Antincendio: la regola tecnica per gli impianti di distribuzione di gas liquido

Antincendio impianti gas liquido
Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 30 giugno 2021 sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, n. 166

Antincendio: la regola tecnica per gli impianti di distribuzione di gas liquido è l'oggetto del decreto del ministero dell'Interno 30 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, n. 166.

In particolare, la regola tecnica si applica alle fasi di:

  • progettazione
  • realizzazione
  • esercizio.

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Gli impianti ammessi ed esclusi

Gli impianti interessati sono quelli di distribuzione di tipo L-GNL (gas naturale liquefatto), L-GNC (gas naturale compresso) e L-GNC/GNL, per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:

  • di nuova realizzazione;
  • esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021 nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento;

Sono esclusi gli impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.

 

Dove e come

Dettati anche i criteri per:

  • l'ubicazione dell'impianto;
  • l'impiego dei prodotti per uso antincendio.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 30 giugno 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

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Decreto del ministero dell'Interno 30 giugno 2021 

Approvazione della regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione,  la  realizzazione  e  l'esercizio  di   impianti   di
distribuzione di tipo  L-GNL,  L-GNC  e  L-GNC/GNL  per  autotrazione
alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (21A04148)

(in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, n.166)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  recante  il

nuovo codice della strada ed in particolare gli articoli 14, 16,  17,

18,  24,  25,  26,  27  e  28,  come  modificato  dall'art.  49   del

decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  dalla  legge  11

settembre 2020, n. 120;

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e  successive  modificazioni,  in

particolare l'art.  15  che  stabilisce  che  le  norme  tecniche  di

prevenzione  incendi  sono  adottate   con   decreto   del   Ministro

dell'interno, di concerto con  i  Ministri  interessati,  sentito  il

Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e

successive modificazioni;

Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante

«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente  l'armonizzazione

delle legislazioni degli stati  membri  relative  agli  apparecchi  e

sistemi di protezione destinati ad  essere  utilizzati  in  atmosfere

potenzialmente esplosive»;

Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante

«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di

una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,

l'art. 6, comma  6,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Ministero

dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, ora denominato  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili a seguito dell'emanazione del decreto-legge  1º

marzo 2021, n.  22,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di

riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»,  e'  adottata  la  norma

tecnica di  prevenzione  incendi  relativa  agli  impianti  fissi  di

distribuzione carburante per  autotrazione,  alimentati  da  serbatoi

fissi di gas naturale liquefatto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada e successive modificazioni, ed in particolare gli

articoli 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,

recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di

prevenzione incendi» e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del  12  dicembre

1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998,  recante

«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione

dell'emergenza nei luoghi  di  lavoro»  e  successive  modificazioni,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81

del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002,  recante

«Norme di prevenzione incendi per la  progettazione,  costruzione  ed

esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di  gas  naturale

per  autotrazione»  e  successive  modificazioni,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  131  del  6  giugno

2002;

Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  28  giugno   2002,

concernente «Rettifica  dell'allegato  al  decreto  24  maggio  2002,

recante  norme  di  prevenzione   incendi   per   la   progettazione,

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di

gas naturale per autotrazione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2012,  recante

«Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per

l'installazione e l'esercizio di  apparecchi  di  erogazione  ad  uso

privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 6, comma  6,  del

richiamato decreto legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,  avendo

valutato l'efficacia delle linee guida emanate con la  circolare  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile n. 3819 del 21 marzo 2013, aggiornate con la  circolare

n. 5870 del 18 maggio 2015;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Acquisito il concerto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti espresso con nota n. 34717 del 3 settembre 2020;

Espletata la procedura di notifica ai sensi  delle  direttive  (UE)

2006/123/CE e 2015/1535;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                    Scopo e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla

progettazione, alla  realizzazione  e  all'esercizio  degli  impianti

fissi di distribuzione  carburante  per  autotrazione  alimentati  da

serbatoi fissi di gas naturale liquefatto  di  capacita'  complessiva

non superiore a 50  tonnellate,  cosi'  come  definiti  nella  regola

tecnica di cui all'art. 3.

                               Art. 2

                              Obiettivi

1. Ai fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di

garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle  persone

e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli

impianti di cui all'art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonche' di

incendio e di esplosione;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o  a

locali contigui all'impianto;

d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza  delle  operazioni

di riempimento dei serbatoi fissi;

e) agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei vigili

del fuoco in tutte le attivita'.

                               Art. 3

                        Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2  e'

approvata  la  regola  tecnica  di   prevenzione   incendi   di   cui

all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

decreto.

                               Art. 4

              Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3  si  applicano  agli  impianti

fissi di distribuzione  carburante  per  autotrazione  alimentati  da

serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:

a) di nuova realizzazione;

b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto

nel caso di interventi di  ristrutturazione,  anche  parziale,  o  di

ampliamento, successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  presente

decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'art. 3 gli impianti

fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando

dei vigili del fuoco.

3. Gli impianti esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e quelli di cui al comma  2  devono  adeguarsi  alle

norme di esercizio riportate al paragrafo 25  dell'allegato  1  entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 5

                      Ubicazione dell'impianto

1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per  autotrazione

alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto  non  possono

sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di  200  metri

da aree nelle quali la densita' media dell'edificazione  esistente  o

prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre  metri  cubi

per metro quadrato.

2. Nell'ipotesi in cui la densita' media di  edificazione  prevista

nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi  dell'impianto

sia superiore  a  tre  metri  cubi  per  metro  quadrato,  ma  quella

effettiva al momento di realizzazione dell'impianto risulti inferiore

a  tale  valore,  i   requisiti   e   i   presupposti   all'esercizio

dell'attivita'  ai  fini  antincendio  risultano   validi   fino   al

raggiungimento del suddetto limite massimo sull'edificato esistente.

3. Sono fatti salvi  tutti  gli  ulteriori  vincoli  o  limitazioni

all'installazione dell'impianto derivanti da  motivazioni  di  ordine

generale di tutela della  pubblica  incolumita',  della  sicurezza  e

dell'ambiente  derivanti  da  normative,  regolamenti,   concessioni,

licenze  od  atti  e  altre  disposizioni  emanati  dalle   autorita'

competenti.

4.  La   rispondenza   dell'area   prescelta   per   l'istallazione

dell'impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere

attestata dal comune o comprovata  da  perizia  giurata  a  firma  di

professionista iscritto al relativo albo professionale.

                               Art. 6

              Impiego dei prodotti per uso antincendio

1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di

applicazione del presente decreto, devono essere:

a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del

fabbricante secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso

previsto;

c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal

responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e

verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli

stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono

rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione

di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali

applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di

informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente

commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in

Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo  SEE

e in esso legalmente commercializzati,  per  l'impiego  nelle  stesse

condizioni che permettono di garantire un livello di  protezione,  ai

fini della sicurezza dall'incendio,  equivalente  a  quello  previsto

nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti

per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,

dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal

regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle  previste  dal  regolamento

(UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento

delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

                               Art. 7

                         Disposizioni finali

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

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