Antincendio e produzione idrogeno: la norma tecnica per gli impianti

Antincendio e produzione idrogeno
Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 7 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169

Antincendio e produzione idrogeno: la norma tecnica per gli impianti è stata resa nota con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 7 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169.

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Il provvedimento, che riguarda nello specifico le metodologie per l'analisi del rischio e le misure di sicurezza da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio, fissa:

  • gli obiettivi quali minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone, edifici eccetera, garantire la possibilità per le  squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
  • le disposizioni tecniche e relative applicazioni;
  • i requisiti costruttivi;
  • l'impiego di prodotti.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 7 luglio 2023.

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Decreto del ministero dell'Interno 7 luglio 2023

 

Regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  l'individuazione  delle
metodologie per l'analisi del rischio e  delle  misure  di  sicurezza
antincendio da adottare per  la  progettazione,  la  realizzazione  e
l'esercizio  di  impianti  di   produzione   di   idrogeno   mediante
elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio. (23A04081) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioni

concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,

installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e  successive  modificazioni,  in

particolare l'art.  15  che  stabilisce  che  le  norme  tecniche  di

prevenzione  incendi  sono  adottate   con   decreto   del   Ministro

dell'interno, di concerto con  i  Ministri  interessati,  sentito  il

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e

successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio  del  9  luglio  2008  che  stabilisce  procedure  relative

all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti

legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la

decisione n. 3052/95/CE;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  9  settembre   2015   che   prevede   una   procedura

d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle

regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  26,  recante

«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 15 maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle

legislazioni degli Stati membri relativa alla  messa  a  disposizione

sul mercato di attrezzature a pressione»;

Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante

«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente  l'armonizzazione

delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e

sistemi di protezione destinati ad  essere  utilizzati  in  atmosfere

potenzialmente esplosive»;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 19 marzo  2019  relativo  al  reciproco  riconoscimento

delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e

che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro

che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del

regolamento (UE) 2019/2088, che definisce gli obiettivi ambientali  e

il principio di non arrecare un danno  significativo  (DNSH,  «Do  no

significant harm») ed in particolare gli articoli 9 e 17;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre

2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,

a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la

ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente

«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  ed  in  particolare

l'art. 8,  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale

titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento

delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,

rendicontazione e controllo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione

del 4 giugno 2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio

tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa

considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo

sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o

all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno

significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure  per

il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche

amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili»;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante

l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e

resilienza   dell'Italia   (PNRR)   e   notificata   all'Italia   dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio

2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9

luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni  centrali

titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma

1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,

recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di

prevenzione incendi» e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del  12  dicembre

1983;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007

recante «Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio  ingegneristico

alla sicurezza  antincendio»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192

del 20 agosto 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6

agosto 2021 e successive modificazioni  recante  «Assegnazione  delle

risorse finanziarie previste per l'attuazione  degli  interventi  del

Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di

traguardi e obiettivi per  scadenze  semestrali  di  rendicontazione»

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  229

del 24 settembre 2021;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2021

recante «Criteri generali per il controllo e  la  manutenzione  degli

impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,  ai

sensi dell'art. 46,  comma  3,  lettera  a),  punto  3,  del  decreto

legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25  settembre  2021  e

successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 recante

«Criteri per la gestione dei luoghi di  lavoro  in  esercizio  ed  in

emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e

protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3,  lettera  a),

punto 4, e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  237

del 4 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021 recante

«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio  della

sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai  sensi  dell'art.  46,

comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 259 del 29 ottobre 2021;

Vista la comunicazione della Commissione UE  2021/C  58/01  recante

«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare

un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per

la ripresa e la resilienza»;

Atteso che tra i principi trasversali previsti dal Piano  nazionale

di ripresa  e  resilienza,  risultano  il  principio  del  contributo

all'obiettivo  climatico  e  digitale  (cosiddetto   «tagging»),   il

principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e

valorizzazione dei giovani e che la  Missione  2  -  Componente  2  -

Riforma 3.1 di cui al  medesimo  piano  prevede  la  «Semplificazione

amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi  alla  diffusione

dell'idrogeno»;

Considerati  gli  obblighi  di  assicurare  il   conseguimento   di

traguardi  (milestone)  e  obiettivi  (target)  e   degli   obiettivi

finanziari stabiliti nel  PNRR,  come  di  seguito  riportati  e,  in

particolare la milestone M2C2-20 in scadenza al T1 2023, che  prevede

l'entrata in vigore delle misure legislative  necessarie,  precisando

che  «Le  misure  legislative   necessarie   devono   prevedere:   i)

disposizioni di sicurezza relative alla produzione,  al  trasporto  e

allo stoccaggio di idrogeno, ii) procedure semplificate per costruire

piccole strutture per la produzione di idrogeno verde e  iii)  misure

riguardanti  le  condizioni  di   costruzione   delle   stazioni   di

rifornimento a base di idrogeno»;

Ritenuto  opportuno  definire  requisiti  di  prevenzione   incendi

omogenei  sul  territorio  nazionale   per   la   progettazione,   la

realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di  idrogeno

mediante elettrolizzatori, anche al fine di favorire la diffusione  e

l'utilizzo in sicurezza dei combustibili alternativi,  in  linea  con

gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di  ripresa  e

resilienza;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Espletata la procedura di notifica ai sensi  della  direttiva  (UE)

2015/1535;

 

Decreta:

                               Art. 1 

                    Scopo e campo di applicazione 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla

progettazione, alla realizzazione  e  all'esercizio,  ai  fini  della

prevenzione  incendi,  degli  impianti  di  produzione  di   idrogeno

mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno

gassoso.

2. Previa valutazione del rischio, le  disposizioni  contenute  nel

presente decreto possono  essere  applicate  anche  ad  attivita'  di

produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da  quelle  definite  nel

comma 1.

                               Art. 2 

                              Obiettivi 

1. Ai fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di

garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle  persone

e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di cui

all'art. 1 devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire  i

seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonche' di

incendio e di esplosione;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o  a

locali contigui all'impianto;

d) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di

operare in condizioni di sicurezza.

 

                               Art. 3 

                        Disposizioni tecniche 

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2  e'

approvata la regola tecnica di cui all'allegato  1,  che  costituisce

parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 4 

              Applicazione delle disposizioni tecniche 

1. Le disposizioni di cui all'allegato 1 si applicano agli impianti

di  produzione   di   idrogeno   mediante   elettrolisi   (cosiddetti

elettrolizzatori) e ai relativi sistemi  di  stoccaggio  di  idrogeno

gassoso:

a) di nuova realizzazione;

b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,

in caso di modifiche rilevanti ai fini  della  sicurezza  antincendio

che comportano variazione delle preesistenti condizioni di  sicurezza

antincendio, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Non sono richiesti adeguamenti per le attivita' che,  alla  data

di entrata in vigore del presente decreto:

a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la

sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle

competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3,  4

e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.

151.

 

                               Art. 5 

                        Requisiti costruttivi 

1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi costituenti l'impianto

sono  specificamente   progettati,   costruiti   ed   allestiti   per

l'installazione prevista secondo le vigenti disposizioni  comunitarie

e nazionali.  Tutti  i  sistemi  pressurizzati  sono  protetti  dalla

sovrappressione.

2. Gli impianti e le relative apparecchiature sono  progettati  per

ridurre al minimo la possibilita' di rilasci accidentali di idrogeno.

3. Gli  insiemi  e  le  attrezzature  costituenti  l'impianto  sono

idoneamente installati secondo le indicazioni riportate nel  libretto

d'installazione,  uso  e  manutenzione,  fornito  dal  costruttore  o

secondo le indicazioni contenute nella regola  dell'arte  o  definite

dal progettista.

4.  Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  2,

l'installatore e' tenuto a verificare che l'impianto sia  idoneo  per

il tipo  di  utilizzo  nonche'  per  la  tipologia  di  installazione

prevista e che l'utente sia stato informato degli specifici  obblighi

e  divieti  finalizzati  a   garantire   l'esercizio   in   sicurezza

dell'impianto e dei relativi stoccaggi.

 

                               Art. 6

               Impiego di prodotti per uso antincendio 

1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di

applicazione del presente decreto sono:

a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del

fabbricante secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso

previsto;

c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal

responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e

verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli

stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono

rispondenti alle prestazioni richieste dalla presente norma e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione

di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali

applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di

informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente

commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in

Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo  SEE

e in esso legalmente commercializzati,  per  l'impiego  nelle  stesse

condizioni che permettono di garantire un livello di  protezione,  ai

fini della sicurezza dall'incendio,  equivalente  a  quello  previsto

nella norma allegata.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti

per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,

dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal

regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

e, a decorrere dal 19 aprile 2020, da quelle previste dal regolamento

(UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento

delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

 

                               Art. 7 

                         Disposizioni finali 

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

 

                                                           Allegato 1 

                                                    (art. 3, comma 1) 

 

 

Regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  l'individuazione  delle

  metodologie per l'analisi del rischio e delle misure  di  sicurezza

  antincendio da adottare per la progettazione,  la  realizzazione  e

  l'esercizio  di  impianti  di  produzione  di   idrogeno   mediante

  elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio 

 

                  Titolo I - Disposizioni generali 

 

    1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 

1.1 Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si

rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro  dell'interno  in

data 30 novembre 1983.

1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

1.2.1 Area di  pertinenza  dell'impianto  per  la  produzione  di

idrogeno:

area  di  pertinenza  sulla  quale   insistono   gli   elementi

costitutivi dell'impianto di produzione.

1.2.2 Area di sosta del carro bombolaio:

area adibita alla sosta temporanea dei  carri  bombolai  quando

non sono collegati all'impianto, delimitata da  apposita  segnaletica

orizzontale, corrispondente alla proiezione in  pianta  dell'ingombro

massimo del carro bombolaio.

1.2.3 Baia di carico:

sistema  deputato  al   trasferimento   dell'idrogeno   tramite

dispositivi di erogazione del gas.

1.2.4 Balance of stack:

sistemi e  componenti  ausiliari  dello  stack  di  elettrolisi

(separatori  gas/liquido,  sistemi  di   raffreddamento,   pompe   di

ricircolo, polishing acqua, etc.).

1.2.5 Box:

area delimitata da muri perimetrali costruiti  in  calcestruzzo

armato, o in altro materiale incombustibile  di  adeguata  resistenza

meccanica, con caratteristiche  costruttive  dei  manufatti  tali  da

garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti  a

scenari da rilascio e di  incendio  ed  ai  materiali  che  venissero

proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il box puo' avere uno o

due dei quattro lati  completamente  aperti  a  condizione  che  tali

aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la

presenza di persone estranee all'impianto e/o  di  parti  vulnerabili

dell'impianto  e   delle   relative   pertinenze.   L'altezza   della

delimitazione e' maggiore di almeno 1 m rispetto al punto  piu'  alto

degli elementi pericolosi in esso contenuti. La pavimentazione  e  la

copertura, che qualora presente deve essere  di  tipo  leggero,  sono

realizzate in materiali incombustibili. Al suo interno sono  adottati

idonei accorgimenti per prevenire la formazione e  la  permanenza  di

atmosfere esplosive.

1.2.6 Carro bombolaio (o veicolo-batteria o vagone-batteria):

veicolo o vagone comprendente elementi collegati tra loro da un

tubo collettore e fissati in modo stabile ad un'unita' di  trasporto;

sono elementi di un veicolo-batteria  o  di  un  vagone-batteria:  le

bombole, i tubi, i pacchi di bombole e i fusti a pressione come  pure

le cisterne destinate  al  trasporto  di  gas  aventi  una  capacita'

superiore 450 litri.

1.2.7 Cella elettrolitica:

cella  elettrochimica  che  permette  di   convertire   energia

elettrica in energia chimica; nel  caso  specifico  viene  effettuata

l'elettrolisi di acqua ricavandone idrogeno e ossigeno.

1.2.8 Dispositivo di erogazione del gas:

dispositivo montato all'estremita' di una tubazione  semirigida

che si innesta al dispositivo di carico posto sul carro  bombolaio  o

su altri mezzi di trasporto e atto a  realizzare  la  connessione  in

modo sicuro ed ermetico.

1.2.9 Elettrolizzatore:

sistema di produzione dell'idrogeno e dell'ossigeno composto da

un modulo  di  elettrolisi,  un  trasformatore  ed  un  raddrizzatore

(impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi).

1.2.10 Gestore o responsabile dell'attivita':

qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno

stabilimento o un impianto, oppure a cui e' stato delegato il  potere

economico o decisionale determinante per  l'esercizio  tecnico  dello

stabilimento o dell'impianto  stesso;  il  gestore  coincide  con  il

responsabile dell'attivita' di cui all'allegato  I  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 151/2011.

1.2.11 Gruppo di riduzione e stabilizzazione della pressione:

insieme di apparecchi atti  alla  riduzione  e  stabilizzazione

della  pressione  dell'idrogeno   e,   eventualmente,   dell'ossigeno

destinato all'impianto utilizzatore.

1.2.12 Idrogeno gassoso:

idrogeno che e' stato prodotto in forma gassosa  con  grado  di

purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%.

1.2.13 Impianto di produzione di idrogeno mediante elettrolisi:

impianto composto  da  uno  o  piu'  elettrolizzatori  e  dalle

eventuali infrastrutture  connesse  quali:  compressori,  stoccaggio,

purificazione, baie di  carico,  riduzione  e  stabilizzazione  della

pressione.

1.2.14 Locali destinati a servizi accessori:

locali, all'interno  delle  pertinenze  del  sito,  adibiti  ad

attivita' complementari quali, ad esempio, uffici, locale tecnico  di

controllo, servizi igienici, magazzini, officine  senza  utilizzo  di

fiamme libere, etc.

1.2.15 Modulo di elettrolisi:

sistema composto da uno o piu' stack di elettrolisi, balance of

stack ed eventuale sistema di purificazione dell'idrogeno; il  modulo

puo' includere anche il trattamento acqua (sistema di  produzione  di

acqua demineralizzata).

1.2.16 Pacco bombole:

insieme di bombole collegate fra  loro  e  poste  in  posizione

orizzontale o verticale, supportate da una struttura  in  carpenteria

metallica e dotate di unico collettore di scarico  che  raccoglie  le

singole uscite dalle bombole;  nella  definizione  di  pacco  bombole

possono essere ricompresi  i  CGEM  «Container  per  gas  a  elementi

multipli», ovvero unita' di trasporto comprendenti elementi collegati

tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio; sono  elementi

di un CGEM: le bombole, i tubi, i fusti a pressione  e  i  pacchi  di

bombole, come pure  le  cisterne  per  i  gas  aventi  una  capacita'

superiore a 450 litri.

1.2.17 Personale addetto:

personale adeguatamente informato, formato e addestrato nonche'

autorizzato  ad  intervenire  anche  nella  gestione   dell'impianto,

localmente o a distanza mediante sala controllo remota.

1.2.18 Raddrizzatore:

apparecchiatura  elettrica  la  cui  funzione  e'   quella   di

convertire la corrente alternata in corrente continua, necessaria  al

processo di elettrolisi.

1.2.19 Serbatoio tampone (buffer tank):

serbatoio di idrogeno in pressione la cui funzione e' quella di

gestire eventuali variazioni di carico tra l'elettrolizzatore  ed  il

sistema di compressione.

1.2.20 Sistema di compressione:

sistema costituito da uno o piu'  compressori  in  serie  o  in

parallelo deputato alla  compressione  del  gas  dalla  pressione  di

ingresso  fino  a  quella  di  utilizzo,  di  caricamento  nei  carri

bombolai, di stoccaggio o di altro impiego.

1.2.21 Sistema di purificazione di idrogeno:

sistema che prevede  la  rimozione  di  residui  di  produzione

contenuti nell'idrogeno, che nel caso della produzione di idrogeno da

elettrolisi sono costituiti prevalentemente da acqua e ossigeno.

1.2.22 Sito:

area in cui sorge l'attivita'.

1.2.23 Stack di elettrolisi:

insieme di celle elettrolitiche interconnesse e costituenti  un

unico elemento fisico separato da altri eventuali insiemi di celle.

1.2.24 Stoccaggio di idrogeno compresso:

deposito in sito  di  idrogeno  compresso,  realizzato  tramite

serbatoi fissi, attuabile anche mediante pacchi bombole.

1.2.25 Trasformatore:

trasformatore che riceve in ingresso corrente alternata, la cui

funzione e' quella di fornire al raddrizzatore la  corretta  tensione

di alimentazione.

1.2.26 Valvola di intercettazione comandata a distanza:

valvola mantenuta aperta in esercizio il cui  azionamento  puo'

avvenire anche da un  punto  predeterminato  distante  dal  punto  di

installazione della valvola; gli elementi costituenti il  sistema  di

attuazione sono realizzati in  maniera  da  determinare  la  chiusura

automatica della valvola in caso di malfunzionamento o rottura di uno

di questi.

1.2.27 Valvola di sicurezza:

valvola limitatrice di pressione a funzionamento automatico, il

cui scopo e' quello di impedire che un  impianto  o  parte  di  esso,

contenente gas o vapori, possa essere  sottoposto  ad  una  pressione

superiore a quella di progetto.

1.2.28 Valvola di scarico per gli impianti di emergenza:

valvola mantenuta chiusa in esercizio, il cui azionamento  puo'

avvenire anche da un  punto  predeterminato  distante  dal  punto  di

installazione della valvola; gli elementi costituenti il  sistema  di

attuazione sono  realizzati  in  maniera  da  determinare  l'apertura

automatica della valvola in caso di malfunzionamento o rottura di uno

di questi.

1.2.29 Efficienza di un elettrolizzatore:

rapporto      tra      l'energia      elettrica       assorbita

dall'elettrolizzatore  [kWh]  ed  il  volume  di  idrogeno   prodotto

dall'elettrolizzatore stesso [Nm³].

    2. Classificazione degli impianti.

In considerazione delle molteplici applicazioni degli impianti di

produzione  di  idrogeno,  questi  possono  essere  classificati   in

funzione delle pressioni di esercizio dell'idrogeno come  di  seguito

riportate:

P ≤ 0,5 barg;

0,5 barg < P ≤ 50 barg;

50 barg < P ≤ 100 barg;

100 barg < P ≤ 300 barg;

300 barg < P ≤ 500 barg;

500 barg < P ≤ 700 barg;

700 barg < P ≤ 1000 barg.

I primi due livelli di pressione di idrogeno (P ≤ 0,5  barg;  0,5

barg < P ≤ 50 barg) sono tipici degli elettrolizzatori.

Per pressioni di esercizio maggiori di 1000 barg o  nel  caso  di

adozione di sistemi di stoccaggio diversi  da  quelli  riportati  nel

presente decreto, il progettista, a  seguito  della  valutazione  del

rischio di incendio, dovra' implementare apposite misure di sicurezza

antincendio determinate anche mediante le  metodologie  previste  con

approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto

del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

    3. Elementi costitutivi degli impianti.

I vari elementi che  costituiscono  l'impianto  di  produzione  e

stoccaggio hanno le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e  le

apparecchiature di cui al successivo titolo II.

Gli  impianti  di  produzione  e  stoccaggio  di  idrogeno   sono

costituiti, tipicamente, dai seguenti elementi:

a) elettrolizzatore;

b) serbatoio tampone;

c) sistema di compressione;

d) stoccaggio di idrogeno;

e) gruppo di riduzione e stabilizzazione della pressione;

f) stazione di caricamento (baie di carico);

g) tubazioni di collegamento (elementi di connessione  tra  gli

elementi a), b), c), d), e) e f) per il trasferimento dell'idrogeno);

h) area di sosta per i carri bombolai;

i) locali destinati a servizi accessori.

Si riporta in calce uno schema, a mero titolo esemplificativo, di

un impianto tipo.

 

 

    4. Elementi pericolosi.

Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della

determinazione delle distanze di sicurezza e  di  protezione,  quelli

indicati al punto 3, dalla lettera a),  limitatamente  al  modulo  di

elettrolisi, alla lettera g) del medesimo punto.

    5. Materiali.

I materiali impiegati per  la  realizzazione  degli  elementi  di

impianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature  e

pressioni di utilizzo. In particolare, i materiali sono scelti  anche

tenendo conto delle problematiche specifiche derivanti da fenomeni di

infragilimento da idrogeno. Al fine di operare la corretta scelta  si

puo' fare  riferimento  anche  a  quanto  previsto  dalla  norma  ISO

11114-4.

Nella scelta dei materiali sono tenute in considerazione anche le

problematiche di permeabilita' e porosita' all'idrogeno.

Per la scelta dei materiali impiegati sono, altresi',  tenute  in

considerazione   le    problematiche    legate    alla    fatica    e

all'invecchiamento, in relazione alle  condizioni  di  impiego  e  ai

tempi di esercizio previsti.

Le attivita' di progettazione, controllo, verifica e manutenzione

sono definite e programmate anche in funzione  delle  indicazioni  di

cui al presente punto.

    6. Verifica  dell'assoggettabilita'  di  un  elettrolizzatore  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Gli impianti di produzione di idrogeno  non  sono  esplicitamente

inclusi nell'allegato I del decreto del Presidente  della  Repubblica

n. 151/2011. Il progettista, tuttavia, valuta quali  delle  attivita'

presenti sono ascrivibili ai punti del suddetto allegato I  (impianti

di compressione o di  decompressione,  impianti  e  depositi  di  gas

infiammabili compressi in  bombole  o  in  serbatoi  fissi,  reti  di

trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, impianti  fissi  di

distribuzione di carburanti gassosi, ecc.).

In   particolare,   gli   elettrolizzatori    sono    ascrivibili

all'attivita' n. 1 dell'allegato I «Stabilimenti ed impianti  ove  si

producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti», qualora  le

quantita' globali in ciclo dei gas infiammabili risultino superiori a

25 Nm³/h, oltre che per l'attivita' di deposito di  gas  infiammabili

correlata ai quantitativi detenuti.

Al fine di verificare se un elettrolizzatore, di cui  si  conosce

la potenza espressa in kW, si configuri  come  attivita'  di  cui  al

punto 1.1.C di cui al citato allegato I del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 151/2011, e' possibile far riferimento al  valore

della sua «efficienza» espresso in kWh/Nm³, come  definita  al  punto

1.2.29.

A titolo d'esempio, assumendo pari  a  5  kWh/Nm³  il  valore  di

riferimento dell'efficienza di un elettrolizzatore, il valore  soglia

della potenza espressa in kW, superato il quale  l'attivita'  risulta

soggetta ai controlli  di  prevenzione  incendi,  puo'  essere  cosi'

calcolato:

 

25 Nm³/h x 5 kWh/Nm³ = 125 kW

 

                  Titolo II - Modalita' costruttive

 

    7. Accesso all'area.

7.1 Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei  vigili

del fuoco il sito va dotato di  almeno  un  accesso  con  i  seguenti

requisiti minimi:

larghezza: 3.50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8   sull'asse

anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

7.2 In impianti predisposti al rifornimento di carri bombolai,  i

percorsi  all'interno  dell'area  dell'impianto,  o  nelle  immediate

vicinanze, devono consentire l'accesso e la manovra dei mezzi. L'area

deve consentire ai mezzi, in caso di emergenza, di allontanarsi nella

direzione di marcia.

7.3 Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto,

di cui al punto 4, sono recintate, con un'altezza non inferiore a 1,8

m, o comunque realizzate in maniera  da  rendere  inaccessibili  tali

elementi e prevenire manomissioni.

Nel caso di installazioni all'interno  di  siti  gia'  dotati  di

recinzione propria, la predetta recinzione non e' necessaria. Qualora

prevista, tale recinzione od ogni altra misura adottata  per  rendere

inaccessibili tali elementi e' posta ad una distanza  dagli  elementi

dell'impianto che  ne  consenta  l'esercizio  e  la  manutenzione  in

sicurezza.

    8. Impianto di produzione di idrogeno.

L'impianto  per  la  produzione  dell'idrogeno  e'   oggetto   di

specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalita' di

cui all'allegato I del decreto del  Ministro  dell'interno  7  agosto

2012.

L'impianto e' progettato e realizzato in conformita' alla  regola

dell'arte. Sono ritenuti a regola d'arte gli impianti  conformi  alla

norma ISO 22734, per le parti che risultano applicabili.

La  valutazione  del  rischio  include   quello   connesso   alla

formazione di atmosfere potenzialmente esplosive. A tale  scopo  puo'

essere adottato, quale utile riferimento, il capitolo V.2 del decreto

del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 adottando, in  aggiunta  alle

misure contenute nel  presente  decreto,  le  misure  finalizzate  al

conseguimento del livello  minimo  di  protezione  di  cui  al  punto

V.2.2.6.

    9. Unita' di stoccaggio di idrogeno compresso. 

9.1 L'accumulo di idrogeno gassoso, sia  intermedio  di  processo

che per stoccaggio all'interno dell'impianto, puo' avvenire in unita'

di stoccaggio, costituita anche da piu' recipienti, con pressione  di

esercizio variabile non superiore a 1000 barg.

Le unita' di stoccaggio, fatta eccezione per i serbatoi  tampone,

sono collocate in apposito box  come  definito  al  precedente  punto

1.2.5.

Se il volume complessivo del deposito e' superiore a 6000 Nm³, il

box e' suddiviso in  porzioni  (ciascuna  contenente  un  volume  non

superiore a 6000 Nm³) delimitate da muri  costruiti  in  calcestruzzo

armato, o in altro materiale incombustibile  di  adeguata  resistenza

meccanica, con caratteristiche  costruttive  dei  manufatti  tali  da

garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad

incidenti.

9.2 Gli  stoccaggi  devono  essere  progettati  e  realizzati  in

conformita' alla regola dell'arte.

Ogni unita' di stoccaggio  di  idrogeno  gassoso  ha  i  seguenti

requisiti di sicurezza:

la struttura di supporto, se presente, e' incombustibile ed  ha

caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R60 o protetta in  modo

da garantire prestazioni equivalenti a R60;

dispone  di  dispositivi  di  sicurezza  che  impediscano  alla

pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente  dalla

temperatura di stoccaggio. Tali dispositivi sono posizionati  tenendo

conto della tipologia di stoccaggio adottata;

dispone  di  un  dispositivo  di   rilevazione   incendio,   di

temperatura o di fiamma, che determina l'attivazione del  sistema  di

raffreddamento esterno del recipiente;

ciascuna unita' di stoccaggio deve essere isolabile  dal  resto

dell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza.

Ogni unita' di stoccaggio  e'  dotata,  inoltre,  di  sistema  di

misura della pressione.

Le unita' di stoccaggio sono disposte all'interno di ciascun  box

in maniera tale da  limitare  i  rischi  di  impatto  diretto  di  un

eventuale rilascio tra unita' adiacenti.

Le unita' di stoccaggio sono posizionate ad una distanza tra loro

e dalle pareti del  box  tale  da  consentire  l'effettuazione  delle

operazioni di sorveglianza e di manutenzione.

    10. Compressori. 

I compressori sono progettati e realizzati  in  conformita'  alla

regola dell'arte.

Ciascun compressore e' equipaggiato con un sistema  di  sicurezza

contro le sovrappressioni  nonche'  con  un  sistema  di  valvole  di

scarico per la depressurizzazione di emergenza; e', inoltre, connesso

con  il  resto  dell'impianto  mediante  opportuni  sistemi  per   lo

smorzamento delle vibrazioni.

I compressori sono dotati di idonei sistemi per lo svuotamento  e

l'inertizzazione per consentire le operazioni di manutenzione.

Gli accessori di sicurezza (valvole di  sicurezza)  installati  a

valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni

massime di esercizio, sono  installati  indipendentemente  da  quelli

eventualmente all'interno o gia' a bordo.

I  compressori,  comprensivi  degli  eventuali   dispositivi   di

pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le  pulsazioni  di

pressione) sono collocati in box, come definiti al  precedente  punto

1.2.5. Per compressori con pressioni in uscita non  superiori  a  300

barg, le barriere, qualora necessarie,  sono  individuate  ricorrendo

alla valutazione del rischio di incendio ed esplosione.

I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione superiore

a 150 barg hanno volume geometrico non superiore  a  0,4  m³.  Per  i

recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione  aventi  volume

geometrico superiore a 0,4 m³, sono effettuate specifiche valutazioni

del rischio.

    11. Baie di carico. 

Sono aree, come definite al punto 1.2.3,  che  vengono  impiegate

per alloggiare i carri bombolai.

Durante il carico e scarico  dell'idrogeno  gassoso,  i  tubi  di

collegamento del carro bombolaio all'impianto sono considerati  parte

dell'installazione.

Il percorso previsto  per  il  carro  bombolaio,  tra  l'ingresso

dell'impianto ed il punto  di  carico  e  scarico  e  poi  da  questo

all'uscita,  transita  su  idonea  pavimentazione  e  con  raggi   di

curvatura che  consentano  il  movimento  del  mezzo  senza  manovre.

L'eventuale caricamento del  carro  bombolaio  senza  la  motrice  e'

effettuato nei tempi strettamente necessari; in tal  caso,  il  carro

bombolaio e' parcheggiato in modo che la motrice possa agganciarlo  e

trainarlo, anche in caso di emergenza, verso  l'uscita  dell'impianto

senza necessita' di manovre.

La baia di carico e' dotata di  un  dispositivo  di  arresto  che

interrompe il flusso dell'idrogeno, sia sul  lato  impianto  che  sul

lato carro  bombolaio,  non  appena  viene  premuto  il  pulsante  di

emergenza, collocato in prossimita' della stazione di caricamento.

    12. Impianto gas. 

E' l'impianto costituito dall'insieme di  tubazioni,  valvole  di

intercettazione,   di   scarico   e   di   sicurezza,   nonche'    di

apparecchiature   che   compongono   la   rete   di    alimentazione,

compressione, smorzamento, accumulo,  distribuzione  del  gas  e  dal

relativo sistema di emergenza. I materiali  impiegati  rispondono  ai

requisiti di sicurezza per le apparecchiature a pressione.

Le pressioni  di  progetto  dell'impianto  sono  almeno  del  10%

superiori alle massime pressioni nominali di  esercizio  e,  in  ogni

caso, non inferiori alle pressioni di  intervento  delle  valvole  di

sicurezza.

La sovrappressione nella linea di  alimentazione  delle  baie  di

carico con pressioni superiori a 300 bar non  deve  essere  superiore

all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della  pressione

non superiori al 4%.

12.1. Tubazioni rigide.

Le tubazioni rigide in pressione sono:

a)  progettate,  costruite  e  collaudate  secondo  il  decreto

legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in

posizione protetta da possibili urti; se cio'  non  fosse  possibile,

potrebbero essere posate in  appositi  cunicoli  carrabili,  comunque

ispezionabili, dotati di griglie di aerazione con  superficie  almeno

pari alla sezione  del  cunicolo,  oppure  possono  essere  collocate

interrate, a profondita' di interramento non inferiore a 0,50 m;

c) protette da fenomeni di corrosione esterna;

d)  prive  di  sollecitazioni  significative  all'interno   del

materiale prodottesi a causa  del  montaggio,  degli  assestamenti  o

delle differenze di temperatura;

e) realizzate preferibilmente con  giunti  saldati  e  comunque

ispezionabili;

f) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra.

La scelta delle modalita' di posa delle tubazioni deve  garantire

il corretto espletamento delle attivita' di  ispezione,  controllo  e

manutenzione.

12.2. Tubazioni flessibili.

Le tubazioni flessibili,  utilizzabili  per  i  collegamenti  dei

compressori, dei carri bombolai e dei pacchi bombole, hanno pressione

nominale non inferiore a  quella  del  sistema  di  condotte  in  cui

vengono inserite.

Le tubazioni flessibili in pressione sono progettate, costruite e

collaudate secondo il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

12.3. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori  di

sicurezza.

I dispositivi di limitazione della pressione e gli  accessori  di

sicurezza sono progettati e realizzati secondo le disposizioni di cui

al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

12.4. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto.

Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti:

a) valvole di intercettazione d'emergenza con  la  funzione  di

arresto  del  trasferimento  dell'idrogeno   tra   le   varie   parti

dell'impianto, del tipo normalmente aperte in esercizio e  chiuse  in

emergenza  (fail  close);  esse  sono  a   funzionamento   automatico

asservito ad un sistema di controllo di sicurezza;

b) valvole di scarico impianti di emergenza con la funzione  di

consentire la depressurizzazione rapida di una parte di impianto o il

convogliamento dell'idrogeno in particolari  parti  di  impianto  con

finalita' di sicurezza, del tipo normalmente chiuso  in  esercizio  e

aperte in emergenza (fail open); esse sono a funzionamento manuale  e

automatico, eventualmente asservite  a  un  sistema  di  controllo  e

attivazione manuale da remoto;

c) valvole di intercettazione e scarico manuali con la funzione

di intercettazione, isolamento e scarico di  parti  di  impianto  per

scopi di manutenzione.

I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con

funzioni di emergenza che di esercizio, sono  facilmente  accessibili

per la manutenzione e l'ispezione.

I dispositivi  di  intercettazione  e  scarico  con  funzione  di

emergenza sono progettati per poter funzionare in tali condizioni  ed

essere chiaramente individuati da apposita segnaletica.

I dispositivi di intercettazione  e  scarico  di  emergenza  sono

installati  in  modo  da   poter   intercettare   e   depressurizzare

apparecchiature e tratti di tubazioni in seguito di eventi anomali  o

incidentali.

Tutti i  collettori  dei  dispositivi  di  scarico  devono  avere

resistenza   meccanica   adeguata   alle    sollecitazioni    indotte

dall'efflusso del gas.

Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza

sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso

di innesco.

    13. Costruzioni elettriche. 

13.1. Le costruzioni elettriche sono  realizzate  secondo  quanto

indicato dalla legge 1° marzo  1968,  n.  186,  tenendo  conto  della

classificazione del rischio elettrico dei luoghi, da condursi secondo

le norme tecniche di riferimento e garantendo  il  conseguimento  dei

seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

a) limitare la probabilita' di costituire causa di  incendio  o

di esplosione;

b) limitare la propagazione di un incendio  attraverso  i  suoi

componenti;

c) consentire  agli  occupanti  di  lasciare  gli  ambienti  in

condizione di sicurezza;

d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni

di sicurezza.

13.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui  al  punto

13.1:

a) le installazioni previste nei punti  8,  9,  10  e  11  sono

protette contro il rischio di fulminazione e  contro  il  rischio  di

formazione di cariche elettrostatiche secondo le  norme  tecniche  di

riferimento;

b) gli impianti elettrici rispondono alle  seguenti  misure  di

sicurezza:

1. sono dotati di almeno un dispositivo  di  sezionamento  di

emergenza ubicato in posizione protetta, tale da togliere tensione  a

tutto l'impianto o, in alternativa, sono  gestiti  secondo  procedure

riportate nel piano di emergenza  in  modo  tale  da  non  costituire

pericolo durante le operazioni di spegnimento;

2. sono suddivisi in  piu'  circuiti  terminali  in  modo  da

garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione  dei

servizi di sicurezza e dei  circuiti  di  alimentazione  degli  altri

servizi;

3.  sono  dotati  di  circuiti,  protetti  dal   fuoco,   per

l'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati  a  funzionare  in

caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme  tecniche

di riferimento  applicabili  e,  comunque,  non  inferiore  a  quanto

riportato nella tabella seguente:

 

=====================================================================

|                           |                |Tempi di commutazione |

|                           |                |  tra alimentazione   |

|                           |                |    ordinaria e di    |

|     Tipo di impianto      |Autonomia (min) |   emergenza (sec)    |

+===========================+================+======================+

| Impianto di illuminazione |                |                      |

|       di sicurezza        |      60        |         0.5          |

+---------------------------+----------------+----------------------+

|   Sistemi di controllo    |      60        |         15           |

+---------------------------+----------------+----------------------+

| Impianti di spegnimento e |                |                      |

|      raffreddamento       |      120       |         15           |

+---------------------------+----------------+----------------------+

 

13.3. Impianto di terra e di protezione  delle  strutture  dalle

scariche atmosferiche.

L'impianto e' provvisto di  impianto  di  terra  e  delle  misure

necessarie alla protezione dagli effetti diretti  e  indiretti  delle

scariche atmosferiche a seguito del  calcolo  della  probabilita'  di

fulminazione secondo quanto indicato  dalle  disposizioni  vigenti  e

dalle norme tecniche applicabili;

Il punto di riempimento e' corredato di morsetto di  terra  e  di

pinze per il collegamento equipotenziale tra impianto fisso  e  carro

bombolaio, provvisto di idonea apparecchiatura di  sicurezza  per  la

verifica dell'ottenimento della continuita' elettrica  soltanto  dopo

il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es.  interruttore  di

sicurezza incorporato  nella  pinza);  l'avvio  delle  operazioni  di

riempimento puo' avvenire solo con il previo assenso del collegamento

di terra.

    14. Prevenzione di formazione di miscele esplosive. 

Al fine di  minimizzare  il  rischio  di  formazione  di  miscele

idrogeno-aria potenzialmente esplosive e' effettuata  la  valutazione

del rischio e sono adottate le conseguenti misure  di  protezione  in

conformita' alle disposizioni contenute nel capitolo V.2 del  decreto

del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Sono adottate, altresi', le seguenti ulteriori misure:

a) in caso  di  deviazione  della  portata  e  della  pressione

dell'idrogeno  gassoso   dai   limiti   di   funzionamento   regolare

dell'impianto come  dichiarati  dal  costruttore,  e'  installato  un

sistema  di  controllo  del   processo   che   attua   l'interruzione

dell'alimentazione delle apparecchiature elettriche non  classificate

ai  sensi  della  direttiva  2014/34/UE  (ATEX)   e   l'avvio   della

ventilazione; il sistema di ventilazione e' dimensionato in  modo  da

mantenere una concentrazione media di  idrogeno  gassoso  all'interno

del locale elettrolizzatore (e di qualsiasi box  con  apparecchiature

contenenti idrogeno) al di sotto dell'1% in volume, anche in  accordo

con i criteri descritti nella norma ISO 22734;

b) nel locale contenente l'elettrolizzatore  e'  installato  un

sistema  di  rilevamento  dell'idrogeno  in  grado  di  attivare   la

ventilazione automatica in caso di concentrazioni  pari  o  superiore

all'1% in volume; la selezione del numero, della dislocazione e della

tipologia dei rilevatori di idrogeno viene effettuata in  conformita'

alla regola dell'arte, con particolare riferimento alla norma CEI  EN

60079-29-1 o norma tecnica equivalente; l'installazione, l'uso  e  la

manutenzione dei rilevatori di idrogeno gassoso  sono  conformi  alla

norma CEI EN 60079-29-2 o norma tecnica equivalente.

Inoltre, al  fine  di  evitare  che  possano  formarsi  atmosfere

arricchite in  ossigeno  (con  concentrazione  di  ossigeno  in  aria

superiore  al  23,5%  in  volume),  qualora  l'elettrolizzatore   sia

progettato per  poter  rilasciare  ossigeno  all'interno  di  aree  o

ambienti chiusi, sia previsto un impianto di rilevazione di ossigeno,

che attiva il sistema di ventilazione.

 

              Titolo III - Misure di protezione attiva

 

    15. Impianti di rilevazione e allarme. 

Gli elementi pericolosi dell'impianto, di cui al  punto  4,  sono

sorvegliati  mediante  l'installazione   dei   sistemi   di   seguito

specificati:

a)  sistema  di  rilevazione,  controllo  e   monitoraggio   di

temperatura degli elementi pericolosi dell'impianto, qualora  possano

essere raggiunti elevati valori di temperatura;

b) sistema di rilevazione e controllo fughe di gas in tutte  le

aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dalla possibile

formazione  di  un'atmosfera  esplosiva,  secondo  gli  esiti   della

valutazione del rischio da condursi in conformita' alle  disposizioni

contenute nel capitolo V.2 del decreto del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015; l'impianto, per quanto possibile, e' realizzato  secondo

le norme tecniche di riferimento;

c) sistema di rilevazione di fiamma collocato in tutte le  aree

dell'impianto suscettibili di essere interessate  dall'accensione  di

eventuali perdite di idrogeno; l'impianto, per quanto  possibile,  e'

realizzato secondo le norme tecniche di riferimento.

E'  inoltre  richiesta  l'installazione   di   un   impianto   di

rivelazione  e  allarme  incendi  (IRAI)  a  protezione   dell'intera

attivita', con le seguenti funzioni principali:

A, rivelazione automatica dell'incendio;

B, funzione di controllo e segnalazione;

C, funzione di allarme incendio;

L, funzione di alimentazione di sicurezza;

D, funzione di segnalazione manuale.

Le funzioni B, C, L, D sono estese a tutta l'attivita', mentre la

funzione A puo' essere prevista anche solo nelle aree o  locali  dove

e' possibile l'innesco di un incendio.

Le segnalazioni dei sistemi sono riportate ad  apposita  centrale

collocata  in   locale   tecnico   all'interno   dell'impianto,   con

possibilita' di ripetizione anche all'esterno, e riportate al sistema

di emergenza di cui al successivo punto; all'esterno e' installato un

dispositivo   di   segnalazione   luminoso   e   sonoro,    collegato

all'attivazione dei sistemi di controllo.

    16. Impianti di spegnimento e raffreddamento. 

Gli elementi pericolosi dell'impianto sono protetti con una  rete

idranti progettata,  installata,  collaudata  e  gestita  secondo  la

regola dell'arte ed in conformita' alle direttive di cui  al  decreto

del Ministero dell'interno 20 dicembre  2012.  Per  la  progettazione

della rete si puo' fare riferimento alla norma UNI  10779,  assumendo

per l'attivita' un livello di pericolosita' non inferiore a 2.

Gli stoccaggi di idrogeno compresso, fatta eccezione per i pacchi

bombole di volume geometrico inferiore a 1 m³,  sono  protetti  anche

tramite impianti di raffreddamento a pioggia.

    17. Estintori. 

Per consentire la pronta estinzione di un principio di  incendio,

sono  installati  estintori  di  capacita'  estinguente  minima   non

inferiore a 27A 89B e carica minima non inferiore a 6 kg o  6  litri,

in numero tale da garantire una distanza  massima  di  raggiungimento

pari a 20 m.

In  esito  alle  risultanze  della  valutazione  del  rischio  di

incendio, sono  installati  estintori  per  altri  rischi  specifici,

idoneamente posizionati  a  distanza  non  superiore  a  15  m  dalle

sorgenti di rischio.

Gli  estintori  devono  essere  sempre  disponibili   per   l'uso

immediato, pertanto sono collocati:

in posizione  facilmente  visibile  e  raggiungibile,  lungo  i

percorsi d'esodo in prossimita' delle uscite dei locali, di  piano  o

finali;

in prossimita' di eventuali ambiti a rischio specifico.

Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei  confronti  dei  principi  di

incendio di classe A o classe B, e' opportuno l'utilizzo di estintori

a base d'acqua (estintori idrici).

Qualora  sia  previsto  l'impiego  di  estintori  su  impianti  o

apparecchiature elettriche  in  tensione,  devono  essere  installati

estintori idonei all'uso previsto.

    18. Sistema di emergenza (ESS). 

18.1  L'impianto  di  produzione  e'  dotato  di  un  sistema  di

emergenza   (Emergency   Shutdown   System,   ESS)   che   interrompe

immediatamente    l'alimentazione    degli    elementi     pericolosi

dell'impianto in caso di pericolo  grave  ed  immediato  e  non  puo'

essere disattivato con il solo intervento dei  sistemi  di  controllo

del processo.

Il sistema ESS puo' essere attivato a seguito di  intervento  dei

sistemi di rilevazione automatica o dell'IRAI di cui al punto 15.  In

ogni caso, sono previsti pulsanti di  emergenza  (Emergency  Shutdown

Device, ESD), con riarmo  manuale,  collocati  in  prossimita'  degli

elementi pericolosi dell'impianto.

Il sistema ESS interviene almeno nei seguenti casi:

a) superamento della concentrazione di  idrogeno  in  atmosfera

pari o superiore all'1% in volume;

b) allarme incendio attivato dall'impianto IRAI;

c) arresto o mancanza della ventilazione meccanica  nel  locale

dell'elettrolizzatore, o nel caso di portata inferiore al  75%  della

portata di progetto;

d) attivazione di un pulsante di emergenza ESD;

e) pressione differenziale all'interno delle celle (stack)  tra

ossigeno e idrogeno oltre i limiti indicati dal costruttore;

f) alta pressione e alta temperatura in uscita dai compressori;

g) bassa pressione di aspirazione in ingresso ai compressori.

18.2 Una volta attivato, il  sistema  ESS  garantisce  almeno  le

seguenti funzioni:

a) arrestare la produzione di idrogeno (elettrolizzatore);

b) depressurizzare le apparecchiature  contenenti  idrogeno  in

pressione, con convogliamento dello stesso in un luogo sicuro,  fatta

eccezione per i carri bombolai e gli stoccaggi in generale;

c) isolare completamente le tubazioni di mandata alle  baie  di

carico;

d)  isolare  completamente  la   linea   di   bassa   pressione

dall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori;

e) isolare completamente gli stoccaggi;

f) interrompere il circuito  elettrico  dell'impianto  e  delle

installazioni accessorie, ad esclusione delle  linee  che  alimentano

gli impianti di sicurezza.

Il sistema ESS e' dotato di dispositivi di blocco al riavvio, che

necessitano  di  un  ripristino  intenzionale  della  generazione  di

idrogeno. In ogni caso il sistema e' progettato in  maniera  tale  da

non creare una condizione di pericolo al momento del ripristino.

 

                  Titolo IV - Distanze di sicurezza 

 

    19.1 Distanze di sicurezza. 

Nella progettazione, sono  rispettate  le  seguenti  distanze  di

sicurezza:

A) Elementi pericolosi dell'impianto.

 

=====================================================================

|  PRESSIONE  |         |                                 |         |

|  IDROGENO   |         |                                 |         |

|   (barg)    |         |    DISTANZE DI SICUREZZA (m)    |         |

+=============+=========+=================================+=========+

|             | ESTERNA |           PROTEZIONE            | INTERNA |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

|  700 < P ≤  |         |                                 |         |

|    1000     |   30    |               15                |   15    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

|500 < P ≤ 700|   25    |               15                |   15    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

|300 < P ≤500 |   20    |               15                |   15    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

|100 < P ≤ 300|   17    |               12                |   12    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

|50 < P ≤ 100 |   12    |                8                |    8    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

| 30 < P ≤ 50 |    8    |                6                |    6    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

| 10 < P ≤ 30 |    7    |                5                |    5    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+

|   P ≤ 10    |    5    |                3                |    3    |

+-------------+---------+---------------------------------+---------+


Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna,  ad

eccezione di quella computata  rispetto  ad  edifici  destinati  alla

collettivita', puo' essere ridotta del 50%, qualora risulti  che  tra

le aperture ivi presenti e le costruzioni esterne all'impianto  siano

realizzate  idonee  schermature  di  tipo  continuo   con   muri   in

calcestruzzo  o  in  altro  materiale  incombustibile   di   adeguata

resistenza meccanica, tali da assicurare il contenimento di eventuali

schegge proiettate verso le costruzioni esterne. In ogni  caso,  tale

distanza non puo' essere inferiore alla minore  tra  la  distanza  di

sicurezza interna e  la  distanza  di  protezione,  previste  per  il

medesimo valore di pressione.

I tratti di tubazione (sia ad alta che  bassa  pressione)  sono

considerati elementi pericolosi e per essi si applicano  le  distanze

di sicurezza indicate in tabella, correlate al pertinente  valore  di

pressione, ad eccezione delle distanze di sicurezza interna verso gli

elementi di processo strettamente collegati.

Rispetto agli edifici destinati alla collettivita' come scuole,

ospedali,  uffici,  edifici  per  il  culto,   locali   di   pubblico

spettacolo,     impianti      sportivi,      complessi      ricettivi

turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali,  caserme  e

rispetto ai luoghi in cui  suole  verificarsi  affluenza  di  persone

quali stazioni di  linee  di  trasporto  pubblico,  aree  per  fiere,

mercati e simili, le distanze di sicurezza esterna sono  raddoppiate.

Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono  comprendersi

anche le larghezze di strade,  fiumi,  torrenti  e  canali.  Inoltre,

quando  la  distanza  di  sicurezza  esterna  e'  riferita  ad   aree

edificabili, e' consentito comprendere in essa  anche  la  prescritta

distanza di rispetto, nei casi in cui i  regolamenti  edilizi  locali

vietino la costruzione sul confine.

B) Altre distanze di sicurezza.

Tra gli elementi pericolosi, di cui al punto 3 dalla lettera a)

alla g), ed i sottoelencati locali  destinati  a  servizi  accessori,

sono rispettate le seguenti distanze di sicurezza interna:

a)  locali  destinati  a  servizi  accessori:   distanze   di

sicurezza di cui alla precedente lettera A);

b) cabina di consegna energia elettrica: 22 m.

Le aperture  dei  locali  contenenti  gli  elementi  pericolosi

dell'impianto di cui al punto 3,  dalla  lettera  a)  alla  f),  sono

schermate con muri paraschegge, qualora siano  rivolte  verso  locali

destinati a servizi accessori.

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche

aeree, con  valori  di  tensione  maggiori  di  1000  V  in  corrente

alternata e di 1500 V in corrente continua,  e'  osservata,  rispetto

alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m.

I piazzali dell'impianto  non  sono  comunque  attraversati  da

linee elettriche aeree con valori  di  tensione  superiori  a  quelli

sopra indicati.

19.2 Metodologie alternative per la determinazione delle distanze

di sicurezza.

Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle  del  presente

titolo  possono  essere  eventualmente  individuate,  applicando   le

metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza  antincendio

previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

Qualora gli elementi pericolosi superino i  valori  di  pressione

indicati nella tabella di cui al punto 19.1, le distanze di sicurezza

sono    determinate    attraverso    l'applicazione    dell'approccio

ingegneristico  alla  sicurezza  antincendio  di   cui   al   decreto

ministeriale 9 maggio 2007.

 

                    Titolo V - Norme di esercizio 

 

    20.1. Generalita'.

Nell'esercizio degli impianti  di  produzione  di  idrogeno  sono

osservate, oltre agli obblighi di cui  all'art.  6  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,   e   alle

disposizioni riportate nei decreti del Ministro dell'interno  del  1°

settembre 2021, 2 settembre 2021 e 3 settembre 2021, le  prescrizioni

specificate nei punti seguenti.

Il   responsabile   dell'attivita'   assicura   la   manutenzione

dell'impianto a regola d'arte.

20.2. Esercizio dell'impianto.

L'esercizio e' ammesso  solo  sotto  la  sorveglianza,  anche  da

remoto, del responsabile dell'attivita' ovvero di una o piu'  persone

formalmente designate dallo stesso. Il responsabile dell'attivita'  e

il personale designato ricevono una specifica  formazione  in  merito

alla conduzione dell'impianto, ai pericoli ed agli inconvenienti  che

possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati e alle misure  di

sicurezza da adottare in caso di incidente. Tale formazione e' estesa

anche al personale addetto alla manutenzione.

Nelle aree di impianto e, in particolare, nei  box  sono  vietati

gli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili, fatti salvi i

materiali infiammabili  o  combustibili  necessari  al  funzionamento

dell'impianto medesimo.

20.3. Operazione di carico e scarico dei carri bombolai.

Durante le operazioni di carico e  scarico  dei  carri  bombolai,

nonche' durante il  normale  esercizio  dell'impianto,  il  personale

addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:

a) posizionare almeno un estintore in  dotazione  all'impianto,

pronto all'uso, nelle vicinanze della baia di carico interessata;

b) accertarsi che i motori dei mezzi che  trasportano  i  carri

bombolai siano spenti ed attendere almeno quindici minuti,  dal  loro

spegnimento, prima di iniziare le operazioni di carico e scarico;

c) durante le operazioni di carico e scarico, rispettare e  far

rispettare il divieto  di  fumare,  anche  a  bordo  del  veicolo,  e

comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme  libere

entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro delle baie di carico; far

rispettare inoltre il divieto di accensione ed utilizzo  di  telefoni

cellulari o altri sistemi wi-fi, anche a bordo del veicolo  ed  entro

il raggio di almeno 2 m dal perimetro delle baie di carico;

d) il collegamento tra carro bombolaio e serbatoio deve  essere

attuato in modo da assicurare la continuita' elettrica; nel luogo  in

cui si effettuano le operazioni  di  riempimento  e'  installata  una

presa per il collegamento equipotenziale tra autocisterna ed impianto

fisso.

Il personale addetto deve essere  presente  durante  le  fasi  di

carico e scarico.

20.4. Prescrizioni generali di emergenza.

Il personale addetto all'impianto deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel  presente  allegato,

sul regolamento  interno  di  sicurezza  e  sul  piano  di  emergenza

predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo

agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione

all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni,  sbarramenti

ed ogni altro mezzo idoneo, che  altri  veicoli  o  persone  accedano

all'impianto;

c) avvisare i servizi di soccorso.

20.5. Documenti tecnici.

Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:

a)  un  manuale  operativo   contenente   le   istruzioni   per

l'esercizio dell'impianto;

b) la pianificazione di emergenza contenente le  procedure  per

la messa in sicurezza dell'impianto;

c)  uno  schema  di  flusso  semplificato  degli  impianti   di

stoccaggio, di produzione, di misura,  compressione  e  distribuzione

dell'idrogeno;

d) una planimetria riportante  l'ubicazione  degli  impianti  e

delle attrezzature  antincendio,  nonche'  l'indicazione  delle  aree

protette dai singoli impianti antincendio;

e) gli schemi  degli  impianti  elettrici,  di  segnalazione  e

allarme;

f) il registro di manutenzione dell'impianto,  con  indicazione

delle periodicita' manutentive previste  e  che  dia  evidenza  delle

attivita' svolte.

20.6. Segnaletica di sicurezza.

Devono essere osservate, tra  le  altre,  le  disposizioni  sulla

segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81. Inoltre, in posizione ben visibile, deve essere esposta idonea

cartellonistica che riproduce uno schema di flusso dell'impianto  con

indicazioni delle valvole, delle apparecchiature e  delle  unita'  di

stoccaggio, in modo da renderle facilmente individuabili.

Deve essere esposta  una  planimetria  dell'impianto  ed  affisse

istruzioni per gli addetti, inerenti:

a) al comportamento da tenere in caso di emergenza;

b) alla posizione dei dispositivi di sicurezza;

c) alle manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto

(ad esempio: azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei

presidi antincendio).

 

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