Apparecchi per il riscaldamento: la progettazione ecosostenibile

Pubblicato il regolamento (Ue) della Commissione 18 aprile 2024, n. 2024/1103 sulla G.U.U.E. L del 19 aprile 2024

Apparecchi per il riscaldamento: la progettazione ecosostenibile è l'oggetto del regolamento (Ue) della Commissione 18 aprile 2024, n. 2024/1103, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 19 aprile 2024.

Il provvedimento, che attua la direttiva 2009/125/Ce e che abroga il regolamento 2015/1188, fornisce, tra le altre, indicazioni:

  • sulle specifiche (per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente; le emissioni; i modi a consumo ridotto; l’efficienza delle risorse; le informazioni di prodotto obbligatorie);
  • sulla documentazione tecnica;
  • sui metodi di misurazione e calcoli;
  • sulla procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato.

Di seguito il testo del regolamento (Ue) della Commissione 18 aprile 2024, n. 2024/1103; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

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Regolamento (Ue) 2024/1103 della Commissione del 18 aprile 2024 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione

(G.U.C.E. L del 19 aprile 2024)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia[1]GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10., in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un volume significativo di vendite e di scambi commerciali, che hanno un impatto ambientale significativo e il cui impatto ambientale potrebbe essere notevolmente ridotto senza costi eccessivi.
(2) La proposta di direttiva sull’efficienza energetica riveduta[2]Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica [COM(2021) 558 final del 14.7.2021]. impone agli Stati membri di sviluppare ulteriormente i rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC), di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della stessa, includendo misure volte a ridurre il consumo di energia dell’Unione almeno del 9 % entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento 2020. In questo contesto le norme di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei prodotti costituiscono strumenti essenziali per il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e decarbonizzazione.
(3) Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024[3]Comunicazione della Commissione sul tema «Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024» (2022/C 182/01) (C/2022/2026) (GU C 182 del 4.5.2022, pag. 1). include gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale tra i gruppi di prodotti le cui specifiche di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dovrebbero essere riesaminate entro la fine del 2025.
(4) Si stima che le misure previste dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 potrebbero tradursi in un risparmio totale di energia finale pari a oltre 170 TWh l’anno entro il 2030. Ciò equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 24 milioni di tonnellate l’anno entro il 2030. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale possono potenzialmente determinare un risparmio di energia elettrica pari a 11 TWh/anno entro il 2030.
(5) La Commissione ha stabilito le specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale nel regolamento (UE) 2015/1188[4]Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).. Conformemente all’articolo 7 di tale regolamento la Commissione l’ha riesaminato e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.
(6) Dallo studio di riesame si evince che le misure di progettazione ecocompatibile di cui al regolamento (UE) 2015/1188 hanno contribuito significativamente a ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia, in assenza di ulteriori interventi normativi, il risparmio energetico subirà una battuta d’arresto dopo il 2030. Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che lo studio di riesame ritiene significativi ai fini del regolamento (UE) 2015/1188 sono il consumo di energia durante la fase d’uso, la generazione di rifiuti a fine vita e le emissioni nell’aria e nell’acqua nella fase di produzione (a causa dell’estrazione e della lavorazione di materie prime).
(7) Il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale ammontava a 200 TWh/anno nel 2020, equivalenti all’1,7 % del consumo di energia finale totale dell’Unione e al 4 % del consumo di energia finale da parte di famiglie e servizi. Si stima che, in uno scenario di status quo, il consumo di energia previsto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale diminuirebbe fino a 140 TWh/anno nel 2030. La diminuzione potrebbe essere più rapida aggiornando le specifiche di progettazione ecocompatibile vigenti.
(8) La Commissione ha valutato l’impatto di differenti opzioni strategiche per ridurre il consumo di energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale dal 2025 in poi. Secondo la valutazione d’impatto, nuove misure di progettazione ecocompatibile potrebbero ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra rispettivamente di 23 TWh/anno e di 1,8 Mt CO2eq/anno entro il 2030.
(9) Di conseguenza è necessario chiarire e ampliare l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/1188 al fine di eliminare le ambiguità e colmare le lacune esistenti in relazione ai prodotti che forniscono comfort termico e dovrebbero pertanto essere considerati apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale. Alla luce di tale obiettivo, è opportuno perfezionare la definizione dei prodotti esenti al fine di ridurre la possibilità di interpretazioni scorrette. È inoltre opportuno che la dichiarazione del fabbricante, dell’importatore o del mandatario sull’uso previsto e sulla progettazione di un prodotto esente contenuta nella documentazione tecnica sia coerente con la descrizione e la definizione dei tipi di prodotti esenti e non sia in contrasto con le asserzioni commerciali o con qualsiasi altra informazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a corredo del prodotto in questione.
(10) È opportuno includere nell’ambito di applicazione del regolamento gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale immessi sul mercato senza un dispositivo di controllo della temperatura, compresi cavi e tappetini riscaldanti a regolazione automatica. Ciò comporterebbe risparmi energetici e, fatto estremamente importante, colmerebbe le lacune giuridiche che rendono possibile immettere sul mercato apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale senza dispositivi di controllo, o con dispositivi di controllo venduti separatamente, per eludere l’obbligo di applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile.
(11) Al fine di disciplinare i pertinenti tipi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale immessi sul mercato, è opportuno elaborare specifiche di progettazione ecocompatibile per le categorie seguenti di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico: apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a focolare aperto; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale aperti a camino; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustione aperta a focolare chiuso; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a flusso bilanciato; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici portatili; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici fissi; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici ad accumulo; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a pavimento; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista portatili; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso; apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante; asciugasalviette e apparecchi per il riscaldamento privi di condotto di evacuazione.
(12) Nelle categorie degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale fissi e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista rientra un’ampia gamma di prodotti di diverse dimensioni e potenza termica. È opportuno elaborare specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose per i prodotti di una data categoria che forniscono potenze termiche maggiori e quindi consumano più energia.
(13) Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista sono dotati di elementi riscaldanti ad alte temperature che possono essere raggiunti dall’esterno e pertanto potrebbero accidentalmente entrare in contatto con elementi infiammabili. Per tale motivo è opportuno che gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista portatili, che possono essere spostati da un luogo all’altro, possano essere azionati solo manualmente e di conseguenza non siano soggetti a livelli di efficienza energetica che richiedano l’installazione di dispositivi di controllo automatici che consentono al prodotto di accendersi e di restare attivo in assenza di intervento umano.
(14) Al fine di aumentare la rappresentatività e la pertinenza delle specifiche di progettazione ecocompatibile per quanto riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale disponibili sul mercato, gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso e gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a tubo radiante aventi potenza pari o inferiore a 300 kW dovrebbero essere soggetti alle specifiche stabilite dal presente regolamento.
(15) È opportuno che i dispositivi di controllo immessi sul mercato separatamente dagli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale siano soggetti alle pertinenti specifiche di progettazione ecocompatibile per non intaccare il potenziale di quest’ultima di ridurre il consumo energetico.
(16) Gli asciugasalviette non sono destinati solo ad asciugare o riscaldare asciugamani. Possono anche riscaldare lo spazio in cui sono posizionati e contribuire al comfort termico fungendo da apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale. Per creare parità di condizioni per i fabbricanti, tutti questi prodotti, siano essi immessi sul mercato sotto forma di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale o meno, dovrebbero essere soggetti alle specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di accrescere il risparmio energetico.
(17) L’utilizzo principale degli asciugasalviette dipende dalla potenza termica del prodotto. Gli asciugasalviette con una potenza termica medio-alta contribuiscono al comfort termico, pertanto il riscaldamento o l’asciugatura degli asciugamani costituisce solo un impiego secondario, mentre quelli con una potenza termica bassa sono utilizzati principalmente per riscaldare o asciugare asciugamani e solo una piccola quantità di calore concorre al comfort termico. Il livello di rigore delle specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbe quindi essere adeguato all’impiego principale del prodotto, determinato dalla potenza termica.
(18) Il regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione[5]Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione, del 15 dicembre 2022, che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 14.4.2023, pag. 16). stabilisce un fattore di energia primaria per l’energia elettrica di 1,9 (coefficiente di conversione) da applicare quando il risparmio energetico è calcolato in termini di energia primaria sulla base del consumo di energia finale. Tale fattore di energia primaria dovrebbe essere applicato nel calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici.
(19) Attualmente tutti i modi a consumo ridotto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale comportano un consumo di energia ulteriore. È opportuno che il presente regolamento stabilisca specifiche particolari di progettazione ecocompatibile per i modi a consumo ridotto, compreso il modo inattivo o il modo stand-by in rete, sia per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale sia per i dispositivi di controllo separati.
(20) È opportuno che l’applicazione di specifiche più rigorose per i modi a consumo ridotto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e per i dispositivi di controllo separati avvenga contemporaneamente all’applicazione delle specifiche stabilite per il consumo di energia in modo spento a norma del regolamento (UE) 2023/826 della Commissione[6]Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29)..
(21) È opportuno attuare le misure di progettazione ecocompatibile solo a livello di Unione perché queste si applicano direttamente al prodotto; occorre garantirne l’uniformità onde evitare una situazione in cui norme nazionali diverse compromettono il mercato interno del prodotto.
(22) Il piano d’azione per l’economia circolare della Commissione[7]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare» [COM(2020) 98 final dell’11.3.2020]. e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 sottolineano l’importanza di utilizzare il quadro di progettazione ecocompatibile per sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire specifiche adeguate connesse alla circolarità che garantiscano una riparazione efficace dei prodotti grazie alla disponibilità di una serie di parti di ricambio, fissino un termine massimo di consegna di tali parti e specifichino le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione da fornire ai riparatori professionisti e agli utilizzatori finali. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale dovrebbero inoltre essere progettati in modo da agevolare il recupero dei materiali e dei componenti.
(23) Il periodo di transizione per l’introduzione delle nuove specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbe essere tale da consentire ai fabbricanti di adeguare gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a tali specifiche. È opportuno che il periodo tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
(24) Le caratteristiche essenziali degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale connesse alla progettazione ecocompatibile dovrebbero essere misurate e calcolate con metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, comprese, se disponibili, le norme armonizzate adottate su richiesta della Commissione dalle organizzazioni europee di normazione in applicazione delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).. In assenza di norme armonizzate, è opportuno impiegare i metodi di transizione di cui all’allegato IV per la verifica della conformità degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale al presente regolamento. Non appena saranno adottate norme armonizzate, è opportuno abrogare l’allegato IV del presente regolamento.
(25) Il calcolo dell’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per quanto riguarda le perdite di potenza termica e il recupero di potenza termica mediante dispositivi di controllo dovrebbe essere rappresentativo dell’effetto fisico reale che si verifica quando un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale è attivo. Le perdite e il recupero di potenza termica dovrebbero pertanto essere basati su fattori di moltiplicazione dell’energia finale anziché sottratti dall’energia primaria.
(26) Per garantire l’efficacia del regolamento e proteggere i consumatori, non dovrebbe essere consentita la modifica della prestazione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale in condizioni di prova al fine di migliorare i valori dichiarati connessi alla progettazione ecocompatibile. Sono compresi, tra l’altro, gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati per rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e modificare di conseguenza il loro comportamento o le loro proprietà in modo automatico, e gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale preimpostati per modificare il loro comportamento o le loro proprietà al momento della prova. È compresa altresì la prescrizione di un intervento manuale sull’apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale in preparazione alla prova che ne alteri il comportamento o le proprietà rispetto alle condizioni d’uso normali. Per gli stessi motivi gli aggiornamenti del software degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale non dovrebbero peggiorarne le caratteristiche dichiarate.
(27) Al fine di garantire che i dispositivi possano essere riparati efficacemente, una serie di parti di ricambio dovrebbe essere a messa disposizione dei riparatori professionisti o degli utilizzatori finali. Inoltre il prezzo delle parti di ricambio dovrebbe essere ragionevole e non dovrebbe scoraggiare la riparazione. Per assicurare la trasparenza e incentivare la fissazione di prezzi ragionevoli, il prezzo indicativo al lordo delle imposte per le parti di ricambio previsto a norma del presente regolamento dovrebbe essere disponibile su un sito web ad accesso libero.
(28) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.
(29) Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche di cui al presente regolamento.
(30) Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti del presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.
(31) È opportuno riesaminare il presente regolamento al fine di valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle sue disposizioni per il conseguimento degli obiettivi che si prefigge. Il riesame dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state applicate e hanno prodotto un effetto sul mercato.
(32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW. Il presente regolamento stabilisce anche le specifiche di progettazione ecocompatibile dei dispositivi di controllo separati.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale;
d) ai prodotti di riscaldamento dell’aria;
e) alle stufe per sauna;
f) agli apparecchi di cottura.

3.   Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non presume che un prodotto esuli dall’ambito di applicazione del presente regolamento in base al paragrafo 2 se la progettazione, le caratteristiche tecniche, l’uso previsto, le asserzioni commerciali o qualsiasi altra informazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a corredo di tale prodotto non lo distinguono sufficientemente dagli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale»: apparecchio munito di uno o più generatori di calore che convertono direttamente l’energia elettrica proveniente dalla rete oppure combustibili gassosi o liquidi in potenza termica per offrire comfort termico alle persone all’interno dell’ambiente chiuso in cui l’apparecchio è situato mediante trasferimento diretto di calore, eventualmente in combinazione con la produzione di calore per altri ambienti o con il trasferimento di calore a un fluido;
2) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale diverso da un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale;
3) «potenza termica nominale» (Pnom): la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta, quando l’apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, secondo quanto dichiarato dal fabbricante, espressa in kW;
4) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso o apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante;
5) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile gassoso o apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l’altezza d’uomo e orientato in modo che l’emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente verso le persone da riscaldare; i prodotti della combustione sono evacuati nell’ambiente in cui l’apparecchio è situato;
6) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l’altezza d’uomo in prossimità delle persone da riscaldare, che riscalda l’ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti da uno o più tubi o nastri radianti riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione, i quali sono evacuati attraverso un condotto di evacuazione;
7) «segmento di tubo radiante»: parte di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante che include tutti gli elementi necessari al funzionamento indipendente e che pertanto può essere sottoposta a prova indipendentemente dalle altre parti del sistema di riscaldamento a tubo radiante;
8) «potenza termica del segmento di tubo radiante»: la potenza termica di un segmento di tubo radiante che, insieme ad altri segmenti, forma parte della configurazione del sistema di riscaldamento a tubi radianti, espressa in kW;
9) «sistema di riscaldamento a tubi radianti»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante composto da più segmenti di tubo radiante, nel quale i prodotti della combustione di un segmento possono essere trasmessi al segmento successivo e nel quale i prodotti della combustione dei vari segmenti di tubo radiante sono evacuati da un unico ventilatore/estrattore;
10) «potenza termica diretta»: la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa nell’aria dal prodotto o da esso proveniente, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;
11) «potenza termica indiretta»: la potenza termica del prodotto trasmessa a un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;
12) «prodotto di riscaldamento dell’aria»: prodotto di riscaldamento dell’aria quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione [9]Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).;
13) «stufa per sauna»: prodotto per il riscaldamento d’ambiente progettato, provato, commercializzato e dichiarato esclusivamente per l’uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;
14) «apparecchio di cottura»: apparecchio o parte di apparecchio che comprende una o più cavità che utilizzano energia elettrica, gas o entrambi per preparare alimenti in modo convenzionale o mediante circolazione d’aria forzata;
15) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile gassoso»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizza combustibili gassosi;
16) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile liquido»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizza combustibili liquidi;
17) «modello equivalente»: modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di cui all’allegato II, tabella 1, 2, 3, 4, 5 o 6, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante;
18) «dispositivo di controllo»: apparecchiatura che fornisce una o più funzioni di controllo e che l’utilizzatore finale usa per regolare la potenza termica di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
19) «funzione di controllo»: ciascuna delle funzioni di controllo di cui all’allegato III, tabella 10 e tabella 11, per il controllo di un apparecchio di riscaldamento d’ambiente locale;
20) «dispositivo di controllo separato»: dispositivo di controllo destinato a essere usato con un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma immesso sul mercato separatamente;
21) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;
22) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario.

Articolo 3

Specifiche di progettazione ecocompatibile

1.   Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e i dispositivi di controllo separati di cui all’articolo 1 soddisfano le specifiche di progettazione ecocompatibile definite nell’allegato II.

2.   La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi stabiliti negli allegati III e IV.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE sono il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati per i parametri di cui all’allegato II, punto 6, del presente regolamento nonché i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

3.   Qualora le informazioni contenute nella documentazione tecnica di un determinato modello siano state ottenute con una delle due modalità seguenti, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli, la valutazione svolta dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi:

a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure
b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o in entrambi i modi.

4.   La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compreso l’identificativo del modello.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Elusione

1.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato né mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale o dispositivi di controllo separati progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino durante le prove al fine di ottenere un risultato più favorevole per qualsiasi valore dichiarato dei parametri definiti nel presente regolamento.

2.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non prescrivono istruzioni di prova, specificamente per la fase di prova degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale o dei dispositivi di controllo separati, il cui effetto sia alterare il comportamento o le proprietà di tali apparecchi o dispositivi di controllo al fine di ottenere un risultato più favorevole per qualsiasi valore dichiarato nei parametri definiti nel presente regolamento.

3.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato né mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale o dispositivi di controllo separati progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino entro un breve periodo dalla messa in servizio determinando il peggioramento di qualsiasi valore dichiarato dei parametri definiti nel presente regolamento.

Articolo 7

Aggiornamenti del software

1.   Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano il peggioramento dei valori dichiarati dei parametri di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale o di un dispositivo di controllo separato, misurati usando il metodo di prova applicabile al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio.

2.   Il rifiuto dell’aggiornamento non dà luogo ad alcuna modifica dei valori dichiarati dei parametri di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale o di un dispositivo di controllo separato, misurati usando il metodo di prova applicabile al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio.

Articolo 8

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento figurano nell’allegato VI.

Articolo 9

Riesame

Entro il 9 maggio 2029 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione.

In particolare, il riesame valuta:

— l’opportunità di fissare specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l’efficienza energetica e le emissioni di sostanze inquinanti;
— la necessità di modificare le tolleranze di verifica;
— la validità dei fattori di correzione usati per valutare l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale;
— l’opportunità di introdurre la certificazione da parte di terzi;
— l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale esclusivamente per l’uso in ambienti esterni, alle stufe per sauna e ai software di controllo;
— l’opportunità di stabilire specifiche supplementari di efficienza delle risorse in linea con gli obiettivi dell’economia circolare, compresa l’opportunità di rendere disponibili più parti di ricambio e di stabilire specifiche per le materie prime critiche e ulteriori specifiche per la disponibilità di parti di ricambio;
— l’eventuale diminuzione della durata di vita degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a causa dell’introduzione di dispositivi di controllo più avanzati e l’opportunità di rivedere le specifiche relative ai dispositivi di controllo e la loro applicazione per garantire la massima durata possibile;
— l’opportunità di stabilire ulteriori specifiche per la possibilità di miglioramento (upgrading) dei dispositivi di controllo.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2025.

 

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 9 maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
2. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica [COM(2021) 558 final del 14.7.2021].
3. Comunicazione della Commissione sul tema «Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024» (2022/C 182/01) (C/2022/2026) (GU C 182 del 4.5.2022, pag. 1).
4. Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).
5. Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione, del 15 dicembre 2022, che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 14.4.2023, pag. 16).
6. Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29).
7. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare» [COM(2020) 98 final dell’11.3.2020].
8. Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
9. Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).

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