Attività antincendio boschivo per l’estate 2021

Non mancano raccomandazioni anti Covid

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti.

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Questo il titolo del comunicato emanato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e rivolto ai dicasteri competenti al fine di offrire indicazioni utili al contrasto del fenomeno.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO 

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi
conseguenti. (21A03308)

(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021)

Alla dott.ssa Luciana Lamorgese
Ministro dell'interno

All'on. Lorenzo Guerini
Ministro della difesa

Al sen. Stefano Patuanelli
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Al prof. Roberto Cingolani
Ministro della transizione ecologica

Al prof. Enrico Giovannini
Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili

All'on. Dario Franceschini
Ministro della cultura

All'on. Mariastella Gelmini
Ministro per gli affari
regionali e autonomie

Ai presidenti delle regioni
e delle province autonome

e, p.c.

Al Presidente dell'Unione
delle province italiane

Al Presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.
152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di
svolgimento delle attivita' antincendio boschivo nel periodo estivo
che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine
il 30 settembre 2021.
In vista della stagione estiva 2021, per una piu' efficace azione
di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonche' ai
rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. delle
considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi
anni e in particolare dall'andamento della campagna antincendio
boschivo 2020 che ha visto la concomitante presenza di fenomeni
incendiari e la gestione dell'emergenza COVID-19.
L'andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2020 e'
stato per gran parte del periodo in linea con quanto accaduto nel
2019, fatta eccezione per una recrudescenza del fenomeno che si e'
avuta nella coda della campagna. Nonostante questa persistenza,
l'intensita' e la localizzazione degli eventi ha impegnato il sistema
antincendio boschivo in tutte le sue componenti sia regionali che
nazionali, senza, tuttavia, metterne in crisi la capacita' di
risposta operativa.
E' opportuno evidenziare che quanto riscontrato a fine campagna
e' il risultato delle condizioni ambientali che si sono verificate
nel 2020, e della capacita' del sistema di attenzionare adeguatamente
la materia e porre in essere le azioni necessarie a mitigare gli
effetti degli incendi boschivi e di interfaccia e a garantire
un'adeguata risposta agli eventi, anche in condizioni del tutto nuove
e non prevedibili come la concomitante gestione dell'emergenza
COVID-19 che ha inevitabilmente richiesto un maggiore impegno alle
diverse componenti del sistema.
Anche l'organizzazione e, plausibilmente, lo svolgimento della
campagna 2021 saranno condizionati dalla concomitante presenza
dell'emergenza sanitaria. Confido nella capacita' del sistema di
adattare le proprie capacita' a questa situazione che continua a
impegnare oltremodo il nostro Paese in tutte le sue componenti,
statali e locali, con forti impatti sui diversi aspetti economici,
politici, sociali e culturali. Come dimostrato dagli eventi
incendiari dello scorso anno, gli incendi boschivi continueranno a
caratterizzare il nostro Paese indipendentemente dalla concomitante
emergenza pandemica. E' pertanto opportuno predispone per tempo tutte
le azioni necessarie cosi' da non vanificare gli sforzi fatti dal
sistema antincendio boschivo del nostro Paese negli ultimi anni.
La presente comunicazione riporta un'analisi del fenomeno degli
incendi boschivi in Italia negli ultimi anni e, in allegato, le
raccomandazioni tecniche, quale parte integrante, per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi
conseguenti, per la prossima stagione estiva. Tali indicazioni sono
rivolte a tutte le amministrazioni che a vario titolo partecipano
alle attivita' di contrasto agli incendi boschivi ed in particolare
alle amministrazioni regionali e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, pienamente responsabili della materia antincendio
boschivo ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, che
continueranno a curare l'adeguamento dei propri sistemi di risposta
agli incendi boschivi, nei tre ambiti della previsione, prevenzione e
lotta attiva, in relazione alle specificita' dei relativi contesti
ambientali e territoriali. Per le Province autonome di Trento e di
Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
E' pertanto necessario che le diverse amministrazioni statali ed
i relativi corpi dello Stato sollecitino le loro diramazioni
territoriali affinche' supportino, qualora richiesto, ed ognuno per i
propri ambiti di competenza, quelle regionali e provinciali
nell'approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi.
Come e' noto, gli incendi boschivi, di interfaccia e i rischi
conseguenti, sono legati all'andamento delle condizioni climatiche e
meteorologiche. L'analisi della campagna 2020 ha evidenziato come la
stagione sia stata in media con quanto atteso, con una recrudescenza
nella coda del periodo estivo. Tutto il periodo e' stato
caratterizzato da condizioni favorevoli all'innesco e alla
propagazione degli incendi boschivi e d'interfaccia in gran parte del
territorio, ma che raramente hanno fatto registrare valori estremi.
La condizione climatica si e' tradotta in un alto numero di incendi
che hanno prodotto situazioni di «stress» locali per i sistemi di
risposta, dovute piu' alla concomitanza degli eventi che alla loro
severita'.
Appare opportuno fare considerazioni sul fenomeno degli incendi
come manifestazione di cambiamenti climatici e ambientali in atto su
scala globale. Anche analizzando quanto accaduto in Europa lo scorso
anno (2020), si nota come gli incendi abbiamo interessato diversi
Paesi prima non colpiti dal fenomeno, in particolare nei mesi
invernali e primaverili. Il verificarsi di eventi «anomali» o
«estremi» si registra in tutti i continenti; basti pensare agli
incendi che hanno interessato l'Australia e l'America nel 2020, che
hanno messo in evidenza le possibili conseguenze di eventi incendiari
di grosse dimensioni con impatti rilevanti sulla flora e la fauna
oltre che sull'ambiente antropizzato. E' opportuno trarre
insegnamento da quanto accade nel resto del mondo e considerare
questi accadimenti come manifestazione dei cambiamenti climatici e
ambientali in atto, ai quali adeguare i sistemi di risposta e gli
scenari di riferimento, calibrando le attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia
urbano-rurale, con un approccio sinergico e multisettoriale che
permetta di valutare scenari di rischio fino ad ora non considerati
nel nostro Paese.
Il Dipartimento della protezione civile, nell'ottica di favorire
le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio
boschivo e di protezione civile, continuera' a curare
l'organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario solitamente
organizzati prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo
estiva per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema
antincendio boschivo nel suo complesso e, subito dopo, per analizzare
congiuntamente le eventuali criticita' riscontrate durante la
campagna estiva, con l'auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di
quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica delle proprie
organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di
medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il
sistema anche in occasione degli eventi a venire.
Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile
proseguira' le attivita' di coordinamento del Tavolo tecnico
interistituzionale nel settore antincendio boschivo che a partire
dalla sua istituzione a seguito degli eventi del 2017 rappresenta un
approccio di sistema basato sulla condivisione di informazioni ed
esperienze e sulla standardizzazione di formazione e procedure. In
questo processo che ha come obiettivo il miglioramento della
capacita' ed efficacia operativa, e' necessario che le regioni e le
province autonome continuino a favorire le azioni di sinergia tra i
vari soggetti coinvolti, anche implementando le proposte del Tavolo
tecnico interistituzionale che, se opportunamente attuate,
favoriranno l'omogeneizzazione del sistema, dal livello locale a
quello nazionale.
Cio' premesso, e' il caso di ricordare che i presidenti delle
regioni e delle province autonome sono pienamente titolari della
competenza antincendio boschivo ai sensi della legge n. 353/2000, e
che, tenendo conto della situazione emergenziale COVID-19 in corso e
delle attivita' fino ad ora messe in campo, e' auspicabile che si
attivino tempestivamente nell'organizzare, anche per il corrente anno
2021, i propri sistemi antincendio boschivo in termini di risorse
umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior
efficienza possibile, al fine di garantire adeguati livelli di
risposta a tutela della vita, dell'integrita' fisica, dei beni, degli
insediamenti, degli animali e dell'ambiente in generale. Analogo
auspicio e' rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo
competenti nel settore, affinche' promuovano le attivita' dei
dipendenti Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Forze armate e delle Prefetture - uffici territoriali di
Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema
Paese nelle sue diverse componenti.
In particolare, al fine di meglio predisporre tutte le attivita'
per la prossima campagna antincendio boschivo 2021, si invitano le
SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler
promuovere le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi cosi' come descritto in allegato.
Il Dipartimento della protezione civile continuera' a garantire
la previsione delle condizioni di suscettivita' all'innesco e alla
propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino
nazionale di previsione del pericolo incendi.
Il Dipartimento della protezione civile continuera' inoltre ad
assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su
richiesta delle Sale operative unificate permanenti a supporto dei
mezzi terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture
regionali e provinciali, nonche' a svolgere il monitoraggio e la
vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire, per
quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed
assistenza.
In considerazione del particolare rischio pandemico derivante da
COVID-19, e per consentire la massima tutela del personale volontario
impiegato a supporto delle competenti strutture operative nelle
attivita' di spegnimento a terra svolte nell'ambito della lotta agli
incendi boschivi e coordinate dalle sale operative regionali, o
comunque secondo quanto disposto dai piani operativi regionali, il
Dipartimento della protezione civile continuera' a garantire la
copertura assicurativa integrativa, attivata in concomitanza con la
dichiarazione dello stato di emergenza per le forze di volontariato
impegnate nelle attivita' ad esso legate, anche per i volontari delle
organizzazioni di volontariato, iscritte all'elenco nazionale di cui
al comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, che
saranno coinvolti nelle operazioni di lotta attiva. Da detta
copertura saranno pertanto escluse tutte le attivita' di
monitoraggio, prevenzione e quelle non riconducibili alla tipologia
di eventi sopra citati.
In ultimo, preme ricordare l'importanza che a tutti gli operatori
antincendio, siano essi personale impiegato a terra che operante in
volo, siano garantite le migliori condizioni di sicurezza che
dovranno essere assicurate attraverso la formazione e l'ausilio di
adeguati dispositivi di protezione individuale e adeguati strumenti
di lavoro, cosi' come stabilito dalla disciplina ordinaria e
straordinaria emanata a seguito dell'emergenza COVID-19, e attraverso
lo scambio di informazioni fra i vari soggetti che operano sul
territorio.
Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti
raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti
istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per
garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa
nella campagna antincendio boschivo del 2021.
Roma, 6 maggio 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Allegato
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2021.
Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi
boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.
a) Attivita' di previsione e prevenzione:
tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per
favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le
strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita' AIB,
ma anche con quelle di protezione civile;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri
funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di
pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove
attuato, cio' consente una modulazione dell'organizzazione secondo le
condizioni di pericolo attese con la possibilita' di rinforzare le
attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme,
nonche' quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione
civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le
attivita' di informazione alla popolazione sui livelli di rischio
presenti e le norme di comportamento da adottare. Allo scopo, in
riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e
province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli
scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di
comportamento»;
tutti i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva
competenza, collaborino nella promozione di forme di
sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle societa' che
gestiscono le infrastrutture e, se del caso, valutino e dispongano
gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione del bosco,
cosi come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra
l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, da attuare in tempi
compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione,
inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale
nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di
interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche
archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso
turistico;
le amministrazioni comunali vorranno mettere in atto le
necessarie azioni di prevenzione di loro competenza, tra cui si
ricorda l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. l0 della legge n. 353/2000 e
l'emissione di specifiche ordinanze di settore anche seguendo quanto
proposto dal gia' citato Tavolo tecnico interistituzionale con lo
schema di ordinanza comunale «tipo» per attivita' di prevenzione
antincendio boschivo;
l'Arma dei Carabinieri provveda alla rilevazione dei dati sugli
incendi boschivi oltre che per le ordinarie finalita'
tecnico-amministrative e di polizia giudiziaria, anche per supportare
i comuni e le regioni/province autonome, qualora richiesto,
nell'iscrizione al catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
le amministrazioni regionali e delle province autonome, anche
in raccordo con l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, per quanto di rispettiva competenza, prevedano
specifiche azioni di promozione, monitoraggio e supporto tecnico alle
amministrazioni comunali nella realizzazione delle attivita' di
prevenzione;
le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario,
e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano
l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da
parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con
le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche
procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture
regionali preposte al coordinamento delle attivita' antincendio
boschivo;
le amministrazioni regionali e delle province autonome,
promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento dei personale appartenente alle
organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente
normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle
attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui
sorveglianza, vigilanza e presidio dei territorio in particolare
nelle aree e nei periodi a maggior rischio;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del
2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato,
strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione
delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi:
le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano alla revisione annuale del piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al
decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo
a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto
legislativo n. 177 del 2016;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto piano regionale
ed i piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato,
predisposti dal Ministero della transizione ecologica, ai sensi
dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili
agli incendi come viabilita' principale ed altre infrastrutture
strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per
l'incolumita' pubblica e privata;
le prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino,
laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette societa' di
gestione ed i vari enti interessati.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile:
le amministrazioni regionali e delle province autonome, le
prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni
territoriali delle diverse strutture operative nazionali, sostengano
e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei
piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di
carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di
incendi di interfaccia urbano rurale, oltreche' nella definizione
delle procedure di allenamento del sistema locale di protezione
civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di
rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la
peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione
dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli
insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche
temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili
all'innesco;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed
accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito
delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle
iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e
condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato,
nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di
lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi
particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior
rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di
interfaccia e di gestione dell'emergenza:
le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino
i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che
interessano il territorio regionale, modulando e potenziando
opportunamente le forze di terra con quelle aeree;
le amministrazioni regionali per responsabilita' ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dei singoli accordi
siglati, assicurino, altresi', l'indispensabile presenza di un
adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di
spegnimento, dotati di professionalita' e profilo di responsabilita'
tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle
squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo si ricorda il
documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale
per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione,
funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle
operazioni di spegnimento degli incendi boschivi», successivamente
adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
10 gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5
marzo 2020;
le amministrazioni regionali ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre
strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio
boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di
spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
tutti gli enti in indirizzo forniscano, se richiesto e nel
limite delle loro competenze, il loro contributo alla formazione
degli operatori antincendio boschivo, cosi da assicurare, con sempre
maggiore continuita', il miglioramento delle tecniche di spegnimento
ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n.
353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa
unificata permanente (SOUP), prevedendone un'operativita' di tipo
continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed
integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali,
nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di
volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia
e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
tutte le componenti e strutture operative competenti, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria
partecipazione alle attivita' delle SOUP, contribuendo, con proprio
personale adeguatamente formato, all'operativita' di tipo
continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento
prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal
Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente
la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale
delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 2020;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
garantiscano un costante collegamento tra le SOUP, di cui all'art. 7,
della legge n. 353 del 2000, e le sale operative regionali di
protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario
e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU)
e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile,
ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del
costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle
emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e'
indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu'
necessario in ogni momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego
rendendolo piu' tempestivo ed efficace;
le amministrazioni regionali valutino la possibilita' di
definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome,
per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non
solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed
operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del
dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile
assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le
regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti
dei fondi disponibili;
le amministrazioni regionali e delle province autonome ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la
puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi»,
emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la
prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche'
l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
le amministrazioni regionali e delle province autonome per il
tramite delle SOUP provvedano alla razionalizzazione delle richieste
di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo
aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a
terra;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
promuovano un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub
presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali
attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi
di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico
aereo;
le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino
tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art.
712 del codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni ed
opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili
antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di
segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta
aerea antincendio;
le amministrazioni regionali e delle province autonome
incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti
idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati nelle attivita' antincendio boschivo; forniscano il
continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare
riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli
per la navigazione aerea ed al carico d'acqua, inoltre di concerto
con i Ministeri competenti, valutino la possibilita' di individuare
ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi;
le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con
le capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a
ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da
parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le
attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale
intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora
minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;
il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere
gli aeroporti dell'Aeronautica militare in stato di allerta per
garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della
flotta aerea antincendio dello Stato;
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, anche di concerto con le Prefetture - Uffici
territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa'
concessionarie delle autostrade e le Ferrovie dello Stato al fine di
assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di
viabilita' e percorribilita' dei tratti di competenza che dovessero
essere interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti
da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi
ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.

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