Batterie e ai rifiuti di batterie: il nuovo decreto di settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026, n. 54. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE».
Il nuovo regolamento detta le caratteristiche in base alle quali le batterie possono essere messe in vendita (art. 5).
Una novità è l'istituzione di un tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive (art. 4).
Prevista l'adozione di criteri ambientali minimi (capo IV).
Gli organismi di valutazione della conformità
Il capo II, relativo alla notifica degli organismi di valutazione della conformità, prevede, tra le novità, l'obbligo di stipula, da parte degli organismi di valutazione della conformità, di un contratto di assicurazione.
Gli operatori economici
Il capo III fissa gli obblighi degli operatori economici, tra cui il dovere di diligenza.
La gestione delle batterie
Al capo V sono fissate le misure relative alla gestione dei rifiuti di batterie, con disposizioni che riguardano:
- gli obiettivi di raccolta e relativa verifica;
- la gestione del registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento;
- il centro di coordinamento batterie;
- il comitato di vigilanza e di controllo;
- la responsabilità estesa del produttore, con adempimenti sia in forma individuale sia collettiva;
- le comunicazioni all'autorità competente;
- l'obbligo di prestare garanzie finanziarie e alla Commissione europea;
- gli obblighi degli operatori degli impianti di trattamento;
- i punti di raccolta.
Le sanzioni
Al capo IV, infine, sono fissate le sanzioni.
Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie,
che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020
e abroga la direttiva 2006/66/CE. (26G00046)
(Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026, n. 54)
Vigente al: 7-3-2026
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE)
2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023,
relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la
direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la
direttiva 2006/66/CE.
2. Il presente decreto si applica alle batterie che rientrano
nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542, nonche' le seguenti
definizioni:
a) «Regolamento»: il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e
ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il
regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;
b) «sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o
collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di
responsabilita' estesa derivanti dal presente decreto e dal
Regolamento, in conformita' con gli articoli 178-ter e 237 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i sistemi
collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base
delle disposizioni contenute nei relativi statuti;
c) «statuto-tipo»: lo schema tipo di statuto, approvato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energica di concerto con il
Ministero delle imprese e del made in Italy secondo quanto disposto
dall'articolo 27, comma 13.
Art. 3
Autorita' competenti
1. L'autorita' di notifica nazionale designata ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli
obblighi di cui al capo II del presente decreto, relativi alle
procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione
della conformita', e' il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'autorita' competente responsabile degli obblighi di cui ai
capi II, con esclusione dei compiti esclusivi dell'Autorita' di
notifica, III e IV del presente decreto e' il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica - Direzione generale sostenibilita' dei
prodotti e dei consumi, che svolge altresi' le funzioni di vigilanza
del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. A tale fine, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi
della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno, previa stipula di
apposita convenzione per lo svolgimento di attivita' di interesse
comune.
3. L'autorita' competente designata ai sensi dell'articolo 54,
paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al
capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di
batterie, e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Direzione generale economia circolare e bonifiche.
4. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.
Art. 4
Tavolo nazionale batterie
1. E' istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni
consultive, composto dai seguenti membri, nonche' dai rispettivi
supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in
Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministro dell'interno:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in
Italy, con funzioni di vicepresidente;
c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA);
g) un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento
(ACCREDIA);
h) un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;
i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
m) un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
n) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI);
o) due rappresentanti delle associazioni industriali di
categoria;
p) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali
dell'artigianato;
r) un rappresentante delle organizzazioni cooperative
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
s) un rappresentante delle associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) un rappresentante delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Tavolo di cui al presente articolo puo' organizzarsi in
gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal
settore industriale e da enti di ricerca e universita'.
3. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non
sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 5
Immissione sul mercato e libera circolazione
1. Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a
disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al
Regolamento.
2. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non
soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 2, adotta le misure necessarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157.
3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento e'
consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie,
mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al
Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile
che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o
essere messe in servizio finche' non saranno rese conformi alle
disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali
batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a
garantire la sicurezza delle persone.
4. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio
2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in
servizio anche successivamente.
Capo II
Notifica degli organismi di valutazione della conformita'
Art. 6
Autorita' di notifica
1. L'autorita' di notifica nazionale, di cui all'articolo 3, comma
1, del presente decreto, e' responsabile della notifica degli
organismi di valutazione della conformita'.
Art. 7
Requisiti relativi all'autorita' di notifica
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorita'
di notifica nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini
dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono
le relative attivita' nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo
23 del Regolamento e dei seguenti criteri:
a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di
valutazione della conformita';
b) salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita' delle
attivita';
c) assicurare che ogni decisione relativa alla notifica di un
organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitare di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli
organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnare a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Art. 8
Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi
di valutazione della conformita'
1. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
imprese e del made in Italy. Fino all'adozione del decreto di cui al
primo periodo il massimale minimo del contratto di assicurazione e'
fissato in 2.500.000 euro.
2. L'obbligo non si applica nel caso in cui l'organismo di
valutazione della conformita' sia un organismo di diritto pubblico.
Art. 9
Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le
affiliate
1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti
riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o
dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi
dell'articolo 27 del Regolamento.
Art. 10
Procedura di autorizzazione ai fini della notifica
1. La valutazione degli organismi di valutazione della conformita'
ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorita' competenti e
della relativa notifica, nonche' il controllo degli organismi
notificati, sono eseguiti, in conformita' al Regolamento e al
regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, da «ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento»
designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26
gennaio 2010, quale unico organismo nazionale abilitato a svolgere
attivita' di accreditamento, previa apposita convenzione ovvero
protocollo di intesa di cui al comma 4 del presente articolo.
2. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 a eseguire,
in qualita' di terzi, compiti della valutazione di conformita' al
Regolamento e' rilasciata, fermo restando il rispetto dei requisiti
di cui all'articolo 7 da parte delle autorita' coinvolte nel
procedimento, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e
del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con il
Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda da parte degli organismi interessati.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in
Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la procedura
di presentazione della domanda di cui al comma 2 e i relativi
contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si
applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto.
4. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui ai commi 1 e
2, nonche' i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle
imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno, sono
regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque,
per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 7 e
adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa
alle proprie attivita'.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa
la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e
la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il
controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica
delle stesse, come disposto dall'articolo 24 del Regolamento.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'interno, sono stabilite le tariffe a carico degli
organismi di valutazione della conformita' richiedenti la notifica e
degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attivita' di
cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita'
svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i
termini, le modalita' di versamento e i criteri di riassegnazione
alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal
pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo
esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 11
Procedura di notifica
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a
notificare solo quegli organismi di valutazione della conformita' che
rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le
procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento, sulla base
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica
sul proprio sito internet istituzionale i provvedimenti di
autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della
conformita'.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende
o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del
Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea
e agli altri Stati membri.
Art. 12
Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati
1. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere
proposto ricorso secondo la procedura a tal fine definita da
ACCREDIA.
2. Ciascun organismo notificato definisce le modalita' di gestione
dei ricorsi avverso le decisioni assunte nel rispetto della procedura
di cui al comma 1.
Capo III
Obblighi degli operatori economici
Art. 13
Lingua della dichiarazione di conformita' UE
1. La dichiarazione di conformita' UE per le batterie immesse o
messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato
italiano, redatta ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2, del
Regolamento, e' tradotta in lingua italiana.
Art. 14
Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici
1. Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorita' di
vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui
all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua
italiana.
2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7,
del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o
piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le
autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo
3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una
o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e
le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio
o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e
l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente
dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.
Art. 15
Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione
dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE
1. La marcatura CE e' apposta sulla batteria in modo visibile,
leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo
consenta o non lo garantisca, la marcatura CE e' apposta
sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.
2. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII al
Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato
e' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le
iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del
regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune
contro l'uso improprio di tale marcatura.
Art. 16
Obblighi di diligenza
1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al capo
VII del Regolamento adottano e mantengono strategie relative al
dovere di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale, al
rischio e al settore di attivita', al fine di individuare, prevenire
e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi
all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in
commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli articoli
48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento.
2. L'autorita' competente in materia di vigilanza del mercato e le
autorita' incaricate del controllo si avvalgono dei poteri di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157, nonche' di ogni altro potere previsto dalla normativa vigente,
al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
3. Qualora l'autorita' di vigilanza accerti che un operatore
economico non adempie agli obblighi relativi al dovere di diligenza
di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Regolamento, notifica
all'operatore le relative non conformita' e lo invita a presentare
osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni.
Acquisite le osservazioni, l'autorita' di vigilanza comunica
all'operatore economico le decisioni assunte e i termini, non
superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate le
eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a porre
fine alla non conformita'.
4. Se la non conformita' permane e non vi sono altri mezzi efficaci
per porvi fine, l'autorita' di vigilanza adotta, con decisione
motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa
a disposizione sul mercato delle batterie e puo' disporre il ritiro o
il richiamo delle stesse.
Art. 17
Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero delle imprese e del made in Italy danno pubblicita' agli
atti adottati dalla Commissione europea ai sensi del capo VII del
Regolamento relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione
nei rispettivi siti internet istituzionali.
2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il
Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre
amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a
strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori
economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di
cui al capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati
periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.
3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere:
a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalita' di
attuazione degli obblighi di cui agli articoli da 48 a 52 del
Regolamento, tenendo conto della dimensione aziendale e della
posizione nella catena di fornitura;
b) modelli di procedure e di reportistica differenziati per
tipologia e dimensione delle imprese;
c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilita' e la
trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime
critiche e dei materiali riciclati.
4. Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non
introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno
carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e resi accessibili gratuitamente.
5. Le autorita' di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione
della conformita' agli obblighi in materia di dovere di diligenza,
dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche
contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento
idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto
alla dimensione e alla capacita' organizzativa dell'impresa.
6. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al
dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle
imprese e del made in Italy promuovono attivita' formative e di
sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con
le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di
coordinamento batterie di cui all'articolo 22.
Capo IV
Appalti pubblici verdi
Art. 18
Appalti pubblici verdi
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 85
del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del primo atto delegato di cui al medesimo articolo 85, paragrafo 3,
del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica adotta criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo
57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e aggiorna i criteri ambientali
minimi gia' in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.
Capo V
Gestione dei rifiuti di batterie
Art. 19
Obiettivi di raccolta
1. I produttori di batterie oppure, in caso di adempimento in forma
collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro
di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire
durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti
di batterie portatili:
a) 63 per cento entro il 31 dicembre 2027;
b) 73 per cento entro il 31 dicembre 2030.
2. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e'
calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie
conformemente all'allegato XI al Regolamento.
3. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri
oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi
collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento
batterie, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i
seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di
trasporto leggeri:
a) 51 per cento entro il 31 dicembre 2028;
b) 61 per cento entro il 31 dicembre 2031.
4. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di
trasporto leggeri e' calcolato annualmente dal Centro di
coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.
5. Il Centro di coordinamento batterie adotta le opportune misure
atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di
mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei
confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi
aderiscono.
Art. 20
Registro dei produttori
1. Ai fini della verifica del rispetto, da parte dei produttori,
dei requisiti del capo VIII del Regolamento, e' istituito il Registro
dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del medesimo
Regolamento, il quale, come registro di filiera, e' parte integrante
del Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi
dell'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei
produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti
tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.
Il Registro dei produttori di batterie soddisfa i requisiti del
sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui all'articolo 55,
paragrafo 9, del Regolamento.
2. I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti
dalle Camere di commercio, secondo le modalita' di cui al presente
articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le
relative modalita' operative di funzionamento.
3. Le Camere di commercio garantiscono la trasmissione delle
informazioni raccolte ai sensi del presente decreto attraverso
l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del
Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24, istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ai
sistemi informativi dell'ISPRA, nonche' ad altre banche dati
pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilita' fra i
sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AgID) ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. I produttori che mettono a disposizione per la prima volta
batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in
apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, o, in caso di
designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la
responsabilita' estesa del produttore, sono obbligati ad iscriversi,
presentando la domanda di registrazione in via telematica, al
Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio di
competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono
messe a disposizione sul sito internet dell'autorita' competente di
cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, nonche' sul
portale del Registro nazionale dei produttori.
5. I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima
volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di
adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro dei
produttori di batterie relativi al regime di responsabilita' estesa,
oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalita'
previste dall'articolo 178-quater, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, ove attivate.
6. La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2,
del Regolamento e' presentata in via telematica tramite il Registro
dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni
previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di
responsabilita' estesa del produttore in forma individuale o
collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai
produttori gia' iscritti al Registro dei produttori di pile e
accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008, entro il
termine di cui al comma 10.
7. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3,
autorizza, per il tramite del Registro dei produttori di batterie,
entro sessanta giorni dalla data in cui sono fornite tutte le
informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la
registrazione, qualora siano rispettati i requisiti previsti
dall'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto
dell'autorita' competente, fornisce un numero di iscrizione tramite
il proprio sistema informatico entro un termine massimo di quindici
giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro trenta
giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato
dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture
commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato
nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire
il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre
2022, i medesimi produttori rendono pubblico e visibile sul proprio
sito internet il numero di iscrizione al Registro dei produttori e lo
comunicano ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024,
n. 144, alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto
previsto dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del
2006.
8. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, puo'
rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei
produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di
controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento
delle proprie attivita' istituzionali. L'elenco dei soggetti
registrati al Registro dei produttori di batterie e' pubblicato nel
sito internet del Registro nazionale dei produttori secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il
Registro dei produttori assicura l'interconnessione con il Registro
delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati
del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli
adempimenti.
9. Il produttore di batterie, soggetto agli obblighi di cui al
comma 1, puo' immettere sul mercato batterie solo a seguito
dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso il
portale messo a disposizione della Camera di commercio competente.
All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il
codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di
produttore di batterie, anche lo specifico codice di attivita'
(ATECO) che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il
quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione
dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal
presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della
registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema
collettivo, e' la conferma della avvenuta adesione al sistema
collettivo indicato.
10. I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro
dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla comunicazione
di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e
nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, ovvero prima di immettere i prodotti sul
mercato. I produttori gia' iscritti al Registro nazionale dei
soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti
di pile e accumulatori, istituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si adeguano alle disposizioni
del presente decreto e presentano domanda di registrazione entro
sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni,
pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
11. In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore puo'
adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita
delega al sistema collettivo a cui aderisce.
12. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano
adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato
per la responsabilita' estesa del produttore che rappresenta piu' di
un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle
informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i
recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.
13. I sistemi collettivi si iscrivono, a completamento della
procedura di riconoscimento di cui all'articolo 27, in un'apposita
sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto
dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio
comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3,
all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi
collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei
produttori ad essi aderenti, nonche' le altre informazioni di cui
all'allegato I al presente decreto, che vengono aggiornate
annualmente.
14. I sistemi individuali si iscrivono, a completamento della
procedura di riconoscimento di cui all'articolo 26, in un'apposita
sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto
dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio
comunicano all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3,
all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi
individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte
le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto.
15. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del
Registro di cui al comma 1 sono a carico dei produttori di batterie e
sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15
aprile 2024, n. 144.
16. I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono
al Registro dei produttori di batterie le informazioni previste dal
Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo 178-ter,
comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le
informazioni e i documenti di cui all'articolo 237, comma 6, del
medesimo decreto.
17. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144,
l'autorita' competente puo' chiedere ai soggetti obbligati
informazioni o documenti supplementari tramite il Registro dei
produttori di batterie.
18. L'autorita' competente puo' rifiutare di registrare un
produttore o puo' revocare la registrazione del produttore se le
informazioni di cui al comma 6 e le relative prove documentali non
sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta
piu' i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del
Regolamento. L'autorita' competente revoca la registrazione del
produttore se ha cessato di esistere.
19. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del
produttore per la responsabilita' estesa del produttore o
l'organizzazione per l'adempimento della responsabilita' del
produttore designata per conto dei produttori che rappresenta,
notifica senza indebito ritardo all'autorita' competente, per il
tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali modifiche
apportate alle informazioni contenute nella registrazione e
l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione
sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie oggetto della
registrazione.
20. Qualora le informazioni contenute nel Registro dei produttori
non siano accessibili al pubblico, l'autorita' competente provvede
affinche' i fornitori di piattaforme online che consentono ai
consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori,
preliminarmente iscritti ad apposita sezione del Registro dei
produttori, abbiano accesso mediante interoperabilita' e, a seguito
di apposito accordo operativo stipulato con il gestore del sistema
informativo del Registro nazionale dei produttori, alle informazioni
relative all'iscrizione nel Registro. Lo standard dell'accordo
operativo viene pubblicato nel portale del Registro.
Art. 21
Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi
ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della
responsabilita' estesa del produttore e modalita' operative di
funzionamento
1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e
i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti
dall'autorita' competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con
il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di
coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua ispezioni a
campione sui produttori al fine di verificare il corretto
assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali
finalita' il Comitato puo' anche avvalersi della collaborazione della
Guardia di finanza e del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Il Registro dei produttori di batterie e' uniformato alle
previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.
3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio
tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati
relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile
precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al
presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del
Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al
Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma.
4. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, con il
supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche
tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo
22, svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui
all'articolo 20 sulla base delle comunicazioni dei produttori;
b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti
a comunicare ai sensi del comma 3;
c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e
collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi
dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo
quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
mediante il Registro di cui all'articolo 20;
d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e
ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.
Art. 22
Centro di coordinamento batterie
1. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori,
istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e' ridenominato «Centro di coordinamento
batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui
all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento.
2. Il Centro di coordinamento batterie ha la forma del consorzio
con personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinato ai
sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, in quanto
applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente decreto. Al
Centro di coordinamento batterie aderiscono tutti i sistemi
collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, che
hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in
conformita' allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali e
collettivi non gia' aderenti al Centro di coordinamento alla data di
entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi
centottanta giorni. I sistemi individuali e collettivi costituiti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
aderiscono al Centro di coordinamento batterie entro centottanta
giorni dalla loro costituzione. Il riconoscimento da parte del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del sistema
individuale ai sensi dell'articolo 26 e del sistema collettivo ai
sensi dell'articolo 27 costituisce precondizione per la presentazione
di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.
3. In caso di mancata adesione, l'autorita' competente diffida a
provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi inutilmente i
quali l'autorizzazione e' revocata.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone un apposito
registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento
dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice
comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantita' di
rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il
Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le
informazioni del registro telematico.
5. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori,
istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle
disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive
modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.
Art. 23
Compiti del Centro di coordinamento batterie
1. Il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le
relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione
dei rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio
nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il
conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione,
assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle
batterie sul territorio in conformita' con gli accordi previsti dal
presente decreto.
2. In particolare, il Centro di coordinamento batterie ha il
compito di:
a) definire modalita' omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie
su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e
collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non
discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei rifiuti di
batterie e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata
stabiliti dal Regolamento;
b) fornire, se richiesto, all'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 3, elementi tecnici e proposte per la
definizione delle modalita' di determinazione della garanzia
finanziaria di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento;
c) supportare il Comitato di vigilanza e controllo nella
definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di
mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di
istituti scientifici e di ricerca;
d) raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA i dati
relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie sulla base
delle informazioni acquisite dai produttori, distributori, impianti
di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti
dall'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile di
ogni anno;
e) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria
dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e omogenei
livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
f) assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di batterie
distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto
leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;
g) fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento
delle informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento fornite dai
produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo,
trattamento e riciclaggio;
h) promuovere campagne di sensibilizzazione, in linea con
l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli
utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite
gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo;
i) definire i criteri minimi per la procedura di selezione dei
gestori di rifiuti di cui all'articolo 57, paragrafo 8, del
Regolamento;
l) collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei
sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 206-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'articolo 57,
paragrafo 3, del Regolamento;
m) adottare le opportune misure atte al conseguimento degli
obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59 e all'articolo 60 del
Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi,
adottare misure correttive nei confronti dei sistemi di gestione
collettivi e individuali;
n) eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, sui
tassi di raccolta dei produttori e/o dei sistemi collettivi per
verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui alla
lettera m);
o) disporre gli opportuni controlli, anche di concerto con il
Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 e le
competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni
riportate nel Registro di cui all'articolo 20, per individuare i
soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito
al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al Registro
di cui all'articolo 20 o che contravvengono in altro modo alle
disposizioni del Regolamento o del presente decreto;
p) fornire all'autorita' competente tutte le informazioni di cui
dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di
raccolta di cui all'articolo 19 e collaborare con la stessa ai fini
della verifica dei dati comunicati;
q) collaborare con tutti gli enti competenti per la definizione
dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui rifiuti
di batterie, per quanto di competenza;
r) collaborare, ove necessario, con l'autorita' competente e il
Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto degli
obblighi previsti dal Regolamento;
s) fornire supporto, ove necessario, all'autorita' competente
nella definizione delle procedure di realizzazione della garanzia e
nella quantificazione dei relativi importi di cui all'articolo 58,
paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli;
t) fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ai fini della definizione della sezione del Registro di
cui all'articolo 178-quater, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
3. Il Centro di coordinamento batterie puo' stipulare convenzioni e
accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei
produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di
rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non
puo' compromettere le attivita' del Centro di coordinamento batterie,
dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Regolamento.
4. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori
iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento
batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle
imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico
delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro
di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con
validita' triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale accordo e' rinnovato entro il termine del
31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo
e' volto a stabilire le modalita' di ristoro, da parte dei
produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie,
sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da
riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una
rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalita'
di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta
dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi degli
articoli 208 e 210 e delle disposizioni della parte seconda, titolo
III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori
o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a
provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte
in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani.
5. In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al
comma 4 del presente articolo nei termini previsti, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare
un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito
positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle
imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo
accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma gia'
stipulati.
6. Il Centro di coordinamento batterie puo' svolgere i propri
compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi e altri
soggetti esterni purche' venga garantita la riservatezza dei dati
trattati.
Art. 24
Comitato di vigilanza e di controllo
1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle
pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' ridenominato «Comitato di vigilanza e di controllo
sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie» e, oltre ai
compiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente
decreto, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori di cui
all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21;
b) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche
sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, e
in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello
comunitario, esprimersi circa l'applicabilita' o meno del presente
decreto;
c) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire
l'uniforme applicazione del presente decreto e dei suoi provvedimenti
attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della
normativa ai Ministeri competenti;
d) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e
avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni nei
confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui
al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e
inesattezze.
2. Gli oneri relativi all'espletamento delle attivita' del Comitato
di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le
attivita' ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma
1, lettera d), del presente articolo e alle attivita' dell'ISPRA di
cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti gli importi delle tariffe per le relative attivita',
nonche' i termini e le modalita' di versamento. Le somme derivanti
dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate, nel medesimo esercizio
finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
a uno specifico capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della
copertura degli oneri di cui al presente comma.
Art. 25
Responsabilita' estesa del produttore
1. Sui produttori grava una responsabilita' estesa del produttore
per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima
volta nel territorio nazionale.
2. E' considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di
responsabilita' estesa del produttore anche l'operatore economico che
mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una
batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo,
preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o
rifabbricazione.
3. I produttori adempiono agli obblighi in materia di
responsabilita' estesa del produttore derivanti dalle disposizioni
del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi di gestione
individuali o collettivi.
4. Il produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 47,
lettera d), del Regolamento che immette batterie sul mercato
italiano, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi
di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori
finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a
distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi dell'articolo
56, paragrafo 3, del Regolamento, un rappresentante autorizzato per
la responsabilita' estesa del produttore di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 48, del Regolamento.
5. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi
di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in
caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilita'
estesa del produttore, provvedono affinche' tutti i rifiuti di
batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla
loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine,
siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto
previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento.
6. Il produttore versa un contributo finanziario, determinato nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 3,
lettera c), e all'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per i prodotti che mette a disposizione sul
mercato nazionale al fine di coprire i seguenti costi:
a) i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e
del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di
eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o
dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore
delle materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie
riciclati;
b) i costi necessari ad effettuare analisi merceologiche sulla
composizione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del
Regolamento;
c) i costi di fornitura delle informazioni relative alla
prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie secondo le
previsioni dell'articolo 74 del Regolamento;
d) i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorita'
competenti a norma dell'articolo 75 del Regolamento.
7. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono
state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per
il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione,
sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle
batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono
istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal Centro
di coordinamento, un meccanismo di ripartizione dei costi tra i
diversi produttori, per i costi di cui all'articolo 56, paragrafo 4,
lettere a), c), e d), del Regolamento.
8. Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta a piu' di
una responsabilita' estesa del produttore, il primo produttore che
mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi
aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi basato
sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al comma 7.
9. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi
di responsabilita' estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in
caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilita'
estesa del produttore, provvedono affinche' vengano fornite agli
utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui
all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del
Regolamento.
Art. 26
Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilita'
estesa del produttore
1. Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi
di responsabilita' estesa del produttore, presenta domanda di
riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione
individuale per l'adempimento della responsabilita' estesa del
produttore al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Non e' ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di
responsabilita' estesa del produttore per le batterie portatili e per
le batterie per mezzi di trasporto leggeri. L'autorita' competente di
cui all'articolo 3, comma 3, sentito il Comitato di vigilanza e
controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali non e'
ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilita'
estesa del produttore.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata di un progetto
descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:
a) rispetta i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2,
lettere a) e b), del Regolamento;
b) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia,
economicita' e trasparenza;
c) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio
nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli
obiettivi di raccolta di cui al Regolamento;
d) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che
gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita'
di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di
batterie;
e) e' in grado di garantire la conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 61 del Regolamento;
f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal
Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo
individuale agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore.
3. Il riconoscimento e' concesso solo se e' dimostrata la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2,
lettere a) e b), del Regolamento.
4. Il riconoscimento da parte dell'autorita' competente avviene
entro novanta giorni, dalla presentazione dell'istanza, completa
della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e delle
condizioni del comma 3 del presente articolo, ed e' requisito
essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui
all'articolo 20 e alla richiesta di adesione al Centro di
coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.
5. L'autorita' competente adotta il provvedimento di riconoscimento
previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni del
comma 3 del presente articolo e previa verifica delle disposizioni
adottate per garantire la conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e
4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro novanta giorni
dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte
dall'autorita' competente con il supporto di ISPRA.
6. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia
richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso
produce i suoi effetti solo dal provvedimento di riconoscimento del
sistema individuale e, in ogni caso, dal primo giorno del nuovo
esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del
sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente
decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso al
momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di
coordinamento batterie.
7. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono annualmente
all'autorita' competente, all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e
controllo, entro il 31 dicembre, un programma pluriennale di
prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di
prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonche', entro il 31
maggio di ogni anno un piano specifico di prevenzione relativo
all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti
di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile del
2006, n. 152. I sistemi individuali costituiti con autonoma ragione
sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale. Il
sistema individuale, costituito come apposita organizzazione
all'interno della medesima societa' del produttore ovvero di una
controllata, trasmette il relativo bilancio comprensivo delle voci
relative alle attivita' svolte come sistema individuale.
L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce
adempimento degli obblighi di cui all'articolo 237, comma 6, del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
8. I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di
essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure
EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita'
sottoposto ad audit, e che comprenda anche i processi di trattamento
e il monitoraggio interno all'azienda.
9. I sistemi individuali si iscrivono al Centro di coordinamento
batterie con l'obbligo di contribuire ad esso in conformita' allo
statuto di quest'ultimo.
10. I sistemi individuali trasmettono all'autorita' competente, per
il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo
22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste tra
cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere b), c) e d),
del Regolamento, secondo le modalita' stabilite dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
11. I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di
coordinamento batterie, a progettare, realizzare e finanziare i
programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei
cittadini sull'importanza della raccolta separata delle batterie e
sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.
12. I sistemi individuali, se costituiti con autonoma ragione
sociale, sono dotati di adeguati organi di controllo, quali il
collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una societa' di revisione
indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita'
contabile e fiscale. Per i sistemi individuali costituiti come
apposita organizzazione all'interno della medesima societa' del
produttore ovvero di una controllata, le attivita' di controllo e di
verifica contabile e fiscale sono in capo agli organi di vigilanza e
controllo della medesima societa'.
13. I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di
autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5,
del Regolamento. I sistemi individuali presentano, su richiesta
dell'autorita' competente e del Comitato di vigilanza e controllo una
relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano
d'azione correttivo. L'autorita' competente e il Comitato di
vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione
di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e
comunicare le eventuali osservazioni al sistema individuale. Il
sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo sulla base
delle osservazioni.
14. L'autorita' competente puo' decidere di revocare il
provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema
individuale non rispetta piu' i requisiti previsti dal presente
articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento,
che devono essere notificate senza indebito ritardo.
Art. 27
Adempimento in forma collettiva della responsabilita' estesa del
produttore
1. I produttori che non adempiono agli obblighi derivanti dal
Regolamento mediante un sistema individuale adempiono in forma
collettiva agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore
mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione.
Possono partecipare ai sistemi collettivi gli ulteriori operatori
economici, come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del
Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione ai sistemi
collettivi e' libera e non puo' esserne ostacolata la fuoriuscita per
l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera
concorrenza.
2. I sistemi collettivi di gestione garantiscono un trattamento
equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entita',
senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole
quantita' di batterie, comprese le piccole e medie imprese, come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.
3. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai
sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto
applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono
retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), del presente decreto. I sistemi collettivi
provvedono ad adempiere per conto dei produttori agli obblighi di
responsabilita' estesa del produttore previsti dal presente decreto e
dal Regolamento. Essi provvedono affinche' tutti i rifiuti di
batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori,
indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica,
condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal
fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e
61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili.
4. Ciascun sistema collettivo garantisce che i contributi
finanziari ad essi versati dai produttori:
a) siano modulati conformemente alle disposizioni previste dagli
articoli 178-ter, comma 3, lettera b), e 237, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile del 2006, n. 152;
b) siano modulati almeno in base alla categoria e alla
composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto
della ricaricabilita', del livello di contenuto di riciclato nella
fabbricazione delle batterie, della loro impronta di carbonio e se le
batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo,
alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di
destinazione o alla rifabbricazione;
c) siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate
realizzate dai sistemi collettivi derivanti dalla preparazione per il
riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal
valore di materie prime recuperate dai rifiuti di batterie riciclati.
5. I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza dei dati in
loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le
informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai
loro rappresentanti autorizzati per la responsabilita' estesa del
produttore.
6. I sistemi collettivi, anche tramite il Centro di coordinamento
batterie, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 178-ter,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, rendono
pubblico, almeno ogni anno, sui loro siti internet, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di segretezza delle
informazioni commerciali e industriali, quanto segue:
a) il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie;
b) le efficienze di riciclaggio;
c) i livelli di recupero dei materiali realizzati dai produttori
che hanno aderito al sistema collettivo;
d) le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei
rifiuti selezionati conformemente al comma 7.
7. I sistemi collettivi selezionano i gestori di rifiuti di
batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria,
basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga
oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.
8. I sistemi collettivi provvedono, secondo quanto definito dal
Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, a
progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione,
informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della
raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed
economici del loro recupero e riciclaggio.
9. Ai fini di cui al comma 3, i sistemi collettivi in ciascun anno
civile impiegano almeno il 3 per cento del contributo ambientale
dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei
rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di
trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo puo' essere
aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di
coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i
sistemi collettivi inviano all'autorita' competente una relazione
dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati
nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che
attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza
contabile nel bilancio. L'autorita' competente verifica la
documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario,
richiede le integrazioni occorrenti.
10. I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di lucro
e operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della
sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.
11. Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle batterie
delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1,
dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, del
Regolamento, secondo le indicazioni del Centro di coordinamento
batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti alla
gestione delle batterie sono stipulati in forma scritta a pena di
nullita'.
12. Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di
vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima proporzionata
alla quantita' di batterie da gestire.
13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in
Italy approva lo statuto-tipo a cui devono conformarsi gli statuti
dei sistemi collettivi. I sistemi collettivi possono motivatamente
integrare e modificare i propri statuti nel rispetto dello schema
previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle
imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione di cui al
comma 17.
14. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati
di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale,
l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e una societa' di revisione indipendente, al fine di
verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
15. I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo di
autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5,
del Regolamento. I sistemi collettivi presentano, su richiesta del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato
di vigilanza e controllo, una relazione di autocontrollo e, se
necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza
e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di
autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione
al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo.
16. L'autorita' competente puo' revocare il riconoscimento del
sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo
19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta piu' i
requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non notifica senza
indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento.
17. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione dello
statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i sistemi
collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo e lo
trasmettono, entro i successivi quindici giorni, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle
imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione. I sistemi
collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49, che adempiono per conto dei produttori di batterie agli
obblighi di cui al presente decreto, adeguano il proprio statuto alle
previsioni del presente decreto nei termini di cui al primo periodo.
18. I sistemi collettivi di nuova costituzione presentano istanza
di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione, al
fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel comma 19.
19. Unitamente allo statuto, i sistemi collettivi trasmettono
all'autorita' competente un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare
che il sistema:
a) possiede i requisiti di cui articolo 58, paragrafo 2, lettere
a) e b), del Regolamento;
b) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia,
economicita' e trasparenza;
c) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio
nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli
obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio di cui al Regolamento;
d) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che
gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita'
di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di
batterie;
e) e' in grado di garantire la conformita' ai requisiti e le
condizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento, in
quanto applicabili al sistema;
f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal
Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo
collettivo agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore.
20. Lo statuto e' approvato nei successivi centoventi giorni alla
trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo
e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione
e' subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispetti i
requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e
siano state adottate misure per garantire la conformita' ai requisiti
di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi
1, 2 e 4, del Regolamento. Le attivita' di verifica si concludono
entro novanta giorni dalla presentazione del fascicolo completo e
sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
con il supporto di ISPRA. L'approvazione dello statuto integra
l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento
ed e' condizione essenziale ai fini alla registrazione al Registro
dei produttori di batterie o al suo mantenimento e alla richiesta di
adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo
22.
21. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli
produttori di batterie, nelle more dell'approvazione dello
statuto-tipo, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono
avviare le attivita', ivi inclusa la registrazione al Registro di cui
all'articolo 20, in coerenza con lo statuto-tipo decorsi centoventi
giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e
del progetto descrittivo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. I Ministeri competenti, nei successivi centottanta
giorni, verificano la conformita' dello statuto allo statuto-tipo e
la coerenza delle attivita' avviate e, in caso di difformita',
formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema
collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini
dell'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta
la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attivita'.
22. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno civile
successivo, comprensivo di un prospetto relativo alle risorse
economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attivita' di
prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi
di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e all'ISPRA, un programma pluriennale di
prevenzione della produzione dei rifiuti, nonche', entro il 31 maggio
di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno
civile precedente, la relazione sulla gestione dell'anno civile
precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. L'assolvimento degli obblighi di cui al
presente comma costituisce adempimento degli obblighi informativi di
cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del
2006. Ogni anno, ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di
vigilanza e controllo, entro trenta giorni dalla data di approvazione
del bilancio di esercizio, un'autocertificazione attestante la
regolarita' fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e di controllo
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del presente comma.
23. I sistemi collettivi mettono a disposizione degli utilizzatori
finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e
alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le
categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni
di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere fornite anche
attraverso il Centro di coordinamento batterie, previa adozione da
parte di quest'ultimo delle regole tecniche.
24. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della
propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzi di gestione non
concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi
tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. I sistemi dimostrano di essere in
possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro
sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e
che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio
interno all'azienda.
25. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, per il tramite del Centro di
coordinamento batterie di cui all'articolo 22, tutte le informazioni
da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafi
1, 2 e 4, del Regolamento, secondo le modalita' indicate dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
26. I sistemi collettivi possono operare anche quali sistemi
collettivi operanti per conto dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo n. 49 del 2014, a condizione che si uniformino anche a
quanto previsto dal predetto decreto e ad ogni altra disposizione
applicabile ai sistemi collettivi di cui al medesimo articolo 10
decreto legislativo n. 49 del 2014.
27. I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva
di batterie presso tutti i punti di raccolta individuati dal
Regolamento.
Art. 28
Comunicazioni all'autorita' competente
1. I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di
rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via
telematica all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3,
del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di batterie
di cui all'articolo 20 del presente decreto le informazioni previste
ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75 del
Regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi
dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono
raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno
civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che
istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione europea,
conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento.
3. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui
all'articolo 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento, nonche' i
soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie,
trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo
articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento
batterie di cui all'articolo 22, per ogni anno civile, entro il 31
marzo. Il Centro di coordinamento batterie puo' comunque estrarre le
suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con
quelle gia' in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e
l'attendibilita'.
4. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 3, e
l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono richiedere informazioni
supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai
dati comunicati a norma del presente articolo.
Art. 29
Garanzia finanziaria
1. Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul
mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria.
2. La garanzia e' prestata dal singolo produttore nel caso in cui
adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema
collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. La garanzia finanziaria e' destinata a coprire i costi connessi
alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico del produttore, o
dei sistemi collettivi di gestione di cui all'articolo 27, in caso di
inosservanza degli obblighi di responsabilita' estesa del produttore,
anche per cessazione definitiva delle attivita' o per insolvenza.
Art. 30
Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento
1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24
giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo
decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i
rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi
individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente
decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente
all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro
trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo
Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.
Art. 31
Punti di raccolta
1. I punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59,
paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2,
lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento non sono soggetti
ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli
articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda,
titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne'
all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilita' dei rifiuti,
previsto dall'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta
presso i punti di raccolta di cui al primo periodo non sono
subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non
sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di
carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n.
152 del 2006, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo
189, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
2. Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma degli
articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60,
paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, ai
centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti
adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ai centri di raccolta
autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle
disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al
trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti
presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, e'
accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto, di seguito
denominato «DDT», attestante il luogo di produzione, la categoria di
batterie, i quantitativi, e il luogo di destinazione. Il detentore
dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso
incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma
non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 ne' all'Albo nazionale gestori
ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per
censire i punti di raccolta di cui al comma 2. I DDT di cui al comma
2 sono conservati dai punti di raccolta ai fini della comunicazione
annuale al Centro di coordinamento batterie dei relativi dati.
4. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati,
non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta di
cui al comma 2.
5. Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai
sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e delle autorizzazioni concesse ai sensi della parte quarta,
titolo I, capo IV, ovvero della parte seconda, titolo III-bis, del
medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di
batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri
conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi
incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2.
6. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2,
lettera a), 60, paragrafo 2, lettera a), e 61, paragrafo 1, del
Regolamento possono raccogliere, rispettivamente, rifiuti di batterie
portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e
rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali
e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un
contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La condizione
si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito
a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento
batterie o a una convenzione con lo stesso.
Art. 32
Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta
1. La verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei
sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli
obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi
di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c),
del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili,
e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere a) e
b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i
mezzi di trasporto leggeri, e' assicurata dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro
di coordinamento batterie.
2. La rendicontazione annuale alla Commissione europea sul
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, secondo
quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, e' effettuata dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto
dell'ISPRA.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il
supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69,
paragrafo 5, del Regolamento, predispone le linee guida per la
quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione
dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al
fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di
rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.
Art. 33
Comunicazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
pubblica, con il supporto dell'ISPRA, in forma aggregata, per ogni
anno civile, i dati previsti dall'articolo 76 del Regolamento,
secondo le modalita' ivi stabilite.
Capo VI
Sanzioni
Art. 34
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che:
a) immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del
simbolo per la raccolta differenziata previsto dall'articolo 13,
paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme;
b) immette sul mercato o mette in servizio le batterie di cui
all'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento prive del simbolo
prescritto, ovvero con simbolo non conforme;
c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo
13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato
o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi
1, 2, 3 e 7;
d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o mette
in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6 e 7,
del Regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine
stabilito dall'autorita' competente:
a) le non conformita' formali di cui all'articolo 83, paragrafo
1, del Regolamento;
b) le non conformita' agli obblighi relativi al dovere di
diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:
a) i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al
Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22;
b) i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al
registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ai sensi
dell'articolo 22, comma 4;
c) i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero
comunicano con ritardo, le informazioni di cui all'articolo 21, comma
3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione
della sanzione ridotta alla meta';
d) i produttori che non provvedono alla comunicazione delle
informazioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 3. L'inesatta o
incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione
ridotta alla meta';
e) i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di
batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di
cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o incompleta comunicazione
comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla meta';
f) i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli
obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7;
g) il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto
leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le
informazioni richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo
3, comma 1, nei casi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del
Regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 100.000 l'operatore economico che:
a) immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni
sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento;
b) in violazione dell'articolo 7 del Regolamento, a decorrere
dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti
delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in
servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali
ricaricabili con una capacita' superiore a 2 kWh e batterie per mezzi
di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in
materia di impronta di carbonio;
c) in violazione dell'articolo 8 del Regolamento, a decorrere
dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti
delegati ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio
batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto
riciclato;
d) in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal
18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del
Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio
batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a
bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilita';
e) in violazione dell'articolo 10 del Regolamento, a decorrere
dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di entrata
in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette sul mercato o
mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacita'
superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie
per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in
materia di prestazione e durabilita';
f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di
cui all'articolo 12 del Regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000:
a) il produttore oppure, in caso di adempimento in forma
collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a
organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie
cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento per le batterie di
competenza;
b) il produttore che immette sul mercato batterie senza avere
provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la
Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente
decreto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun rifiuto
di batteria, il distributore che:
a) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del
Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie
che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui
all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La medesima sanzione
si applica nel caso in cui i distributori che forniscono batterie
agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i
rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di cui all'articolo
62, paragrafo 4, del Regolamento;
b) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del
Regolamento, non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai
produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti
selezionato;
c) in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i
rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di
raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero
non informa l'utilizzatore finale delle modalita' di ritiro.
7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di
applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che
consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi
previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500.
8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e
259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le
spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate
in difformita' dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento.
9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai
commi 3, 5, 6 e 8, nonche' per la destinazione dei proventi delle
stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono le
autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4. Le somme
derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel medesimo
esercizio finanziario alla spesa, per le finalita' di miglioramento
dell'attivita' di vigilanza del mercato, nella misura del 50 per
cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del
restante 50 per cento alle autorita' incaricate del controllo che
abbiano irrogato le sanzioni.
11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo, l'autorita' competente,
nell'applicare i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689, tiene conto anche dei seguenti elementi
specifici:
a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie
interessate;
b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della
violazione;
c) entita' del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute,
alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.
Capo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 35
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi
collettivi gia' esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti
all'adeguamento ai sensi dell'articolo 27 continuano a operare
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188.
2. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro
di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi
dell'articolo 22, comma 5, il Centro di coordinamento batterie
continua a operare secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188.
3. I sistemi individuali gia' esistenti e operanti presentano
domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilita'
estesa del produttore ai sensi dell'articolo 26, comma 1, al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle
more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i
sistemi individuali continuano a operare secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.
4. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e'
interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai
fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie. Tale
ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del
Registro dei produttori di cui all'articolo 20.
5. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2,
lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono
agli obblighi di cui all'articolo 31 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine,
i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli
accordi di cui all'articolo 31, comma 6.
6. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in
materia di responsabilita' estesa del produttore entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Sino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2,
del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per
mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano
l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile e
indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in
conformita' alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti
dalla Commissione europea.
8. All'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008,
n. 188,» sono soppresse.
Art. 36
Modifica all'allegato V al decreto legislativo
12 ottobre 2022, n. 157
1. All'allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157,
il punto 19 «Pile e accumulatori» e' sostituito dal seguente:
«19. Batterie e rifiuti di batterie.
- regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di
batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE)
2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.».
Art. 37
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione
dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo
35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata
dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento;
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma
2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95,
comma 2, lettera b), del Regolamento;
c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data
indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento;
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e
l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa
implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20
del presente decreto.
Art. 38
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
(omissis)
Allegato I
(articoli 20 e 21)
PARTE A
Modalita' di registrazione al Registro dei produttori di cui
all'articolo 20 del presente decreto. Produttori.
1) La domanda di registrazione deve essere effettuata dal
produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si
trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non
sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro dei
produttori attraverso un proprio rappresentante autorizzato,
incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In
tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio
nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante
autorizzato.
2) La domanda di registrazione e' trasmessa esclusivamente per
via telematica. Il modulo di registrazione deve essere sottoscritto
mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo
delegato, o dal rappresentante autorizzato.
3) All'atto della domanda di registrazione il produttore indica:
a) i dati di cui all'articolo 55, comma 3, del Regolamento;
b) la data della domanda di registrazione;
c) la modalita' (forma individuale o collettiva) con cui il
produttore intende adempiere agli obblighi di responsabilita' estesa.
4) I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste ai
punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto
dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonche' la
cessazione dell'attivita' determinante obbligo di registrazione.
PARTE B
Modalita' di registrazione al Registro dei produttori di cui
all'articolo 20 del presente decreto. Sistemi collettivi.
1) La domanda di registrazione deve essere effettuata presso la
Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale
del sistema collettivo.
2) La domanda di registrazione e' presentata esclusivamente per
via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto
mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo
delegato.
3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto della domanda di
registrazione le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per
ogni produttore, le categorie e tipologie di batterie gestite.
4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalita'
previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati
comunicati all'atto dell'iscrizione entro trenta giorni dalla data
della modifica, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante
obbligo di registrazione.
PARTE C
Comunicazioni annuali da presentare all'autorita' competente tramite
il Registro produttori di batterie.
===================================================================== | OGGETTO | SOGGETTI TENUTI | +=================================+=================================+ | |- Produttori di batterie iscritti| | | o rappresentante autorizzato | | |iscritto - Sistemi di gestione se| | Quantita' immesse sul mercato | "incaricati" da produttore / | | nell'anno precedente (in base |rappresentante autorizzato per la| |alle categorie di batterie e alla| responsabilita' estesa del | | composizione chimica) | produttore | +---------------------------------+---------------------------------+ | | - Nel caso di sistemi | | | individuali: produttore o | | |rappresentante autorizzato per la| | | responsabilita' estesa del | |Quantita' di rifiuti di batterie |produttore - Sistemi di gestione | | raccolti | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ | | - Nel caso di sistemi | | | individuali: produttore o | | Tasso di raccolta raggiunto dal |rappresentante autorizzato per la| |produttore o dall'organizzazione | responsabilita' estesa del | | per l'adempimento della | produttore -Sistemi di gestione | | responsabilita' del produttore | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ | | - Nel caso di sistemi | | | individuali: produttore o | | |rappresentante autorizzato per la| |Quantitativo di rifiuti raccolti | responsabilita' estesa del | | e conferiti agli impianti |produttore - Sistemi di gestione | | autorizzati per il trattamento | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ |Quantitativo di rifiuti raccolti | - Nel caso di sistemi | | ed esportati in paesi terzi per | individuali: produttore o | | il trattamento, la preparazione |rappresentante autorizzato per la| | per il riutilizzo o la | responsabilita' estesa del | | preparazione per il cambio di |produttore - Sistemi di gestione | | destinazione | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+ |Quantitativo di rifiuti raccolti | - Nel caso di sistemi | | e conferiti agli impianti | individuali: produttore o | | autorizzati per la preparazione |rappresentante autorizzato per la| | per il riutilizzo o la | responsabilita' estesa del | | preparazione per il cambio di |produttore - Sistemi di gestione | | destinazione | collettivi | +---------------------------------+---------------------------------+
PARTE D
CATEGORIA Reg. 1542/2023 Codice TIPOLOGIA Pz kg
Batterie Portatili
1.1 BATTERIE ZINCO CARBONE
1.2 BATTERIE ZINCO CLORURO
1.3 BATTERIE ALCALINA
1.4 BATTERIE PRIMARIE/NON RICARICABILIAL LITIO
1.5 BATTERIE ZINCO ARIA
1.6 BATTERIE ZINCO ARGENTO
1.7 BATTERIE AL PIOMBO
1.8 BATTERIE NICHEL CADMIO
1.9 BATTERIE NICHEL IDRURI METALLICI
1.10 BATTERIE SECONDARIE/ RICARICABILI AL LITIO
1.11 ALTRO
Batterie Industriali
2.1 PIOMBO
2.2 NICHEL CADMIO
2.3 LITIO
2.4 NICHEL IDRURI METALLICI
2.5 ALTRO
Batterie Starting Lightning Ignition (SLI)
3.1 PIOMBO
3.2 NICHEL CADMIO
3.3 LITIO
3.4 NICHEL IDRURI METALLICI
3.5 ALTRO
Batterie Light Means of Transport (LMT)
4.1 PIOMBO
4.2 NICHEL CADMIO
4.3 LITIO
4.4 NICHEL IDRURI METALLICI
4.5 ALTRO
Batterie Electric Vehicle (EV)
5.1 PIOMBO
5.2 NICHEL CADMIO
5.3 LITIO
5.4 NICHEL IDRURI METALLICI
5.5 ALTRO
Allegato II
(Articolo 10)
Procedure e contenuto relativi alla domanda di cui all'articolo 10,
comma 3.
1) La domanda ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10
e' indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e, per conoscenza, al Ministero delle imprese e del made
in Italy e al Ministero dell'interno.
2) L'istanza, firmata dal legale rappresentate dell'organismo di
valutazione della conformita', comprende i seguenti elementi e
documenti redatti in lingua italiana:
a) esplicita indicazione della normativa comunitaria di
riferimento;
b) esplicita indicazione categorie di batterie e modulo/i di
verifica della conformita' per il/i quale/i viene richiesta
autorizzazione;
c) documentazione di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del
Regolamento;
d) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di
diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto
pubblico;
e) indirizzo della sede legale del richiedente;
f) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di
diritto privato;
g) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate,
nonche' dei siti di prova nella disponibilita' dell'organismo;
h) organigramma con elencazione nominativa del personale e
delle relative qualifiche;
i) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo
svolgimento delle attivita' per cui viene richiesta la designazione;
l) manuale di qualita' redatto in base alla norma UNI CEI EN
45011;
m) elenco e dichiarazione di disponibilita' delle norme di
riferimento;
n) polizza di assicurazione di responsabilita' civile di cui
all'articolo 8;
o) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali
subappaltatori di processi o attivita' oggetto della notifica
richiesta;
p) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei
requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento.
3) Verificata la regolarita' della documentazione, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministero delle imprese e del made in Italy e, se del caso, il
Ministero dell'interno, provvede all'adozione del decreto di
designazione di cui all'articolo 10, comma 2.




