Efficienza energetica delle Aee: le specifiche di progettazione

Il regolamento (Ue) 2023/826 della Commissione del 17 aprile 2023 abrogherà a tendere la precedente legislazione

Efficienza energetica delle Aee domestiche e per ufficio: le specifiche di progettazione sono l'oggetto del regolamento (Ue) 2023/826 della Commissione del 17 aprile 2023, pubblicato nella G.U.C.E. L del 18 aprile 2023, n. 103.

Definite anche le specifiche per:

  • la valutazione di conformità;
  • la verifica a fini di sorveglianza del mercato.

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Dal 9 maggio 2025 saranno, infine, abrogati:

  • il regolamento (Ce) n. 1275/2008;
  • il regolamento (Ce) n. 107/2009.

Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2023/826; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

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Regolamento (Ue) 2023/826 della Commissione del 17 aprile 2023 che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009

(G.U.C.E. L del 18 aprile 2023, n. 103)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia[1]GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10., in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE è compito della Commissione stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’UE, hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento in termini di riduzione dell’impatto ambientale per effetto della modifica della loro progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.

(2) La comunicazione COM(2016) 773[2]Comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, COM(2016) 773 final. definisce le priorità di lavoro nel quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile del 2016 individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione e prevede un riesame del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione[3]Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45)..

(3) Il consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete è una delle misure elencate nella comunicazione, per la quale si stima un risparmio annuo di energia finale di 4 TWh entro il 2030, corrispondente a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di 1,36 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

(4) La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile relativa al consumo di energia nei modi spento e stand-by delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nel regolamento (CE) n. 1275/2008 e ha aggiunto specifiche per il consumo di energia in modo stand-by in rete nel regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione[4]Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).. A norma di tali regolamenti, la Commissione deve riesaminare le specifiche di progettazione ecocompatibile alla luce del progresso tecnologico.

(5) La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 1275/2008 e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici del consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in modo spento, stand-by e stand-by in rete, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato eseguito in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

(6) Il riesame ha mostrato che è vantaggioso mantenere e migliorare, adeguandole al progresso tecnologico, le specifiche relative al consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in modo spento, stand-by e stand-by in rete.

(7) Il riesame ha inoltre stimato il consumo annuo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete dei prodotti cui si applica il presente regolamento nell’UE a 59,4 TWh nel 2015, corrispondenti a 23,8 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 di emissioni di gas a effetto serra. In uno scenario immutato, tale consumo di energia diminuirebbe entro il 2030, principalmente a causa dell’applicazione graduale delle specifiche di progettazione ecocompatibile introdotte dal regolamento (UE) n. 801/2013. Tuttavia, il ritmo di tale riduzione subirebbe un rallentamento, a meno di aggiornare le specifiche di progettazione ecocompatibile esistenti.

(8) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti corrispondenti alle apparecchiature domestiche e da ufficio destinate all’uso in ambiente domestico che, per le apparecchiature di tecnologia dell’informazione, corrispondono a quelle di classe B stabilite dalla norma EN 55022:2010.

(9) I modi operativi non presi in considerazione dal presente regolamento, quali il modo ACPI S3 dei computer, dovrebbero essere considerati in misure di esecuzione specifiche per prodotto ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

(10) Le specifiche relative ai modi spento, stand-by e stand-by in rete dovrebbero essere stabilite, ove possibile, in misure di esecuzione specifiche per prodotto a norma della direttiva 2009/125/CE, tenendo conto delle specificità di ciascun gruppo di prodotti e della possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni di energia e di gas a effetto serra.

(11) I prodotti dotati di alimentatori esterni a bassa tensione, che erano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008 in forza del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione[5]Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3)., stanno evolvendo rapidamente in termini di funzionalità e sono immessi sul mercato dell’UE in quantità sempre maggiore. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento per garantire ulteriori risparmi di energia e assicurare parità di condizioni per i fabbricanti.

(12) I prodotti portatili alimentati a batteria con circuito di ricarica mediante collegamento alla rete elettrica dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, perché dipendono dall’energia della rete.

(13) I prodotti contenenti un circuito di ricarica che richiedono consumo di energia elettrica in modo spento e stand-by mentre la batteria non è in ricarica dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento per ottenere risparmi energetici.

(14) Al fine di ottenere risparmi energetici, le apparecchiature di stampa che generano stampati a partire da input elettronici, su supporto cartaceo o di altro tipo, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, mentre le apparecchiature di stampa tridimensionale dovrebbero esserne escluse per il momento.

(15) I ricevitori digitali semplici di cui al regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione[6]Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).non costituiscono più una parte significativa del mercato e il loro consumo di energia rimanente nei modi stand-by e spento dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 107/2009.

(16) I mobili e arredi regolabili a motore azionati elettricamente e gli elementi edilizi a motore passano molto tempo in modo spento, stand-by e stand-by in rete e presentano quindi un notevole potenziale di miglioramento del consumo energetico in tali modi. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(17) Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero allineare in tutta l’UE i livelli di consumo energetico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete. Tale allineamento contribuirà al buon funzionamento del mercato unico. Dovrebbe anche migliorare le prestazioni ambientali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

(18) I pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)..

(19) A norma dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

(20) Al fine di migliorare l’efficacia e la credibilità del presente regolamento e tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato dei prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro incluso nel presente regolamento.

(21) Oltre agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nell’intero ciclo di vita dei prodotti cui si applica il presente regolamento, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

(22) Un riesame del presente regolamento dovrebbe valutarne l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni ai fini del conseguimento degli obiettivi che si prefigge.

(23) In considerazione dell’ambito di applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile nuove e modificate di cui al presente regolamento e per garantire una maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1275/2008.

(24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)  «apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio» o «apparecchiature», i prodotti connessi all’energia elencati nell’allegato II che soddisfano le seguenti condizioni:

a)  dipendono dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto;

b) sono progettate per essere usate con una tensione nominale di 250 V o inferiore;

(2) «alimentazione da rete», la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

(3) «modo stand-by», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente una o più delle seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

a) funzione di riattivazione;

b) funzione di riattivazione con soltanto un’indicazione della funzione di riattivazione attivata;

c) visualizzazione di informazioni o dello stato;

(4) «funzione di riattivazione», la funzione che mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno o un timer, fa passare dal modo stand-by ad altri modi, incluso il modo acceso, fornendo funzioni aggiuntive;

(5) «funzione principale», la funzione che fornisce il servizio o i servizi principali per i quali l’apparecchiatura è progettata, sottoposta a prova e commercializzata e che corrisponde all’uso previsto dell’apparecchiatura;

(6) «visualizzazione delle informazioni o dello stato», la funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display). Una semplice spia luminosa non è considerata una visualizzazione dello stato;

(7) «modo acceso»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno una delle funzioni principali;

(8) «modo spento»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione o può fornire unicamente:

a) un’indicazione della condizione di modo spento;

b) funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(8)[8] Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).;

(9) «rete»: l’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli);

(10) «stand-by in rete»: la condizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un’attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete;

(11) «attivazione a distanza», il segnale che proviene dall’esterno dell’apparecchio attraverso una rete;

(12) «identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchiatura da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;

(13) «modello equivalente», il modello di apparecchiatura che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato II, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello di apparecchiatura, con diverso identificativo del modello;

(14) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.

Articolo 3

Specifiche di progettazione ecocompatibile

Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono fissate nell’allegato III.

 

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.        La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della medesima direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della medesima direttiva.

2.       Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all’allegato III, punto 3, lettera b), del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli effettuati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

3.       Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica per un particolare modello sono state ottenute:

a)       da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato III del presente regolamento, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b)      dai calcoli effettuati in base al progetto, per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi, la documentazione tecnica del modello contiene i dettagli e i risultati di tali calcoli o estrapolazioni, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi.

La documentazione tecnica comprende un elenco dei modelli equivalenti di cui al primo e secondo comma, compresi gli identificativi del modello.

4.       La documentazione tecnica comprende le informazioni di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato III del presente regolamento.

 

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della  direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V del presente regolamento.

 

Articolo 6

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato apparecchiature progettate per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposte a prova, ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova, e reagire specificamente alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova per raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico dell’apparecchiatura e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina una modifica delle prestazioni dell’apparecchiatura che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili a fini della dichiarazione di conformità.

 

Articolo 7

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per le apparecchiature e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento figurano nell’allegato VI.

 

Articolo 8

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 9 maggio 2027.

Il riesame valuta in particolare l’opportunità:

a)       delle specifiche per i modi stand-by, spento e stand-by in rete;

b)      delle specifiche per lo stand-by in rete per gli apparecchi HiNA (High Network Availability) e gli apparecchi con funzionalità HiNA e la loro distinzione rispetto agli apparecchi non HiNA;

c)       di includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento altri gruppi di prodotti pertinenti, compresi i prodotti utilizzati nel settore dei servizi;

d)      di stabilire specifiche per il modo di manutenzione della batteria dei caricabatterie.

 

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025. Il regolamento (CE) n. 107/2009 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025.

 

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 maggio 2025. Tuttavia, l’articolo 6, primo comma, si applica a partire dall’entrata in vigore del regolamento.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
2. Comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, COM(2016) 773 final.
3. Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).
4. Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).
5. Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).
6. Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).
7. Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
8. Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

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