Autobus a elevata sostenibilità: pronti gli incentivi

Decreto 15 luglio 2022

Autobus a elevata sostenibilità.
Con il decreto 15 luglio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022), il ministero delle Infrastrutture ha previsto finanziamenti per l'acquisto di autobus a elevata sostenibilità indicando le modalità operative per farne richiesta.

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Autobus a elevata sostenibilità: gli importi

Per l'acquisto di autobus a elevata sostenibilità, il minInf a individuato le seguiti categorie di prodotti con relativi disponibilità e incentivi :

a) 20 milioni di euro per autobus M2 ed M3 di classe B, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a 50 mila euro;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a 40 mila euro;
3) CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a 30 mila euro;
b) 5 milioni di euro per autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a 70 mila euro;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a 60 mila euro;
3) CNG e LNG, per un incentivo pari a 50 mila euro;
c) 5 milioni di euro per autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore:
1) M2 di classe B con un incentivo pari 20 mila euro;
2) M3 di classe B con un incentivo pari 30 mila euro;
d) 20 milioni di euro per autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore con un incentivo pari a 40 mila euro.

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Autobus a elevata sostenibilità: la procedura

Per poter far accedere ai finanziamenti per l'acquisto di autobus a elevata sostenibilità è necessario seguire le procedure indicate all'art. 2 del decreto, avvalendosi della piattaforma istituzionale https://www.autobusaltasostenibilita.it

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento sui finanziamenti per l'acquisto di autobus a elevata sostenibilità con l'indicazione delle modalità di richiesta dei contributi.

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità' sostenibili
Decreto 15 luglio 2022  

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad
incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del
parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione
alternativa o a gasolio euro VI step E. (22A05889)

(Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 1, commi 14 e 15, legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;
Considerato che sul capitolo 7251, piano di gestione n. 5,
risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati a incentivare il
rinnovo del parco autobus, adibiti ai servizi di linea di lunga
percorrenza e ai servizi di noleggio con conducente strumentali al
turismo, con alimentazione alternativa ad elevata sostenibilità;
Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 10,5 milioni di
euro per l'annualita' 2020 in conto residui, a 21,2 milioni di euro
per l'annualita' 2021, a 18,3 milioni di euro per l'annualita' 2022;
Visto il regolamento n. 107 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) recante «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con
riguardo alla loro costruzione generale»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE)
n. 651/2014;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014, in
materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovracosto necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto
di persone e quelle dei costruttori di autobus;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'incentivo massimo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le
imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore
su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus,
attraverso l'acquisizione avvenuta in Italia, anche tramite locazione
finanziaria o patto di riservato dominio, di autobus M2 ed M3 di
classe III o B (di seguito «autobus») nuovi di fabbrica ad elevata
sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio
euro VI step E, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di
euro ripartite lungo l'arco temporale 2020/2022, al netto di quanto
dovuto, entro il limite del 1,5%, alla societa' Consap S.p.a. nella
sua qualita' di soggetto gestore.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli incentivi agli
investimenti di cui al presente decreto sono concedibili
esclusivamente se gli stessi investimenti siano avviati in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
4. Il proprietario, o se del caso l'utilizzatore, dell'autobus
acquisito non puo' essere sostituito da altro soggetto giuridico
entro il 31 dicembre 2026, pena - a seconda dei casi - il venir meno
dell'erogazione o la revoca dell'incentivo massimo erogato. La
continuita' aziendale, che non implica sostituzione di soggettivita'
giuridica, si ha nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti di
rami di azienda e regolarizzazioni di successioni ereditarie.

Art. 2

Modalità di funzionamento

1. Gli incentivi, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono prenotati a
favore di un'impresa con la presentazione di domanda degli stessi,
anche cumulativa per piu' autobus, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. A tal fine le domande per ottenere l'incentivo sono
ammesse all'istruttoria, solo quando sono presentate:
a) in costanza di disponibilita' di risorse utilizzabili. Il
raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti
costanti sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma
degli importi degli incentivi massimi erogabili richiesti nelle
domande pervenute e pubblicate, assieme al totale dell'importo di
quest'ultima somma, sulla piattaforma del soggetto gestore di cui
all'art. 5, comma 1. Qualora le domande siano presentate quando le
risorse sono esaurite, le stesse sono ammesse all'istruttoria solo
ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, ai sensi del comma
3;
b) tramite la piattaforma del soggetto gestore
https://www.autobusaltasostenibilita.it
c) firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa;
d) entro il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al termine individuato da decreto del
direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
e) contestualmente ad una dichiarazione del rappresentante legale
dell'impresa, sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa:
I. alla data del contratto di acquisto degli autobus;
II. all'importo, IVA esclusa, del corrispettivo, previsto nel
contratto di acquisto, o delle rate di finanziamento o di atto di
riservato dominio, previste nel piano di ammortamento a carico
dell'impresa istante, in scadenza entro il termine individuato da
decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto;
III. eventualmente alla avvenuta radiazione per rottamazione di
un autobus di classe inferiore ad euro VI.
2. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'incentivo non produca
nella fase di rendicontazione, entro il termine individuato da
decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, la quietanza di pagamento del corrispettivo previsto
dal contratto di acquisto o le quietanze delle rate previste dal
piano di ammortamento in scadenza, oltre alla prova dell'avvenuta
rottamazione di cui al comma 1, lettera e), punto III, e, in ogni
caso, nel corso della fase istruttoria ed in quella di
rendicontazione di cui all'art. 4, comma 1, quando il Soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili,
quest'ultimo ne fornisce comunicazione alla Commissione di cui
all'art. 4, comma 3, che previa validazione dell'istruttoria del
soggetto gestore, propone al direttore generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto il provvedimento motivato con cui dispone
la non ammissione dell'impresa istante all'incentivo o a parte di
esso. In questo caso il corrispondente importo precedentemente
accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena o,
se del caso, parziale disponibilita' delle risorse, con possibilita'
di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base
alla data di presentazione della domanda.
3. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle aree di
intervento di cui all'art. 3, lettere a) e b), comma 1, puo' essere
rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle domande
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di un'area in cui
le stesse non risultino sufficienti.

Art. 3

Investimenti ammissibili e importi dei contributi

1. Il fondo di cui al capitolo 7251, piano gestionale 5, salvo
quanto previsto al comma 2 e all'art. 1, comma 1, per finanziare i
seguenti investimenti relativi all'acquisto, anche mediante locazione
finanziaria e patto di riservato dominio, e' cosi' ripartito:
a) 20.000.000 euro per autobus M2 ed M3 di classe B, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a euro
50.000;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a
euro 40.000;
3) CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a euro 30.000;
b) 5.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a euro
70.000;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a euro
60.000;
3) CNG e LNG, per un incentivo pari a euro 50.000;
c) 5.000.000 euro per autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione
a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore:
1) M2 di classe B con un incentivo pari 20.000;
2) M3 di classe B con un incentivo pari euro 30.000;
d) 20.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o
categoria superiore con un incentivo pari ad euro 40.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un autobus
di cui al comma 1, lettere a) e b), dimostrino anche l'avvenuta
radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro
VI, viene riconosciuto un aumento dell'incentivo pari ad euro 5.000
qualora quest'ultimo, a pena di inammissibilita', sia stato in
disponibilita' per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Non sono cumulabili gli incentivi relativi ad un medesimo
autobus, erogabili ai sensi di differenti misure d'incentivazione,
allorche' i costi ammissibili siano i medesimi.

Art. 4

Fasi procedimentali

1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e
successive:
A. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo
dell'incentivo astrattamente spettante a ciascuna impresa richiedente
lo stesso, all'avvio della quale viene prodotta la dichiarazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera e), in allegato alla domanda degli
incentivi di cui all'art. 3, commi 1 e 2. In tale fase un apposito
contatore, predisposto dal soggetto gestore di cui all'art. 5,
effettua il costante aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a). In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le
domande saranno ammesse con riserva ai fini dell'eventuale
scorrimento dell'elenco degli istanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2;
B. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale,
entro il termine individuato da decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto, le imprese che hanno prodotto
una domanda ammissibile ai sensi della lettera a) e dell'art. 2,
comma 1, forniscono le quietanze e la prova dell'avvenuta
rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI, di cui
all'art. 2, comma 2. Qualora l'impresa richiedente non rispetti il
termine di cui al periodo precedente, decade dagli effetti della
prenotazione e le risorse, corrispondenti all'importo anche parziale
dell'incentivo prenotato a suo favore, sono riacquisite al fondo, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, con possibilita' di procedere con lo
scorrimento della graduatoria in base alla data di presentazione
della domanda. La prova dell'avvenuta rottamazione di un autobus di
classe inferiore ad euro VI consiste nell'indicazione del numero di
targa e nella dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta
rottamazione oppure di presa in carico dell'autobus, con l'impegno di
procedere alla stessa, avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e il termine individuato da
decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto.

Art. 5

Soggetto gestore e Commissione di validazione

1. Le attivita' istruttorie connesse all'erogazione degli
incentivi, nonche' all'implementazione della piattaforma informatica
https://www.autobusaltasostenibilita.it di gestione delle fasi
istruttoria e di rendicontazione di cui all'art. 4, comma 1, e
l'effettuazione delle verifiche normativamente previste per ricevere
gli incentivi e di pagamento sono curate dalla societa' CONSAP
S.r.l., quale soggetto gestore, a seguito di delega, mediante atto
convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, le
risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A.
al 22%, a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di
gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione»
del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di
gestione non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di
profitto o a conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite sulla base degli atti convenzionali, provvede alla
realizzazione dell'applicazione informatica, tramite la quale
gestisce le domande di incentivo e il flusso documentale, nonche'
l'attivita' istruttoria connessa alle fasi di cui all'art. 4, comma
1, e al pagamento dell'incentivo effettivamente spettante a ciascuna
impresa. Il soggetto gestore provvede, in particolare,
all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di
prenotazione a seguito di produzione delle domande, le risorse
disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande
ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, alla
verifica della rendicontazione e al pagamento degli incentivi, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La
commissione di validazione di cui al comma 3, qualora sussistano i
requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con
proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del
provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero,
in caso contrario, dell'adozione del provvedimento di rigetto.
3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione e'
composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda
fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita'
sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di
area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un
componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.

Art. 6

Cumulabilità degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, in
caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, il soggetto gestore si avvale del Registro nazionale sugli
aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo
economico.

Art. 7

Verifiche e controlli

1. In ogni caso, e' sempre fatta salva la facolta' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto di effettuare
tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente
all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela,
con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento e di
disporre in ordine all'obbligo di restituzione del incentivo massimo
concesso al bilancio dello Stato quando, in esito alle verifiche
effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari e alle
quietanze di pagamento o di altra documentazione prodotte in fase di
rendicontazione.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

(Autobus a elevata sostenibilità)

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