Attività antincendio boschivo 2022

Attività antincendio boschivo 2022.

Con un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati indicati i tempi di svolgimento e le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi per l'estate 2022, nelle zone di interfaccia urbano-rurale.

Il comunicato in merito all'attività antincendio boschivo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2022. Qui di seguito il testo integrale e l'allegato.

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO  
Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti. (22A03296) (GU Serie Generale n.128 del 3 giugno 2022)

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.
152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di
svolgimento delle attivita' antincendio boschivo nel periodo estivo
che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine
il 30 settembre 2022.
In vista della stagione estiva 2022, per una piu' efficace azione
di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia
urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonche' ai rischi
conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. alcune
considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi
anni, e in particolare dall'andamento della campagna antincendio
boschivo estiva 2021 e del recente periodo di attenzione invernale.
L'inverno passato, con prolungati periodi di siccita' associati a
giornate particolarmente ventose, e' stato, infatti, particolarmente
favorevole all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi.
Tale scenario ha impegnato fortemente le risorse regionali, in
termini di uomini e di mezzi, ripercuotendosi sull'impegno della
componente statuale che ha visto quasi triplicarsi le richieste di
concorso aereo della flotta antincendio boschivo di Stato nei primi
mesi dell'anno rispetto ai due anni precedenti. Gli stessi
dispositivi antincendio boschivi erano gia' stati messi a dura prova
nella passata campagna estiva, caratterizzata da fenomeni incendiari
che per estensione e intensita' hanno richiesto misure straordinarie
per essere fronteggiati.
L'andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2021 ha
evidenziato come i sistemi di risposta degli incendi boschivi possano
essere messi in crisi dalla persistenza delle condizioni favorevoli
all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi e come, al
verificarsi di eventi di particolare rilevanza, si possano verificare
situazioni difficili da contenere che coinvolgono sempre piu' spesso
strutture e infrastrutture in aree boscate e rurali. Per la gestione
di questi eventi, uno straordinario dispiegamento operativo di uomini
e mezzi, aerei e terrestri, e' stato mobilitato per intervenire sui
numerosi incendi che hanno interessato il territorio italiano, in
particolare in Calabria, Sardegna e Sicilia; incendi che hanno
causato la perdita di vite umane, la morte e la dispersione di
animali selvatici e di allevamento, e un'ingente perdita di ettari di
vegetazione, incluse aree del patrimonio boschivo all'interno di
parchi naturali nazionali e regionali.
Quanto registrato la scorsa estate ha evidenziato l'esigenza di
un ulteriore rafforzamento dell'approccio integrato alla gestione del
rischio da incendi boschivi, coinvolgendo ancor di piu' la componente
statuale. Cio' e' avvenuto prima con la dichiarazione dello Stato
d'emergenza per la durata di sei mesi «in conseguenza
dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno
determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle
Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima
decade del mese di luglio 2021» del 26 agosto 2021 e la conseguente
adozione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 789 del 1° settembre 2021; successivamente, con
l'emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, volto a
rafforzare le capacita' operative del Servizio nazionale della
protezione civile e ad attivare innovativi strumenti di coordinamento
e governance per una maggiore efficacia e integrazione delle misure
ordinariamente previste, favorendo le sinergie tra i concorsi
assicurati dalle amministrazioni e dai corpi dello Stato e le
attivita' svolte dalle regioni e province autonome e dagli enti
territoriali.
E' opportuno evidenziare che quanto riscontrato durante la
campagna estiva 2021 e' il risultato di condizioni che - a seguito
dei cambiamenti climatici e ambientali in atto e previsti -
richiederanno gia' nel futuro a noi prossimo un adattamento del
generale sistema antincendio boschivo per porre in essere le azioni
necessarie a mitigare gli effetti degli incendi boschivi e di
interfaccia, garantendo un'adeguata risposta agli eventi.
L'andamento della campagna estiva 2021, e la concomitante
emergenza COVID-19, hanno evidenziato la sempre maggiore necessita'
che i sistemi siano adattabili alla continua evoluzione degli scenari
emergenziali, obiettivo raggiungibile solo attraverso un
aggiornamento continuo del personale e lo scambio costante di
esperienze fra le diverse professionalita' coinvolte.
La presente comunicazione riporta un'analisi del fenomeno degli
incendi boschivi in Italia negli ultimi anni e, in allegato, le
raccomandazioni tecniche, quali parti integranti per un piu' efficace
contrasto agli incendi boschivi, anche in zone di interfaccia
urbano-rurale, e ai rischi conseguenti, per la prossima stagione
estiva. Le indicazioni sono rivolte a tutte le amministrazioni che a
vario titolo partecipano alle attivita' di contrasto agli incendi
boschivi ed in particolare alle amministrazioni regionali e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, pienamente responsabili
della materia antincendio boschivo ai sensi della legge del 21
novembre 2000, n. 353, che continueranno a curare l'adeguamento dei
propri sistemi di risposta agli incendi boschivi, nei tre ambiti
della previsione, prevenzione e lotta attiva, in relazione alle
specificita' dei relativi contesti ambientali e territoriali. Per le
Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze
loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
E' necessario, altresi', che le diverse amministrazioni statali
ed i relativi corpi dello Stato sollecitino le loro diramazioni
territoriali affinche' supportino, qualora richiesto, ed ognuno per i
propri ambiti di competenza, quelle regionali e provinciali
nell'approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi.
Come e' noto, gli incendi boschivi, di interfaccia, e i rischi
conseguenti, seppur legati all'andamento delle condizioni climatiche
e meteorologiche, sono innescati da cause che sono prettamente di
natura antropica, volontarie o involontarie. La campagna estiva 2021
e' stata caratterizzata da un'importante serie di eventi, anche di
grandi dimensioni, dal forte impatto sull'ambiente naturale e sul
tessuto economico e sociale. Abbiamo subito la perdita di migliaia di
ettari di superfici dall'alto valore ambientale, e importanti danni
economici al settore agro-pastorale nelle aree rurali, a luoghi
adiacenti a quelle forestali. Nonostante gli sforzi profusi per
contrastare l'avanzamento dei fronti di fiamma, non e' stato
possibile evitare ovunque la perdita di vite umane e animali, nonche'
i danni economici. Le giornate piu' critiche sono state
caratterizzate da condizioni climatiche e vegetazionali
particolarmente favorevoli all'innesco e alla propagazione degli
incendi, con bassi livelli di umidita', alte temperature e venti che
alimentavano le fiamme. In alcune situazioni, la carenza di cura e
manutenzione del territorio ha ulteriormente contribuito al
propagarsi delle fiamme. Quanto accaduto e' stata ulteriore prova che
eventi di tale magnitudine, che a causa dei cambiamenti climatici e
ambientali in atto o previsti ci si attende possano diventare anche
piu' frequenti, richiedono sforzi sinergici al Sistema antincendio
boschivo per essere gestiti efficacemente, limitandone i danni.
In conseguenza degli accadimenti dell'estate 2021, nonche'
nell'ottica di adeguare il Sistema antincendio boschivo, nel suo
complesso, a quelli che potrebbero essere gli scenari futuri del
rischio connesso agli incendi boschivi e d'interfaccia, il Governo ha
emanato il citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il
quale si e' intervenuti in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano
rurale, e per la mitigazione dei rischi conseguenti, allo scopo di
integrare e rafforzare il dispositivo normativo e operativo
esistente, nel rispetto delle responsabilita' e dell'autonomia delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e in
conformita' ai principi ispiratori della legge quadro in materia -
legge 21 novembre 2000, n. 353. L'approccio del decreto-legge e'
stato ulteriormente rafforzato con la legge di conversione dell'8
novembre 2021, n. 155.
Il Dipartimento della protezione civile, nell'ottica di favorire
le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio
boschivo e di protezione civile, continuera' a curare
l'organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario solitamente
organizzati prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo
estiva per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di
risposta nel suo complesso e, subito dopo, per analizzare
congiuntamente le eventuali criticita' riscontrate durante la
campagna estiva, con l'auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di
quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica delle proprie
organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di
medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il
sistema anche in occasione degli eventi a venire.
Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile, anche
avvalendosi del Comitato tecnico ex. art. 1, comma 2, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, proseguira' le attivita' di
monitoraggio e coordinamento nel settore antincendio boschivo. Il
citato decreto ha permesso di rafforzare ed istituzionalizzare
quell'approccio di sistema gia' perseguito attraverso il Tavolo
tecnico interistituzionale, istituito anni fa, con l'obiettivo del
miglioramento della capacita' ed efficacia operativa per il
rafforzamento di tutti gli aspetti di previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.
Cio' premesso, nel rammentare che i presidenti delle regioni e
delle province autonome sono pienamente titolari della competenza
antincendio boschivo, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353,
si ritiene auspicabile una loro attivazione tempestiva
nell'organizzare, anche per il corrente anno 2022, i propri sistemi
antincendio boschivo in termini di risorse umane e di mezzi terrestri
e aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile, al fine di
garantire gli adeguati livelli di risposta a tutela della vita,
dell'integrita' fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e
dell'ambiente in generale.
Analogo auspicio e' rivolto ai Ministri in indirizzo, a vario
titolo competenti nel settore, affinche' promuovano le attivita' dei
dipendenti Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Forze armate e delle prefetture - uffici territoriali di
Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema
Paese nelle sue diverse componenti.
Va, inoltre, rimarcato l'importante ruolo che hanno i sindaci a
livello locale nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da
attuarsi sul proprio territorio di competenza. A tal proposito i
comuni ricadenti nelle aree interne del Paese, cosi' come individuati
nell'ambito della strategia governativa di sostegno a tali aree,
potranno avvalersi di specifiche risorse per condurre azioni mirate
di prevenzione antincendio boschivo.
In generale, per consolidare e rafforzare gli strumenti di
coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia
di incendi boschivi, mi preme inoltre ricordare le risorse economiche
previste nell'ambito della legge di bilancio 2022 (l'art. 1, comma
473, ha stanziato per tale finalita' di 40 milioni di euro per l'anno
2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuna delle citate
annualita' destinati alle regioni), da ripartire con apposito decreto
di concerto con le amministrazione interessate ai fini dell' adozione
del primo Piano nazionale relativo alle annualita' 2022-2024 di cui
all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 120/2021, nonche' le
ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzate alla tempestiva
attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzate.
Nella contingenza del periodo, al fine, pertanto, di meglio
predisporre tutte le attivita' per la prossima campagna antincendio
boschivo 2022, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di
rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cosi' come
descritto in allegato.
Il Dipartimento della protezione civile continuera' (i) a
garantire la previsione delle condizioni di suscettivita' all'innesco
e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il bollettino
di previsione nazionale incendi boschivi; (ii) ad assicurare il
concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta
delle sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi
terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali
e provinciali; e (iii) a svolgere il monitoraggio e la vigilanza
delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di
competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza.
Auspicabilmente, la campagna estiva 2022 vedra' un ridotto
impatto delle misure adottate nelle due passate campagne antincendio
boschivo per il contenimento della diffusione pandemica da COVID-19.
E' comunque opportuno evidenziare la necessita' di monitorare
costantemente la situazione, anche per garantire sempre la massima
tutela del personale volontario impiegato a supporto delle competenti
strutture operative nelle attivita' di spegnimento a terra svolte
nell'ambito della lotta agli incendi boschivi e coordinate dalle sale
operative regionali, o comunque secondo quanto disposto dai piani
operativi regionali. Preme ricordare l'importanza di garantire a
tutti gli operatori antincendio, siano essi personale impiegato a
terra che operante in volo, le migliori condizioni di sicurezza che
dovranno essere assicurate attraverso la formazione e l'ausilio di
adeguati dispositivi di protezione individuale e adeguati strumenti
di lavoro, cosi' come stabilito dalla disciplina ordinaria e anche
straordinaria emanata a seguito dell'emergenza COVID-19.
E' doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza di un
coordinamento di tutte le risorse disponibili affinche' si possa
tenere in adeguato conto l'impatto dell'impiego contemporaneo delle
risorse, anche per gli aspetti legati alla gestione dell'emergenza
umanitaria venutasi a creare con il conflitto in Ucraina in questi
ultimi mesi, con particolare attenzione durante il periodo estivo al
personale, a vario titolo impiegato nelle diverse attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e in
zone di interfaccia urbano-rurale.
E' opportuno rimarcare anche la necessita' di pianificare in modo
adeguato l'utilizzo delle risorse antincendio boschivo, tenendo conto
dell'impatto che questa particolare contingenza potra' avere su di un
eventuale impiego massiccio delle risorse disponibili, qualora si
dovesse presentare una campagna estiva particolarmente impegnativa.
Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti
raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti
istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per
garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa
nella campagna antincendio boschivo del 2022.

Allegato

Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2022.
Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi
boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.
a) Attivita' di previsione e prevenzione:
- tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per
quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la
redazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento
tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione civile
nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire
un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali,
regionali e statuali impiegate nelle attivita' AIB, ma anche con
quelle di protezione civile;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri
funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di
pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove
attuato, cio' consente una modulazione dell'organizzazione secondo le
condizioni di pericolo attese con la possibilita' di rinforzare le
attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme,
nonche' quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione
civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le
attivita' di informazione alla popolazione sui livelli di rischio
presenti e le norme di comportamento da adottare; allo scopo, in
riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e
province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli
scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di
comportamento»;
- i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza,
collaborino nella promozione di forme di sensibilizzazione e di
stimolo degli enti e delle societa' che gestiscono le infrastrutture
e, se del caso, valutino e dispongano gli interventi prioritari di
pulizia e di manutenzione del bosco, cosi' come gli interventi di
riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie
e ferroviarie, da attuare in tempi compatibili con la stagione
antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e
del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche
azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore
paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare
quelli a maggiore afflusso turistico;
- le amministrazioni regionali si adoperino per l'attuazione di
misure sostitutive in caso di inadempienza dei comuni all'istituzione
del catasto delle aree percorse dal fuoco in attuazione di quanto
previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n.
155;
- le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle
misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e
rese disponibili dall'Arma dei Carabinieri cosi' come previsto
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art. 10,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli
esiti alle regioni, e ai prefetti territorialmente competenti, in
attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021,
n. 155;
- le prefetture - uffici territoriali di Governo, ove necessario,
e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano
l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da
parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d'intesa con
le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche
procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture
regionali preposte al coordinamento delle attivita' antincendio
boschivo;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome,
promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle
organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente
normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle
attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui
sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare
nelle aree e nei periodi a maggior rischio;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre
2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale
utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi:
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano alla revisione annuale del piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui
al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di
interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano
le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della
legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta
giorni dalla loro approvazione, cosi' come disposto dell'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto piano regionale
ed i piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato,
predisposti dal Ministero della transizione ecologica, ai sensi
dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili
agli incendi come viabilita' principale ed altre infrastrutture
strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per
l'incolumita' pubblica e privata;
- le prefetture - uffici territoriali di Governo agevolino,
laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette societa' di
gestione ed i vari enti interessati.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile:
- le amministrazioni regionali e delle province autonome, le
prefetture - uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni
territoriali delle diverse strutture operative nazionali, sostengano
e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei
piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di
carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di
incendi di interfaccia urbano rurale, oltreche' nella definizione
delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione
civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di
rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la
peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione
dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli
insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche
temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili
all'innesco;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed
accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito
delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle
iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e
condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato,
nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di
lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi
particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior
rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di
interfaccia e di gestione dell'emergenza:
- le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino
i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che
interessano il territorio regionale, modulando e potenziando
opportunamente le forze di terra con quelle aeree;
- le amministrazioni regionali per responsabilita', e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dei singoli accordi
siglati, assicurino l'indispensabile presenza di un adeguato numero
di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di
professionalita' e profilo di responsabilita' tali da consentire
l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con
quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda il documento prodotto
e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio
del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e
qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi» successivamente adottato con direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56;
- le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre
strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio
boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di
spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
- tutte le amministrazioni in indirizzo forniscano, se richiesto
e nel limite delle loro competenze, il loro contributo alla
formazione degli operatori antincendio boschivo, cosi' da assicurare,
con sempre maggiore continuita', il miglioramento delle tecniche di
spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro
operativo;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 21
novembre 2000, n. 353, un adeguato assetto della propria Sala
operativa unificata permanente prevedendone un'operativita' di tipo
continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed
integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei corpi forestali regionali e/o provinciali,
nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di
volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia
e delle altre componenti e strutture operative di cui al
decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui
al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria
partecipazione alle attivita' delle Sale operative unificate
permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente
formato, all'operativita' di tipo continuativo nelle stesse. Allo
scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei
ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la
standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative
unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
garantiscano un costante collegamento tra le Sale operative unificate
permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia'
integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro
operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del
Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della
richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla
situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli
incendi di interfaccia. In proposito e' indispensabile che il COAU
abbia immediata, piena e costante visibilita' dell'impiego tattico
degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse
strategiche aeree statali ove piu' necessario in ogni momento, cosi'
da ottimizzarne l'impiego rendendolo piu' tempestivo ed efficace;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino
la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e
province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi
boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra
strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di
potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di
gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome, e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la
puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi»,
emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la
prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche'
l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il
tramite delle Sale operative unificate permanenti provvedano alla
razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento
indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del
Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale
necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
promuovano un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub
presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali
attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi
di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico
aereo;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino
tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art.
712 del codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni ed
opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili
antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di
segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta
aerea antincendio;
- le amministrazioni regionali e delle province autonome
incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti
idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati nelle attivita' antincendio boschivo; forniscano il
continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare
riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli
per la navigazione aerea ed al carico d'acqua, inoltre di concerto
con i Ministeri competenti, valutino la possibilita' di individuare
ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi;
- le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con
le capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a
ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da
parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le
attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale
intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora
minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;
- il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere
gli aeroporti dell'Aeronautica militare eventualmente disponibili su
richiesta da parte del COAU per garantire il massimo supporto tecnico
logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato;
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, anche di concerto con le prefetture - uffici
territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa'
concessionarie delle autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di
assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di
viabilita' e percorribilita' dei tratti di' competenza che dovessero
essere interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti
da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi
ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.

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