Attività ecosostenibili: semplificazioni in arrivo. Si tratta in particolare del regolamento delegato (Ue) 2026/73 della Commissione, del 4 luglio 2025, che modifica:
- il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili;
- i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Il regolamento, pubblicato sulla G.U.U.E. L dell'8 gennaio 2026, è riportato di seguito; gli allegati sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.
Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione, del 4 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali
(G.U.U.E. L dell'8 gennaio 2026)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(omissis)
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:
(1) all’articolo 2 sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 quinquies seguenti:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo al fatturato di cui all’allegato I, sezione 1.1.1, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il fatturato cumulativo risultante da tali attività economiche è inferiore al 10 % del denominatore del KPI relativo al fatturato di cui all’allegato I, sezione 1.1.1, primo paragrafo, del presente regolamento.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all’allegato I, sezione 1.1.2, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese in conto capitale cumulative connesse a tali attività economiche sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all’allegato I, sezione 1.1.2.1, del presente regolamento.
1 quater. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese operative di cui all’allegato I, sezione 1.1.3, del presente regolamento, laddove le spese operative non siano rilevanti per il modello aziendale di un’impresa non finanziaria, detta impresa può astenersi dal valutare se le spese operative connesse all’insieme delle sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia a condizione che:
(a) l’impresa renda noto il valore totale del denominatore del KPI relativo alle spese operative di cui all’allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento;
(b) l’impresa spieghi per quale motivo le spese operative non sono rilevanti per il suo modello aziendale.
Laddove in linea di principio le spese operative siano rilevanti per il modello aziendale di un’impresa non finanziaria, essa può astenersi dal valutare se talune sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese operative cumulative connesse a tali attività sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in operative di cui all’allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento.
1 quinquies. Il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative connesse alle attività cui si applicano i paragrafi da 1 bis a 1 quater sono indicati separatamente come fatturato, spese in conto capitale o spese operative non rilevanti.»;
(2) all’articolo 3 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, i gestori di attività finanziarie possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI di cui all’allegato III, sezione 1.2, del presente regolamento.
Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.»;
(3) all’articolo 4 sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 septies seguenti:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se gli attivi in bilancio di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme degli attivi in bilancio di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all’allegato V, sezione 1.1.2, del presente regolamento per lo stock e i flussi, rispettivamente.
Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali garanzie è inferiore al 10 % del valore dell’insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle garanzie finanziarie per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all’allegato V, sezione 1.2.2.1, del presente regolamento.
Le garanzie finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come garanzie finanziarie non rilevanti.
1 quater. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle attività finanziarie gestite per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all’allegato V, sezione 1.2.2.2, del presente regolamento.
Le attività finanziarie gestite cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie gestite non rilevanti.
1 quinquies. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se i ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % del valore dell’insieme dei ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo a commissioni e compensi di cui all’allegato V, sezione 1.2.3, del presente regolamento.
I ricavi da commissioni e compensi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come commissioni e compensi non rilevanti.
1 sexies. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme delle attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione di cui all’allegato V, sezione 1.2.4, del presente regolamento.
Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.
1 septies. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal comunicare i KPI di cui all’allegato V quando il valore cumulativo del fatturato netto generato dalle attività oggetto di tali KPI è inferiore al 10 % del loro fatturato netto totale.»;
(4) all’articolo 5 sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme degli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all’allegato VII, sezione 2, del presente regolamento.
Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se i ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % dell’insieme dei ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo ai ricavi di cui all’allegato VII, sezione 3, del presente regolamento.
I ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come ricavi non rilevanti.»;
(5) all’articolo 6 sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione non vita possono astenersi dal valutare se i premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita, o, se del caso, da riassicurazioni siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando i ricavi cumulativi derivanti da tali premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo ad attività di sottoscrizione di cui all’allegato IX, sezione 2, del presente regolamento.
I premi lordi contabilizzati o i ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come premi lordi contabilizzati non rilevanti o ricavi non rilevanti.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell’insieme degli attivi di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del KPI relativo agli investimenti di cui all’allegato IX, sezione 1, del presente regolamento.
Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.»;
(6) l’articolo 7 è così modificato:
(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Derivati, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, prestiti interbancari a vista e altre categorie di attivi non menzionati all’articolo 7, paragrafo 6, ivi compresi avviamento e merci, sono esclusi dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
3. Tutte le esposizioni verso imprese che, nel corso dell’esercizio finanziario, non sono tenute a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o che non appartengono a gruppi di imprese tenuti a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della medesima direttiva, sono escluse dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
In deroga al primo comma, le esposizioni verso società veicolo sono incluse al denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie se le società veicolo finanziano:
(a) entità soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l’impresa madre della società veicolo è soggetta all’articolo 29 bis della predetta direttiva;
(b) attivi operati da entità soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l’impresa madre della società veicolo è soggetta all’articolo 29 bis della predetta direttiva.
In deroga al primo comma, le imprese finanziarie possono includere al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione le esposizioni seguenti:
(a) esposizioni verso imprese di cui al primo comma che comunicano su base volontaria gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente agli allegati da I a XI del presente regolamento;
(b) esposizioni verso imprese di cui al primo comma di cui si conosce l’impiego dei proventi.
Se si applica il terzo comma, le esposizioni ivi menzionate sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie come segue:
(a) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera a), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie previa ponderazione in funzione degli indicatori fondamentali di prestazione comunicati su base volontaria dalle controparti conformemente al metodo stabilito negli allegati III, V, VII e IX del presente regolamento;
(b) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera b), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che tali esposizioni finanziano, sulla base delle informazioni fornite dalle controparti.»;
(b) il paragrafo 4 è soppresso;
(c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, i prestiti e gli strumenti di cui si conosce l’impiego dei proventi e che sono detenuti da imprese finanziarie che finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, in assenza di allineamento delle attività economiche o degli attivi finanziati ai criteri di vaglio tecnico modificati, sono indicati come allineati a norma del presente regolamento fino a cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che modificano tali criteri di vaglio tecnico.
6. Le imprese finanziarie forniscono una scomposizione nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione, ove applicabile, per:
(a) esposizioni verso imprese non finanziarie e investimenti in dette imprese;
(b) esposizioni verso imprese finanziarie e investimenti in dette imprese;
(c) esposizioni ammissibili alla tassonomia verso clienti al dettaglio;
(d) esposizioni verso pubbliche amministrazioni locali;
(e) beni immobili;
(f) esposizioni verso imprese di cui all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, e investimenti in dette imprese.»;
(d) il paragrafo 7 è soppresso;
(e) sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:
«8. Nel comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente al presente regolamento, le imprese finanziarie indicano nei modelli:
(a) le esposizioni e gli investimenti che finanziano attività economiche non rilevanti delle controparti che sono imprese non finanziarie, comunicate conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, previa ponderazione delle esposizioni verso tali controparti in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle controparti costituita da attività economiche non rilevanti;
(b) le esposizioni verso controparti che sono imprese finanziarie, previa ponderazione di tali esposizioni in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione di tali controparti costituita da attività non valutate dalle controparti conformemente al presente paragrafo;
(c) le attività, le esposizioni e gli investimenti che le imprese comunicanti ritengono non rilevanti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 bis, all’articolo 4, paragrafi da 1 bis a 1 sexies, all’articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, e all’articolo 6, paragrafi 1 bis e 1 ter, a seconda dei casi;
(d) le esposizioni verso imprese finanziarie che fanno la dichiarazione di cui all’articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento e gli investimenti in dette imprese.
9. Fino al 31 dicembre 2027, a eccezione dell’articolo 8, paragrafo 2, e del presente paragrafo, gli articoli da 2 a 8 non si applicano alle imprese finanziarie che non dichiarano a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 di avere attività economiche associate a tale regolamento, purché dette imprese rendano note le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento includendo nella propria relazione sulla gestione la frase seguente:
“Non si dichiarano attività associate alle attività economiche considerate ecosostenibili a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)”.»;
(7) all’articolo 8, i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:
(a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
(b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.
7. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:
(a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
(b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.
8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui agli allegati II, IV, VI, VIII e X del presente regolamento.»;
(8) all’articolo 10, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le sezioni 1.2.3 e 1.2.4 dell’allegato V si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2028.»;
(9) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
(10) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
(11) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
(12) l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
(13) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
(14) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
(15) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;
(16) l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;
(17) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento;
(18) l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento;
(19) l’allegato XI è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento;
(20) l’allegato XII è soppresso.
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:
(1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento;
(2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento.
Articolo 3
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2486
Il regolamento delegato (UE) 2023/2486 è così modificato:
(1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato XIV del presente regolamento;
(2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato XV del presente regolamento;
(3) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato XVI del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Le imprese possono tuttavia applicare i regolamenti (UE) 2021/2178, (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 come applicabili al 31 dicembre 2025 per l’esercizio finanziario avente inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




