Attività antincendio boschivo 2026: emanate la raccomandazioni operative

Tempi, contrasto e coordinamento

Attività antincendio boschivo 2026: emanato dalla presidenza del Consiglio dei ministri un comunicato con le raccomandazioni per l'attività da svolgere durante l'estate.

In sintesi i punti essenziali.

Attività antincendio boschivo 2026Previsione e prevenzione integrate

Rafforzare lo scambio di informazioni tra strutture per l'antincendio boschivo e protezione civile; utilizzare i dati dei centri funzionali per bollettini incendi e allertamento; informare la popolazione sui rischi e buone pratiche; promuovere manutenzione del territorio (pulizia vegetazione, riduzione del combustibile) e tutela dei siti sensibili.

Ruolo degli enti locali e monitoraggio

Regioni, province e comuni devono incentivare prevenzione (anche non strutturale), aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco e applicare i vincoli previsti; i carabinieri forestali devono vigililare sugli adempimenti; occorre valorizzare il volontariato e il personale stagionale con adeguati incentivi.

Pianificazione AIB regionale

Aggiornare annualmente i piani di antincendio boschivo, definendo modelli operativi anche per scenari complessi e aree di interfaccia urbano-rurale; occorre coordinare piani regionali con quelli di parchi e riserve; occorre prevedere modelli specifici per infrastrutture critiche.

Pianificazione di protezione civile

E' necessario supportare i sindaci nella redazione e aggiornamento dei piani comunali, con attenzione alle aree di interfaccia; sviluppare sistemi di allertamento, mappatura del rischio e informazione al pubblico; favorire accordi tra territori per condividere risorse, mezzi e volontari.

Lotta attiva e gestione operativa

Potenziare sorveglianza, avvistamento e coordinamento delle operazioni; adeguare capacità terrestre e aerea (flotta regionale); garantire presenza di Dos qualificati; formare continuamente gli operatori; rafforzare controlli sul territorio e procedure di comunicazione tra enti.

Coordinamento, mezzi e sicurezza

Assicurare operatività continua delle sale operative unificate permanenti e collegamento con il centro operativo aereo unificato e protezione civile; ottimizzare l’uso dei mezzi aerei e delle risorse idriche; migliorare sicurezza dei voli e infrastrutture; promuovere collaborazione tra istituzioni, gestori di servizi e anche soggetti come aeroclub e forze armate.

Qui di seguito il testo integrale del comunicato e dell'allegato

Attività antincendio boschivo 2026

Comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri

Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2026.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia
urbano-rurale nonche' ai rischi conseguenti. (26A02891)

(Gazzetta Ufficiale n.133 del 11 giugno 2026)

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.
152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito
di individuare i tempi di svolgimento delle attivita' antincendio
boschivo.
Tali attivita' risultano delegate al sottoscritto ai sensi di
quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre
2022.
Cio' premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attivita',
per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e si
concluderanno il 15 ottobre 2026.
In vista della stagione estiva 2026, pertanto, al fine di
garantire una piu' efficace azione di contrasto agli incendi boschivi
e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di
interfaccia»), nonche' dei rischi conseguenti, si ritiene doveroso
condividere con le SS.LL. le considerazioni di cui alle
«Raccomandazioni» in allegato, che scaturiscono dalla generale
evoluzione del fenomeno incendi che si sta registrando non solo nel
bacino del Mediterraneo e in Italia, ma anche in Paesi storicamente
non interessati da fenomeni incendiari significativi.
Tali «Raccomandazioni» individuano puntualmente le priorita' di
azione delle varie componenti del sistema con l'auspicio che le
SS.LL., ciascuna per quanto di competenza, ne diano tempestiva
attuazione, adottando tutte le azioni e le iniziative utili a
prevenire e a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia,
nonche' le situazioni di emergenza conseguenti, con particolare
attenzione alla salvaguardia delle persone e dei beni.
Il 2025 ha fatto registrare in Europa un quadro particolarmente
critico: numero di incendi, superficie totale bruciata, durata della
stagione ad alto rischio, hanno mostrato un peggioramento
significativo rispetto agli anni precedenti. Si e' inoltre confermata
la tendenza degli ultimi anni, con eventi che hanno interessato anche
aree del centro e nord Europa, tradizionalmente non esposte alla
problematica. Periodi prolungati di condizioni siccitose hanno
caratterizzato in molti paesi la stagione primaverile che, in
concomitanza di ondate di calore estive particolarmente intense,
hanno portato a eventi incendiari di eccezionale estensione ed
intensita'.
Tali evidenze confermano l'esigenza di adattare le politiche di
gestione del fenomeno incendi, considerando la variabilita' annuale
degli scenari ma anche la possibile occorrenza di eventi che superano
la capacita' operativa ordinaria del sistema.
In un contesto segnato da cambiamenti climatici e da dinamiche
socio-economiche complesse, si conferma la necessita' di adottare un
approccio integrato, in cui le attivita' di lotta attiva risultino
complementari a una strutturata azione di prevenzione e mitigazione
del rischio, coinvolgendo tutti i soggetti che a vario titolo operano
sul territorio.
In tale quadro, le attivita' di prevenzione degli incendi
boschivi e in aree di interfaccia, incluse quelle di natura
agrosilvopastorale, richiedono un impegno significativo non solo
sotto il profilo economico, ma anche in termini di risorse umane da
impiegare. Per tale motivo, risulta imprescindibile che tali
interventi siano programmati e attuati attraverso un adeguato
coordinamento tra i diversi strumenti pianificatori vigenti e tra i
molteplici soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di
assicurare un approccio organico e coerente sull'intero territorio.
Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza di un pieno
coinvolgimento della cittadinanza nelle attivita' di prevenzione
degli incendi boschivi. Tale coinvolgimento risulta essenziale per
garantire un presidio diffuso e costante del territorio ma anche per
rafforzare la sicurezza individuale e collettiva, attraverso
l'accrescimento delle capacita' di autoprotezione della popolazione.
A tal fine, si evidenzia la necessita' di prevedere adeguali
investimenti in attivita' informative e divulgative, da realizzarsi
anche con il supporto del volontariato organizzato. Tali iniziative
devono contribuire a rendere pienamente consapevoli del rischio non
solo i cittadini, ma anche gli amministratori locali, che devono
essere considerati non meri destinatari delle azioni di prevenzione,
bensi' parte attiva e corresponsabile nel processo di gestione degli
incendi boschivi e degli impatti che tali eventi producono sul
territorio.
In un contesto caratterizzato da scenari in costante evoluzione,
si conferma l'assoluta imprescindibilita' di garantire un'adeguata e
continua formazione degli operatori antincendio, a tutti i livelli di
operativita' e responsabilita'. Una preparazione qualificata e
aggiornata rappresenta infatti un requisito fondamentale non solo per
la sicurezza del personale impiegato nelle operazioni, ma anche per
consolidare la capacita' di interpretare con precisione le dinamiche,
spesso complesse, degli incendi boschivi e delle situazioni di
interfaccia.
Infine, si reputa auspicabile un significativo incremento della
capacita' del sistema di avvalersi delle piu' recenti innovazioni
tecniche e scientifiche, fondamentali per potenziare le attivita' di
monitoraggio del territorio, valutare le condizioni predisponenti e
prevenire eventi potenzialmente estremi, oltre che per garantire
risposte tempestive ed efficaci.
Il Dipartimento della protezione civile continuera' a curare
l'organizzazione dei consueti momenti di incontro plenario, previsti
prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare
il punto sullo stato di approntamento del sistema e, agli esiti della
campagna estiva, per analizzare congiuntamente le criticita' del
sistema nel suo complesso, con l'auspicio che le SS.LL. conducano,
sulla base di quanto emerso, specifiche azioni di verifica da parte
delle proprie organizzazioni per programmare le azioni di medio-lungo
periodo necessarie per garantire la piena preparazione del sistema.
Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno
caratterizzato le passate campagne antincendio boschivo si evidenzia
il ruolo svolto dalla Cabina di regia permanente antincendio
boschivo, promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui
partecipano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i carabinieri
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando
operativo di vertice interforze dello Stato maggiore Difesa, le
regioni e province autonome e il Comitato nazionale del volontariato.
La Cabina di regia garantisce un costante monitoraggio della campagna
in corso e favorisce la gestione coordinata ed efficace delle varie
componenti del sistema antincendio boschivo, in particolare, quelle
legate all'impiego del volontariato nelle attivita' di gemellaggio
fra le regioni e province autonome.
Cio' premesso, si auspica che i Presidenti delle regioni e delle
province autonome, cui compete la materia degli incendi boschivi ai
sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano solleciti nel
promuovere le necessarie attivita' di prevenzione e nel garantire,
anche per il corrente anno, un'adeguata organizzazione dei rispettivi
sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane sia
di mezzi terrestri e aerei.
Analogo auspicio rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario
titolo competenti nel settore, affinche' supportino, laddove
richiesto, le amministrazioni delle regioni e delle province autonome
nelle fasi organizzative e operative antincendio boschivo. A tal
fine, si invitano le Prefetture - Uffici territoriali di Governo a
promuovere le attivita' locali dei Corpi di polizia, dei vigili del
fuoco e delle Forze armate, orientandole verso azioni mirate a
migliorare l'efficacia complessiva del sistema nazionale nelle sue
diverse componenti. Si auspica, inoltre, che venga assicurata
un'adeguata sensibilizzazione degli enti e delle societa' che
gestiscono infrastrutture circa la tematica degli incendi boschivi e
il potenziale impatto sulle opere e sull'incolumita' degli utenti,
nonche' un ruolo attivo nell'adozione di specifiche misure a tutela
dei beni culturali e paesaggistici anche in considerazione del
potenziale afflusso turistico.
Va ulteriormente evidenziato il ruolo strategico svolto dai
sindaci, prime autorita' di protezione civile, chiamati ad
organizzare le risorse comunali secondo i piani vigenti e a
promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni adeguata misura di
prevenzione, nonche' le attivita' di informazione alla popolazione,
da attuarsi sul territorio di propria competenza.
In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di garantire
un'adeguata predisposizione delle attivita' per la prossima campagna
estiva antincendio boschivo 2026, si invitano le SS.LL., ciascuna per
gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita'
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, con particolare attenzione alle misure di prevenzione non
strutturale e alla sensibilizzazione dei cittadini.
Si confida nella massima diffusione a tutti i soggetti
territorialmente coinvolti nelle attivita' antincendio boschivo e la
tempestiva e puntuale attuazione delle presenti «Raccomandazioni», al
fine di garantire un efficace coordinamento delle attivita'
organizzative e operative della campagna antincendio boschivo 2026.
Roma, 26 maggio 2026

Allegato

Attivita' antincendio boschivo (AIB) 2026. Raccomandazioni per un
piu' efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di
interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti.

a) Attivita' di previsione e prevenzione:
tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per
favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le
strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita'
antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle piu'
generali attivita' di protezione civile;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
promuovano l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri
funzionali decentrati per le attivita' di previsione delle condizioni
di pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi
utilizzabile, tra l'altro, per l'allertamento delle diverse
componenti regionali del sistema di risposta agli incendi boschivi e
di protezione civile. E' inoltre auspicabile un attivo coinvolgimento
ed una condivisione dei bollettini regionali con i gestori dei
servizi pubblici in particolare quelli legati alla viabilita' e alle
reti energetiche;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
promuovano l'informazione alla popolazione sui livelli di rischio
presenti e le norme di comportamento da adottare. A supporto di tale
attivita' si ricorda il documento «Informazione alla popolazione
sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di
comportamento» prodotto dal tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo e condiviso con tutte
le regioni e province autonome e la documentazione prodotta
nell'ambito della campagna di comunicazione pubblica nazionale sulle
buone pratiche di protezione civile «Io non rischio»;
le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni
incentivino le attivita' di prevenzione, tra cui quelle non
strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse
realta' territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la
riduzione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia. Tra i
destinatari di questa attivita', si ricorda l'importanza delle
associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a
stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali che, se
opportunamente coinvolti rappresentano un valido strumento di
presidio del territorio;
i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza,
collaborino nella promozione delle attivita' di prevenzione anche
strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e
delle societa' che gestiscono le infrastrutture, e dispongano
affinche' gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione
della vegetazione e, altresi', di riduzione della massa combustibile,
anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano funzionali ad una
mitigazione del rischio incendi nel periodo di maggior rischio. In
considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio
culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei
siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e
culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso
turistico;
analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di
monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni
regionali, anche in raccordo con l'Arma dei carabinieri, o
sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle
amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo
aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in
attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge
8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2021, n. 155;
le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle
misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e
rese disponibili dall'Arma dei carabinieri, cosi' come previsto
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art. 10,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli
esiti alle regioni, e ai prefetti territorialmente competenti, in
attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021,
n. 155;
le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni,
ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano
ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione
ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate,
ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del
territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre
2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale
utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi:
le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui
al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di
interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353;
le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano
le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall' art. 3 della
legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta
giorni dalla loro approvazione, cosi' come disposto dell'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
incentivi il fondamentale raccordo tra i Piani per i parchi e le
riserve naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall'art. 8, della
legge 21 novembre 2000, n. 353 con i piani predisposti dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome;
le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno
definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli
scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili
agli incendi come viabilita' principale e altre infrastrutture
strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per
l'incolumita' pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici territoriali
di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le
suddette societa' di gestione ed i vari enti interessati.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile:
le amministrazioni regionali e delle province autonome, le
Prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni
territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi
comprese le organizzazioni di volontariato, cosi' come previsto
dall'art. 32 comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, si
rendano disponibili a collaborare con i sindaci nella predisposizione
e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione
civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza, con
particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia
urbano rurale, oltreche' nella definizione delle procedure di
allertamento del sistema locale di protezione civile nella mappatura
del territorio, secondo i diversi livelli di rischio e nelle
attivita' di informazione alla popolazione. Si raccomanda, altresi',
la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per
gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche
temporanei, prossimi ad aree boscate o vegetate suscettibili
all'innesco;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e
accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito
delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle
iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e
condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato,
nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di
lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi
particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior
rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di
interfaccia e di gestione dell'emergenza:
tra le attivita' di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art.
7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le attivita' di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di spegnimento
degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti
nell'antincendio boschivo, nell'ottica di ottimizzazione delle
risorse disponibili, svolgano, con l'ausilio degli strumenti ritenuti
piu' idonei, adeguate attivita' di coordinamento delle attivita' sul
territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al
fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del
territorio e rendere piu' tempestive le segnalazioni degli eventi;
le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario,
e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano
l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da
parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d'intesa con
le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche
procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture
regionali preposte al coordinamento delle attivita' di antincendio
boschivo;
le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino
la propria capacita' di risposta sia terrestre che aerea, in tempo
utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema
rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei
beni ambientali da tutelare. Si ricorda l'importanza di disporre di
un'adeguata flotta aerea regionale per l'antincendio boschivo che
rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un
efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle
forze terrestri;
i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie delle
regioni e delle province autonome valutino l'opportunita' di avviare
una sorveglianza sanitaria sugli effetti sulla salute al verificarsi
di eventi incendiari con possibili ricadute sulla popolazione;
si auspica un impegno condiviso delle amministrazioni
regionali, titolari della materia, e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi siglati, per assicurare la
fondamentale presenza e uniforme distribuzione di un adeguato numero
di DOS (Direttore operazione spegnimento). Tali DOS dovranno essere
dotati di professionalita' adeguate alla valutazione dello scenario e
della sua evoluzione, nonche' di profilo di responsabilita' idoneo
per il coordinamento delle attivita' delle squadre a terra e dei
mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento
prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio
2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56;
le amministrazioni regionali e delle province autonome e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi
delle competenze di altre strutture, alla formazione e aggiornamento
costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli,
cosi' da assicurare, con sempre maggiore continuita', il
miglioramento delle tecniche di spegnimento e una maggiore sicurezza
degli operatori stessi;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n.
353 del 2000, un adeguato assetto della propria sala operativa
unificata permanente (SOUP) prevedendone un'operativita' di tipo
continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed
integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali,
nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di
volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia
e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria
partecipazione alle attivita' delle sale operative unificate
permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente
formato, all'operativita' di tipo continuativo nelle stesse. Allo
scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei
ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la
standardizzazione delle conoscenze del personale delle sale operative
unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
garantiscano un costante collegamento tra le sale operative unificate
permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia'
integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro
operativo aereo unificato (COAU) e la sala situazione Italia del
Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della
richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla
situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli
incendi in zone di interfaccia. In proposito, e' indispensabile che
il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego
tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le
risorse aeree della flotta di Stato ove piu' necessario in ogni
momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego, rendendolo piu' tempestivo
ed efficace;
le amministrazioni regionali e delle province autonome e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la
puntuale attuazione delle indicazioni operative «concorso della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi»,
emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la
prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche'
l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il
tramite delle sale operative unificate permanenti, provvedano alla
razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento
indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del
Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale
necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
promuovano un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub
presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali
attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi
di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico
aereo;
le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino
tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art.
712 del Codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni e
opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di
intralcio alle relative attivita', siano provvisti di segnali,
rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea
antincendio;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti
idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati nelle attivita' antincendio boschivo, ivi compreso
l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento
delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche
temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al
carico d'acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti,
valutino la possibilita' di individuare ulteriori laghi per il
prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta
attiva agli incendi boschivi;
le amministrazioni regionali e delle province autonome,
considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla
disponibilita' idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti
idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con
i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunita' di
prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di
una richiesta di intervento del mezzo aereo;
le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con
le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a
ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da
parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le
attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale
intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora
minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;
il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere
gli aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su
richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto
tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio
dello Stato;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di
concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo,
sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa' concessionarie delle
autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la
tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilita' e
percorribilita' dei tratti di competenza che dovessero essere
interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti da
incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi
ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti;
le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino
la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e
province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi
boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra
strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di
potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di
gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

 

(Attività antincendio boschivo 2026)

 

(Photo credits)

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