Il decreto del ministero dell'Interno 21 marzo 2018 detta «l'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» (in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018, n. 74).
Prevista una priorità programmatica per le attività di adeguamento che potranno essere realizzate in riferimento alle indicazioni attuative del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica».
Per le suddette attività di adeguamento restano, comunque, ferme le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 21 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Commento al D.M. 21 marzo 2018 di prossima pubblicazione su Ambiente&Sicurezza e, in anteprima, sulla Banca Dati degli articoli on-line.
Decreto del ministero dell'Interno 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli
edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (18A02229)
in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018, n. 74
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante:
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto
2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre
1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita' didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992,
recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante:
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante:
«Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante:
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006 n. 139»;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 e' scaduto il termine
di adeguamento alla normativa antincendio, piu' volte prorogato,
degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine
e grado;
Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 e', altresi',
scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad
asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio
2014;
Considerata la necessita' di definire, in materia, indicazioni
programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette
strutture alla normativa di sicurezza antincendio;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di
qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' degli edifici e dei locali
adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche
prioritarie previste dal presente decreto.
Art. 2
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i
locali adibiti a scuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro
dell'interno 26 agosto 1992, le attivita' di adeguamento degli
edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e
grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni,
attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di
priorita' programmatica:
livello di priorita' a): disposizioni di cui ai punti 7.1,
limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorita' b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2;
6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorita' c): restanti disposizioni del citato decreto
ministeriale.
2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto potranno
essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2017. In tal caso le attivita' di adeguamento potranno essere
articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle
indicazioni di cui al comma 1.
Art. 3
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali
adibiti ad asili nido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza
antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro
dell'interno 16 luglio 2014, le attivita' di adeguamento degli
edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere
realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto
art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorita' programmatica:
livello di priorita' a): disposizioni di cui al punto 13.5,
limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e
b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del
citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
livello di priorita' b): disposizioni di cui ai punti 13.5,
limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1,
lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
livello di priorita' c): restanti disposizioni di cui all'art. 6,
lettera a) del citato decreto.
Art. 4
Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
