Antincendio nelle attività commerciali: le nuove norme tecniche

Le indicazioni del decreto 23 novembre 2018 del ministero dell'Interno

Con il decreto 23 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018) il ministero dell'Interno ha approvato le norme tecniche per l'antincendio nelle attività commerciali.

Il provvedimento si può applicare  alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 metri quadrati, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (il riferimento è all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151). Queste nuove norme tecniche di antincendio nelle attività commerciali (di cui all'art. 1, comma 1) si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. Interno 27 luglio 2010.

Di seguito il testo integrale del decreto sull'antincendio nelle attività commerciali e il link all'allegato tecnico, che è parte integrante del provvedimento.

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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 novembre 2018

Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le
attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di
beni, con  superficie  lorda  superiore  a  400  mq,  comprensiva  di
servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo  15,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3
agosto 2015. (18A07690) 

(GU n.281 del 3-12-2018)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante  «Attuazione
del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali
con  superficie  superiore  a  400  mq»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e
successive modificazioni, recante «Approvazione di norme tecniche  di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  8
marzo 2006,  n.  139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015; 
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Nuove norme tecniche di prevenzione 
                incendi per le attivita' commerciali 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
attivita' commerciali di cui all'allegato 1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di
beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  ivi  individuate
con il numero 69, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 27 luglio 2010. 
                               Art. 3 
 
                        Modifiche al decreto 
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
capitolo «V.8 - Attivita' commerciali», contenente le norme  tecniche
di prevenzione incendi per le attivita' commerciali di  cui  all'art.
1. 
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente lettera: «r)
decreto  del  Ministro   dell'interno   27   luglio   2010,   recante
"Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali
con superficie superiore a 400 mq"». 
  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;»  e'
inserito il numero «69;». 
                               Art. 4 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    
 
                                                
                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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