Antincendio per gli impianti gas naturale: modifiche e integrazioni alla regola tecnica per l’autotrazione

In Gazzetta il decreto del ministero dell'Interno 12 marzo 2019 che integra la regola tecnica

Antincendio per gli impianti gas naturale: modificata e integrata la regola tecnica (per tutte le altre informazioni sulle regole tecniche clicca qui). Il decreto del ministero dell'Interno 12 marzo 2019 ("Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante:  Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale  per autotrazione") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 12 marzo 2019. Il provvedimento in merito all'antincendio per gli impianti gas naturale entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Numerose le integrazioni, fra le altre:

  • i distributori per l'erogazione di gas naturale  per  autotrazione devono essere provvisti di marcatura CE e relativa  dichiarazione  di conformità
  • è consentita l'erogazione contemporanea di  carburanti  liquidi  e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto  conformi alle disposizioni vigenti applicabili; è tuttavia vietato  rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente;
  • gli apparecchi di distribuzione  devono  essere  dotati  di  giunto antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo;
  •  il collegamento dell'apparecchio di  distribuzione  alla  linea  di adduzione del gas deve  essere  effettuato  tramite  una  valvola  di eccesso di flusso;
  • i distributori devono essere collegati elettricamente a terra.

Leggi tutti gli altri aspetti del decreto nel testo integrale, riportato qui di seguito.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 2019

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante:  «Norme

di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio

degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale   per

autotrazione». (19A01789)

(GU n.67 del 20-3-2019)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l'art. 3 della legge 28 novembre 1996,  n.  609,  recante  la

«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  1°

ottobre  1996,  n.  512,  recante  disposizioni  urgenti  concernenti

l'incremento e il  ripianamento  di  organico  dei  ruoli  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco  e  misure  di  razionalizzazione  per

l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;

Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

l'«Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro» e successive modificazioni;

Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante

l'«Attuazione     della     direttiva     2014/34/UE,     concernente

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  agli

apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in

atmosfere potenzialmente esplosive»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  recante  la

«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di

una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,

l'art. 18, comma 2, che  prevede  che:  «Al  fine  di  sviluppare  la

modalita' self-service per gli impianti  di  distribuzione  del  GNC,

entro dodici mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  con

decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero

dello sviluppo economico, e' aggiornata la normativa tecnica  di  cui

al decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio  2002,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2002,  n.

131, e successive modificazioni, in  materia  di  sicurezza,  tenendo

conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma  4-quater  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  10   marzo   1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81

del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio

e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»  e  successive

modificazioni;

Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio   2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  131

del 6 giugno 2002, recante le «Norme di prevenzione  incendi  per  la

progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di

distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive

modificazioni;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 18, comma  2  del

richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Espletata la procedura di notifica ai sensi  delle  direttive  (UE)

2006/123/CE e 2015/1535;

Decreta:

Art. 1

 

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti

di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

  1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di

gas naturale per  autotrazione,  allegata  al  decreto  del  Ministro

dell'interno 24 maggio 2002, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al titolo II, paragrafo 2.7, il punto 2.7.5. - Apparecchi  di

distribuzione automatici, e' sostituito dal seguente:

«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.

I distributori per l'erogazione di gas  naturale  per  autotrazione

devono essere provvisti di marcatura CE e relativa  dichiarazione  di

conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016,  n.  85.

Tale marcatura CE deve attestare che il distributore e' costruito  in

maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio  effettuata  dal

fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie applicabili.

E' consentita l'erogazione contemporanea di  carburanti  liquidi  e

gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto  conformi

alle disposizioni vigenti applicabili; e' tuttavia vietato  rifornire

il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente.

Gli apparecchi di distribuzione  devono  essere  dotati  di  giunto

antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.

Il collegamento dell'apparecchio di  distribuzione  alla  linea  di

adduzione del gas deve  essere  effettuato  tramite  una  valvola  di

eccesso di flusso. Prima della pistola di erogazione gas  al  veicolo

deve essere inserita  una  valvola  di  non  ritorno.  L'impianto  di

scarico  in  atmosfera  deve  essere  in  grado  di  resistere   alle

sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente  alla  pressione

di esercizio.  Il  condotto  di  scarico  in  atmosfera  deve  essere

convogliato in area sicura e comunque l'estremita' superiore di detto

condotto deve essere situata ad una distanza dal piano  di  calpestio

non minore  di  2,50  m  e  protetta  da  dispositivo  taglia  fiamma

inossidabile.

I distributori  devono  essere  collegati  elettricamente  a  terra

secondo quanto prescritto al punto 2.9.

Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un  dispositivo

di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a  220  bar,

su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve

essere inserito un sistema di controllo  automatico  della  pressione

che interagisca con la testata  contometrica  oppure  un  sistema  di

equivalente efficacia e non assoggettabile a manomissione.

Gli  apparecchi  di  distribuzione  automatici  asserviti   ad   un

dispositivo  self-service  devono  essere  dotati   di   pistola   di

erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110

e adatta all'alloggiamento del  connettore  di  carica  di  qualsiasi

veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme  alle  norme  ISO

15501-1 e ISO 15501-2. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad

accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.

Al fine di consentire il rifornimento  in  modalita'  self-service,

ciascun apparecchio di distribuzione  deve  essere  asservito  ad  un

pulsante di  ritenuta  che  comanda  l'erogazione  del  gas  mediante

l'azione  manuale  sul  dispositivo  stesso.  L'eventuale  successiva

pressione  dello  stesso  pulsante   deve   bloccare   immediatamente

l'erogazione del gas. Il pulsante di ritenuta deve essere posizionato

ad  adeguata  distanza  dall'apparecchio  di  distribuzione  in  uso,

comunque non inferiore alla lunghezza della manichetta di carico  del

veicolo, e collocato in modo da consentire  all'utente  una  completa

visione dell'apparecchio di distribuzione al fine del controllo della

regolare erogazione.

Negli impianti self-service presidiati, in  zona  sicura  posta  ad

adeguata distanza dagli  apparecchi  di  distribuzione,  comunque  in

posizione tale da garantire  una  completa  visione  dell'apparecchio

stesso, deve essere  posizionato  un  sistema  di  comunicazione  che

permetta all'utente di ricevere assistenza  da  parte  del  personale

addetto e deve essere installato  almeno  un  punto  di  controllo  a

distanza dell'apparecchio di distribuzione  dal  quale  il  personale

addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.

Negli impianti self-service non presidiati, in zona sicura posta ad

adeguata distanza dagli  apparecchi  di  distribuzione,  comunque  in

posizione tale da garantire  una  completa  visione  dell'apparecchio

stesso, deve essere previsto  un  sistema  di  comunicazione  remoto,

attivabile mediante un apposito pulsante o attraverso la chiamata  ad

un numero telefonico chiaramente esposto, con un centralino  dedicato

attivo  h24,  che  consenta   all'utente   di   ricevere   assistenza

all'operazione di  rifornimento  nonche'  permetta  di  segnalare  un

incidente o una situazione di emergenza  ricevendo  istruzioni  sulle

operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in

servizio  presso  il  suddetto  centralino  deve   avere   conseguito

l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art.  3  della  legge  28

novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo  C

di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo

Sull'apparecchio  di  distribuzione  automatico  asservito  ad   un

dispositivo  self-service  devono  essere  previsti  dispositivi   di

segnalazione  per  il  corretto  riposizionamento  della  pistola  di

erogazione nell'apposito alloggiamento.»;

  1. b) al titolo IV, il paragrafo 4.5. - Segnaletica di sicurezza  -

e' sostituto dal seguente:

«4.5. Segnaletica di sicurezza.

Devono osservarsi le  vigenti  disposizioni  sulla  segnaletica  di

sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre

nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben  visibile  deve  essere

esposta idonea cartellonistica  riproducente  uno  schema  di  flusso

dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto  di  distribuzione

evidenziando anche i comandi di emergenza. Lo schema  di  flusso,  la

planimetria dell'impianto e i  comandi  di  emergenza  devono  essere

visibili anche in caso di carente illuminazione  naturale  e  assenza

dell'illuminazione ordinaria, mediante impianti di  illuminazioni  di

sicurezza.

In  prossimita'   degli   apparecchi   di   distribuzione,   idonea

cartellonistica deve indicare che:

  1. a) e' vietato accedere al rifornimento ai veicoli che non sono  in

possesso dei requisiti richiesti per la  circolazione,  compresi  gli

aspetti relativi alla omologazione delle bombole  installate  e  alle

relative verifiche periodiche;

  1. b) nell'area, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell'apparecchio

di distribuzione, anche all'interno dell'abitacolo, e' vietato:

b.1) utilizzare apparati non  adeguatamente  protetti  dal  rischio

d'innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;

b.2) fumare, anche con sigaretta elettronica;

b.3) accendere o utilizzare fiamme libere.

Ulteriore cartellonistica deve indicare le istruzioni inerenti:

  1. c) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
  2. d) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
  3. e) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come,

ad  esempio,  l'azionamento  dei   pulsanti   di   emergenza   e   il

funzionamento dei presidi antincendio;

  1. f) l'avvertenza che il veicolo puo' essere messo in moto  soltanto

dopo che la pistola di erogazione sia stata disinserita.»;

  1. c) al titolo IV, il paragrafo 4.7. -  Funzionamento  in  modalita'

self-service - e' sostituito dal seguente:

«4.7. Funzionamento in modalita' self-service.

E'  consentito  il  rifornimento  in  modalita'  self-service,  nel

rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola  tecnica,

sia nell'ambito degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas

naturale per autotrazione mono carburante sia negli impianti misti.

E' consentito il funzionamento in modalita' self-service presso gli

impianti di distribuzione di gas di tipo presidiato, se  e'  presente

un addetto  in  grado  di  intervenire  con  cognizione  di  causa  e

tempestivamente in caso di  emergenza.  A  tal  fine  l'addetto  deve

seguire un corso antincendio per  attivita'  a  rischio  di  incendio

elevato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998

e acquisire la perfetta conoscenza del piano  di  emergenza  e  delle

relative modalita' di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.

E' consentito il rifornimento di gas naturale per  autotrazione  in

modalita' self-service non presidiato alle seguenti condizioni:

  1. a) gli impianti siano dotati di un sistema  di  videosorveglianza,

con  registrazione  delle  immagini  in  conformita'  alla  normativa

vigente, che consenta la visione dell'apparecchio  di  distribuzione,

della zona di rifornimento dei veicoli, della targa e del veicolo che

ha effettuato il rifornimento. Il sistema deve  essere  in  grado  di

archiviare opportunamente le immagini, per  un  tempo  conforme  alle

disposizioni di legge, in modo tale  che  possano  essere  consultate

esclusivamente dagli organi di controllo nell'ambito delle  attivita'

di competenza;

  1. b) gli impianti siano  dotati  di  un  sistema  di  riconoscimento

dell'utente, che  viene  identificato  mediante  l'inserimento  dello

strumento  di  pagamento  elettronico  che   fornisce   il   consenso

all'erogazione  dell'apparecchio  di   distribuzione   asservito   al

dispositivo self-service;

  1. c) gli utenti che intendono usufruire della modalita' self-service,

devono essere preventivamente istruiti in merito  alle  modalita'  di

effettuazione  del  rifornimento  self-service,  ai  rischi  ad  esso

connessi,   nonche'   alle   avvertenze,   limitazioni,   divieti   e

comportamenti da  tenere  in  caso  di  emergenza,  alle  conseguenze

relative  a  comportamenti  scorretti  o  non  permessi   ed   essere

registrati  all'interno  di   una   specifica   banca   dati.   Detta

registrazione avviene secondo  modalita'  individuate  dal  Ministero

dell'interno, condivise con i Ministeri dello  sviluppo  economico  e

delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ed  effettuata  su  portale

telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. In alternativa la registrazione puo' essere effettuata  su

portale   telematico   implementato   da   una   societa'    regolata

dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che  opera

nel settore  delle  infrastrutture  del  gas  presente  su  tutto  il

territorio nazionale, ovvero in subordine, sul  portale  di  un  sito

internet di un organismo che opera nel settore  delle  infrastrutture

del gas presente su tutto il territorio nazionale, previo assenso del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'istruzione   dovra'   avvenire   mediante   uno   dei    seguenti

procedimenti:

c.1) istruzione effettuata presso un distributore di  gas  naturale

per autotrazione con impianto self-service a cura del  gestore  o  di

personale  dallo  stesso  delegato,  che  deve  prevedere  anche   un

addestramento sul corretto utilizzo del distributore  self-service  e

deve  essere  accompagnata  da  apposito  opuscolo  dimostrativo.  Il

completamento dell'istruzione comporta la registrazione  dell'utente,

nella banca dati precedentemente citata, da parte del gestore;

c.2) istruzione effettuata avvalendosi di un "tutorial", almeno  in

lingua italiana ed inglese, disponibile sul  portale  precedentemente

citato.  L'evidenza  della  sua  comprensione,  ovvero  dell'avvenuta

istruzione dell'utente, avviene mediante la  registrazione  dei  dati

personali  dell'utente  che  ha  usufruito   dell'istruzione   e,   a

completamento della procedura, l'utente e' automaticamente registrato

nella banca dati precedentemente citata;

  1. d) in  entrambe  le  modalita'  di  istruzione,  l'utente   dovra'

dichiarare di essere stato adeguatamente istruito sulle modalita'  di

effettuazione del rifornimento self-service e  dei  rischi  connessi,

sulle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da  tenere  in

caso di emergenza, che i veicoli  destinati  al  rifornimento  devono

essere in possesso dei requisiti per  la  circolazione  nel  rispetto

delle  disposizioni  vigenti,  compresi  gli  aspetti  relativi  alla

omologazione delle  bombole  installate  e  alle  relative  verifiche

periodiche, assumendosi ogni responsabilita' in  merito  al  corretto

uso di tale sistema di rifornimento;

  1. e) l'utente dovra' altresi' essere guidato nella fase operativa di

rifornimento mediante specifica cartellonistica di cui ai punti 4.5 e

4.7.1;

  1. f) in fase di utilizzo degli  impianti  di  distribuzione  di  gas

naturale per autotrazione gli utenti devono, in due fasi successive:

f.1) dichiarare sotto la propria responsabilita'  di  essere  stati

adeguatamente istruiti, secondo le modalita' previste nel  precedente

punto c) e che i veicoli destinati al rifornimento sono  in  possesso

dei requisiti per la circolazione  nel  rispetto  delle  disposizioni

vigenti,  compresi  gli  aspetti  relativi  alla  omologazione  delle

bombole installate e alle relative verifiche periodiche;

f.2)  dichiarare   di   utilizzare   personalmente   lo   strumento

elettronico   di   pagamento,   identificativo   per   la   modalita'

self-service per il rifornimento, confermando ulteriormente, prima di

iniziare l'erogazione del  carburante,  le  precedenti  dichiarazioni

sulla  istruzione  e  i  requisiti  del  veicolo,  assumendosi   ogni

responsabilita'    conseguente    all'utilizzo     non     consentito

dell'impianto.»;

  1. d) al titolo IV, paragrafo 4.7., il punto 4.7.1 - Istruzioni per

gli  utenti  del  distributore  self-service  -  e'  sostituito   dal

seguente:

«4.7.1. Istruzioni per gli utenti del distributore  asservito  ad  un

dispositivo self-service.

In prossimita' degli  apparecchi  di  distribuzione,  in  posizione

facilmente visibile, idonea cartellonistica, redatta  in  almeno  due

lingue, italiano e inglese, deve indicare le seguenti informazioni  e

le istruzioni per l'utente:

il prodotto distribuito e' gas naturale compresso GNC;

il rifornimento con modalita' self-service e' consentito solo se il

veicolo e' dotato di connettore di tipo unificato in  accordo  UN-ECE

R110, ubicato nella  parte  esterna  del  veicolo  in  posizione  ben

visibile e facilmente accessibile; in mancanza dei suddetti requisiti

il veicolo non puo' essere rifornito;

e' vietato effettuare il rifornimento self service agli utenti  non

preventivamente abilitati mediante adeguata istruzione, ai sensi  del

punto 4.7, comma 3 c);

e' vietato riempire recipienti mobili (bombole);

e' vietato rifornire contemporaneamente  il  medesimo  veicolo  con

piu' carburanti;

per  ogni  informazione  relativa  all'operazione  di   erogazione,

contattare il personale addetto attraverso  il  previsto  sistema  di

segnalazione (negli impianti presidiati);

per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in  caso  di

necessita' premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore

oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero

di  telefono  del  centralino  attivo   h24   (negli   impianti   non

presidiati);

in caso di emergenza, lontano dalla zona di erogazione, chiamare  i

numeri di telefono da riportare eventualmente distinti per  tipologia

di emergenza (negli impianti non presidiati);

prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il  freno  di

stazionamento;

durante il rifornimento l'utente non si deve allontanare dalla zona

di rifornimento, permanendo in prossimita' del pulsante di ritenuta;

rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore  di  rifornimento

del veicolo;

collegare correttamente la pistola di erogazione al  connettore  di

rifornimento del veicolo;

azionare  il  dispositivo  (pulsante  di  ritenuta)   che   comanda

l'erogazione del  gas  ed  accertarsi  che  il  rifornimento  avvenga

regolarmente. Per interrompere l'erogazione ripremere il pulsante  di

ritenuta;

in  caso  di  necessita'  premere  il  pulsante  di  emergenza   ed

allontanarsi;

al completamento dell'operazione di  rifornimento,  scollegare  con

cautela la pistola di erogazione dal connettore di  rifornimento  del

veicolo;

riporre  la  pistola  di  erogazione   nella   posizione   corretta

nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;

riposizionare  il   cappuccio   antipolvere   sul   connettore   di

rifornimento del veicolo.».

Art. 2

Norme finali

 

  1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

 

 

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