Tassonomia Ue: integrato il regolamento (Ue) 2020/852

Tassonomia Ue
Fissati i criteri tecnici relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Tassonomia Ue: integrato il regolamento (Ue) 2020/852 con la pubblicazione del regolamento 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 sulla G.U.C.E. L del 21 novembre 2023.

La tassonomia Ue è un sistema di classificazione coniato dall’Ue che fornisce definizioni e soglie quantitative appropriate per le quali le attività economiche possono essere considerate (e definirsi) sostenibili.

In particolare, il regolamento 2023/2486 fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale:

  • all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
  • alla transizione verso un’economia circolare;
  • alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi,
  • e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, il nuovo provvedimento modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative alle attività economiche in esame.

Di seguito il testo dell'articolato del regolamento 2023/2486; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

(G.U.C.E. L del 21 novembre 2023)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088[1] GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13., in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1)                Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.

(2)               L’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impongono alla Commissione di adottare atti delegati al fine di fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, nonché di fissare, per ogni obiettivo ambientale interessato di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento, criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se l’attività economica arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

(3)               La comunicazione della Commissione, del 6 luglio 2021, «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile»[3]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» [COM(2021) 390 final]. ha annunciato l’introduzione dei criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Questi criteri di vaglio tecnico dovrebbero essere adottati in aggiunta a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione[4]Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1)..

(4)                  I criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero, al pari di quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139, ove possibile, seguire la classificazione delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).. La descrizione specifica delle attività economiche per le quali è opportuno fissare i criteri di vaglio tecnico dovrebbe includere i riferimenti indicativi ai codici NACE ad esse associabili, così da aiutare le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari a individuarle. I riferimenti dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell’attività fornita nella descrizione.

(5)                  I criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero assicurare che l’attività economica ha un impatto positivo su uno di questi obiettivi. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto fare riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno di questi obiettivi. I criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, Do No Significant Harm) dovrebbero assicurare che l’attività economica non abbia un impatto negativo significativo sull’ambiente, ivi compreso sul clima. Di conseguenza è opportuno che i criteri specifichino le prescrizioni minime che l’attività economica deve soddisfare per essere considerata ecosostenibile.

(6)                  I criteri di vaglio tecnico per determinare se un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale dovrebbero, secondo il caso, poggiare sul diritto vigente e sulle migliori pratiche, norme tecniche e metodologie dell’Unione, nonché su norme tecniche, pratiche e metodologie consolidate elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. Se un determinato settore strategico non dispone di norme tecniche, pratiche e metodologie, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero poggiare su norme tecniche consolidate elaborate da organismi privati riconosciuti a livello internazionale.

(7)                  Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un’attività abilitante ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento. Per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale agli obiettivi ambientali proprio in virtù della sua natura.

(8)                I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine dovrebbero tradurre la necessità di conseguire il buono stato di tutti i corpi idrici e prevenire il deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato, e la necessità di conseguire il buono stato ecologico delle acque marine o prevenire il deterioramento delle acque marine che sono già in buono stato ecologico. È pertanto opportuno dare la preminenza alle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi.

(9)                Il quadro dell’Unione per la protezione delle acque[6]In particolare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del  24.12.2008,  pag.  84),  la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19), la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19), la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37), e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). garantisce un approccio integrato alla gestione delle acque, nel rispetto dell’integrità degli ecosistemi nel loro insieme. È pertanto opportuno che i criteri di vaglio tecnico siano intesi a contrastare gli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, proteggere la salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, migliorare la gestione delle acque e l’efficienza idrica, garantire l’uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini, contribuire al buono stato ecologico delle acque marine e al raggiungimento e al mantenimento, in generale, di un buono stato o di un buon potenziale dei corpi idrici, compresi quelli superficiali e sotterranei. I criteri di vaglio tecnico per il trattamento delle acque reflue urbane in quanto attività che offre un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali dovrebbero essere riesaminati e, se necessario, riveduti, tenendo conto del pertinente diritto dell’Unione, compresa la direttiva 91/271/CEE del Consiglio[7]Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)..

(10)             Per quanto riguarda le soluzioni ispirate e sostenute dalla natura, che offrono benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a rafforzare la resilienza, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero mirare a proteggere dalle inondazioni o dalla siccità e a prevenirle, migliorando nel contempo la ritenzione idrica naturale, la biodiversità e la qualità delle acque.

(11)              La transizione verso un’economia circolare è un fattore che favorisce la sostenibilità ambientale e genera benefici significativi per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la protezione e la conservazione della biodiversità, la riduzione e il controllo dell’inquinamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. L’economia circolare nasce dalla necessità che le attività economiche promuovano l’uso efficiente delle risorse attraverso un loro adeguato riutilizzo e riciclaggio. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero pertanto assicurare che, nella fase di progettazione e produzione, l’operatore abbia cura di conservare il valore del prodotto nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il suo ciclo di vita. Durante la fase d’uso, il prodotto dovrebbe essere sottoposto a manutenzione per prolungarne la vita e ridurre al tempo stesso la quantità di rifiuti. Il prodotto dovrebbe essere smontato o trattato dopo il suo uso perché possa essere riutilizzato o riciclato per fabbricarne un altro. Questo approccio può ridurre la dipendenza dell’economia dell’Unione dai materiali importati da paesi terzi, in special modo le materie prime critiche. È pertanto opportuno dare la preminenza alle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi.

(12)           Quando si considera un prodotto nell’ottica della circolarità, le fasi della progettazione e della produzione sono determinanti per garantirne la durabilità, il potenziale riutilizzo e la riciclabilità. Queste fasi sono fondamentali anche per ridurre il contenuto di sostanze pericolose e sostituire le sostanze estremamente preoccupanti nei materiali e nei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. I criteri di vaglio tecnico per le attività di fabbricazione che contribuiscono in modo sostanziale alla transizione verso l’economia circolare dovrebbero pertanto stabilire specifiche di progettazione per la longevità, la riparabilità e il riutilizzo dei prodotti, così come specifiche relative all’impiego di materiali, sostanze e processi che consentano un riciclaggio di qualità del prodotto. L’uso di sostanze pericolose dovrebbe essere ridotto al minimo. Ove possibile, i criteri dovrebbero anche imporre l’uso di materiali riciclati per la fabbricazione del prodotto stesso.

(13)           Nel seguito dato alle comunicazioni della Commissione «Il Green Deal europeo» dell’11 dicembre 2019[8]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final]., «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare» dell’11 marzo 2020[9]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final]., «Strategia europea per la plastica» del 16 gennaio 2018[10]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» [COM(2018) 28 final]., e «Quadro strategico dell’UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili» del 30 novembre 2022[11]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro strategico dell’UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili» [COM(2022) 682 final]., i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione degli imballaggi di plastica dovrebbero essere integrati, riesaminati e, se necessario, rivisti tenendo conto del diritto pertinente dell’Unione, compresa la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). e le sue future revisioni.

(14)           In assenza di criteri di sostenibilità giuridicamente concordati sul ruolo della biomassa negli imballaggi di plastica, i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di imballaggi di plastica che apportano un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare vertono sull’uso delle materie prime da rifiuti organici. Tenuto conto degli sviluppi tecnologici e politici futuri, compreso il riesame della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)., e dell’eventuale contributo ad altri obiettivi ambientali, potrebbe essere necessario rivedere questi criteri.

(15)           Una buona gestione dei rifiuti è una componente fondamentale dell’economia circolare e contribuisce a evitare che i rifiuti abbiano un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana. La legislazione dell’Unione in materia[14]Cfr. in particolare l’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).migliora la gestione dei rifiuti stabilendo una gerarchia del loro trattamento, in base alla quale va data precedenza alla prevenzione dei rifiuti, alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, seguiti da altri tipi di recupero, tra cui la valorizzazione energetica, e solo in ultima istanza lo smaltimento sotto forma, ad esempio, d’incenerimento senza recupero di energia o conferimento in discarica. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero pertanto mirare a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, aumentare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, evitare di declassarli e di smaltirli in discarica. Tenendo conto del fatto che i materiali adatti a essere reintrodotti nell’economia circolare, come i metalli e i sali inorganici, possono essere riciclati a partire dai prodotti di combustione, in particolare dalle ceneri pesanti generate dall’incenerimento dei rifiuti non pericolosi, è opportuno considerare l’introduzione dei criteri di vaglio tecnico per questa attività di riciclaggio.

(16)           Il settore della costruzione e della demolizione è responsabile del 37 % dei rifiuti prodotti nell’Unione[15]Banca dati di Eurostat Statistics Explained, che presenta i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).. Nella transizione verso l’economia circolare è perciò importante garantire che i materiali utilizzati nel processo di costruzione e manutenzione degli edifici e di altre opere di ingegneria civile provengano principalmente da materie (prime secondarie) riutilizzate o riciclate, e siano a loro volta preparati per essere riutilizzati o riciclati quando l’opera costruita è demolita. È quindi opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione di quelli esistenti, la demolizione o lo smantellamento di edifici e altre strutture, la manutenzione di strade e autostrade e l’uso del calcestruzzo nei progetti di ingegneria civile. Occorre considerare la circolarità dei materiali e dell’opera costruita nella fase di progettazione e in tutte quelle successive, fino allo smantellamento. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto improntati ai principi della progettazione e della produzione circolari e all’uso circolare dei materiali utilizzati per la costruzione.

(17)            Un’ampia serie di nuovi servizi sostenibili, modelli di «prodotto come servizio» (product-as-service) e soluzioni digitali consente di migliorare la qualità della vita, creare posti di lavoro innovativi e incrementare le conoscenze e le competenze. Come si legge nella comunicazione «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva», l’economia circolare fornisce prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti e economicamente accessibili, che durano più a lungo e sono concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che i servizi innovativi sostenibili contribuiscono in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero pertanto riguardare le attività che prolungano la vita dei prodotti.

(18)           Le soluzioni digitali, compreso l’uso di passaporti digitali dei prodotti, possono fornire dati in tempo reale sull’ubicazione, sulle condizioni e sulla disponibilità di un articolo e aumentare la tracciabilità dei materiali, migliorando in tal modo la conservazione del valore in ogni decisione di progettazione, fabbricazione e consumo. Ciò, a sua volta, consente agli operatori economici di adottare modelli imprenditoriali circolari, compreso il modello «prodotto come servizio», separando in ultima analisi l’attività economica dall’uso delle risorse naturali e migliorandone l’impatto sull’ambiente. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le nuove soluzioni digitali capaci di rendere più trasparenti ed efficienti il monitoraggio e l’azione di contrasto nel settore ambientale, compreso il processo decisionale nella gestione integrata delle risorse idriche.

(19)           I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento dovrebbero tradurre la necessità di eliminare l’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari. L’inquinamento può causare malattie e, di conseguenza, morti premature. A risentire degli effetti più nocivi dell’inquinamento sulla salute umana sono in genere i gruppi più vulnerabili[16]Relazione n. 22/2018 dell’Agenzia europea dell’ambiente, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.. L’inquinamento minaccia anche la biodiversità e contribuisce all’estinzione di intere specie. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo»[17]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final]., i benefici economici della lotta all’inquinamento sono considerevoli e i benefici per la società superano di gran lunga i costi.

(20)          In linea con l’ambizione espressa dalla Commissione nella comunicazione del 14 ottobre 2020 «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche»[18]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» [COM(2020) 667 final]., per contribuire a prevenire e a ridurre l’inquinamento occorre innanzitutto eliminare progressivamente le sostanze più nocive dai prodotti per uso professionale o di consumo, tranne nei casi in cui il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società, e sostituire o ridurre al minimo, per quanto possibile, la produzione e l’uso delle sostanze potenzialmente pericolose.

(21)           L’inquinamento causato da alcuni principi attivi farmaceutici può comportare rischi per l’ambiente e la salute umana, come rilevato nella comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2019 «Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci»[19]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, «Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci» [COM(2019) 128 final].. I criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di principi attivi e di medicinali dovrebbero pertanto mirare a promuovere la produzione e l’uso di sostanze già presenti in natura o classificate come facilmente biodegradabili.

(22)          Tra le strade percorribili per proteggere l’ambiente dall’inquinamento e migliorarne lo stato vi sono la prevenzione e la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella fase di fine vita dei prodotti e il risanamento dell’ambiente inquinato. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti pericolosi che presentano un rischio maggiore per l’ambiente e la salute umana rispetto ai rifiuti non pericolosi, e criteri di vaglio tecnico per la decontaminazione delle discariche non conformi, delle discariche abbandonate o illegali e dei siti e delle aree contaminati.

(23)          I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero tradurre la necessità di proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità per conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o la necessità di proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni. La perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi sono tra le minacce principali che l’umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio[20]Forum economico mondiale, The Global Risks Report 2020, 2020..

(24)          La conservazione della biodiversità ha vantaggi economici diretti per molti settori dell’economia. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto essere tesi a mantenere o migliorare lo stato e le tendenze degli habitat terrestri, di acqua dolce e marini, degli ecosistemi e delle popolazioni delle relative specie di fauna e flora.

(25)          Il valore della biodiversità e dei servizi associati forniti dagli ecosistemi sani è importante per il turismo, in quanto contribuisce in modo significativo all’attrattiva e alla qualità delle destinazioni turistiche e, di conseguenza, alla loro competitività. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività ricettive turistiche puntando a garantire che esse rispettino principi e requisiti minimi adatti a proteggere e sostenere la biodiversità e gli ecosistemi e a contribuire alla loro conservazione.

(26)          I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrecano un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali dovrebbero mirare a garantire che il contributo a un obiettivo ambientale non pregiudichi gli altri. I criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» sono pertanto essenziali per assicurare che la classificazione delle attività ecosostenibili sia all’insegna dell’integrità ambientale. È opportuno specificarli per tutte le attività che comportano il rischio di arrecare un danno significativo a un determinato obiettivo ambientale. Tali criteri dovrebbero tenere conto, sviluppandole, delle prescrizioni pertinenti del diritto vigente dell’Unione.

(27)          I criteri di vaglio tecnico intesi ad assicurare che le attività che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero assicurare che le attività con potenzialità di contributo sostanziale agli obiettivi ambientali diversi dalla mitigazione dei cambiamenti climatici non comportino emissioni significative di gas a effetto serra.

(28)         I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute in tutti i settori economici. I criteri di vaglio tecnico volti a garantire che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero pertanto applicarsi a tutte queste attività economiche. Tali criteri dovrebbero garantire che siano individuati i rischi attuali e futuri rilevanti per ogni attività economica e che siano attuate soluzioni di adattamento allo scopo di ridurre al minimo o evitare eventuali perdite o ripercussioni sulla continuità operativa.

(29)           È opportuno precisare criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine per tutte le attività che possono esservi d’ostacolo. Tali criteri dovrebbero essere tesi ad evitare che le attività economiche nuocciano al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine, imponendo di individuare e affrontare i rischi di degrado ambientale conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque o alle strategie marine degli Stati membri.

(30)           I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero essere elaborati secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna attività economica affinché queste non conducano a inefficienze nell’uso delle risorse né comportino una dipendenza da modelli di produzione lineare, e affinché si riducano o si evitino i rifiuti e quelli inevitabili siano gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Questi criteri dovrebbero inoltre garantire che le attività economiche non pregiudichino l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare.

(31)            I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento dovrebbero rispecchiare le specificità settoriali allo scopo di affrontare le fonti e i tipi di inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, facendo riferimento, se del caso, alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [21]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)..

(32)           È opportuno precisare i criteri per «non arrecare un danno significativo» alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per tutte le attività che possono comportare rischi per lo stato o le condizioni di habitat, specie o ecosistemi, esigendo, ove pertinente, che siano effettuate valutazioni dell’impatto ambientale o altre opportune valutazioni e che siano applicate le relative conclusioni. Questi criteri dovrebbero garantire che, anche in assenza dell’obbligo di procedere a una valutazione dell’impatto ambientale o a un’altra opportuna valutazione, le attività non comportino la perturbazione, la cattura o l’uccisione di specie giuridicamente protette o il deterioramento di habitat giuridicamente protetti.

(33)           I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute su tutti i settori dell’economia che dovranno perciò essere adattati agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro. In futuro dovranno essere stabiliti i criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici per tutti i settori e le attività economiche cui si applicano i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi di cui al presente regolamento.

(34)           L’inclusione di nuove attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 amplierà la serie di informazioni da comunicare a norma dell’articolo 8 del medesimo regolamento. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione[22]Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9)., adottato in base all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, per tenere conto dell’ambito di applicazione ampliato. È anche opportuno introdurre modifiche mirate nel regolamento delegato (UE) 2021/2178 per ovviare ad alcune incoerenze tecniche e giuridiche individuate durante la sua applicazione.

(35)           È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2178.

(36)           I quattro obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), e agli articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2020/852 sono strettamente interconnessi per quanto riguarda i mezzi con cui raggiungerli e i benefici che il raggiungimento di uno degli obiettivi può avere su altri. Le disposizioni che determinano se un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi sono pertanto strettamente correlate tra loro e alla necessità di ampliare gli obblighi di informativa stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2178. Occorre riunire dette disposizioni in un unico regolamento perché vi sia coerenza tra di esse ed entrino in vigore contemporaneamente, affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l’applicazione del regolamento (UE) 2020/852.

(37)            Affinché l’applicazione del regolamento (UE) 2020/852 evolva con gli sviluppi scientifici, tecnologici, strategici e del mercato, il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se del caso, modificato per quanto riguarda le attività che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico.

(38)           Il presente regolamento è coerente con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).e garantisce che si compiano i progressi di adattamento di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. La Commissione ha valutato i criteri di vaglio tecnico intesi ad assicurare che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, per accertarsi che siano coerenti con gli obiettivi e i traguardi del regolamento (UE) 2021/1119, come imposto dall’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo.

(39)           È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente per valutare se le rispettive attività economiche soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento e per comunicare l’esito di tale valutazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2178. La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita e le modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178 dovrebbero assicurare che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente di conformarsi agli obblighi di comunicazione a norma del suddetto regolamento,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Criteri di vaglio tecnico relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

 

Articolo 2

Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato II del presente regolamento.

 

Articolo 3

Criteri di vaglio tecnico relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato III del presente regolamento.

 

Articolo 4

Criteri di vaglio tecnico relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

 

Articolo 5

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178

Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

(1)      all’articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;

(2)     all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all’allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.

Dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

7.        Dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:

a)       la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;

b)      le informazioni qualitative di cui all’allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).

Dal 1° gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.»

(3)     gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato V;

(4)     l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI;

(5)     l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII.

 

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
2. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
3. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» [COM(2021) 390 final].
4. Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
5. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
6. In particolare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del  24.12.2008,  pag.  84),  la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19), la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19), la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37), e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
7. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
8. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final].
9. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].
10. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» [COM(2018) 28 final].
11. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro strategico dell’UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili» [COM(2022) 682 final].
12. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
13. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
14. Cfr. in particolare l’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
15. Banca dati di Eurostat Statistics Explained, che presenta i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).
16. Relazione n. 22/2018 dell’Agenzia europea dell’ambiente, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.
17. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].
18. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» [COM(2020) 667 final].
19. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, «Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci» [COM(2019) 128 final].
20. Forum economico mondiale, The Global Risks Report 2020, 2020.
21. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
22. Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
23. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

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