Ambienti chiusi e Coronavirus: mascherine e distanze restano obbligatorie

Ambienti chiusi e Coronavirus
Le disposizioni nell'ordinanza del ministero della Salute 1° agosto 2020 valgono sull'intero territorio nazionale

Ambienti chiusi e Coronavirus: mascherine e distanze restano obbligatorie. La disposizione nell'ordinanza del ministero della Salute 1° agosto 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020, n. 193).

Le misure valgono per gli ambienti chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

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La distanza di sicurezza interpersonale resta di almeno un metro.

Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 1° agosto 2020.

 

Ordinanza del ministero della Salute 1° agosto 2020 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020, n. 193)

 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.

300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti

allo Stato in materia di tutela della salute;

  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,

in particolare, l'articolo 2, comma 2;

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per

fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato

nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,  recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14

luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per

fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato

nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;

  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in

particolare, l'articolo 1, commi 1 e 5;

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;

  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e

del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

trasmissibili;

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

  Viste le  valutazioni  del  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui

all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n.  630  del  Capo  del

Dipartimento della protezione civile, e successive modificazioni;

  Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del

Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del

richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  di  disporre  misure

urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul

territorio nazionale;

  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E M A N A

                       la seguente ordinanza:

                               Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni

delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui

non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di

sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti

che interagiscono con i predetti.

  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza

interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'

previste  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui

all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del

Dipartimento della protezione civile.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili

esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato

tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza  3  febbraio

2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

                               Art. 2

                         Disposizioni finali

  1. Alle disposizioni di cui  alla  presente  ordinanza  si  applica

quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.

19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

  2. La presente ordinanza produce effetti  dalla  data  di  adozione

della  stessa  sino  all'adozione  di  un  successivo   decreto   del

Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma

1,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito   con

modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre

il 15 agosto 2020.

  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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