Assoggettabilità a Via: serve la verifica per i ponteggi galleggianti?

Assoggettabilità a Via ponteggi galleggianti
La risposta del ministero dell'Ambiente a un interpello ambientale della Provincia di La Spezia

Assoggettabilità a Via: serve la verifica per i ponteggi galleggianti? La domanda è stata posta dalla Provincia di La Spezia al ministero dell'Ambiente relativamente a un'opera di consistenza modesta (circa 100 mq), con radice in banchina esistente, disciplinata dal piano regolatore portuale.

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Di seguito il testo integrale dell'interpello e della risposta ministeriale.

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Interpello ambientale della Provincia di La Spezia 19 settembre 2022, n. 113605

Oggetto: parere ex articolo 3 septies dlgs 152-2006

Visto l’articolo 3-septies del dlgs 152-2006 ad oggetto “Interpello in materia ambientale” il quale recita al comma 1 “ ... le province... possono inviare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale... Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa”.

Con la presente si chiede a codesto Ministero se l’installazione di sistema di ormeggio galleggiante, di consistenza modesta (circa 100 mq), con radice in banchina esistente, collocato in ambito disciplinato dal Piano regolatore Portuale, debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 7-bis dlgs 152-2006

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 40223

Oggetto: Riscontro Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3- septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. presentato dalla Provincia di La Spezia in merito all’installazione di sistema di ormeggio galleggiante collocato in ambito disciplinato dal Piano regolatore Portuale. 

Con nota prot. 21261/2022, assunta al prot 113605/MiTE del 19/09/2022, codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, chiedendo alla scrivente un parere in merito alla necessità di sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA un progetto che consta nella “installazione di sistema di ormeggio galleggiante, di consistenza modesta (circa 100 mq), con radice in banchina esistente, collocato in ambito disciplinato dal Piano regolatore Portuale”. 

Esaminato il quesito posto occorre premettere che, ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, l’interpello in materia ambientale riguarda di istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, e pertanto è utile, in via preliminare, rilevare quanto segue. 

La normativa vigente in materia di VIA prevede che siano sottoposti a: 

  • Verifica di assoggettabilità di competenza statale - ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - le tipologie progettuali elencate all’allegato II-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”), tra le quali: 

-  al punto 2.b) “porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili”;
-  al punto f) “porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri”;
-  al punto 2.h) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II)”.

  • Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le tipologie progettuali elencate nell’allegato II del D.Lgs. 152/2006 (“Progetti di competenza statale”),
    - punto 11) “Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione  turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”. 

Ciò premesso si rappresenta che, qualora l’installazione di un sistema di ormeggio in ambito disciplinato dal Piano regolatore Portuale comporti una modifica della configurazione del porto così come individuata dal PRP, questa ricadrà nel campo di applicazione della disciplina in materia di VIA. 

Per quanto riguarda l’individuazione del procedimento di valutazione ambientale più adeguato occorre tenere presente che, oltre al già richiamato procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 6 co. 9 del D. Lgs. 152/2006, “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare”. 

Secondo quanto disposto dal co. 9 bis dell’art. 6, la suddetta procedura si applica anche “nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi”. 

Nell’individuazione della procedura di valutazione ambientale da avviare occorre altresì valutare, oltre alla coerenza con il PRP, eventuali effetti cumulativi con le altre opere già presenti nell’ambito di intervento ed in particolare verificare se la citata installazione di pontile galleggiante sia da considerarsi un intervento a se stante oppure faccia parte di un disegno più ampio di sviluppo della portualità turistica in una determinata area, nel qual caso è necessario prevedere una valutazione complessiva degli interventi, al fine di scongiurare il frazionamento artificioso di un progetto. 

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