Il decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 recepisce il regolamento (Ue) 2023/1542, modifica la direttiva 2008/98/Ce e il regolamento (Ue) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/Ce

Batterie e ai rifiuti di batterie: il nuovo decreto di settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026, n. 54. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE».

Batterie e ai rifiuti di batterie

Il nuovo regolamento detta le caratteristiche in base alle quali le batterie possono essere messe in vendita (art. 5).

Una novità è l'istituzione di un tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive (art. 4).

Prevista l'adozione di criteri ambientali minimi (capo IV).

 

Gli organismi di valutazione della conformità

Il capo II, relativo alla notifica degli organismi di valutazione della conformità, prevede, tra le novità, l'obbligo di stipula, da parte degli organismi di valutazione della conformità, di un contratto di assicurazione.

 

Gli operatori economici

Il capo III fissa gli obblighi degli operatori economici, tra cui il dovere di diligenza.

 

La gestione delle batterie

Al capo V sono fissate le misure relative alla gestione dei rifiuti di batterie, con disposizioni che riguardano:

  • gli obiettivi di raccolta e relativa verifica;
  • la gestione del registro dei produttori di batterie e dei dati  relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilità estesa del  produttore  e  modalità operative di funzionamento;
  • il centro di coordinamento batterie;
  • il comitato di vigilanza e di controllo;
  • la responsabilità estesa del produttore, con adempimenti sia in forma individuale sia collettiva;
  • le comunicazioni all'autorità competente;
  • l'obbligo di prestare garanzie finanziarie e alla Commissione europea;
  • gli obblighi degli operatori degli impianti di trattamento;
  • i punti di raccolta.

Le sanzioni

Al capo IV, infine, sono fissate le sanzioni.

Batterie e ai rifiuti di batterie

Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 

Disposizioni  per  l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di  batterie,
che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE)  2019/1020
e abroga la direttiva 2006/66/CE. (26G00046)

 

(Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026, n. 54)

 

Vigente al: 7-3-2026

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Emana:

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento

della normativa nazionale a  quanto  disposto  dal  regolamento  (UE)

2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023,

relativo alle batterie e ai rifiuti  di  batterie,  che  modifica  la

direttiva 2008/98/CE e il regolamento  (UE)  2019/1020  e  abroga  la

direttiva 2006/66/CE.

2. Il presente decreto  si  applica  alle  batterie  che  rientrano

nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542,  nonche'  le  seguenti

definizioni:

a) «Regolamento»: il regolamento (UE)  2023/1542  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e

ai rifiuti di batterie, che modifica la  direttiva  2008/98/CE  e  il

regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

b) «sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali  o

collettivi istituiti dai produttori per adempiere  agli  obblighi  di

responsabilita'  estesa  derivanti  dal  presente   decreto   e   dal

Regolamento, in conformita'  con  gli  articoli  178-ter  e  237  del

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  i  sistemi

collettivi di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  14  marzo

2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di  batterie  sulla  base

delle disposizioni contenute nei relativi statuti;

c) «statuto-tipo»: lo  schema  tipo  di  statuto,  approvato  dal

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energica di concerto con il

Ministero delle imprese e del made in Italy secondo  quanto  disposto

dall'articolo 27, comma 13.

 

                               Art. 3

                        Autorita' competenti

1.  L'autorita'  di   notifica   nazionale   designata   ai   sensi

dell'articolo 22, paragrafo 1, del  Regolamento,  responsabile  degli

obblighi di cui al  capo  II  del  presente  decreto,  relativi  alle

procedure necessarie per la notifica degli organismi  di  valutazione

della conformita', e' il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'autorita' competente responsabile degli  obblighi  di  cui  ai

capi II, con  esclusione  dei  compiti  esclusivi  dell'Autorita'  di

notifica, III e IV del presente decreto e' il Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica - Direzione generale sostenibilita'  dei

prodotti e dei consumi, che svolge altresi' le funzioni di  vigilanza

del mercato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  del

decreto legislativo  12  ottobre  2022,  n.  157.  A  tale  fine,  il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  puo'  avvalersi

della  collaborazione   delle   Camere   di   commercio,   ai   sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della

Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m),  e

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.

68, e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e

della difesa civile del Ministero  dell'interno,  previa  stipula  di

apposita convenzione per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse

comune.

3. L'autorita' competente  designata  ai  sensi  dell'articolo  54,

paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di  cui  al

capo V del presente decreto, relativi alla gestione  dei  rifiuti  di

batterie, e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica

- Direzione generale economia circolare e bonifiche.

4. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia  di  finanza

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

 

                               Art. 4

                      Tavolo nazionale batterie

1.  E'  istituito  un  Tavolo  nazionale  batterie,  con   funzioni

consultive, composto dai  seguenti  membri,  nonche'  dai  rispettivi

supplenti, nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in

Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti e il Ministro dell'interno:

a)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero delle imprese e  del  made  in

Italy, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti;

d) un rappresentante del Ministero della salute;

e) un rappresentante del Ministero  dell'interno  -  Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione  e

la ricerca ambientale (ISPRA);

g)  un  rappresentante  dell'Ente  italiano   di   accreditamento

(ACCREDIA);

h) un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;

i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

m) un rappresentante delle regioni e province autonome di  Trento

e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano;

n) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni  italiani

(ANCI);

o)  due  rappresentanti   delle   associazioni   industriali   di

categoria;

p) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio;

q)    un    rappresentante    delle    associazioni     nazionali

dell'artigianato;

r)   un   rappresentante   delle    organizzazioni    cooperative

maggiormente rappresentative a livello nazionale;

s)   un   rappresentante   delle    associazioni    ambientaliste

maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t)  un  rappresentante   delle   associazioni   dei   consumatori

maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Tavolo di cui  al  presente  articolo  puo'  organizzarsi  in

gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti  dal

settore industriale e da enti di ricerca e universita'.

3. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al  comma  2  non

sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza,  rimborsi

spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

                               Art. 5

            Immissione sul mercato e libera circolazione

1.  Le  batterie  possono  essere  immesse  sul  mercato,  messe  a

disposizione sul mercato o messe in  servizio  solo  se  conformi  al

Regolamento.

2. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che  non

soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorita' competente di cui

all'articolo 3,  comma  2,  adotta  le  misure  necessarie  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.

157.

3. Ai sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2,  del  Regolamento  e'

consentito che vengano esposte, in occasione  di  fiere  campionarie,

mostre, dimostrazioni o eventi analoghi,  batterie  non  conformi  al

Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e  visibile

che le stesse non possono essere messe a disposizione sul  mercato  o

essere messe in servizio  finche'  non  saranno  rese  conformi  alle

disposizioni  del  Regolamento.  Durante  le  dimostrazioni  di  tali

batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate  a

garantire la sicurezza delle persone.

4. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio

2024 possono essere messe a  disposizione  sul  mercato  o  messe  in

servizio anche successivamente.

 

Capo II

Notifica degli organismi di valutazione della conformita'

                               Art. 6

                        Autorita' di notifica

1. L'autorita' di notifica nazionale, di cui all'articolo 3,  comma

1,  del  presente  decreto,  e'  responsabile  della  notifica  degli

organismi di valutazione della conformita'.

 

                               Art. 7

            Requisiti relativi all'autorita' di notifica

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale  autorita'

di notifica nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini

dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano  e  gestiscono

le relative attivita' nel rispetto delle  prescrizioni  dell'articolo

23 del Regolamento e dei seguenti criteri:

a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di

valutazione della conformita';

b)   salvaguardare   l'obiettivita'   e   l'imparzialita'   delle

attivita';

c) assicurare che ogni decisione relativa  alla  notifica  di  un

organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone

competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

d) evitare di offrire  ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli

organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza

commerciali o su base concorrenziale;

e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;

f) assegnare a tali attivita' un numero di dipendenti  competenti

sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

 

                               Art. 8

Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli  organismi

                  di valutazione della conformita'

1. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un

contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le

caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dell'ambiente

e della sicurezza energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  delle

imprese e del made in Italy. Fino all'adozione del decreto di cui  al

primo periodo il massimale minimo del contratto di  assicurazione  e'

fissato in 2.500.000 euro.

2. L'obbligo  non  si  applica  nel  caso  in  cui  l'organismo  di

valutazione della conformita' sia un organismo di diritto pubblico.

 

                               Art. 9

Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o  le

                              affiliate

1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i  documenti

riguardanti la valutazione  delle  qualifiche  del  subappaltatore  o

dell'affiliata e del  lavoro  eseguito  da  questi  ultimi  ai  sensi

dell'articolo 27 del Regolamento.

 

                               Art. 10

         Procedura di autorizzazione ai fini della notifica

1. La valutazione degli organismi di valutazione della  conformita'

ai fini dell'autorizzazione da parte  delle  autorita'  competenti  e

della  relativa  notifica,  nonche'  il  controllo  degli   organismi

notificati,  sono  eseguiti,  in  conformita'  al  Regolamento  e  al

regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 9 luglio 2008, da «ACCREDIA - Ente  italiano  di  accreditamento»

designato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  22

dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  26

gennaio 2010, quale unico organismo nazionale  abilitato  a  svolgere

attivita'  di  accreditamento,  previa  apposita  convenzione  ovvero

protocollo di intesa di cui al comma 4 del presente articolo.

2. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1  a  eseguire,

in qualita' di terzi, compiti della  valutazione  di  conformita'  al

Regolamento e' rilasciata, fermo restando il rispetto  dei  requisiti

di  cui  all'articolo  7  da  parte  delle  autorita'  coinvolte  nel

procedimento,  con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e   della

sicurezza energetica, di concerto con il Ministero  delle  imprese  e

del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con  il

Ministero dell'interno,  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione

della domanda da parte degli organismi interessati.

3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del  made  in

Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la  procedura

di presentazione della domanda  di  cui  al  comma  2  e  i  relativi

contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo  periodo  si

applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto.

4. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui ai commi  1  e

2,  nonche'  i  connessi  rapporti  fra  ACCREDIA  e   il   Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il  Ministero  delle

imprese e del  made  in  Italy  e  il  Ministero  dell'interno,  sono

regolati con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli

stessi. L'organismo nazionale di  accreditamento  rispetta  comunque,

per quanto applicabili, le  prescrizioni  di  cui  all'articolo  7  e

adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile  connessa

alle proprie attivita'.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  informa

la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione  e

la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il

controllo degli organismi notificati, nonche' di  qualsiasi  modifica

delle stesse, come disposto dall'articolo 24 del Regolamento.

6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del

made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro dell'interno, sono  stabilite  le  tariffe  a  carico  degli

organismi di valutazione della conformita' richiedenti la notifica  e

degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attivita' di

cui al comma 1, ad  esclusione  di  quelle  relative  alle  attivita'

svolte dall'organismo unico nazionale di  accreditamento,  nonche'  i

termini, le modalita' di versamento e  i  criteri  di  riassegnazione

alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti  dal

pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del  bilancio  dello

Stato per la  successiva  riassegnazione  alla  spesa,  nel  medesimo

esercizio finanziario, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze.

 

                               Art. 11

                        Procedura di notifica

1. Il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  provvede  a

notificare solo quegli organismi di valutazione della conformita' che

rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le

procedure di cui agli articoli 29 e 31 del  Regolamento,  sulla  base

dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica

sul  proprio  sito  internet   istituzionale   i   provvedimenti   di

autorizzazione  rilasciati  agli  organismi  di   valutazione   della

conformita'.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita,  sospende

o  revoca  la  notifica  nei  casi  previsti  dall'articolo  31   del

Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea

e agli altri Stati membri.

 

                               Art. 12

       Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati

1. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere

proposto  ricorso  secondo  la  procedura  a  tal  fine  definita  da

ACCREDIA.

2. Ciascun organismo notificato definisce le modalita' di  gestione

dei ricorsi avverso le decisioni assunte nel rispetto della procedura

di cui al comma 1.

 

Capo III

Obblighi degli operatori economici

                               Art. 13

            Lingua della dichiarazione di conformita' UE

1. La dichiarazione di conformita' UE per  le  batterie  immesse  o

messe a disposizione sul mercato o  messe  in  servizio  nello  Stato

italiano,  redatta  ai  sensi  dall'articolo  18,  paragrafo  2,  del

Regolamento, e' tradotta in lingua italiana.

 

                               Art. 14

    Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici

1.  Il  rappresentante  autorizzato   fornisce   all'autorita'   di

vigilanza del mercato, su richiesta, una copia  del  mandato  di  cui

all'articolo 40, paragrafo 3,  del  Regolamento,  redatta  in  lingua

italiana.

2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7,

del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o

piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le

autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.

3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo  41,  paragrafo

3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una

o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali  e

le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.

4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio

o sui documenti  di  accompagnamento  non  esenta  il  fabbricante  e

l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente

dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.

 

                               Art. 15

Apposizione  della  marcatura  CE,  del  numero  di   identificazione

  dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE

1. La marcatura CE e' apposta  sulla  batteria  in  modo  visibile,

leggibile e indelebile. Qualora  la  natura  della  batteria  non  lo

consenta  o  non  lo  garantisca,  la   marcatura   CE   e'   apposta

sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.

2. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione

dell'organismo  notificato,  ove  richiesto  dall'allegato  VIII   al

Regolamento. Il numero di identificazione  dell'organismo  notificato

e' apposto dall'organismo notificato  stesso  o,  in  base  alle  sue

istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

3. Il Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy  assume  le

iniziative necessarie  per  garantire  un'applicazione  corretta  del

regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni  opportune

contro l'uso improprio di tale marcatura.

 

                               Art. 16

                        Obblighi di diligenza

1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di  cui  al  capo

VII del Regolamento  adottano  e  mantengono  strategie  relative  al

dovere di  diligenza  proporzionate  alla  dimensione  aziendale,  al

rischio e al settore di attivita', al fine di individuare,  prevenire

e   mitigare   i   rischi    effettivi    e    potenziali    connessi

all'approvvigionamento,  alla   lavorazione   e   all'immissione   in

commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli  articoli

48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento.

2. L'autorita' competente in materia di vigilanza del mercato e  le

autorita' incaricate del controllo si avvalgono  dei  poteri  di  cui

all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022,  n.

157, nonche' di ogni altro potere previsto dalla  normativa  vigente,

al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

3. Qualora  l'autorita'  di  vigilanza  accerti  che  un  operatore

economico non adempie agli obblighi relativi al dovere  di  diligenza

di  cui  agli  articoli  48,  49  e  50  del  Regolamento,   notifica

all'operatore le relative non conformita' e lo  invita  a  presentare

osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta  giorni.

Acquisite  le  osservazioni,  l'autorita'   di   vigilanza   comunica

all'operatore  economico  le  decisioni  assunte  e  i  termini,  non

superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate  le

eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a  porre

fine alla non conformita'.

4. Se la non conformita' permane e non vi sono altri mezzi efficaci

per porvi  fine,  l'autorita'  di  vigilanza  adotta,  con  decisione

motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la  messa

a disposizione sul mercato delle batterie e puo' disporre il ritiro o

il richiamo delle stesse.

 

                               Art. 17

   Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza

1. Il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  il

Ministero delle imprese e del made in Italy  danno  pubblicita'  agli

atti adottati dalla Commissione europea ai sensi  del  capo  VII  del

Regolamento relativi al dovere di  diligenza  mediante  pubblicazione

nei rispettivi siti internet istituzionali.

2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il

Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  sentito  il

Ministero  delle  imprese  e  del  made   in   Italy   e   le   altre

amministrazioni interessate, adotta  atti  di  indirizzo  relativi  a

strumenti  di  supporto  tecnico  e  operativo  per   gli   operatori

economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di

cui al capo VII  del  Regolamento.  Tali  strumenti  sono  aggiornati

periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere:

a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalita' di

attuazione degli obblighi di  cui  agli  articoli  da  48  a  52  del

Regolamento,  tenendo  conto  della  dimensione  aziendale  e   della

posizione nella catena di fornitura;

b) modelli di  procedure  e  di  reportistica  differenziati  per

tipologia e dimensione delle imprese;

c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilita'  e  la

trasparenza delle catene di approvvigionamento  delle  materie  prime

critiche e dei materiali riciclati.

4. Gli strumenti predisposti ai sensi  del  presente  articolo  non

introducono nuovi obblighi per  gli  operatori  economici,  ma  hanno

carattere orientativo e di supporto. Essi sono  pubblicati  sul  sito

internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica e resi accessibili gratuitamente.

5. Le autorita' di vigilanza tengono conto, in sede di  valutazione

della conformita' agli obblighi in materia di  dovere  di  diligenza,

dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche

contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento

idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate  in  rapporto

alla dimensione e alla capacita' organizzativa dell'impresa.

6. Al fine di favorire  il  rispetto  degli  obblighi  relativi  al

dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il  Ministero

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  il  Ministero  delle

imprese e del made in  Italy  promuovono  attivita'  formative  e  di

sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in  collaborazione  con

le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il  Centro  di

coordinamento batterie di cui all'articolo 22.

 

Capo IV

Appalti pubblici verdi

                               Art. 18

                       Appalti pubblici verdi

1. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'articolo  85

del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore

del primo atto delegato di cui al medesimo articolo 85, paragrafo  3,

del  Regolamento,  il  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica adotta criteri ambientali minimi, ai  sensi  dell'articolo

57, comma 2, del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e  aggiorna  i  criteri  ambientali

minimi gia' in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.

 

Capo V

Gestione dei rifiuti di batterie

                               Art. 19

                        Obiettivi di raccolta

1. I produttori di batterie oppure, in caso di adempimento in forma

collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del  Centro

di coordinamento batterie,  conseguono,  e  continuano  a  conseguire

durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per  i  rifiuti

di batterie portatili:

a) 63 per cento entro il 31 dicembre 2027;

b) 73 per cento entro il 31 dicembre 2030.

2. Il tasso di raccolta per i  rifiuti  di  batterie  portatili  e'

calcolato  annualmente   dal   Centro   di   coordinamento   batterie

conformemente all'allegato XI al Regolamento.

3. I produttori delle  batterie  per  mezzi  di  trasporto  leggeri

oppure, in  caso  di  adempimento  in  forma  collettiva,  i  sistemi

collettivi di  gestione,  avvalendosi  del  Centro  di  coordinamento

batterie, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo,  almeno  i

seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per  mezzi  di

trasporto leggeri:

a) 51 per cento entro il 31 dicembre 2028;

b) 61 per cento entro il 31 dicembre 2031.

4. Il tasso di raccolta per i rifiuti  di  batterie  per  mezzi  di

trasporto  leggeri   e'   calcolato   annualmente   dal   Centro   di

coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.

5. Il Centro di coordinamento batterie adotta le  opportune  misure

atte al conseguimento degli obiettivi  di  raccolta  e,  in  caso  di

mancato raggiungimento degli stessi,  adotta  misure  correttive  nei

confronti dei produttori  e  dei  sistemi  di  gestione  a  cui  essi

aderiscono.

 

                               Art. 20

                       Registro dei produttori

1. Ai fini della verifica del rispetto, da  parte  dei  produttori,

dei requisiti del capo VIII del Regolamento, e' istituito il Registro

dei produttori di  batterie  di  cui  all'articolo  55  del  medesimo

Regolamento, il quale, come registro di filiera, e' parte  integrante

del  Registro   nazionale   dei   produttori   istituito   ai   sensi

dell'articolo 178-ter, comma 8,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e

della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.  Il  Registro  dei

produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti

tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e

accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.  188.

Il Registro dei produttori  di  batterie  soddisfa  i  requisiti  del

sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui all'articolo  55,

paragrafo 9, del Regolamento.

2. I dati del Registro dei produttori  di  batterie  sono  raccolti

dalle Camere di commercio, secondo le modalita' di  cui  al  presente

articolo e di cui all'allegato I al presente  decreto,  che  reca  le

relative modalita' operative di funzionamento.

3. Le  Camere  di  commercio  garantiscono  la  trasmissione  delle

informazioni  raccolte  ai  sensi  del  presente  decreto  attraverso

l'interconnessione telematica  diretta  ai  sistemi  informativi  del

Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo  24,  istituito

presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e  ai

sistemi  informativi  dell'ISPRA,  nonche'  ad  altre   banche   dati

pubbliche, secondo le regole  tecniche  di  interoperabilita'  fra  i

sistemi informativi,  definite  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale

(AgID) ai sensi  dell'articolo  71  del  codice  dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. I produttori che mettono  a  disposizione  per  la  prima  volta

batterie  sul  mercato  nazionale,  comprese  quelle  incorporate  in

apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, o, in caso di

designazione,   i   loro   rappresentanti    autorizzati    per    la

responsabilita' estesa del produttore, sono obbligati ad  iscriversi,

presentando  la  domanda  di  registrazione  in  via  telematica,  al

Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio  di

competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono

messe a disposizione sul sito internet dell'autorita'  competente  di

cui all'articolo 3,  comma  3,  del  presente  decreto,  nonche'  sul

portale del Registro nazionale dei produttori.

5. I produttori che mettono a disposizione batterie  per  la  prima

volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online,  al  fine  di

adempiere  ai  propri  obblighi  nei  confronti  del   Registro   dei

produttori di batterie relativi al regime di responsabilita'  estesa,

oggetto del  presente  decreto,  possono  avvalersi  delle  modalita'

previste dall'articolo 178-quater, comma 3, del  decreto  legislativo

n. 152 del 2006, ove attivate.

6. La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2,

del Regolamento e' presentata in via telematica tramite  il  Registro

dei produttori di batterie,  deve  contenere  tutte  le  informazioni

previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli  obblighi  di

responsabilita'  estesa  del  produttore  in  forma   individuale   o

collettiva.  Le  medesime  informazioni  devono  essere  fornite  dai

produttori gia'  iscritti  al  Registro  dei  produttori  di  pile  e

accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008, entro  il

termine di cui al comma 10.

7.  L'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  3,   comma   3,

autorizza, per il tramite del Registro dei  produttori  di  batterie,

entro sessanta giorni  dalla  data  in  cui  sono  fornite  tutte  le

informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la

registrazione,  qualora  siano  rispettati   i   requisiti   previsti

dall'articolo  55   del   Regolamento.   Il   Registro,   per   conto

dell'autorita' competente, fornisce un numero di  iscrizione  tramite

il proprio sistema informatico entro un termine massimo  di  quindici

giorni dall'autorizzazione di cui  al  primo  periodo.  Entro  trenta

giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato

dal produttore in tutti i documenti  di  trasporto  e  nelle  fatture

commerciali.  Nel  caso  di  produttori  che  immettono  sul  mercato

nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a  garantire

il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento

(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre

2022, i medesimi produttori rendono pubblico e visibile  sul  proprio

sito internet il numero di iscrizione al Registro dei produttori e lo

comunicano ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  9,  del  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15  aprile  2024,

n. 144, alla piattaforma di commercio elettronico ai fini  di  quanto

previsto dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152  del

2006.

8. L'autorita' competente di cui  all'articolo  3,  comma  3,  puo'

rendere  disponibili  le  informazioni  contenute  nel  Registro  dei

produttori di batterie ad altri enti,  amministrazioni  e  organi  di

controllo, che ne facciano  motivata  richiesta  per  lo  svolgimento

delle  proprie  attivita'  istituzionali.   L'elenco   dei   soggetti

registrati al Registro dei produttori di batterie e'  pubblicato  nel

sito internet del Registro nazionale dei  produttori  secondo  quanto

previsto  dall'articolo  7,  comma  1,  del  decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il

Registro dei produttori assicura l'interconnessione con  il  Registro

delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e  la  banca  dati

del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994,

n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione  degli

adempimenti.

9. Il produttore di batterie, soggetto  agli  obblighi  di  cui  al

comma  1,  puo'  immettere  sul  mercato  batterie  solo  a   seguito

dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso  il

portale messo a disposizione della Camera  di  commercio  competente.

All'atto dell'iscrizione, il produttore  deve  indicare,  qualora  il

codice  di  attivita'  non  individui  esplicitamente  la  natura  di

produttore di  batterie,  anche  lo  specifico  codice  di  attivita'

(ATECO) che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso  il

quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione

dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e  dal

presente decreto.  Condizione  necessaria  per  l'accettazione  della

registrazione del produttore, in caso di indicazione  di  un  sistema

collettivo,  e'  la  conferma  della  avvenuta  adesione  al  sistema

collettivo indicato.

10. I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro

dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla  comunicazione

di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del  Registro  e

nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica,  ovvero  prima  di  immettere  i  prodotti  sul

mercato.  I  produttori  gia'  iscritti  al  Registro  nazionale  dei

soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei  rifiuti

di pile  e  accumulatori,  istituito  dall'articolo  14  del  decreto

legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si adeguano  alle  disposizioni

del presente decreto e  presentano  domanda  di  registrazione  entro

sessanta giorni dalla comunicazione  di  apertura  delle  iscrizioni,

pubblicata sul portale del Registro  e  nel  sito  istituzionale  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore puo'

adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite  apposita

delega al sistema collettivo a cui aderisce.

12.  Laddove  gli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  siano

adempiuti per conto del produttore da un  rappresentante  autorizzato

per la responsabilita' estesa del produttore che rappresenta piu'  di

un  produttore,   tale   rappresentante   autorizzato,   oltre   alle

informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il  nome  e  i

recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

13. I  sistemi  collettivi  si  iscrivono,  a  completamento  della

procedura di riconoscimento di cui all'articolo  27,  in  un'apposita

sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto  previsto

dall'allegato  I  al  presente  decreto.  Le  Camere   di   commercio

comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3,  comma  3,

all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei  sistemi

collettivi  iscritti  al  Registro  dei  produttori,   l'elenco   dei

produttori ad essi aderenti, nonche' le  altre  informazioni  di  cui

all'allegato  I  al  presente   decreto,   che   vengono   aggiornate

annualmente.

14. I sistemi  individuali  si  iscrivono,  a  completamento  della

procedura di riconoscimento di cui all'articolo  26,  in  un'apposita

sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto  previsto

dall'allegato  I  al  presente  decreto.  Le  Camere   di   commercio

comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3,  comma  3,

all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei  sistemi

individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e  tutte

le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto.

15. Gli  oneri  relativi  alla  realizzazione  e  alla  tenuta  del

Registro di cui al comma 1 sono a carico dei produttori di batterie e

sono disciplinati secondo le previsioni di  cui  all'articolo  6  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  15

aprile 2024, n. 144.

16. I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono

al Registro dei produttori di batterie le informazioni  previste  dal

Regolamento, i dati e le informazioni di  cui  all'articolo  178-ter,

comma 9,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  nonche'  le

informazioni e i documenti di cui  all'articolo  237,  comma  6,  del

medesimo decreto.

17. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile  2024,  n.  144,

l'autorita'  competente   puo'   chiedere   ai   soggetti   obbligati

informazioni  o  documenti  supplementari  tramite  il  Registro  dei

produttori di batterie.

18.  L'autorita'  competente  puo'  rifiutare  di   registrare   un

produttore o puo' revocare la  registrazione  del  produttore  se  le

informazioni di cui al comma 6 e le relative  prove  documentali  non

sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore  non  rispetta

piu' i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del

Regolamento.  L'autorita'  competente  revoca  la  registrazione  del

produttore se ha cessato di esistere.

19. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del

produttore  per  la   responsabilita'   estesa   del   produttore   o

l'organizzazione  per   l'adempimento   della   responsabilita'   del

produttore  designata  per  conto  dei  produttori  che  rappresenta,

notifica senza indebito  ritardo  all'autorita'  competente,  per  il

tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali  modifiche

apportate  alle  informazioni   contenute   nella   registrazione   e

l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a  disposizione

sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie  oggetto  della

registrazione.

20. Qualora le informazioni contenute nel Registro  dei  produttori

non siano accessibili al pubblico,  l'autorita'  competente  provvede

affinche'  i  fornitori  di  piattaforme  online  che  consentono  ai

consumatori di concludere contratti  a  distanza  con  i  produttori,

preliminarmente  iscritti  ad  apposita  sezione  del  Registro   dei

produttori, abbiano accesso mediante interoperabilita' e,  a  seguito

di apposito accordo operativo stipulato con il  gestore  del  sistema

informativo del Registro nazionale dei produttori, alle  informazioni

relative  all'iscrizione  nel  Registro.  Lo  standard   dell'accordo

operativo viene pubblicato nel portale del Registro.

 

                               Art. 21

Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati  relativi

  ai produttori e dei sistemi di  gestione  per  l'adempimento  della

  responsabilita' estesa del  produttore  e  modalita'  operative  di

  funzionamento

1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20  e

i dati di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  sono  detenuti

dall'autorita' competente. Il Comitato di vigilanza e controllo,  con

il supporto di ISPRA  e,  su  specifiche  tematiche,  del  Centro  di

coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua  ispezioni  a

campione  sui  produttori  al  fine   di   verificare   il   corretto

assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto.  Per  tali

finalita' il Comitato puo' anche avvalersi della collaborazione della

Guardia di finanza e  del  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e

agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Il Registro  dei  produttori  di  batterie  e'  uniformato  alle

previsioni di cui agli articoli  4  e  5  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.

3. I produttori comunicano annualmente  alle  Camere  di  commercio

tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno  civile,  i  dati

relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile

precedente, secondo quanto riportato nell'allegato  I,  parte  C,  al

presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo  75  del

Regolamento.  Le  Camere  di  commercio  comunicano  all'ISPRA  e  al

Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma.

4. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma  3,  con  il

supporto dell'ISPRA, delle  Camere  di  commercio  e,  su  specifiche

tematiche, del Centro di coordinamento batterie di  cui  all'articolo

22, svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) predispone e  aggiorna  il  Registro  dei  produttori  di  cui

all'articolo 20 sulla base delle comunicazioni dei produttori;

b)  raccoglie  esclusivamente  in  formato  elettronico  i   dati

relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti

a comunicare ai sensi del comma 3;

c)  raccoglie  i  dati  trasmessi  dai  sistemi   individuali   e

collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi

dagli impianti di trattamento relativamente al  riciclaggio,  secondo

quanto previsto dal Regolamento e  attraverso  il  modello  unico  di

dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,

mediante il Registro di cui all'articolo 20;

d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento  e

ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.

 

                               Art. 22

                  Centro di coordinamento batterie

1. Il  Centro  di  coordinamento  nazionale  pile  e  accumulatori,

istituito ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  20

novembre 2008, n.  188,  e'  ridenominato  «Centro  di  coordinamento

batterie»  e  rappresenta  il  soggetto  terzo  indipendente  di  cui

all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento.

2. Il Centro di coordinamento batterie ha la  forma  del  consorzio

con personalita' giuridica di diritto privato ed e'  disciplinato  ai

sensi dell'articolo 2602 e seguenti  del  codice  civile,  in  quanto

applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente  decreto.  Al

Centro  di  coordinamento  batterie  aderiscono   tutti   i   sistemi

collettivi e individuali di gestione dei  rifiuti  di  batterie,  che

hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in

conformita' allo statuto di quest'ultimo.  I  sistemi  individuali  e

collettivi non gia' aderenti al Centro di coordinamento alla data  di

entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i  successivi

centottanta giorni. I sistemi  individuali  e  collettivi  costituiti

successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto

aderiscono al Centro  di  coordinamento  batterie  entro  centottanta

giorni dalla  loro  costituzione.  Il  riconoscimento  da  parte  del

Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  del  sistema

individuale ai sensi dell'articolo 26 e  del  sistema  collettivo  ai

sensi dell'articolo 27 costituisce precondizione per la presentazione

di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.

3. In caso di mancata adesione, l'autorita'  competente  diffida  a

provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi  inutilmente  i

quali l'autorizzazione e' revocata.

4. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone  un  apposito

registro telematico, in cui i titolari degli impianti di  trattamento

dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi  mediante  semplice

comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantita' di

rifiuti di batterie trattate entro il  31  marzo  di  ogni  anno.  Il

Centro di coordinamento batterie mette a disposizione  del  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   e   dell'ISPRA   le

informazioni del registro telematico.

5. Il  Centro  di  coordinamento  nazionale  pile  e  accumulatori,

istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle

disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive

modifiche sono approvati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese

e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.

 

                               Art. 23

            Compiti del Centro di coordinamento batterie

1. Il Centro di coordinamento batterie  ottimizza,  uniformando  le

relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione

dei rifiuti di batterie in  modo  omogeneo  su  tutto  il  territorio

nazionale da parte  dei  sistemi  collettivi  e  individuali  per  il

conferimento agli  impianti  di  trattamento,  cernita  e  selezione,

assegnando a tali sistemi di  gestione  i  punti  di  raccolta  delle

batterie sul territorio in conformita' con gli accordi  previsti  dal

presente decreto.

2. In particolare,  il  Centro  di  coordinamento  batterie  ha  il

compito di:

a) definire modalita' omogenee di ritiro dei rifiuti di  batterie

su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi  individuali  e

collettivi,  nel  rispetto  del  principio  di  concorrenza   e   non

discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei  rifiuti  di

batterie e di conseguire  gli  obiettivi  di  raccolta  differenziata

stabiliti dal Regolamento;

b)  fornire,  se  richiesto,  all'autorita'  competente  di   cui

all'articolo  3,  comma  3,  elementi  tecnici  e  proposte  per   la

definizione  delle  modalita'  di   determinazione   della   garanzia

finanziaria di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento;

c)  supportare  il  Comitato  di  vigilanza  e  controllo   nella

definizione di criteri oggettivi di quantificazione  delle  quote  di

mercato dei produttori, promuovendo a tal  fine  studi  da  parte  di

istituti scientifici e di ricerca;

d)  raccogliere  e  rendicontare  annualmente  all'ISPRA  i  dati

relativi alla raccolta e al trattamento  delle  batterie  sulla  base

delle informazioni acquisite dai produttori,  distributori,  impianti

di  trattamento  e  soggetti  gestori,  e  gli  altri  dati  previsti

dall'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile  di

ogni anno;

e) stipulare specifici accordi con le associazioni  di  categoria

dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e  omogenei

livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;

f) assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti  di  batterie

distinti per batterie portatili,  batterie  per  mezzi  di  trasporto

leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;

g) fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento

delle informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento fornite dai

produttori  agli  impianti  di  preparazione   per   il   riutilizzo,

trattamento e riciclaggio;

h)  promuovere  campagne  di  sensibilizzazione,  in  linea   con

l'articolo 74, paragrafo 6, del  Regolamento,  per  incoraggiare  gli

utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite

gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo;

i) definire i criteri minimi per la procedura  di  selezione  dei

gestori  di  rifiuti  di  cui  all'articolo  57,  paragrafo  8,   del

Regolamento;

l) collaborare con l'Organismo di vigilanza dei  consorzi  e  dei

sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e  dei

rifiuti  di  imballaggi  di  cui  all'articolo  206-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai  fini  dell'articolo  57,

paragrafo 3, del Regolamento;

m) adottare le  opportune  misure  atte  al  conseguimento  degli

obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59 e  all'articolo  60  del

Regolamento e,  in  caso  di  mancato  raggiungimento  degli  stessi,

adottare misure correttive nei  confronti  dei  sistemi  di  gestione

collettivi e individuali;

n) eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale,  sui

tassi di raccolta dei  produttori  e/o  dei  sistemi  collettivi  per

verificare che tali  soggetti  abbiano  adottato  misure  adeguate  a

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui alla

lettera m);

o) disporre gli opportuni controlli, anche  di  concerto  con  il

Comitato di vigilanza  e  controllo  di  cui  all'articolo  24  e  le

competenti Camere di commercio, anche sulla base  delle  informazioni

riportate nel Registro di cui  all'articolo  20,  per  individuare  i

soggetti che operano nel mercato delle batterie senza  avere  aderito

al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti  al  Registro

di cui all'articolo 20  o  che  contravvengono  in  altro  modo  alle

disposizioni del Regolamento o del presente decreto;

p) fornire all'autorita' competente tutte le informazioni di  cui

dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi  di

raccolta di cui all'articolo 19 e collaborare con la stessa  ai  fini

della verifica dei dati comunicati;

q) collaborare con tutti gli enti competenti per  la  definizione

dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui  rifiuti

di batterie, per quanto di competenza;

r) collaborare, ove necessario, con l'autorita' competente  e  il

Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto  degli

obblighi previsti dal Regolamento;

s) fornire supporto,  ove  necessario,  all'autorita'  competente

nella definizione delle procedure di realizzazione della  garanzia  e

nella quantificazione dei relativi importi di  cui  all'articolo  58,

paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli;

t) fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica ai fini della definizione della sezione  del  Registro  di

cui all'articolo 178-quater,  comma  8,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

3. Il Centro di coordinamento batterie puo' stipulare convenzioni e

accordi  di  programma  su  base  nazionale  in  rappresentanza   dei

produttori di batterie anche al fine di incentivare  la  raccolta  di

rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non

puo' compromettere le attivita' del Centro di coordinamento batterie,

dei sistemi  individuali  e  collettivi  e  il  raggiungimento  degli

obiettivi di cui al Regolamento.

4. Le associazioni  di  categoria  rappresentative  dei  produttori

iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro  di  coordinamento

batterie, le associazioni di  categoria  a  livello  nazionale  delle

imprese  che  effettuano  la  raccolta,  ciascuna  tramite  un  unico

delegato,  l'ANCI,  le   associazioni   di   categoria   maggiormente

rappresentative a livello nazionale della distribuzione e  il  Centro

di coordinamento batterie stipulano  un  accordo  di  programma,  con

validita' triennale, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore

del presente decreto. Tale accordo e' rinnovato entro il termine  del

31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo

e'  volto  a  stabilire  le  modalita'  di  ristoro,  da  parte   dei

produttori,  degli  oneri  per  la  raccolta  separata  di  batterie,

sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei  rifiuti  urbani,  da

riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente  istituita  una

rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le  modalita'

di ritiro da  parte  dei  produttori  presso  i  centri  di  raccolta

dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152,  e  le  strutture  autorizzate  ai  sensi  degli

articoli 208 e 210 e delle disposizioni della parte  seconda,  titolo

III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I  produttori

o i terzi che agiscono in loro  nome  sono  in  ogni  caso  tenuti  a

provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte

in  maniera  differenziata  nell'ambito  del  servizio  pubblico   di

gestione dei rifiuti urbani.

5. In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di  cui  al

comma 4 del presente  articolo  nei  termini  previsti,  il  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a  trovare

un'intesa  entro  sessanta  giorni,  decorsi  i  quali,  senza  esito

positivo, provvede direttamente di concerto  con  il  Ministro  delle

imprese e del made in Italy.  Nelle  more  della  stipula  del  primo

accordo restano validi tra le parti gli  accordi  di  programma  gia'

stipulati.

6. Il Centro di  coordinamento  batterie  puo'  svolgere  i  propri

compiti anche mediante il ricorso  a  societa'  di  servizi  e  altri

soggetti esterni purche' venga garantita  la  riservatezza  dei  dati

trattati.

 

                               Art. 24

                Comitato di vigilanza e di controllo

1. Il Comitato di vigilanza  e  di  controllo  sulla  gestione  dei

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e  delle

pile, degli accumulatori  e  dei  relativi  rifiuti,  gia'  istituito

presso il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  ai

sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  25  luglio

2005, n. 151, e' ridenominato «Comitato di vigilanza e  di  controllo

sulla gestione dei RAEE e  dei  rifiuti  da  batterie»  e,  oltre  ai

compiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014,

n. 49, svolge i seguenti compiti:

a)  assicurare  il  monitoraggio  sull'attuazione  del   presente

decreto, a tal fine avvalendosi del Registro dei  produttori  di  cui

all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21;

b)  garantire  l'esame  e  la  valutazione  delle   problematiche

sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di  raccolta,  e

in particolare, in mancanza di una specifica  valutazione  a  livello

comunitario, esprimersi circa l'applicabilita' o  meno  del  presente

decreto;

c) favorire l'adozione  di  iniziative  finalizzate  a  garantire

l'uniforme applicazione del presente decreto e dei suoi provvedimenti

attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte  di  modifica  della

normativa ai Ministeri competenti;

d) programmare e disporre, sulla base  di  un  apposito  piano  e

avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unita'  forestali,

ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni  nei

confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni  di  cui

al presente decreto o  nelle  quali  si  riscontrano  incongruenze  e

inesattezze.

2. Gli oneri relativi all'espletamento delle attivita' del Comitato

di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse  le

attivita' ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e  dal  comma

1, lettera d), del presente articolo e alle attivita'  dell'ISPRA  di

cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di  batterie.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,

di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono

stabiliti gli  importi  delle  tariffe  per  le  relative  attivita',

nonche' i termini e le modalita' di versamento.  Le  somme  derivanti

dal pagamento delle tariffe sono  versate  all'entrata  del  bilancio

dello  Stato,  per  essere  riassegnate,   nel   medesimo   esercizio

finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

a uno specifico capitolo di  spesa  dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai  fini  della

copertura degli oneri di cui al presente comma.

 

                               Art. 25

                Responsabilita' estesa del produttore

1. Sui produttori grava una responsabilita' estesa  del  produttore

per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima

volta nel territorio nazionale.

2. E' considerato produttore e quindi  soggetto  agli  obblighi  di

responsabilita' estesa del produttore anche l'operatore economico che

mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale  una

batteria risultante da operazioni di preparazione per il  riutilizzo,

preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione  o

rifabbricazione.

3.  I  produttori   adempiono   agli   obblighi   in   materia   di

responsabilita' estesa del produttore  derivanti  dalle  disposizioni

del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi  di  gestione

individuali o collettivi.

4. Il produttore di cui all'articolo  3,  paragrafo  1,  punto  47,

lettera  d),  del  Regolamento  che  immette  batterie  sul   mercato

italiano, ivi comprese le batterie incorporate in  apparecchi,  mezzi

di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli  utilizzatori

finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di  contratti  a

distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi  dell'articolo

56, paragrafo 3, del Regolamento, un rappresentante  autorizzato  per

la responsabilita' estesa  del  produttore  di  cui  all'articolo  3,

paragrafo 1, punto 48, del Regolamento.

5. I produttori, in caso di adempimento individuale degli  obblighi

di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi,  in

caso di adempimento  collettivo  degli  obblighi  di  responsabilita'

estesa del  produttore,  provvedono  affinche'  tutti  i  rifiuti  di

batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla

loro natura, composizione  chimica,  condizione,  marca  od  origine,

siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a  quanto

previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento.

6. Il produttore versa un contributo finanziario,  determinato  nel

rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  178-ter,  comma  3,

lettera c), e all'articolo 237, comma 4, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, per i prodotti  che  mette  a  disposizione  sul

mercato nazionale al fine di coprire i seguenti costi:

a) i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e

del  loro  successivo  trasporto  e  trattamento,  tenendo  conto  di

eventuali entrate derivanti dalla preparazione per  il  riutilizzo  o

dalla preparazione per il cambio di destinazione  oppure  dal  valore

delle materie prime secondarie recuperate  dai  rifiuti  di  batterie

riciclati;

b) i costi necessari ad effettuare  analisi  merceologiche  sulla

composizione  dei   flussi   di   rifiuti   urbani   indifferenziati,

conformemente alle disposizioni dell'articolo 69,  paragrafo  5,  del

Regolamento;

c)  i  costi  di  fornitura  delle  informazioni  relative   alla

prevenzione e alla  gestione  dei  rifiuti  di  batterie  secondo  le

previsioni dell'articolo 74 del Regolamento;

d) i costi di raccolta e comunicazione dei  dati  alle  autorita'

competenti a norma dell'articolo 75 del Regolamento.

7. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono

state sottoposte a preparazione per il riutilizzo,  preparazione  per

il cambio di destinazione, cambio di destinazione o  rifabbricazione,

sia i produttori delle batterie originarie  sia  i  produttori  delle

batterie immesse sul mercato a seguito  di  tali  operazioni  possono

istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal  Centro

di coordinamento, un meccanismo  di  ripartizione  dei  costi  tra  i

diversi produttori, per i costi di cui all'articolo 56, paragrafo  4,

lettere a), c), e d), del Regolamento.

8. Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta  a  piu'  di

una responsabilita' estesa del produttore, il  primo  produttore  che

mette tale batteria a disposizione sul  mercato  non  sostiene  costi

aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi  basato

sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al comma 7.

9. I produttori, in caso di adempimento individuale degli  obblighi

di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi,  in

caso di adempimento  collettivo  degli  obblighi  di  responsabilita'

estesa del produttore,  provvedono  affinche'  vengano  fornite  agli

utilizzatori  finali  e  ai  distributori  le  informazioni  di   cui

all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e),  e  f)  del

Regolamento.

 

                               Art. 26

Adempimento in forma individuale degli  obblighi  di  responsabilita'

                        estesa del produttore

1. Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi

di  responsabilita'  estesa  del  produttore,  presenta  domanda   di

riconoscimento  per  la  costituzione  di  un  sistema  di   gestione

individuale  per  l'adempimento  della  responsabilita'  estesa   del

produttore al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica.

Non  e'  ammesso  l'adempimento   individuale   degli   obblighi   di

responsabilita' estesa del produttore per le batterie portatili e per

le batterie per mezzi di trasporto leggeri. L'autorita' competente di

cui all'articolo 3, comma 3,  sentito  il  Comitato  di  vigilanza  e

controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali  non  e'

ammesso l'adempimento individuale degli obblighi  di  responsabilita'

estesa del produttore.

2. L'istanza di  cui  al  comma  1  e'  corredata  di  un  progetto

descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

a) rispetta i requisiti di  cui  all'articolo  58,  paragrafo  2,

lettere a) e b), del Regolamento;

b) e'  organizzato  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia,

economicita' e trasparenza;

c) e' effettivamente in grado di operare su tutto  il  territorio

nazionale e di conseguire, nell'ambito delle  attivita'  svolte,  gli

obiettivi di raccolta di cui al Regolamento;

d) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire  che

gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita'

di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti  di

batterie;

e) e' in grado di garantire la conformita' ai  requisiti  di  cui

all'articolo 61 del Regolamento;

f)  rispetta  ogni  altro  requisito  e  condizione   posti   dal

Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere  in  modo

individuale agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore.

3.  Il  riconoscimento  e'  concesso  solo  se  e'  dimostrata   la

sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'articolo  58,  paragrafo  2,

lettere a) e b), del Regolamento.

4. Il riconoscimento da  parte  dell'autorita'  competente  avviene

entro novanta  giorni,  dalla  presentazione  dell'istanza,  completa

della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti  e  delle

condizioni del  comma  3  del  presente  articolo,  ed  e'  requisito

essenziale  per  l'iscrizione  al  Registro  dei  produttori  di  cui

all'articolo  20  e  alla  richiesta  di  adesione   al   Centro   di

coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.

5. L'autorita' competente adotta il provvedimento di riconoscimento

previa verifica del rispetto dei requisiti  e  delle  condizioni  del

comma 3 del presente articolo e previa  verifica  delle  disposizioni

adottate  per  garantire  la  conformita'   ai   requisiti   di   cui

all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e

4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro  novanta  giorni

dalla   presentazione   dell'istanza   completa   e    sono    svolte

dall'autorita' competente con il supporto di ISPRA.

6.  Qualora  il  riconoscimento  di  un  sistema  individuale   sia

richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso

produce i suoi effetti solo dal provvedimento di  riconoscimento  del

sistema individuale e, in ogni  caso,  dal  primo  giorno  del  nuovo

esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei  costi  del

sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente

decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso  al

momento  del  recesso,  secondo  quanto  previsto   dal   Centro   di

coordinamento batterie.

7.  I  sistemi  individuali  riconosciuti  trasmettono  annualmente

all'autorita' competente, all'ISPRA e  al  Comitato  di  vigilanza  e

controllo,  entro  il  31  dicembre,  un  programma  pluriennale   di

prevenzione della produzione dei rifiuti  e  un  piano  specifico  di

prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonche', entro il 31

maggio di ogni  anno  un  piano  specifico  di  prevenzione  relativo

all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei  rifiuti

di  batterie  e  il  bilancio  nel  rispetto  di   quanto   stabilito

dall'articolo 237, comma 6, del  decreto  legislativo  3  aprile  del

2006, n. 152. I sistemi individuali costituiti con  autonoma  ragione

sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale.  Il

sistema  individuale,   costituito   come   apposita   organizzazione

all'interno della medesima societa'  del  produttore  ovvero  di  una

controllata, trasmette il relativo bilancio  comprensivo  delle  voci

relative   alle   attivita'   svolte   come   sistema    individuale.

L'assolvimento degli obblighi di cui al  presente  comma  costituisce

adempimento degli obblighi di cui  all'articolo  237,  comma  6,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di

essere in possesso delle certificazioni  ISO  9001  e  14001,  oppure

EMAS,  o  altro  sistema  equivalente  di  gestione  della   qualita'

sottoposto ad audit, e che comprenda anche i processi di  trattamento

e il monitoraggio interno all'azienda.

9. I sistemi individuali si iscrivono al  Centro  di  coordinamento

batterie con l'obbligo di contribuire ad  esso  in  conformita'  allo

statuto di quest'ultimo.

10. I sistemi individuali trasmettono all'autorita' competente, per

il tramite del Centro di coordinamento batterie di  cui  all'articolo

22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste  tra

cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere b), c)  e  d),

del  Regolamento,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di

coordinamento batterie,  a  progettare,  realizzare  e  finanziare  i

programmi di  comunicazione,  informazione  e  sensibilizzazione  dei

cittadini sull'importanza della raccolta separata  delle  batterie  e

sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.

12. I sistemi  individuali,  se  costituiti  con  autonoma  ragione

sociale, sono dotati  di  adeguati  organi  di  controllo,  quali  il

collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai  sensi  del  decreto

legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,  e  una  societa'  di  revisione

indipendente, al fine di  verificare  periodicamente  la  regolarita'

contabile e  fiscale.  Per  i  sistemi  individuali  costituiti  come

apposita  organizzazione  all'interno  della  medesima  societa'  del

produttore ovvero di una controllata, le attivita' di controllo e  di

verifica contabile e fiscale sono in capo agli organi di vigilanza  e

controllo della medesima societa'.

13. I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di

autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo  5,

del Regolamento.  I  sistemi  individuali  presentano,  su  richiesta

dell'autorita' competente e del Comitato di vigilanza e controllo una

relazione di autocontrollo e, se necessario,  il  progetto  di  piano

d'azione  correttivo.  L'autorita'  competente  e  il   Comitato   di

vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla  relazione

di autocontrollo e  sul  progetto  di  piano  d'azione  correttivo  e

comunicare le  eventuali  osservazioni  al  sistema  individuale.  Il

sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo  sulla  base

delle osservazioni.

14.  L'autorita'  competente   puo'   decidere   di   revocare   il

provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema

individuale non rispetta  piu'  i  requisiti  previsti  dal  presente

articolo o non notifica le modifiche riguardanti  il  riconoscimento,

che devono essere notificate senza indebito ritardo.

 

                               Art. 27

Adempimento in forma  collettiva  della  responsabilita'  estesa  del

                             produttore

1. I produttori che  non  adempiono  agli  obblighi  derivanti  dal

Regolamento  mediante  un  sistema  individuale  adempiono  in  forma

collettiva agli obblighi di  responsabilita'  estesa  del  produttore

mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione.

Possono partecipare ai sistemi  collettivi  gli  ulteriori  operatori

economici, come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto  22,  del

Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione  ai  sistemi

collettivi e' libera e non puo' esserne ostacolata la fuoriuscita per

l'adesione ad altro sistema, nel rispetto  del  principio  di  libera

concorrenza.

2. I sistemi collettivi di  gestione  garantiscono  un  trattamento

equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine  o  entita',

senza  imporre  oneri  sproporzionati  sui  produttori   di   piccole

quantita' di batterie, comprese le  piccole  e  medie  imprese,  come

definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

3. I sistemi collettivi sono organizzati  in  forma  consortile  ai

sensi degli articoli 2602 e seguenti del  codice  civile,  in  quanto

applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono

retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di  cui  all'articolo

2, comma 1, lettera c), del presente decreto.  I  sistemi  collettivi

provvedono ad adempiere per conto dei  produttori  agli  obblighi  di

responsabilita' estesa del produttore previsti dal presente decreto e

dal  Regolamento.  Essi  provvedono  affinche'  tutti  i  rifiuti  di

batterie delle categorie immesse sul mercato dai  propri  produttori,

indipendentemente   dalla   loro   natura,   composizione    chimica,

condizione, marca od origine, siano  raccolti  separatamente.  A  tal

fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e

61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili.

4.  Ciascun  sistema  collettivo  garantisce   che   i   contributi

finanziari ad essi versati dai produttori:

a) siano modulati conformemente alle disposizioni previste  dagli

articoli 178-ter, comma 3, lettera b), e 237, comma  4,  del  decreto

legislativo 3 aprile del 2006, n. 152;

b)  siano  modulati  almeno  in  base  alla  categoria   e   alla

composizione chimica delle batterie e, se  del  caso,  tenendo  conto

della ricaricabilita', del livello di contenuto  di  riciclato  nella

fabbricazione delle batterie, della loro impronta di carbonio e se le

batterie siano state sottoposte alla preparazione per il  riutilizzo,

alla preparazione  per  il  cambio  di  destinazione,  al  cambio  di

destinazione o alla rifabbricazione;

c) siano adeguati in modo da tenere conto  di  eventuali  entrate

realizzate dai sistemi collettivi derivanti dalla preparazione per il

riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione  o  dal

valore di materie prime recuperate dai rifiuti di batterie riciclati.

5. I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza  dei  dati  in

loro possesso per quanto riguarda  le  informazioni  riservate  o  le

informazioni direttamente attribuibili ai  singoli  produttori  o  ai

loro rappresentanti autorizzati per  la  responsabilita'  estesa  del

produttore.

6. I sistemi collettivi, anche tramite il Centro  di  coordinamento

batterie, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo  178-ter,

comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, rendono

pubblico, almeno ogni anno, sui  loro  siti  internet,  nel  rispetto

delle  vigenti  disposizioni   in   materia   di   segretezza   delle

informazioni commerciali e industriali, quanto segue:

a) il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie;

b) le efficienze di riciclaggio;

c) i livelli di recupero dei materiali realizzati dai  produttori

che hanno aderito al sistema collettivo;

d) le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei

rifiuti selezionati conformemente al comma 7.

7. I  sistemi  collettivi  selezionano  i  gestori  di  rifiuti  di

batterie secondo una  procedura  di  selezione  non  discriminatoria,

basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e  che  non  imponga

oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.

8. I sistemi collettivi provvedono,  secondo  quanto  definito  dal

Centro  di  coordinamento  batterie  di  cui   all'articolo   22,   a

progettare, realizzare e finanziare  i  programmi  di  comunicazione,

informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza  della

raccolta differenziata delle batterie e sui  benefici  ambientali  ed

economici del loro recupero e riciclaggio.

9. Ai fini di cui al comma 3, i sistemi collettivi in ciascun  anno

civile impiegano almeno il 3  per  cento  del  contributo  ambientale

dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei

rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di

trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo puo' essere

aggiornata  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  dal   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  sentito  il  Centro  di

coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di  ogni  anno  civile,  i

sistemi collettivi inviano  all'autorita'  competente  una  relazione

dettagliata che descrive  i  programmi  di  comunicazione  realizzati

nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile  che

attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente  evidenza

contabile  nel   bilancio.   L'autorita'   competente   verifica   la

documentazione fornita dai  sistemi  collettivi  e,  ove  necessario,

richiede le integrazioni occorrenti.

10. I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di  lucro

e operano sotto la vigilanza  dei  Ministeri  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.

11. Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle  batterie

delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il

territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  59,   paragrafo   1,

dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo  1,  del

Regolamento, secondo  le  indicazioni  del  Centro  di  coordinamento

batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti  alla

gestione delle batterie sono stipulati in forma  scritta  a  pena  di

nullita'.

12. Ciascun sistema  collettivo  deve  dimostrare  al  Comitato  di

vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima  proporzionata

alla quantita' di batterie da gestire.

13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza

energetica di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made  in

Italy approva lo statuto-tipo a cui devono  conformarsi  gli  statuti

dei sistemi collettivi. I sistemi  collettivi  possono  motivatamente

integrare e modificare i propri statuti  nel  rispetto  dello  schema

previsto  dallo  statuto-tipo,  dandone  comunicazione  al  Ministero

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  al  Ministero  delle

imprese e del made in Italy, ai  fini  dell'approvazione  di  cui  al

comma 17.

14. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano  dotati

di  adeguati  organi  di  controllo,  quali  il  collegio  sindacale,

l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo  8  giugno

2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente,  al  fine  di

verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.

15. I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo  di

autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo  5,

del Regolamento. I sistemi collettivi presentano,  su  richiesta  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  del  Comitato

di vigilanza e  controllo,  una  relazione  di  autocontrollo  e,  se

necessario, il progetto di piano d'azione  correttivo.  Il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza

e  controllo  possono  formulare  osservazioni  sulla  relazione   di

autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione

al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo.

16. L'autorita' competente  puo'  revocare  il  riconoscimento  del

sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di  cui  all'articolo

19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta piu' i

requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non  notifica  senza

indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento.

17. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di  approvazione  dello

statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  i  sistemi

collettivi  adeguano  il  proprio  statuto  allo  statuto-tipo  e  lo

trasmettono,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  al   Ministero

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  al  Ministero  delle

imprese e del made in Italy, ai  fini  dell'approvazione.  I  sistemi

collettivi di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  14  marzo

2014, n. 49, che adempiono per conto dei produttori di batterie  agli

obblighi di cui al presente decreto, adeguano il proprio statuto alle

previsioni del presente decreto nei termini di cui al primo periodo.

18. I sistemi collettivi di nuova costituzione  presentano  istanza

di riconoscimento per la costituzione di un sistema di  gestione,  al

fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli

obiettivi indicati nel comma 19.

19. Unitamente  allo  statuto,  i  sistemi  collettivi  trasmettono

all'autorita' competente un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare

che il sistema:

a) possiede i requisiti di cui articolo 58, paragrafo 2,  lettere

a) e b), del Regolamento;

b) e'  organizzato  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia,

economicita' e trasparenza;

c) e' effettivamente in grado di operare su tutto  il  territorio

nazionale e di conseguire, nell'ambito delle  attivita'  svolte,  gli

obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio di cui al Regolamento;

d) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire  che

gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita'

di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti  di

batterie;

e) e' in grado di garantire la  conformita'  ai  requisiti  e  le

condizioni di cui agli articoli 59,  60  e  61  del  Regolamento,  in

quanto applicabili al sistema;

f)  rispetta  ogni  altro  requisito  e  condizione   posti   dal

Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere  in  modo

collettivo agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore.

20. Lo statuto e' approvato nei successivi centoventi  giorni  alla

trasmissione,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del

made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema  collettivo

e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione

e' subordinata alla verifica che il  sistema  collettivo  rispetti  i

requisiti di cui all'articolo 58,  paragrafo  2,  del  Regolamento  e

siano state adottate misure per garantire la conformita' ai requisiti

di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi

1, 2 e 4, del Regolamento. Le attivita'  di  verifica  si  concludono

entro novanta giorni dalla presentazione  del  fascicolo  completo  e

sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

con il  supporto  di  ISPRA.  L'approvazione  dello  statuto  integra

l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento

ed e' condizione essenziale ai fini alla  registrazione  al  Registro

dei produttori di batterie o al suo mantenimento e alla richiesta  di

adesione al Centro di coordinamento batterie ai  sensi  dell'articolo

22.

21. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli

produttori  di   batterie,   nelle   more   dell'approvazione   dello

statuto-tipo, i sistemi  collettivi  di  nuova  costituzione  possono

avviare le attivita', ivi inclusa la registrazione al Registro di cui

all'articolo 20, in coerenza con lo statuto-tipo  decorsi  centoventi

giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e

del progetto descrittivo al Ministro dell'ambiente e della  sicurezza

energetica.  I  Ministeri  competenti,  nei  successivi   centottanta

giorni, verificano la conformita' dello statuto allo  statuto-tipo  e

la coerenza delle  attivita'  avviate  e,  in  caso  di  difformita',

formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il  sistema

collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini

dell'approvazione con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del

made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini  previsti  comporta

la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attivita'.

22. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di  ogni

anno, il piano di prevenzione e  gestione  relativo  all'anno  civile

successivo,  comprensivo  di  un  prospetto  relativo  alle   risorse

economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attivita'  di

prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i  sistemi

di gestione adottati presentano al Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica  e  all'ISPRA,  un  programma  pluriennale   di

prevenzione della produzione dei rifiuti, nonche', entro il 31 maggio

di ogni anno, un piano specifico  di  prevenzione  relativo  all'anno

civile precedente,  la  relazione  sulla  gestione  dell'anno  civile

precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel

rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. L'assolvimento degli obblighi di cui  al

presente comma costituisce adempimento degli obblighi informativi  di

cui all'articolo 237, comma 6, del decreto  legislativo  n.  152  del

2006. Ogni anno, ciascun sistema collettivo inoltra  al  Comitato  di

vigilanza e controllo, entro trenta giorni dalla data di approvazione

del  bilancio  di  esercizio,  un'autocertificazione  attestante   la

regolarita' fiscale e  contributiva.  Il  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e di  controllo

assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi

del presente comma.

23. I sistemi collettivi mettono a disposizione degli  utilizzatori

finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e

alla  gestione  dei  rifiuti  di  batterie  per  quanto  riguarda  le

categorie di batterie che forniscono  nel  territorio  nazionale,  ai

sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni

di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere  fornite  anche

attraverso il Centro di coordinamento batterie,  previa  adozione  da

parte di quest'ultimo delle regole tecniche.

24. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della

propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzi  di  gestione  non

concorrono alla formazione del reddito e non  possono  essere  divisi

tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma  6,  del  decreto

legislativo n. 152 del  2006.  I  sistemi  dimostrano  di  essere  in

possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o  altro

sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit  e

che comprenda anche i processi  di  trattamento  ed  il  monitoraggio

interno all'azienda.

25. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero  dell'ambiente  e

della  sicurezza  energetica,  per   il   tramite   del   Centro   di

coordinamento batterie di cui all'articolo 22, tutte le  informazioni

da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo  75,  paragrafi

1, 2  e  4,  del  Regolamento,  secondo  le  modalita'  indicate  dal

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

26. I  sistemi  collettivi  possono  operare  anche  quali  sistemi

collettivi operanti  per  conto  dei  produttori  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche, ai sensi  dell'articolo  10  del  decreto

legislativo n. 49 del 2014, a condizione che si  uniformino  anche  a

quanto previsto dal predetto decreto e  ad  ogni  altra  disposizione

applicabile ai sistemi collettivi di  cui  al  medesimo  articolo  10

decreto legislativo n. 49 del 2014.

27. I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva

di  batterie  presso  tutti  i  punti  di  raccolta  individuati  dal

Regolamento.

 

                               Art. 28

               Comunicazioni all'autorita' competente

1. I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di

rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno  civile  e  per  via

telematica all'autorita' competente di cui all'articolo 3,  comma  3,

del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di  batterie

di cui all'articolo 20 del presente decreto le informazioni  previste

ai paragrafi 1, 2,  3,  4,  5  e  6  del  medesimo  articolo  75  del

Regolamento.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi

dalla fine  dell'anno  di  riferimento  per  il  quale  i  dati  sono

raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda  il  primo  anno

civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione  che

istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione  europea,

conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui

all'articolo 75, paragrafi 3, 5  e  6,  del  Regolamento,  nonche'  i

soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti  di  dette  batterie,

trasmettono le informazioni  di  cui  al  paragrafo  1  del  medesimo

articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro  di  coordinamento

batterie di cui all'articolo 22, per ogni anno civile,  entro  il  31

marzo. Il Centro di coordinamento batterie puo' comunque estrarre  le

suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle  con

quelle gia' in suo possesso al fine  di  verificarne  la  coerenza  e

l'attendibilita'.

4. Le autorita' competenti  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  e

l'organismo  preposto  di  cui  all'articolo  206-bis   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  possono  richiedere  informazioni

supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai

dati comunicati a norma del presente articolo.

 

                               Art. 29

                        Garanzia finanziaria

1. Il produttore, nel momento  in  cui  immette  una  batteria  sul

mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria.

2. La garanzia e' prestata dal singolo produttore nel caso  in  cui

adempia  ai  propri  obblighi  individualmente,  oppure  dal  sistema

collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell'articolo 1 della

legge 10 giugno 1982, n.  348,  secondo  le  modalita'  definite  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di

concerto con il Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto.

3. La garanzia finanziaria e' destinata a coprire i costi  connessi

alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico  del  produttore,  o

dei sistemi collettivi di gestione di cui all'articolo 27, in caso di

inosservanza degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore,

anche per cessazione definitiva delle attivita' o per insolvenza.

 

                               Art. 30

       Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento

1. Gli operatori degli impianti di  trattamento  contemplati  dalla

direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18

settembre 2000, e dal relativo decreto legislativo di  attuazione  24

giugno 2003, n.  209,  dalla  direttiva  2012/19/UE  e  dal  relativo

decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano  i

rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o

i rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  ai  sistemi

individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e  27  del  presente

decreto, oppure  ai  gestori  di  rifiuti  selezionati  conformemente

all'articolo 57, paragrafo 8,  del  Regolamento,  ai  fini  del  loro

trattamento  conformemente  agli  articoli  70  e  71  del   medesimo

Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.

 

                               Art. 31

                          Punti di raccolta

1. I punti  di  raccolta  istituiti  a  norma  degli  articoli  59,

paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv),  e  60,  paragrafo  2,

lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento non  sono  soggetti

ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli

articoli 208, 213 e 216 e  alle  disposizioni  della  parte  seconda,

titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ne'

all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilita' dei  rifiuti,

previsto dall'articolo 188-bis del medesimo  decreto  legislativo  n.

152 del 2006. Le operazioni di  deposito  preliminare  alla  raccolta

presso i  punti  di  raccolta  di  cui  al  primo  periodo  non  sono

subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,  di

cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del  2006  e  non

sono soggette all'obbligo  di  tenuta  del  registro  cronologico  di

carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto  legislativo  n.

152 del 2006, ne' all'obbligo di comunicazione  di  cui  all'articolo

189, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

2. Il trasporto dai punti di  raccolta,  istituiti  a  norma  degli

articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii)  e  iv),  e  60,

paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv),  del  Regolamento,  ai

centri di raccolta  realizzati  e  gestiti  sulla  base  dei  decreti

adottati ai sensi  dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ai  centri  di  raccolta

autorizzati  ai  sensi  degli  articoli  208,  213  e  216  e   delle

disposizioni  della  parte  seconda,  titolo  III-bis,  del  medesimo

decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli  impianti  autorizzati  al

trattamento adeguato effettuato dal detentore  dei  rifiuti  raccolti

presso i punti di raccolta o dai  soggetti  da  esso  incaricati,  e'

accompagnato esclusivamente dal documento di  trasporto,  di  seguito

denominato «DDT», attestante il luogo di produzione, la categoria  di

batterie, i quantitativi, e il luogo di  destinazione.  Il  detentore

dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da  esso

incaricati che effettuano il trasporto ai sensi  del  presente  comma

non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la

tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del

decreto legislativo n. 152 del 2006 ne'  all'Albo  nazionale  gestori

ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Centro di coordinamento batterie predispone  un  portale  per

censire i punti di raccolta di cui al comma 2. I DDT di cui al  comma

2 sono conservati dai punti di raccolta ai fini  della  comunicazione

annuale al Centro di coordinamento batterie dei relativi dati.

4. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori  finali  privati,

non commerciali, possono essere conferiti nei punti  di  raccolta  di

cui al comma 2.

5. Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate  ai

sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, e delle autorizzazioni concesse ai  sensi  della  parte  quarta,

titolo I, capo IV, ovvero della parte seconda,  titolo  III-bis,  del

medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i  rifiuti  di

batterie portatili e di  batterie  per  mezzi  di  trasporto  leggeri

conferiti  dai  produttori  del  rifiuto  e  dai  soggetti  da   essi

incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2.

6. I punti di raccolta  di  cui  agli  articoli  59,  paragrafo  2,

lettera a), 60, paragrafo 2, lettera  a),  e  61,  paragrafo  1,  del

Regolamento possono raccogliere, rispettivamente, rifiuti di batterie

portatili, rifiuti di batterie  per  mezzi  di  trasporto  leggeri  e

rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie  industriali

e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un

contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La  condizione

si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito

a un accordo di  programma  stipulato  dal  Centro  di  coordinamento

batterie o a una convenzione con lo stesso.

 

                               Art. 32

       Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta

1. La verifica del conseguimento da  parte  dei  produttori  o  dei

sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva  degli

obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi

di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili,

e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere  a)  e

b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per  i

mezzi di trasporto leggeri, e' assicurata dal Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro

di coordinamento batterie.

2.  La  rendicontazione  annuale  alla  Commissione   europea   sul

monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta,  secondo

quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, e'  effettuata  dal

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto

dell'ISPRA.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con  il

supporto  dell'ISPRA,  secondo  le   previsioni   dell'articolo   69,

paragrafo 5, del  Regolamento,  predispone  le  linee  guida  per  la

quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione

dei flussi di rifiuti urbani misti e di  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente,  al

fine di determinare la quota di rifiuti di batterie  portatili  e  di

rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.

 

                               Art. 33

               Comunicazioni alla Commissione europea

1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica

pubblica, con il supporto dell'ISPRA, in forma  aggregata,  per  ogni

anno civile,  i  dati  previsti  dall'articolo  76  del  Regolamento,

secondo le modalita' ivi stabilite.

Capo VI

Sanzioni

                               Art. 34

                              Sanzioni

1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  e  ferme  restando  le

sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  12  ottobre

2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da

euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che:

a) immette sul mercato o mette in  servizio  batterie  prive  del

simbolo per la  raccolta  differenziata  previsto  dall'articolo  13,

paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme;

b) immette sul mercato o mette in servizio  le  batterie  di  cui

all'articolo 13, paragrafo  5,  del  Regolamento  prive  del  simbolo

prescritto, ovvero con simbolo non conforme;

c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi  dalla

data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo

13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato

o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13,  paragrafi

1, 2, 3 e 7;

d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o  mette

in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6  e  7,

del Regolamento.

2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme  restando  le

sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  12  ottobre

2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  di

cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine

stabilito dall'autorita' competente:

a) le non conformita' formali di cui all'articolo  83,  paragrafo

1, del Regolamento;

b) le  non  conformita'  agli  obblighi  relativi  al  dovere  di

diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento.

3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono  soggetti  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:

a) i sistemi individuali  e  collettivi  che  non  aderiscono  al

Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22;

b) i titolari degli  impianti  di  trattamento  non  iscritti  al

registro predisposto dal Centro di coordinamento  batterie  ai  sensi

dell'articolo 22, comma 4;

c)  i  produttori  che  non  provvedono  a   comunicare,   ovvero

comunicano con ritardo, le informazioni di cui all'articolo 21, comma

3. L'inesatta  o  incompleta  comunicazione  comporta  l'applicazione

della sanzione ridotta alla meta';

d) i produttori  che  non  provvedono  alla  comunicazione  delle

informazioni di cui all'articolo  28,  commi  1  e  3.  L'inesatta  o

incompleta  comunicazione  comporta  l'applicazione  della   sanzione

ridotta alla meta';

e) i titolari  degli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  di

batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni  di

cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o  incompleta  comunicazione

comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla meta';

f) i sistemi individuali  riconosciuti  che  non  adempiono  agli

obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7;

g) il detentore di rifiuti di batterie  per  mezzi  di  trasporto

leggeri,  industriali  e  veicoli  elettrici  che  non  fornisce   le

informazioni richieste dall'autorita' competente di cui  all'articolo

3, comma 1, nei  casi  di  cui  all'articolo  73,  paragrafo  1,  del

Regolamento.

4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme  restando  le

sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  12  ottobre

2022, n. 157, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da

euro 5.000 a euro 100.000 l'operatore economico che:

a) immette sul mercato batterie  non  conformi  alle  restrizioni

sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento;

b) in violazione dell'articolo 7  del  Regolamento,  a  decorrere

dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli  atti

delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in

servizio  batterie  per  veicoli  elettrici,   batterie   industriali

ricaricabili con una capacita' superiore a 2 kWh e batterie per mezzi

di trasporto leggeri  non  conformi  alle  prescrizioni  previste  in

materia di impronta di carbonio;

c) in violazione dell'articolo 8  del  Regolamento,  a  decorrere

dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli  atti

delegati ivi previsti,  immette  sul  mercato  o  mette  in  servizio

batterie non conformi  alle  prescrizioni  in  materia  di  contenuto

riciclato;

d) in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal

18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in

vigore dell'atto delegato di cui all'articolo  9,  paragrafo  2,  del

Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette  in  servizio

batterie portatili di  uso  generale,  ad  esclusione  delle  pile  a

bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilita';

e) in violazione dell'articolo 10 del  Regolamento,  a  decorrere

dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di  entrata

in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette  sul  mercato  o

mette in servizio batterie  industriali  ricaricabili  con  capacita'

superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie

per veicoli elettrici non  conformi  alle  prescrizioni  previste  in

materia di prestazione e durabilita';

f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di

cui all'articolo 12 del Regolamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000:

a)  il  produttore  oppure,  in  caso  di  adempimento  in  forma

collettiva, i sistemi collettivi di gestione  che  non  provvedono  a

organizzare il sistema di raccolta e ritiro di  rifiuti  di  batterie

cui agli articoli 59, 60 e 61 del  Regolamento  per  le  batterie  di

competenza;

b) il produttore che immette sul  mercato  batterie  senza  avere

provveduto all'iscrizione  nel  Registro  dei  produttori  presso  la

Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del  presente

decreto.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun  rifiuto

di batteria, il distributore che:

a)  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  62,  paragrafo  1,   del

Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di  batterie

che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui

all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La  medesima  sanzione

si applica nel caso in cui i  distributori  che  forniscono  batterie

agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i

rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di  cui  all'articolo

62, paragrafo 4, del Regolamento;

b)  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  62,  paragrafo  3,   del

Regolamento,  non  consegna  i  rifiuti  di  batterie   ritirati   ai

produttori,  ai  sistemi  collettivi  o  ad  un  gestore  di  rifiuti

selezionato;

c) in caso di vendita con consegna, non  ritira  gratuitamente  i

rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di

raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero

non informa l'utilizzatore finale delle modalita' di ritiro.

7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito  di

applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE)  2022/2065

del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  ottobre  2022,  che

consentono la  vendita  di  batterie  in  violazione  degli  obblighi

previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento,  sono  puniti

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500.

8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e

259-ter del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  le

spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate

in difformita' dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento.

9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni  previste  dai

commi 3, 5, 6 e 8, nonche' per la  destinazione  dei  proventi  delle

stesse, si applicano le disposizioni degli articoli  262  e  263  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10.   All'accertamento    e    all'irrogazione    delle    sanzioni

amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono  le

autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 2  e  4.  Le  somme

derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione  nel  medesimo

esercizio finanziario alla spesa, per le finalita'  di  miglioramento

dell'attivita' di vigilanza del mercato,  nella  misura  del  50  per

cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  del

restante 50 per cento alle autorita'  incaricate  del  controllo  che

abbiano irrogato le sanzioni.

11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie

previste   dal    presente    articolo,    l'autorita'    competente,

nell'applicare i criteri  di  cui  all'articolo  11  della  legge  24

novembre 1981, n.  689,  tiene  conto  anche  dei  seguenti  elementi

specifici:

a)   numero,   tipologia   e   caratteristiche   delle   batterie

interessate;

b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito  della

violazione;

c) entita' del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute,

alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 35

             Disposizioni transitorie e di coordinamento

1.  Nelle   more   dell'approvazione   da   parte   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei  sistemi

collettivi gia' esistenti e operanti,  i  sistemi  collettivi  tenuti

all'adeguamento  ai  sensi  dell'articolo  27  continuano  a  operare

secondo le modalita' previste dal  decreto  legislativo  20  novembre

2008, n. 188.

2.  Nelle   more   dell'approvazione   da   parte   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto  del  Centro

di  coordinamento   batterie,   tenuto   all'adeguamento   ai   sensi

dell'articolo 22,  comma  5,  il  Centro  di  coordinamento  batterie

continua  a  operare  secondo  le  modalita'  previste  dal   decreto

legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

3. I sistemi  individuali  gia'  esistenti  e  operanti  presentano

domanda di riconoscimento  per  l'adempimento  della  responsabilita'

estesa  del  produttore  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  1,  al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Nelle

more del riconoscimento o  del  rigetto  della  relativa  domanda,  i

sistemi  individuali  continuano  a  operare  secondo  le   modalita'

previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

4. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e'

interconnesso  telematicamente   al   Registro   nazionale   di   cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,  ai

fini della trasmissione di tutte  le  informazioni  necessarie.  Tale

ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione  del

Registro dei produttori di cui all'articolo 20.

5. I punti di raccolta  di  cui  agli  articoli  59,  paragrafo  2,

lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento  adempiono

agli obblighi di cui all'articolo 31 entro centottanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine,

i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione  degli

accordi di cui all'articolo 31, comma 6.

6. I soggetti sottoposti a regimi  di  responsabilita'  estesa  del

produttore istituiti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate  in

materia di responsabilita' estesa del  produttore  entro  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Sino alla data di applicazione dell'articolo  13,  paragrafo  2,

del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le  batterie  per

mezzi di trasporto leggeri e le batterie  per  autoveicoli  riportano

l'indicazione della loro capacita'  in  modo  visibile,  leggibile  e

indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con

decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di  concerto  con

il  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza   energetica,   in

conformita' alle determinazioni  e  ai  metodi  armonizzati  definiti

dalla Commissione europea.

8. All'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, le parole: «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008,

n. 188,» sono soppresse.

 

                               Art. 36

           Modifica all'allegato V al decreto legislativo

                       12 ottobre 2022, n. 157

1. All'allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022,  n.  157,

il punto 19 «Pile e accumulatori» e' sostituito dal seguente:

«19. Batterie e rifiuti di batterie.

-  regolamento  (UE)  2023/1542  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di

batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento  (UE)

2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.».

 

                               Art. 37

                             Abrogazioni

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione

dell'articolo 29, e' abrogato, salvo  quanto  stabilito  all'articolo

35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:

a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino  alla  data  indicata

dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento;

b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma

2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95,

comma 2, lettera b), del Regolamento;

c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla  data

indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento;

d) gli articoli 14, 15,  commi  2  e  3,  27,  commi  4  e  5,  e

l'allegato  III  continuano  ad   applicarsi   fino   alla   completa

implementazione del Registro dei produttori di  cui  all'articolo  20

del presente decreto.

 

                               Art. 38

                 Clausola di invarianza finanziaria

1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 39

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

 

(omissis)

 

                                                           Allegato I

                                                   (articoli 20 e 21)

PARTE A
Modalita'  di  registrazione  al  Registro  dei  produttori  di   cui
all'articolo 20 del presente decreto. Produttori.

1)  La  domanda  di  registrazione  deve  essere  effettuata  dal

produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione  si

trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore  non

sia stabilito nel territorio italiano, si  iscrive  al  Registro  dei

produttori  attraverso   un   proprio   rappresentante   autorizzato,

incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In

tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la  Camera  di  commercio

nella cui circoscrizione si trova la sede legale  del  rappresentante

autorizzato.

2) La domanda di registrazione e'  trasmessa  esclusivamente  per

via telematica. Il modulo di registrazione deve  essere  sottoscritto

mediante firma digitale  apposta  dal  legale  rappresentante  o  suo

delegato, o dal rappresentante autorizzato.

3) All'atto della domanda di registrazione il produttore indica:

a) i dati di cui all'articolo 55, comma 3, del Regolamento;

b) la data della domanda di registrazione;

c) la modalita' (forma individuale o  collettiva)  con  cui  il

produttore intende adempiere agli obblighi di responsabilita' estesa.

4) I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste ai

punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati  comunicati  all'atto

dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica,  nonche'  la

cessazione dell'attivita' determinante obbligo di registrazione.

PARTE B
Modalita'  di  registrazione  al  Registro  dei  produttori  di   cui
all'articolo 20 del presente decreto. Sistemi collettivi.

1) La domanda di registrazione deve essere effettuata  presso  la

Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede  legale

del sistema collettivo.

2) La domanda di registrazione e' presentata  esclusivamente  per

via telematica. Il modulo  di  iscrizione  deve  essere  sottoscritto

mediante firma digitale  apposta  dal  legale  rappresentante  o  suo

delegato.

3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto della domanda  di

registrazione le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alla sua costituzione;

b) i produttori che aderiscono al  sistema  collettivo  e,  per

ogni produttore, le categorie e tipologie di batterie gestite.

4) I sistemi collettivi comunicano,  con  le  medesime  modalita'

previste  ai  punti  precedenti,  qualsiasi   variazione   dei   dati

comunicati all'atto dell'iscrizione entro trenta  giorni  dalla  data

della modifica, nonche'  la  cessazione  dell'attivita'  determinante

obbligo di registrazione.

PARTE C

Comunicazioni annuali da presentare all'autorita' competente  tramite

il Registro produttori di batterie.

 

=====================================================================

|             OGGETTO             |         SOGGETTI TENUTI         |

+=================================+=================================+

|                                 |- Produttori di batterie iscritti|

|                                 |  o rappresentante autorizzato   |

|                                 |iscritto - Sistemi di gestione se|

|  Quantita' immesse sul mercato  |  "incaricati" da produttore /   |

|  nell'anno precedente (in base  |rappresentante autorizzato per la|

|alle categorie di batterie e alla|   responsabilita' estesa del    |

|      composizione chimica)      |           produttore            |

+---------------------------------+---------------------------------+

|                                 |      - Nel caso di sistemi      |

|                                 |    individuali: produttore o    |

|                                 |rappresentante autorizzato per la|

|                                 |   responsabilita' estesa del    |

|Quantita' di rifiuti di batterie |produttore - Sistemi di gestione |

|            raccolti             |           collettivi            |

+---------------------------------+---------------------------------+

|                                 |      - Nel caso di sistemi      |

|                                 |    individuali: produttore o    |

| Tasso di raccolta raggiunto dal |rappresentante autorizzato per la|

|produttore o dall'organizzazione |   responsabilita' estesa del    |

|     per l'adempimento della     | produttore -Sistemi di gestione |

| responsabilita' del produttore  |           collettivi            |

+---------------------------------+---------------------------------+

|                                 |      - Nel caso di sistemi      |

|                                 |    individuali: produttore o    |

|                                 |rappresentante autorizzato per la|

|Quantitativo di rifiuti raccolti |   responsabilita' estesa del    |

|    e conferiti agli impianti    |produttore - Sistemi di gestione |

| autorizzati per il trattamento  |           collettivi            |

+---------------------------------+---------------------------------+

|Quantitativo di rifiuti raccolti |      - Nel caso di sistemi      |

| ed esportati in paesi terzi per |    individuali: produttore o    |

| il trattamento, la preparazione |rappresentante autorizzato per la|

|     per il riutilizzo o la      |   responsabilita' estesa del    |

|  preparazione per il cambio di  |produttore - Sistemi di gestione |

|          destinazione           |           collettivi            |

+---------------------------------+---------------------------------+

|Quantitativo di rifiuti raccolti |      - Nel caso di sistemi      |

|    e conferiti agli impianti    |    individuali: produttore o    |

| autorizzati per la preparazione |rappresentante autorizzato per la|

|     per il riutilizzo o la      |   responsabilita' estesa del    |

|  preparazione per il cambio di  |produttore - Sistemi di gestione |

|          destinazione           |           collettivi            |

+---------------------------------+---------------------------------+


 

PARTE D
CATEGORIA Reg. 1542/2023 Codice TIPOLOGIA Pz kg

Batterie Portatili

1.1 BATTERIE ZINCO CARBONE

1.2 BATTERIE ZINCO CLORURO

1.3 BATTERIE ALCALINA

1.4 BATTERIE PRIMARIE/NON RICARICABILIAL LITIO

1.5 BATTERIE ZINCO ARIA

1.6 BATTERIE ZINCO ARGENTO

1.7 BATTERIE AL PIOMBO

1.8 BATTERIE NICHEL CADMIO

1.9 BATTERIE NICHEL IDRURI METALLICI

1.10 BATTERIE SECONDARIE/ RICARICABILI AL LITIO

1.11 ALTRO

Batterie Industriali

2.1 PIOMBO

2.2 NICHEL CADMIO

2.3 LITIO

2.4 NICHEL IDRURI METALLICI

2.5 ALTRO

Batterie Starting Lightning Ignition (SLI)

3.1 PIOMBO

3.2 NICHEL CADMIO

3.3 LITIO

3.4 NICHEL IDRURI METALLICI

3.5 ALTRO

Batterie Light Means of Transport (LMT)

4.1 PIOMBO

4.2 NICHEL CADMIO

4.3 LITIO

4.4 NICHEL IDRURI METALLICI

4.5 ALTRO

Batterie Electric Vehicle (EV)

5.1 PIOMBO

5.2 NICHEL CADMIO

5.3 LITIO

5.4 NICHEL IDRURI METALLICI

5.5 ALTRO

 

                                                          Allegato II

                                                        (Articolo 10)

Procedure e contenuto relativi alla domanda di cui  all'articolo  10,
comma 3.

1) La domanda ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo  10

e'  indirizzata  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica e, per conoscenza, al Ministero delle imprese e  del  made

in Italy e al Ministero dell'interno.

2) L'istanza, firmata dal legale rappresentate dell'organismo  di

valutazione  della  conformita',  comprende  i  seguenti  elementi  e

documenti redatti in lingua italiana:

a)  esplicita  indicazione  della  normativa   comunitaria   di

riferimento;

b) esplicita indicazione categorie di batterie  e  modulo/i  di

verifica  della  conformita'  per  il/i   quale/i   viene   richiesta

autorizzazione;

c) documentazione di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3,  del

Regolamento;

d) copia dell'atto costitutivo e statuto,  per  i  soggetti  di

diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto

pubblico;

e) indirizzo della sede legale del richiedente;

f) certificato di iscrizione  alla  CCIA,  per  i  soggetti  di

diritto privato;

g) planimetrie della sede e delle  eventuali  sedi  distaccate,

nonche' dei siti di prova nella disponibilita' dell'organismo;

h) organigramma con  elencazione  nominativa  del  personale  e

delle relative qualifiche;

i) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo

svolgimento delle attivita' per cui viene richiesta la designazione;

l) manuale di qualita' redatto in base alla norma  UNI  CEI  EN

45011;

m) elenco e dichiarazione  di  disponibilita'  delle  norme  di

riferimento;

n) polizza di assicurazione di responsabilita'  civile  di  cui

all'articolo 8;

o)  dichiarazione   in   merito   all'utilizzo   di   eventuali

subappaltatori  di  processi  o  attivita'  oggetto  della   notifica

richiesta;

p) dichiarazione impegnativa in ordine al  soddisfacimento  dei

requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento.

3) Verificata la regolarita' della documentazione,  il  Ministero

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il

Ministero delle imprese e del made  in  Italy  e,  se  del  caso,  il

Ministero  dell'interno,  provvede  all'adozione   del   decreto   di

designazione di cui all'articolo 10, comma 2.

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