

DELL'ART. 16 

A. Informazioni generali

1) Nome e indirizzo del notificante (societa' o istituto).

2) Nome, qualifiche ed esperienza professionale dei ricercatori

responsabili.

3) Designazione e specifica della PSGM.

4) Campo di applicazione della notifica:

a) coltivazione;

b) altri impieghi (da specificare nella notifica).

B Informazioni scientifiche

1)  Informazioni  sulle  piante  riceventi  o,  se  del   caso,

parentali

a) Nome completo:

1) nome di famiglia;

2) genere;

3) specie;

4) sottospecie;

5) cultivar o linea di selezione;

6) nome comune.

b)  Distribuzione  geografica  e  coltivazione  della  pianta

nell'Unione.

c) Informazioni sulla riproduzione:

1) modalita' di riproduzione;

2)  eventuali  fattori  specifici  che  influiscono   sulla

riproduzione;

3) tempi generazionali.

d)  Compatibilita'  sessuale  con   altre   specie   vegetali

coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione  nell'Unione  delle

specie compatibili.

e) Capacita' di sopravvivenza:

1) capacita' di formare strutture  di  sopravvivenza  o  di

dormienza;

2)  eventuali  fattori  specifici  che  influiscono   sulla

capacita' di sopravvivenza.

f) Diffusione:

1) modalita' e portata della diffusione;

2)  eventuali  fattori  specifici  che  influiscono   sulla

diffusione.

g)  Per  le  specie  vegetali  abitualmente   non   coltivate

nell'Unione, una  descrizione  dell'habitat  naturale  della  pianta,

incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti

naturali.

h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM,

e gli organismi  presenti  nell'ecosistema  in  cui  e'  abitualmente

coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici  per  gli

esseri umani, gli animali e gli altri organismi.

2) Caratterizzazione molecolare

a) Informazioni relative alla modificazione genetica:

1) descrizione dei metodi utilizzati per  la  modificazione

genetica;

2) natura e origine del vettore utilizzato;

3)  origine  degli  acidi  nucleici   utilizzati   per   la

trasformazione, dimensione e funzione desiderata  di  ogni  frammento

costituente della regione di inserimento prevista.

b) Informazioni sulla pianta geneticamente modificata:

1)  descrizione  dei   tratti   e   delle   caratteristiche

introdotti o modificati;

2) informazioni sulle sequenze  effettivamente  inserite  o

eliminate:

2.1 dimensioni e numero  di  copie  di  tutti  gli  inserti

rilevabili, sia parziali sia  completi,  e  i  metodi  usati  per  la

caratterizzazione;

2.2 l'organizzazione e la sequenza del  materiale  genetico

inserito in  ogni  sito  di  inserzione  in  un  formato  elettronico

standard;

2.3 in caso  di  delezione,  dimensioni  e  funzioni  delle

regioni eliminate;

2.4 ubicazioni subcellulari degli  inserti  (integrati  nel

nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri  o  mantenuti  in  forma  non

integrata) e metodi per la loro determinazione;

2.5 in caso  di  modificazioni  diverse  dall'inserzione  o

dalla delezione, la funzione del materiale genetico modificato  prima

e   dopo   la   modificazione,   nonche'   i   cambiamenti    diretti

nell'espressione dei geni dovuti alla modificazione;

2.6 informazioni sulla sequenza in un  formato  elettronico

standard per entrambe le regioni fiancheggianti 5′ e 3′ di ogni  sito

di inserimento;

2.7 analisi bioinformatica  con  utilizzo  di  banche  dati

aggiornate per esaminare possibili interruzioni di geni noti;

2.8 tutte le fasi di lettura aperte (Open  Reading  Frames,

nel seguito «ORF») all'interno dell'inserto (causate  o  meno  da  un

riarrangiamento) e quelle create a causa della modificazione genetica

nei siti di giunzione con DNA genomico. Le  ORF  sono  definite  come

sequenze di  nucleotidi  che  contengono  una  serie  di  codoni  non

interrotta dalla presenza di un codone di stop nella stessa ORF;

2.9 un'analisi bioinformatica con utilizzo di  banche  dati

aggiornate per esaminare possibili similarita' tra le ORF  e  i  geni

noti che possono causare effetti negativi;

2.10 la struttura primaria (sequenza di amminoacidi) e,  se

necessario, altre strutture della nuova proteina espressa;

2.11 un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche  dati

aggiornate  per  esaminare  possibili  omologie  di  sequenza  e,  se

necessario, similarita' strutturali tra la nuova proteina espressa  e

le proteine o i peptidi noti che possono causare effetti negativi.

3) informazioni sull'espressione dell'inserto:

3.1 i metodi utilizzati per l'analisi dell'espressione e le

loro caratteristiche di performance;

3.2 informazioni su come evolve l'espressione  dell'inserto

durante il ciclo vitale della pianta;

3.3  le  parti  della  pianta  nelle  quali  sono  espressi

l'inserto o la sequenza modificata;

3.4 la potenziale espressione  non  intenzionale  di  nuove

ORF, descritte al punto 2) 2.7, che destano timori sulla sicurezza;

3.5 dati sull'espressione delle proteine,  inclusi  i  dati

grezzi ottenuti con studi sul campo e  connessi  alle  condizioni  di

coltivazione.

4) stabilita' genetica dell'inserto e stabilita' fenotipica

della PSGM.

c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare

3) Analisi  comparativa  delle  caratteristiche  agronomiche  e

fenotipiche e della composizione

a)  Scelta  della  controparte  convenzionale  e   di   altri

comparatori;

b) scelta dei siti per gli studi sul campo;

c)  disegno  sperimentale  e  analisi  statistica  dei   dati

ottenuti con prove sul campo per l'analisi comparativa:

1) descrizione del disegno degli studi sul campo;

2) descrizione  degli  aspetti  pertinenti  degli  ambienti

riceventi;

3) analisi statistica.

d)  selezione  del  materiale  vegetale  per  l'analisi,   se

pertinente;

e) analisi comparativa delle  caratteristiche  agronomiche  e

fenotipiche;

f) analisi comparativa della composizione, se pertinente;

g) conclusioni dell'analisi comparativa.

4) Informazioni specifiche per ogni area di rischio

Per ognuna delle sette aree di rischio indicate all'allegato  II,

sezione D punto 2, il notificante dovra' descrivere in primo luogo il

percorso che porta al danno, spiegando in una catena causale il  modo

in cui l'emissione della PSGM potrebbe determinare un danno,  tenendo

conto sia del rischio potenziale sia dell'esposizione.

Il notificante presenta le seguenti informazioni, tranne nei casi

in cui non siano pertinenti in considerazione degli impieghi previsti

dell'OGM.

a)  Persistenza  e  invasivita'   della   PSGM,   compreso   il

trasferimento di geni da pianta a pianta:

1) valutazione della potenzialita' che la PSGM  diventi  piu'

persistente o invasiva e dei relativi effetti negativi sull'ambiente;

2) valutazione della  potenzialita'  che  la  PSGM  trasmetta

transgeni  a  specie  imparentate  sessualmente  compatibili  e   dei

relativi effetti negativi sull'ambiente;

3) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  della

persistenza e  dell'invasivita'  della  PSGM,  compresi  gli  effetti

negativi sull'ambiente del trasferimento di geni da pianta a pianta.

b) Trasferimento genico dalla pianta a microrganismi:

1) valutazione della potenzialita' di trasferimento del nuovo

DNA inserito dalla PSGM  a  microorganismi  e  dei  relativi  effetti

negativi;

2) conclusioni sugli effetti negativi per la salute  umana  e

animale e per l'ambiente del trasferimento  del  nuovo  DNA  inserito

dalla PSGM a microorganismi.

c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio, se pertinenti:

1)  valutazione  della  possibilita'   di   modifiche   delle

interazioni dirette e indirette tra  PSGM  e  organismi  bersaglio  e

degli effetti negativi sull'ambiente;

2) valutazione della possibilita' che evolva  una  resistenza

dell'organismo  bersaglio  alla  proteina  espressa  (in  base   alla

precedente evoluzione della resistenza ai fitofarmaci convenzionali o

a piante transgeniche che esprimono tratti  simili)  e  dei  relativi

effetti negativi sull'ambiente;

3) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  delle

interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.

d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio:

1) valutazione della possibilita' di  interazioni  dirette  e

indirette tra PSGM e organismi  non  bersaglio,  comprese  le  specie

protette, e dei relativi effetti negativi.

La valutazione tiene conto anche dei potenziali effetti  negativi

sui servizi ecosistemici pertinenti e  sulle  specie  che  forniscono

tali servizi;

2) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  delle

interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.

e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione,  gestione

e raccolta.

1) per le PSGM destinate alla coltivazione,  una  valutazione

dei cambiamenti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e

raccolta  usate  per  la  PSGM  e  dei  relativi   effetti   negativi

sull'ambiente;

2) conclusioni sugli  effetti  negativi  sull'ambiente  delle

tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.

f) Effetti sui processi biogeochimici:

1) valutazione delle  modifiche  dei  processi  biogeochimici

nell'area  in  cui  e'  prevista  la  coltivazione   della   PSGM   e

nell'ambiente  in  generale   e   dei   relativi   effetti   negativi

sull'ambiente;

2)  conclusioni   sugli   effetti   negativi   sui   processi

biogeochimici.

g) Effetti sulla salute umana e animale:

1)  valutazione  delle  potenziali  interazioni   dirette   e

indirette tra la PSGM e le persone che lavorano o entrano in contatto

con le PSGM, anche attraverso polline o polvere prodotti da una  PGSM

trasformata, e valutazione degli effetti negativi di tali interazioni

sulla salute umana;

2) per le PSGM non destinate  al  consumo  umano,  ma  i  cui

organismi   riceventi   o   parentali   possono   essere   presi   in

considerazione  per  il  consumo   umano,   una   valutazione   della

probabilita' e dei possibili  effetti  negativi  sulla  salute  umana

dovuti ad un'assunzione accidentale;

3) valutazione dei potenziali effetti negativi  sulla  salute

animale dovuti al consumo accidentale di PSGM o di materiale derivato

da tale pianta da parte di animali;

4) conclusioni sugli effetti sulla salute umana e animale.

h) Valutazione del rischio generale e conclusioni

Occorre presentare una sintesi di tutte le conclusioni per ogni

area di rischio.

La  sintesi  deve  tenere  conto  della  caratterizzazione  del

rischio in conformita' alle fasi  da  3.1  a  3.4  della  metodologia

descritta nell'allegato II, sezione C punto 3, e delle  strategie  di

gestione del rischio proposte in conformita' all'allegato II, sezione

C punto 3, fase 3.5.

5)   Descrizione   delle   tecniche    di    rilevamento    e

identificazione e delle PSGM

6) Informazioni su emissioni precedenti della  PSGM,  se  del

caso.»

4)  All'allegato  IV,  sezione  A,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) il punto 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le denominazioni commerciali proposte dei prodotti e  i  nomi

degli OGM ivi contenuti e una proposta di un identificatore unico per

l'OGM, elaborato in conformita' al regolamento (CE) n. 65/2004  della

Commissione  [2]Regolamento (CE) n. 65/2004 della  Commissione,  del  14  gennaio 2004,  che  stabilisce  un  sistema  per  la   determinazione e l'assegnazione  di  identificatori  unici   per   gli   organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).».

Dopo   l'autorizzazione,   eventuali    nuove denominazioni commerciali

dovrebbero essere  trasmesse  all'autorita' competente.

b) il punto 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Metodi  di  rilevamento,  identificazione  e,  se  del  caso,

quantificazione dell'evento di trasformazione; campioni degli  OGM  e

relativi campioni di controllo, come anche informazioni sul luogo  in

cui il materiale di riferimento e' accessibile. Le  informazioni  che

per motivi di riservatezza non possono essere  inserite  nella  parte

accessibile al pubblico dei registri di cui  all'art.  30,  comma  1,

dovrebbero essere precisate.».

Note   [ + ]

1. Parere dell'Autorita' europea per  la  sicurezza  alimentare  che definisce  gli  orientamenti  per  la  valutazione  del  rischio ambientale delle piante geneticamente  modificate,  EFSA  Journal 2010; 8(11):1879. 
2. Regolamento (CE) n. 65/2004 della  Commissione,  del  14  gennaio 2004,  che  stabilisce  un  sistema  per  la   determinazione e l'assegnazione  di  identificatori  unici   per   gli   organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).»

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome