Antincendio: la vigilanza presso i locali di pubblico spettacolo

La circolare dei vigili del Fuoco 26 ottobre 2020, n. 0014133 tiene conto dei provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19

Antincendio: la vigilanza presso i locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. n. 261/1996 è l'oggetto della circolare dei vigili del Fuoco 26 ottobre 2020, n. 0014133. Le indicazioni sono state emanate sulla scorta dei provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno previsto, fra le diverse disposizioni, anche una limitazione delle capienze dei locali e delle manifestazioni di pubblico spettacolo nonché la sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche sia all'aperto che al chiuso.

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Di seguito il testo della circolare dei vigili del Fuoco 26 ottobre 2020, n. 0014133

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Circolare dei vigili del Fuoco 26 ottobre 2020, n. 0014133

OGGETTO: Servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. 261/96.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che i diversi provvedimenti normativi emanati ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno previsto, fra le diverse disposizioni, anche una limitazione delle capienze dei locali e delle manifestazioni di pubblico spettacolo nonché la sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche sia all'aperto che al chiuso.

In particolare, l'art. 1 comma 6 lett. m) del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 ha fissato tale capienza a 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Ciò posto, si segnala che le indicazioni fornite con la nota D.C. PREV. 8380 del 25 giugno 2020 per i servizi di vigilanza antincendio da svolgersi presso gli impianti sportivi, sono attuali ed immediatamente applicabili anche ai locali di pubblico spettacolo in argomento.

Si potrà quindi procedere, nell'ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell'entità dei servizi di vigilanza antincendio in precedenza dalla stessa deliberati, eventualmente anche sospendendoli, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell'attività per il controllo del numero degli occupanti.

Con l'occasione si rammenta che il personale VF impegnato nel servizio di vigilanza dovrà adottare le misure di prevenzione e sicurezza tese al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 definite dal Comando dei Vigili del fuoco sulla base delle linee guida diramate con precedenti comunicazioni delle competenti strutture del Corpo.

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