Inail: così il tasso di riduzione delle sanzioni civili per il 2020

Adeguato al saggio degli interessi legali definito dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019

Definito da Inail il tasso di riduzione delle sanzioni civili per il 2020. Lo ha reso noto lo stesso Istituito con la circolare 17 dicembre 2019, n. 34, nella quale, richiamando il saggio degli interessi legali definito dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2019, n. 293), estende analoga misura, pari allo 0,05%, come riduzione massima delle sanzioni civili.

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In allegato alla circolare n. 34/2019 sono riportate le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997.

Di seguito il testo della circolare Inail 17 dicembre 2019, n. 34, disponibile anche sul portale web dell'Istituto.

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Circolare Inail 17 dicembre 2019, n. 34

OggettoTasso di interesse legale dal 1° gennaio 2020. 

 

Quadro normativo 

  •  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17.
  •   Codice civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”.
  • Decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze:
    “Modifica del saggio di interesse legale”.
  • Circolare Inail 27 luglio 2001, n. 56: “Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative”.
  • Circolare Inail 19 dicembre 2003, n. 73: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.
  • Circolare Inail 28 dicembre 2018, n. 53: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2019”.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto 12 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019, ha fissato allo 0,05% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, commi 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato con circolari Inail 27 luglio 2001, n. 56 e 19 dicembre 2003, n. 73. 

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, si riportano, in allegato, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997. 

Allegato 1

Periodo

Tasso di interesse legale

Normativa

da 1.1.1997 a 31.12.1998

5%

Legge 662/1996, art. 2, c. 185

da 1.1.1999 a 31.12.2000

2,5%

D.m. 10.12.1998 (G.u. 11.12.1998, n. 289)

da 1.1.2001 a 31.12.2001

3,5%

D.m. 11.12.2000 (G.u. 15.12.2000, n. 292)

da 1.1.2002 a 31.12.2003

3%

D.m. 11.12.2001 (G.u. 14.12.2001, n. 290)

da 1.1.2004 a 31.12.2007

2,5%

D.m. 1.12.2003 (G.u. 10.12.2003, n. 286)

da 1.1.2008 a 31.12.2009

3%

D.m. 12.12.2007 (G.u. 15.12.2007, n. 291)

da 1.1.2010 a 31.12.2010

1%

D.m. 4.12.2009 (G.u. 15.12.2009, n. 291)

da 1.1.2011 a 31.12.2011

1,5%

D.m. 7.12.2010
(G.u. 15.12.2010, n. 292)

da 1.1.2012 a 31.12.2013

2,5%

D.m. 12.12.2011 (G.u. 15.12.2011, n. 291)

da 1.1.2014 a 31.12.2014

1%

D.m. 12.12.2013 (G.u. 13.12.2013, n. 292)

da 1.1.2015 a 31.12.2015

0,5%

D.m. 11.12.2014 (G.u. 15.12.2014, n. 290)

da 1.1.2016 a 31.12.2016

0,2%

D.m. 11.12.2015 (G.u. 15.12.2015, n. 291)

da 1.1.2017 a 31.12.2017

0,1%

D.m. 7.12.2016 (G.u. 14.12.2016, n. 291)

da 1.1.2018 a 31.12.2018

0,3%

D.m. 13.12.2017 (G.u. 15.12.2017, n. 292)

da 1.1.2019 a 31.12.2019

0,8%

D.m. 12.12.2018 (G.u. 15.12.2018, n. 291)

da 1.1.2020

0,05%

D.m. 12.12.2019 (G.u. 14.12.2019, n. 293)

 

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