Amianto e pensioni di inabilità: un decreto del minLavoro

Prima scadenza per presentare le domande: 16 settembre 2017

Amianto e pensioni di inabilità: emanato il decreto 31 maggio 2017 del ministero del Lavoro, su “Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)”. Il provvedimento dedicato ad amianto e pensioni di inabilità è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017.

 

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 Amianto e pensioni di inabilità

Con questo decreto il ministero del Lavoro prevede l’erogazione della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizione all’amianto.

Sono interessati quei lavoratori o ex lavoratori, dipendenti di aziende private o pubbliche che non sono titolari di alcun trattamento pensionistico, affetti dalle seguenti patologie mesotelioma pleurico (codice C45.0); mesotelioma pericardico (codice C45.2); mesotelioma peritoneale (codice C45.1); mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (codice C45.7),; carcinoma polmonare (codice C34); asbestosi polmonare (codice J61), e che siano state riconosciute dall'Inail o da altre amministrazioni competenti come patologie di origine professionale.

Amianto e pensioni di inabilità

Le domande devono essere essere presentate all'Inps entro il 31 marzo di ogni annoPer il 2017 la scadenza è invece il 16 settembre.

Qui di seguito il testo integrale del decreto 31 maggio 2017.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2017

Pensione di inabilita' per soggetti affetti da malattie,  di  origine
professionale,  derivanti  da  esposizioni  all'amianto,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre  2016,  n.  232  (legge  di
bilancio 2017). (17A05045) 

(GU n.166 del 18-7-2017)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
materia di diritto al conseguimento di una pensione di inabilita' per
il  lavoratore   affetto   da   malattie   connesse   all'esposizione
all'amianto, il quale prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  emanate   le   disposizioni
necessarie per l'attuazione di cui al comma medesimo; 
  Vista la legge 12 giugno 1984, n.  222,  recante  «Revisione  della
disciplina dell'invalidita' pensionabile»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la
concessione, ai sensi all'art. 1, comma 250, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, di una pensione di inabilita'  al  lavoratore  iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima. 
                               Art. 2 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I soggetti destinatari del presente decreto  sono  i  lavoratori
individuati dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico
(c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1),  mesotelioma  della  tunica
vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi
(j61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale  causa  di
servizio. 
                               Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
  1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1,  comma  250,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta  a  coloro  i  quali  sono  in
possesso: 
    a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando
risultino versati  o  accreditati  a  favore  dell'assicurato  almeno
cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; 
    b)  del  riconoscimento,  da  parte   dell'INAIL   o   di   altre
amministrazioni  competenti  secondo  la  normativa  vigente,   delle
patologie di origine professionale, ovvero quale causa  di  servizio,
di  cui  all'art.  2,  anche  qualora  l'assicurato  non   si   trovi
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  a  svolgere   qualsiasi
attivita' lavorativa. 
                               Art. 4 
 
                   Domanda di accesso al beneficio 
 
  1. Le domande di  accesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  da
presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, fatto
salvo quanto indicato all'art. 7, comma  1,  sono  accolte  entro  il
limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018 previsto dall'art. 1,  comma  250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2.  Al  fine  di  verificare  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. 
  3. Qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del
numero  di  domande  rispetto  ai  limiti  annuali   di   spesa,   il
riconoscimento   del   beneficio   e'   differito    tenendo    conto
prioritaramente dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e,
infine, a parita' delle stesse, della  data  di  presentazione  della
domanda. 
                               Art. 5 
 
                      Comunicazione dell'esito 
                della domanda di accesso al beneficio 
 
  1. L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art.
4, comunica all'interessato: 
    a)  l'accesso  al  beneficio,  accertata  la  sussistenza   della
relativa copertura finanziaria; 
    b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza
utile della pensione  di  inabilita'  di  cui  al  presente  decreto,
differita in ragione  dello  scostamento  del  numero  delle  domande
rispetto ai limiti anuali di spesa; 
    c) il rigetto della  domanda  di  accesso  al  beneficio  qualora
l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti. 
                               Art. 6 
 
                 Incompatibilita' e incumulabilita' 
 
  1. La pensione di inabilita' di cui al presente decreto: 
    a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del  titolare  di
qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma; 
    b) e' incumulabile con la  rendita  vitalizia  liquidata  per  lo
stesso evento invalidante, a norma  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
    c) e' incumulabile  con  altri  benefici  pensionistici  previsti
dalla normativa vigente. 
                               Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per l'anno 2017, le domande  di  accesso  al  beneficio  di  cui
all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro  e  non  oltre  il
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dall'art.  1,  comma  250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal  presente  decreto,  alla
pensione di inabilita' di cui all'art. 1  si  applica  la  disciplina
generale sulla pensione di inabilita' di cui  alla  legge  12  giugno
1984, n. 222. 
  3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b),  provvede  alla  predisposizione  di
istruzioni  operative  volte  a  definire  gli  aspetti   tecnici   e
procedurali per l'accesso alla  pensione  di  inabilita'  di  cui  al
presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 
  4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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