Assicurazione Inail per i giornalisti: le novità

Circolare n. 6 del 7 febbraio 2024

(Assicurazione Inail per i giornalisti)

Con la circolare n. 6 del 7 febbraio 2024, Inail ha integrato la circolare n. 53 del 2023 in merito all'applicazione del massimale di rendita a determinate figure apicali e alla riconduzione alla gestione per conto dello Stato dei rapporti di lavoro dei dipendenti di amministrazioni statali.

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La circolare n. 6 del 7 febbraio 2024 fornisce istruzioni riguardo ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore e vicedirettore in tema di massimale di rendita, previsto ai fini contributivi e indennitari dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Inoltre, la circolare offre chiarimenti in merito alla riconduzione dei rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica alla gestione per conto dello Stato, nel caso in cui il datore di lavoro rientri in questa particolare forma di gestione assicurativa.

 

Circolare n. 6 del 7 febbraio 2024

Oggetto

Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Integrazioni alla circolare Inail 6 dicembre 2023, n. 53. Applicazione del massimale per la liquidazione delle rendite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per alcune figure apicali. Applicazione della gestione per conto dello Stato per i giornalisti dipendenti di amministrazioni statali.

Quadro normativo

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 127.
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 4.
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Articolo 1, comma 109.
  • Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985: “Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL”.
  • Circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20: “D.M.10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL”.
  • Circolare Inail 5 dicembre 2022, n. 44: “Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
  • Circolare Inail 6 giugno 2023, n. 24: “Assicurazione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione transitoria. Servizio telematico per la compilazione e l’invio della denuncia di infortunio”.
  • Circolare Inail 6 dicembre 2023, n. 53: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Estensione della tutela assicurativa Inail dal 1° gennaio 2024”.

Premessa

Con la circolare 6 dicembre 2023, n. 53, sono state fornite le istruzioni operative per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 1° gennaio 2024 dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

In particolare, al paragrafo D. sono stati precisati gli adempimenti dei datori di lavoro ai fini dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2024, sia con riferimento alla presentazione delle denunce di iscrizione e variazione, sia con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e al pagamento del premio annuale a partire dall’autoliquidazione 2024/2025.

A integrazione della citata circolare, a seguito di specifico quesito, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, previsto ai fini contributivi e indennitari dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 381 per i lavoratori dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti.

In risposta ad alcuni quesiti provenienti soprattutto da università statali si forniscono, inoltre, i chiarimenti in merito all’applicazione dell’assicurazione in gestione per conto dello Stato ai rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica (2) , nel caso in cui il datore di lavoro sia un’amministrazione assicurata all’Inail con la predetta forma.

1. Applicazione del massimale per la liquidazione delle rendite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per alcune figure apicali

Il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, e i giornalisti che, con vincolo di dipendenza, prestano attività giornalistica con carattere di continuità, anche all’estero, è regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG) e dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016 (3)

L’articolo 6 del citato CCNL riguardante “Poteri del Direttore” stabilisce che le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell’area direzionale nel contesto di elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n.69 su “Ordinamento della professione giornalistica”.

Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (4) , si chiarisce che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale”, secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.

Viceversa, le figure indicate all’articolo 11 del medesimo CCNL esulano dall’ambito di applicazione del suddetto articolo 4 in quanto, come osservato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il redattore, il vicecaposervizio, il redattore esperto e il redattore senior, il vicecaporedattore e il caporedattore, espletano compiti e funzioni che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere decisionale.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive.

2. Datori di lavoro in gestione per conto dello Stato

L’articolo 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha previsto che Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.

La norma è inserita nel titolo I (industria) del predetto decreto, pertanto, esulano dall’ambito applicativo della gestione per conto dello Stato i dipendenti statali rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura, regolamentata specificatamente nel titolo II.

La disciplina della speciale gestione per conto dello Stato è stabilita dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985 (5) .

In breve, la gestione per conto dello Stato comporta che il datore di lavoro, in deroga al regime ordinario, non deve versare all’Inail il premio assicurativo ma rimborsare all’Istituto le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale dei dipendenti statali.

In particolare, l'Amministrazione statale è tenuta al rimborso all’Inail di tutte le prestazioni erogate a termini di legge per l’evento lesivo accaduto al dipendente in occasione di lavoro (esempio, ratei di rendita).

Inoltre, in base al decreto interministeriale 10 ottobre 1985  non è previsto il pagamento da parte dell’Inail dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, che è corrisposta agli altri lavoratori dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in quanto tutelati direttamente, per questo profilo, dall’amministrazione di appartenenza.

Sono attualmente assicurati con questa forma sia i Ministeri che alcuni altri specifici soggetti, tra cui le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (6) , relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato e a eventuali tirocinanti, nonché gli alunni/studenti delle scuole e istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione (7) .

Eventuali collaborazioni coordinate e continuative devono invece essere assicurate con la forma ordinaria.

3. Applicazione ai rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica della gestione per conto dello Stato

Se un datore di lavoro rientra nella gestione per conto dello Stato ed è quindi titolare del relativo specifico codice amministrativo attribuito dall’Inail per questa assicurazione, i rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica rientrano anch’essi nella speciale assicurazione in gestione per conto dello Stato, al pari degli altri rapporti di lavoro subordinato.

I datori di lavoro interessati, pertanto, devono assolvere l’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2024 per il personale dipendente che svolge attività di natura giornalistica con le stesse modalità previste per il restante personale dipendente.

Da quanto sopra deriva, in risposta ad alcuni quesiti formulati da università statali, che nessun adempimento è richiesto in occasione dell’autoliquidazione annuale dei premi ai datori di lavoro in gestione per conto dello Stato che hanno alle proprie dipendenze personale che svolge attività di natura giornalistica.

Con l’occasione si ricorda che continuano a essere esclusi dall’assicurazione Inail i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’Inpgi. Il Direttore generale f.to Andrea Tardiola 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si rinvia alla circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45.

 

(1) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Articolo 4 “Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale”: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.

(2) I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.

(3) Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2 In merito all’attività di natura giornalistica svolta da giornalisti dipendenti pubblici negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni si rinvia alla ricostruzione normativa contenuta nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 29 luglio 2021, n. 21764. 3 Contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) 1° aprile 2013- 31 marzo 2016.

(4) Nota protocollo m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0001237.06-02-2024.

(5) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1986, n. 46.

(6) Per le nuove strutture AFAM rientranti nella speciale forma della gestione per conto dello Stato dall’anno 2023 si rinvia alla circolare Inail 1° giugno 2023, n. 22.

(7) Per l’estensione, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si rinvia alla circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45.

 

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