Prevenzione incendi: le norme tecniche per gli uffici

Definiti parametri quali reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, rivelazione e allarme

Al via le norme tecniche per la prevenzione incendi, nelle attività  di  ufficio ai  sensi  dell'articolo 15  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con  la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 8 giugno 2016  sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2016, n. 145. Il provvedimento definisce il campo di applicazione delle norme e le modifiche al decreto del ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e, nell'Allegato, le misure relative a:

- classificazioni;

- profili di rischio;

- strategie antincendio;

- reazione al fuoco;

- resistenza al fuoco;

- compartimentazione;

- gestione della sicurezza antincendio;

- rivelazione e allarme;

- vani degli ascensori.

Di seguito il testo del D.M. 3 agosto 2015, disponibile in pdf, completo di allegato, anche alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Interno 8 giugno 2016 

 
Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le

attività  di  ufficio,  ai  sensi  dell'articolo  15   del   decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A04716)

 

in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2016, n. 145

 

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante

l'approvazione della regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  la

progettazione, la costruzione e l'esercizio  di  edifici  e/o  locali

destinati  ad  uffici,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7  agosto  2012  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201

del 29 agosto 2012; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192

del 20 agosto 2015; 

  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di ufficio; 

  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139; 

  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.

98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 

 

                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

              Nuove norme tecniche di prevenzione incendi 

                     per le attivita' di ufficio 

 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le

attivita' di ufficio di cui all'allegato  1,  che  costituisce  parte

integrante del presente decreto. 

 

                               Art. 2 

                         Campo di applicazione 

   1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  ivi  individuate  con  il

numero 71, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. 

  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' di ufficio in alternativa alle specifiche  disposizioni  di

prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del

22 febbraio 2006. 

 

                               Art. 3 

            Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 

                            3 agosto 2015 

   1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto

2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il

seguente capitolo «V.4 - Uffici», contenente  le  norme  tecniche  di

prevenzione incendi per le attivita' di ufficio di cui all'art. 1. 

  2. All'art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del  Ministro

dell'interno 3 agosto  2015  e'  aggiunta  la  seguente  lettera  «i)

decreto  del  Ministro  dell'interno   22   febbraio   2006   recante

"Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la

progettazione, la costruzione e l'esercizio  di  edifici  e/o  locali

destinati ad uffici". 

  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015, dopo il numero «70» e' inserito il numero «71». 

 
                               Art. 4 

                           Entrata in vigore 

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegati

Allegato

8 giugno 2016

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