Antincendio negli alberghi, pubblicata la regola tecnica

Il provvedimento entrerà in vigore il 23 agosto 2015

Prevenzione incendi negli alberghi: il decreto del ministero dell'Interno 14 luglio 2015 contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (come definite dal decreto del ministro dell'interno 9 aprile 1994) con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento: il 23 agosto 2015.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 2015 

Disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive

turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore  a  25  e

fino a 50. (15A05627)

(GU n.170 del 24-7-2015)

                      

IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2013,  n.
150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,  n.
15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'interno
si provvede ad aggiornare le disposizioni del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti,
in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere  fino
a cinquanta posti letto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il  Regolamento  recante  la  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile  1994  e  ripubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante  l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7   agosto   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle  modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151; 
  Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal  richiamato  art.
11, comma  2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,  con
priorita' per le attivita'  ricettive  turistico  -  alberghiere  con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  76  del  30  marzo  2012,  recante  il  piano
straordinario biennale adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7  e  8,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  concernente
l'adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione   incendi   delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'interno 9  aprile  1994,  che  non  abbiano  completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
                              
Decreta: 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la  realizzazione  e  l'esercizio  delle  attivita'
ricettive turistico-alberghiere, cosi' come definite dal decreto  del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive  modificazioni,  con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 2 
                              Obiettivi 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1,  sono  realizzate  e
gestite in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno della struttura ricettiva; 
    d) limitare la propagazione di un incendio  ad  edifici  od  aree
limitrofe; 
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i  locali
e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza. 
                               Art. 3 
                        Disposizioni tecniche 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata  la  regola  tecnica  di   prevenzione   incendi   di   cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
                               Art. 4 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
  1. Le disposizioni tecniche di cui all'art.  3  si  applicano  alle
attivita' ricettive turistico-alberghiere indicate all'art. 1,  anche
nel  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  o  di   ampliamento,
limitatamente alle parti interessate  dall'intervento  e  comportanti
l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. 
  2. E' fatta salva la facolta', per il responsabile delle  attivita'
di cui all'art. 1, di  optare  per  l'applicazione  delle  pertinenti
disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  9  aprile
1994 e successive modificazioni. 
                               Art. 5 
                       Commercializzazione CE 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del  presente
decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie
applicabili ed a queste conformi. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Le tipologie di prodotti  non  contemplati  dai  commi  1  e  2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Turchia,  in  virtu'  di  specifici
accordi  internazionali  stipulati  con  l'Unione   europea,   ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente
decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del
decreto stesso. 
                               Art. 6 
                         Disposizioni finali 
  1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012 e successive modificazioni,  alle  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino
a 50, esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro 9 aprile 1994, si applicano le  corrispondenti  prescrizioni
della regola tecnica di prevenzione incendi di  cui  all'art.  3  del
presente decreto, con le modalita'  e  i  tempi  fissati  dal  citato
decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012  e   successive
modificazioni. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana. 

Allegato 1

(articolo 3)

    
Regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita'  ricettive
turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore  a  25  e
fino a 50, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 
    1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali  si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno del  30  novembre  1983,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.  339  del  12  dicembre  1983
Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce: 
      - Spazio calmo: luogo sicuro statico,  contiguo  e  comunicante
con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale  spazio  non
deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e  deve
avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone  con
ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi. 
      - Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal  quale
e'  possibile  l'esodo  in  un'unica  direzione.  La  lunghezza   del
corridoio  cieco  va  calcolata   dall'inizio   dello   stesso   fino
all'incrocio con un corridoio dal  quale  sia  possibile  l'esodo  in
almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o  via  di
esodo verticale. 
      - Colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio  ad
uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica
che  percorre  verticalmente  l'edificio,  di  norma  all'interno  di
ciascuna via d'esodo verticale. 
1. Ubicazione 
    1. Le attivita' ricettive possono essere ubicate: 
      a)  in  edifici  costruiti  per  tale  specifica  destinazione,
isolati o tra essi contigui; 
      b)  in  edifici  costruiti  per  tale  specifica  destinazione,
contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse; 
      c) nel volume di edifici  aventi  destinazione  mista,  con  le
seguenti limitazioni: 
        - e' ammessa la presenza di attivita' normalmente inserite in
edifici a destinazione  civile  e/o  ad  esse  funzionali,  ancorche'
ricomprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I  del  decreto   del
Presidente   della   Repubblica n.   151/2011   (impianti    termici,
autorimesse,  gruppi  elettrogeni  e  di   cogenerazione,   attivita'
commerciali e simili); 
        - non e' ammessa la presenza di quelle attivita',  ricomprese
nell'elenco  I  del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica n.
151/2011, in cui  sono  detenute  o  manipolate  sostanze  o  miscele
pericolose, o in cui si effettuano  lavorazioni  pericolose  ai  fini
dell'incendio o dell'esplosione. 
2. Separazioni - Comunicazioni 
    1.  Le  attivita'  ricettive  possono  comunicare  con  le  altre
attivita' di seguito indicate: 
      a) attivita' ad esse pertinenti, nel rispetto delle  specifiche
norme tecniche di prevenzione incendi; 
      b) attivita' non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova  di
fumo  ed  a  condizione  che  le  rispettive  vie  di   esodo   siano
indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste. 
    2. Gli elementi di  separazione  dalle  attivita'  indicate  alle
lettere a) e b), di cui al comma 1, devono avere  caratteristiche  di
resistenza al fuoco almeno pari alla classe di  resistenza  al  fuoco
piu' elevata tra quella richiesta per l'attivita' ricettiva e  quella
richiesta per l'attivita' adiacente e comunque non  inferiore  a  REI
30. 
3. Caratteristiche costruttive 
3.1. Resistenza al fuoco 
    1.   Per   le   strutture   portanti   e    gli    elementi    di
compartimentazione, orizzontali e verticali,  deve  essere  garantita
una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se  l'attivita'
si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve  essere  garantito
il Livello  III  di  prestazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
74 del 29 marzo 2007. 
    2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme
tecniche di prevenzione incendi. 
    3. Nel caso di tetti di copertura non collaboranti  alla  statica
complessiva del fabbricato e' consentito che gli elementi strutturali
della copertura stessa, indipendentemente dall'altezza dell'edificio,
abbiano caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  commisurate  alla
classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore
a R 30; cio' e' ammesso a condizione che la  situazione  al  contorno
escluda la possibilita' di propagazione di un eventuale  incendio  ad
ambienti o fabbricati circostanti. 
3.2. Reazione al fuoco 
    1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di  reazione
al fuoco e rispondere alle  prescrizioni  e  limitazioni  di  seguito
indicate, in relazione al luogo di installazione. 
    2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle  scale,  nelle
rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti  e  non
separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una
delle classi di reazione al fuoco indicate  nella  seguente  tabella,
distinte in funzione del tipo di impiego previsto: 

Parte di provvedimento in formato grafico
   
 E' ammessa anche l'installazione di prodotti isolanti con  classi
di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del
tipo di impiego previsto: 
             
Parte di provvedimento in formato grafico
   
Qualora per il prodotto isolante sia prevista una  protezione  da
realizzare in sito affinche' lo stesso non sia  direttamente  esposto
alle fiamme, sono ammesse le classi di  reazione  al  fuoco  indicate
nella seguente tabella: 

Parte di provvedimento in formato grafico
    
3. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle  scale,  nelle
rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti  e  non
separati dalle  vie  di  esodo,  e'  consentito  mantenere  in  opera
materiali,  ivi  compresi  arredi  non  classificati  ai  fini  della
reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale
dell'ambiente in  cui  sono  collocati.  Nel  computo  dei  materiali
suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti  in  opera
anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere
esclusi i mobili imbottiti. Cio' e' ammesso alle seguenti condizioni: 
      a) Il carico di incendio specifico qf sia limitato a 175 MJ/m²; 
      b)   sia   istituito   un   servizio   interno   di   emergenza
permanentemente presente, composto da un congruo numero  di  addetti,
che consenta di promuovere un tempestivo intervento  di  contenimento
dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono
essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato
di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre  1996,
n. 609, a seguito del corso di tipo B  di  cui  all'allegato  IX  del
decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di  idoneita'
tecnica di tali addetti -  inclusa  la  capacita'  di  impiego  delle
attrezzature di spegnimento - dovranno  essere  verificati  ogni  due
anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco,  mediante
l'accertamento previsto dalla predetta legge  28  novembre  1996,  n.
609. 
    In alternativa al servizio di emergenza di cui al  punto  b),  si
puo' adottare un sistema di controllo automatico di  fumi  e  calore,
dimensionato e realizzato in conformita' alle vigenti norme  tecniche
di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le  vie  di
esodo, un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. 
    4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una
delle due soluzioni alternative, di seguito descritte: 
      A) utilizzare materiali di classe  di  reazione  al  fuoco  non
superiore a 2, secondo  quanto  indicato  dalle  tabelle  1,  2  e  3
allegate al decreto del Ministro  dell'interno  del  15  marzo  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  73  del  30  marzo  2005,  e
successive modificazioni; 
    installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco
conformi all'art. 7 del decreto  del  Ministro  dell'interno  del  15
marzo 2005 e successive modificazioni. 
      B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non
classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i  rivestimenti
lignei  posti  in  opera   anche   non   in   aderenza   a   supporti
incombustibili) a condizione che i detti  ambienti  garantiscano  una
classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30. 
    5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al
punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
      • i materiali suscettibili di prendere  fuoco  su  entrambe  le
facce (tendaggi, drappeggi e  sipari)  devono  essere  di  classe  di
reazione al fuoco non superiore ad 1; 
      • i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo ed in  tutti
gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi
devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti. 
    E' consentito mantenere materiali suscettibili di prendere  fuoco
su entrambe le facce  (tendaggi,  drappeggi  e  sipari)  e  i  mobili
imbottiti non classificati, in quantita' tale che la loro  superficie
(considerando per i mobili imbottiti la superficie  in  proiezione  a
pavimento e a parete) non  sia  superiore  al  20%  della  superficie
totale dell'ambiente in cui sono  collocati  (pavimento  +  pareti  +
soffitto). Cio' e' ammesso ad una delle seguenti condizioni: 
      a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio
continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception); 
      b)  siano  posizionati  in  ambienti  con  carico  di  incendio
specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito  il  servizio
interno di emergenza o, in  alternativa  a  quest'ultimo,  sia  stato
adottato il sistema di controllo automatico di fumi e  calore,  cosi'
come descritti al punto 3. 
3.3 Compartimentazione 
    1. L'intera  struttura  ricettiva,  ad  eccezione  delle  aree  a
rischio specifico, puo' costituire unico compartimento. 
    2. Le aree a rischio specifico  dovranno  essere  compartimentate
con strutture e serramenti aventi caratteristiche  di  resistenza  al
fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007. 
3.4 Piani interrati 
    1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere  ubicate
non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le
predette aree, se ubicate a quota compresa  tra  -7,50  e  -10,00  m,
devono essere protette con impianto di spegnimento automatico. 
3.5 Corridoi 
    1. I tramezzi che separano le  camere  per  ospiti  dai  corridoi
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non  inferiori  a
EI 30. 
    2. Le porte di tutti i locali  (camere  per  ospiti,  ripostigli,
sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con  le  vie  di
esodo, o con spazi adiacenti e  non  separati  dalle  vie  di  esodo,
devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura. 
3.6 Scale 
    1. Ogni vano scala deve avere, in sommita', una superficie  netta
di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in  cui  e'  consentita
l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se
tale protezione e'  realizzata  con  infissi,  questi  devono  essere
apribili  automaticamente  a  mezzo  di  dispositivo   comandato   da
rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza. 
    2. E' consentito non realizzare nel vano scala la  superficie  di
aerazione di cui al comma 1, se sono  rispettate  tutte  le  seguenti
condizioni: 
      a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo; 
      b) i materiali in esso impiegati siano di  classe  0  o  A1  in
misura pari almeno al 50% della  superficie  totale  del  vano  scala
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle  rampe)
e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto
3.2, comma 2; 
      c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di
prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe  di  reazione  al
fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili  imbottiti  siano  di
classe 1 IM. 
    3. Qualora la protezione del  vano  scala  non  sia  garantita  a
causa, unicamente, della mancanza della porta  di  compartimentazione
in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso, e'  consentito
realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in
sommita', un sistema di evacuazione forzata  di  fumo  e  calore  che
garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala. 
4. Misure per l'evacuazione in caso d'incendio 
4.1 Affollamento - Capacita' di deflusso 
    1. Il massimo affollamento e' fissato in: 
      - aree destinate alle camere: numero dei posti letto; 
      - aree comuni a servizio del pubblico: 
        a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione:  numero
dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del  titolare
dell'attivita'; 
        b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero
dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del  titolare
dell'attivita' o quello che si ottiene considerando una  densita'  di
affollamento pari a 0,7 persone/m²; 
        c) per le altre  aree  comuni:  numero  di  persone  ottenuto
considerando una densita' di affollamento pari a 0,4 persone/m2;
      -   aree   destinate   ai   servizi:   numero   delle   persone
effettivamente presenti incrementato del 20%. 
    2. Al  fine  del  dimensionamento  delle  uscite,  devono  essere
considerate capacita' di deflusso non superiori ai seguenti valori: 
      - per il piano terra: 50 persone/modulo; 
      - per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo. 
    Per i piani diversi dal piano  terra,  il  valore  massimo  della
capacita' di deflusso puo' essere elevato a 50,  se  sono  rispettate
tutte le seguenti condizioni: 
      a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la  possibilita'
di sbarco nell'atrio d'ingresso alle  condizioni  indicate  al  punto
4.5.3; 
      b) lungo i percorsi di  esodo  siano  installati  materiali  di
classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0); eventuali corsie  di
camminamento centrale e  tendaggi  abbiano  almeno  la  classe  1  di
reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM. 
4.2 Sistema di vie di uscita 
    1. La larghezza utile delle vie di uscita  deve  essere  misurata
deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con  esclusione
dei maniglioni antipanico. 
    2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati  quelli  posti
ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano  lungo  le  pareti,
con ingombro non superiore a 8 cm. 
    3. Nel sistema di vie di uscita e' vietato collocare specchi  che
possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell'esodo. 
    4. Le  porte  di  accesso  alle  scale  e  quelle  che  immettono
all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo, a
semplice spinta. 
    5. Nelle strutture alberghiere site in  immobili  a  destinazione
mista ed in edifici storici vincolati  o  riconosciuti  pregevoli  in
forza di vigenti disposizioni  legislative  nazionali  o  locali,  le
porte, che immettono all'esterno o in luogo  sicuro,  possono  essere
prive di maniglione antipanico e non  aprirsi  nel  verso  dell'esodo
purche' siano rispettate le seguenti condizioni: 
      - le porte siano dotate di cartellonistica che  ne  indichi  le
modalita' di apertura, con traduzione in varie lingue; 
      - lungo le vie di esodo che conducono alle  porte  suddette,  i
materiali siano conformi  a  quanto  previsto  al  punto  3.2  e  sia
presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui  le
vie d'esodo non siano ad uso esclusivo dell'attivita' ricettiva. 
    Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente,
anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono  essere  dotate
di un sistema di blocco meccanico in posizione di  massima  apertura.
Le modalita' di gestione di tali porte devono essere esplicitate  nel
piano di emergenza. 
4.3 Larghezza delle vie di uscita 
    1. E' consentito utilizzare, ai fini dell'esodo, scale e passaggi
aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari  ad  un  modulo
nel calcolo del deflusso. 
    2. Sono ammessi restringimenti  puntuali,  purche'  la  larghezza
minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a  0,80
m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti  soltanto
materiali di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0). 
4.4 Larghezza totale delle uscite 
    1. La larghezza totale delle uscite da ogni  piano,  espressa  in
numero  di  moduli,  e'  determinata  dal  rapporto  tra  il  massimo
affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano. 
    2. Per le strutture ricettive che  occupano  piu'  di  due  piani
fuori terra, la larghezza totale delle vie di  uscita  che  immettono
all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento  previsto
in due piani consecutivi, con riferimento a  quelli  aventi  maggiore
affollamento. 
    3. Nel computo della  larghezza  delle  uscite  sono  conteggiate
anche le porte d'ingresso, quando queste  sono  apribili  a  semplice
spinta verso l'esterno. 
    4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai  fini
della larghezza delle uscite. 
4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo 
4.5.1 Edificio servito da due o piu' scale 
    1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati  con
i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a EI  30,  munite  di  congegno  di
autochiusura. 
    2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta  di  ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, non puo'  essere  superiore
a: 
      a) 40 m, per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o  su  scala
di sicurezza esterna; 
      b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che  faccia  parte
del sistema di vie di uscita. 
    3. La lunghezza dei corridoi ciechi non puo' essere  superiore  a
15 m. 
    4. Le suddette lunghezze  possono  essere  incrementate  di  5  m
qualora, in corrispondenza  del  percorso  interessato,  i  materiali
installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 -  (A2-s1,d0)
di reazione al fuoco e non sia  presente  materiale  suscettibile  di
prendere fuoco su entrambe le facce. 
    5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta  di  ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di
ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono  essere  incrementati
di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni: 
      • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe
0 - A1 - (A2-s1,d0) di reazione al fuoco; 
      • le  porte  delle  camere  aventi  accesso  su  tali  percorsi
possiedano caratteristiche di resistenza  al  fuoco  EI  30  e  siano
dotate di dispositivo di autochiusura. 
4.5.2 Edificio servito da una sola scala 
    1. La comunicazione del vano scala con  i  piani  interrati  puo'
avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato,  avente
porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura. 
    2. In edifici con piu'  di  due  piani  fuori  terra  e'  ammesso
disporre di una  sola  scala,  purche'  questa  sia  almeno  di  tipo
protetto. 
    3. Per le attivita' ricettive ubicate in edifici  aventi  altezza
antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, e' consentita la
presenza di una sola scala, purche' sia rispettata una delle seguenti
condizioni: 
      a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna; 
      b) la scala sia di tipo protetto e sia installato  un  impianto
di spegnimento automatico esteso all'intera attivita', conforme  alle
disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  20
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013. 
    4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve  essere
limitata a 15 m. Tale lunghezza  puo'  essere  incrementata  di  5  m
qualora, in corrispondenza  del  percorso  interessato,  i  materiali
installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 -  (A2-s1,d0)
di reazione al fuoco e non sia  presente  materiale  suscettibile  di
prendere fuoco su entrambe le facce. 
    5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta  di  ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di
ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni: 
      • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe
di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0), con la  sola  eccezione  di
eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di  classe
1 di reazione al fuoco; 
      • le porte  delle  camere  aventi  accesso  su  tali  percorsi,
possiedano caratteristiche di resistenza al  fuoco  almeno  EI  30  e
siano dotate di dispositivo di autochiusura. 
    6. Limitatamente  agli  edifici  a  tre  piani  fuori  terra,  e'
consentito non realizzare le scale di  tipo  protetto  alle  seguenti
condizioni: 
      - la  lunghezza  dei  corridoi  che  adducono  alle  scale  sia
limitata a 20 m: 
      - i materiali installati a parete e a soffitto siano di  classe
di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0); 
      - non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco  su
entrambe le facce. 
    7. Limitatamente agli edifici a quattro  piani  fuori  terra,  e'
consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l'adozione di
una delle due soluzioni alternative, A o B, di seguito descritte: 
      A) - i materiali installati nelle  scale  e  nei  corridoi  che
adducono alle scale abbiano classe di reazione al  fuoco  0  -  A1  -
(A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento
centrale, per le quali e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco; 
      - le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza
al fuoco almeno EI 15; 
      - nelle camere siano presenti coperte e copriletto di classe  1
di reazione al fuoco  e  di  guanciali,  sedie  imbottite,  poltrone,
poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM; 
      B) - i materiali installati nelle  scale  e  nei  corridoi  che
adducono alle scale abbiano classe di reazione al  fuoco  0  -  A1  -
(A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento
centrale, per le quali e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco; 
      - dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale
combustibile; 
      - le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza
al fuoco almeno EI 15. 
    8. Resta fermo, per gli edifici serviti da  scale  non  protette,
che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo  sicuro  sia
limitata a 40 m; tale lunghezza puo' essere incrementata di 5 m  alle
seguenti condizioni: 
      - i materiali installati a parete e a soffitto siano di  classe
di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0); 
      - non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco  su
entrambe le facce. 
4.5.3 Atrio di ingresso 
    1. Nel caso in cui le scale  immettano  nell'atrio  di  ingresso,
quest'ultimo  costituisce  parte  del  percorso  di  esodo;   devono,
pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni: 
      • i materiali installati nell'atrio e nei  locali  adiacenti  e
non separati da esso, devono essere conformi a quanto prescritto  per
le vie di esodo al punto 3.2; 
      • nell'atrio non devono  essere  installate  apparecchiature  a
fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa  derivare  pericolo
di incendio. 
4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo 
    1. Le attivita' ricettive ubicate in edifici a destinazione mista
possono essere servite da scale ad uso promiscuo, se sono  rispettate
le seguenti condizioni: 
      • l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m; 
      • l'attivita' ricettiva sia separata dalla scala  e  dal  resto
del fabbricato con elementi  con  caratteristiche  di  resistenza  al
fuoco almeno REI/EI 60; 
      • le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per
gli occupanti dell'attivita' ricettiva, con i piani  cantinati  siano
dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60; 
      • le  scale  siano  dotate  di  impianto  di  illuminazione  di
sicurezza. 
    2. In relazione al numero di  scale  a  servizio  di  ogni  piano
dell'attivita' ricettiva,  deve  essere  osservato,  inoltre,  quanto
segue: 
      - presenza di due  o  piu'  scale:  la  lunghezza  massima  dei
percorsi dalla porta delle camere alle scale dell'edificio  non  puo'
superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m;  tali  lunghezze
massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo  i
percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a  pavimento  o  a
soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 -  (A2-s1,d0)  e
che le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza  al
fuoco almeno EI 30; 
      - presenza di una sola scala: l'attivita' ricettiva deve essere
distribuita in compartimenti aventi superficie non  superiore  a  250
m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla
scala non puo' superare i 15 m;  e'  consentito  che  tale  lunghezza
massima sia incrementata di 5 m  e  che  la  superficie  massima  dei
compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che  lungo  i
percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a  pavimento  o  a
soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 -  (A2-s1,d0)  e
che le porte delle camere abbiano caratteristiche  di  resistenza  al
fuoco almeno EI 30; 
    3. E' consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento
dell'attivita' ricettiva e le parti  comuni  dell'edificio,  se  sono
rispettate le seguenti condizioni: 
      • l'ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato; 
      • nell'ambiente di  ricevimento  non  siano  presenti  sostanze
infiammabili; 
      • la larghezza della scala e della via  di  esodo  che  conduce
all'esterno  dell'edificio  sia  commisurata  al  piano  di   massimo
affollamento dell'attivita' ricettiva. 
5. Altre disposizioni 
5.1 Aree ed impianti a rischio specifico 
    1. Si considerano aree a rischio specifico: 
      a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a  deposito
di materiale combustibile; 
      b) locali destinati a deposito,  di  superficie  qualsiasi,  in
diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo; 
      c) lavanderie e stirerie. 
    2. Per le aree a rischio  specifico  devono  essere  previste  le
seguenti misure: 
      - le strutture e  le  porte  di  separazione  devono  possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco  valutate  in  conformita'  al
decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007; 
      - deve essere prevista una ventilazione naturale non  inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta. 
    E' consentito limitare la superficie  di  ventilazione  ad  1/100
della superficie  in  pianta,  ottenibile  anche  mediante  camini  o
condotte, realizzati  a  regola  d'arte,  ed  adottare  strutture  di
compartimentazione congrue con il carico di incendio  specifico,  che
non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l'impianto di
rivelazione (da installare in tutte le attivita' ricettive  ai  sensi
del punto 6.3) sia integrato da un sistema  di  controllo  automatico
dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola
dell'arte,   in   conformita'   alle   disposizioni   legislative   e
regolamentari applicabili. 
    3. In alternativa al sistema di controllo automatico  di  fumi  e
calore, puo' essere installato un impianto di spegnimento  automatico
a protezione del locale, oppure puo' essere  costituito  un  servizio
interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo
numero  di  addetti,  che  consenta  di  promuovere   un   tempestivo
intervento di contenimento dell'incendio e di  assistenza  all'esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui  all'art.  3
della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di  tipo  B
di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo
1998. 
    4. E' consentito prescindere dalle caratteristiche di  resistenza
al fuoco e di ventilazione in  locali  destinati  a  deposito  aventi
superficie non superiore a 5 m² e carico di  incendio  specifico  non
superiore a 350 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione
con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati  dalle  vie
di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 3.5.2. 
5.2 Depositi di liquidi infiammabili 
    1. All'interno del volume dell'edificio  e'  consentito  detenere
prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le  esigenze
igienico-sanitarie, posti in armadi metallici  dotati  di  bacino  di
contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali  deposito,
con esclusione dei locali  aventi  le  caratteristiche  descritte  al
punto 5.1.4. 
5.3 Servizi tecnologici 
    1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie
di impianto: 
      a) ascensori e montacarichi; 
      b) termici e/o preparazione cibi; 
      c) condizionamento e/o ventilazione; 
      d) elettrici; 
      e)  produzione  di  energia  (es.  fotovoltaico,   fuel   cell,
cogeneratori, ecc.); 
      f) trattamento delle acque; 
      g) frigoriferi; 
      h) protezione attiva. 
    Detti impianti devono essere  progettati,  realizzati  e  gestiti
secondo  la  regola  dell'arte,  in  conformita'  alle   disposizioni
legislative e regolamentari applicabili. 
    2. Qualora siano previsti  attraversamenti  di  strutture  aventi
funzione  di   compartimentazione,   dovra'   essere   garantita   la
continuita' delle caratteristiche di resistenza al fuoco. 
    3. Per gli impianti  elettrici,  i  seguenti  sistemi  di  utenza
devono disporre di impianti di sicurezza  e  avere  autonomia  minima
stabilita come segue: 
      • rivelazione e allarme: 30 minuti; 
      • illuminazione di sicurezza: 1 ora; 
      • impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti. 
    L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le
vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad  1
m di altezza dal piano di calpestio. 
    4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in  posizione
facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresi'  installato,
in posizione  facilmente  accessibile,  segnalata  e  in  prossimita'
dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale
che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui
detta fornitura  sia  interna  all'edificio,  in  corrispondenza  del
dispositivo di sgancio deve essere apposto  un  segnale  che  indichi
tale evenienza e l'esatta ubicazione del punto fornitura. 
    5. E' consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali
esclusivamente nelle aree comuni. 
    6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia  del  tipo  a  fiamma
libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto
a focolare chiuso), possono essere installati se sono  rispettate  le
seguenti prescrizioni specifiche: 
      • devono essere progettati, realizzati  e  gestiti  secondo  la
regola dell'arte, in  conformita'  alle  disposizioni  legislative  e
regolamentari applicabili; 
      • i canali da fumo devono essere  realizzati  in  modo  da  non
costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio; 
      • non devono essere posizionati in corrispondenza dei  percorsi
di esodo; 
      • devono essere installati in locali separati  dal  sistema  di
vie di esodo principale dell'attivita' ricettiva mediante strutture e
serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30; 
      • il personale dell'attivita' ricettiva  che  si  occupa  della
gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all'uso  e
alla sicurezza dell'apparecchiatura; 
      • sia posizionato almeno un estintore a  polvere  34A-233B,  in
prossimita' dell'installazione; 
      • attorno al  caminetto  deve  essere  presente  esclusivamente
materiale incombustibile; tale area di  sicurezza  deve  svilupparsi,
sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto  pari
ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100  cm  nel
caso di focolare chiuso. 
6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 
6.1 Estintori d'incendio 
    1. Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di estintori
d'incendio portatili, ubicati in posizione facilmente  accessibile  e
visibile  ed  essere  distribuiti  in  modo  uniforme  nell'area   da
proteggere, preferibilmente in prossimita'  delle  uscite  di  piano;
appositi cartelli segnalatori  devono  facilitarne  l'individuazione,
anche a distanza. 
    2. Gli estintori d'incendio portatili devono: 
      - avere adeguata capacita' estinguente; 
      - essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m; 
      - essere previsti in ragione di 1  estintore  ogni  200    di
pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano. 
    3. A protezione di aree ed impianti a  rischio  specifico  devono
essere previsti estintori d'incendio  di  tipo  idoneo  al  luogo  di
installazione. 
6.2 Impianti idrici antincendio 
    1. Le attivita' ricettive ubicate  oltre  il  terzo  piano  fuori
terra devono essere protette da una rete  di  idranti  conforme  alle
disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  20
dicembre 2012. 
    2. In caso  di  applicazione  della  norma  UNI  10779,  si  deve
prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello
di pericolosita' 1 e alimentazione idrica di tipo singolo. 
    3. Negli edifici fino  a  tre  piani  fuori  terra  non  sussiste
l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a  condizione  che  siano
installati estintori carrellati a polvere  con  carica  nominale  non
inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno  per  piano,  e  che  sia
assicurata la presenza di  addetti  antincendio  addestrati  al  loro
utilizzo. 
    4. Nelle attivita' ricettive ubicate oltre il terzo  piano  fuori
terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1,  devono
essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
      a) devono essere installati estintori carrellati a polvere  con
carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno  uno  per
piano e deve essere assicurata la  presenza  di  addetti  antincendio
addestrati al loro utilizzo; 
      b) deve essere  installata  una  colonna  a  secco,  realizzata
secondo la regola dell'arte, ed avente le seguenti caratteristiche: 
        • deve essere presente un attacco di mandata  per  autopompa,
alla base della colonna e  all'esterno  dell'edificio,  in  posizione
facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco; 
        • deve essere presente almeno  un  attacco  UNI  45  ad  ogni
piano, in  prossimita'  della  relativa  uscita;  in  prossimita'  di
ciascun attacco deve essere prevista  una  lancia  erogatrice  e  una
idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti  a  raggiungere
ogni punto dell'attivita'; 
          devono  essere  installati  dei  dispositivi   di   sfiato
dell'aria, in numero, dimensione e  posizione  idonei,  in  relazione
alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione; 
        • lo sviluppo  plano-altimetrico  dell'impianto  deve  essere
tale da garantirne il completo drenaggio; 
        • la colonna deve  essere  dimensionata  in  modo  tale  che,
considerando una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili
del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l'impiego simultaneo  di  non
meno  di  3  attacchi  DN  45  nella  posizione  idraulicamente  piu'
sfavorevole (o di  tutti  gli  attacchi  della  rete,  se  in  numero
inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120
l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa. 
6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio 
    1. Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di  impianto
di rivelazione  e  segnalazione  allarme  incendio.  L'impianto  deve
essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola  dell'arte,
in  conformita'  alle   disposizioni   del   decreto   del   Ministro
dell'interno del 20 dicembre 2012. 
7. Segnaletica di sicurezza 
    1. Le aree dell'attivita' ricettiva devono  essere  provviste  di
segnaletica di sicurezza, espressamente  finalizzata  alla  sicurezza
antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e
successive modificazioni. 
    L'adozione della colonna a secco di cui al punto  6.2,  comma  4,
deve essere segnalata  con  cartellonistica  riportante  la  dicitura
"attivita'  dotata  di  colonna  a   secco   per   VVF",   posta   in
corrispondenza del relativo attacco di mandata per  autopompa  ed  in
prossimita' dell'ingresso dell'attivita'. 
8. Gestione della sicurezza 
8.1 Generalita' 
    1. Il responsabile dell'attivita' ricettiva deve  rispettare  gli
obblighi  connessi  con  l'esercizio  dell'attivita'  previsti  dalla
normativa vigente in materia. 
    2. In edifici a destinazione mista dovra'  essere  assicurato  il
coordinamento della gestione della sicurezza e  delle  operazioni  di
emergenza tra le attivita' presenti nell'edificio. 
    3. Tra le misure  finalizzate  al  coordinamento  della  gestione
dell'emergenza, si dovra' prevedere: 
      • l'installazione di almeno un  pulsante  manuale  di  allarme,
posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto, con cui si attivi
una segnalazione d'allarme all'interno dell'attivita' alberghiera; 
      • la possibilita' di estendere la segnalazione di allarme  agli
spazi dell'edificio non destinati ad attivita' alberghiera. 
8.2 Piano d'emergenza 
    1.  Il  responsabile  dell'attivita'  ricettiva   e'   tenuto   a
predisporre un piano di emergenza  contenente  le  necessarie  misure
organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di
emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato. 
    2. Devono essere pianificate - ed indicate nel piano di emergenza
- le procedure per l'assistenza  a  persone  con  limitate  capacita'
sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficolta' specifiche
nelle varie fasi dell'emergenza. 
    3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco,  contenuta  nel
piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni  fondamentali
da comunicare al 115, quella relativa  all'eventuale  presenza  della
colonna a secco, di cui al punto 6.2, comma 4. 
8.3 Istruzioni di sicurezza 
8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano. 
    1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere  esposte
planimetrie  d'orientamento.  In   tali   planimetrie   deve   essere
adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la  funzione  di
eventuali spazi calmi o  di  spazi  compartimentati,  destinati  alla
sosta in emergenza  di  eventuali  persone  con  impedite  o  ridotte
capacita' sensoriali e/o motorie. 
8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera. 
    1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta  bene
in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul  comportamento
da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il  testo  deve
essere redatto in lingue  diverse,  di  maggiore  diffusione  tra  la
clientela della struttura ricettiva.  Le  istruzioni  debbono  essere
accompagnate da  una  planimetria,  che  indichi  schematicamente  la
posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione,  alle  scale
ed alle uscite. 
    2. Le  istruzioni  esposte  nelle  camere  debbono  riportare  il
divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre,
indicare i divieti di: 
      - impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento  di
vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di  illuminazione  in
genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati
con combustibili solidi, liquidi o gassosi; 
      - tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili  nei
locali facenti parte del volume destinato all'attivita'. 

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