Biocombustibili: rettificata la direttiva 2018/2001

Le variazioni pubblicate sulla G.U.C.E. L del 25 settembre 2020, n. 311

Fonti rinnovabili: rettificata la direttiva 2018/2001 in diversi punti, come reso noto da un provvedimento pubblicato sulla G.U.C.E. L del 25 settembre 2020, n. 311.

Le modifiche sostanziali riguardano gli allegati, più qualche articolo come mostra il testo delle rettifiche riportate di seguito.

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Rettifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

(in G.U.C.E. L del 25 settembre 2020, n. 311)

 Pagina 82, incipit,

anziché:«IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,»

leggasi: «IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,».

Pagina 132, articolo 29, paragrafo 7, lettera a),

anziché: «a) il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:

i) è parte dell’accordo di Parigi;

ii) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution –NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC; o

iii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;»

leggasi: «a) il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell’accordo di Parigi e:

i) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution – NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC; o

ii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;».

Pagina 135, articolo 30, paragrafo 5, secondo comma,

anziché: «(…) indicati nell’allegato IX del regolamento (UE) 2018/1999 (…)»

leggasi:  «(…) indicati nell’allegato XI del regolamento (UE) 2018/1999 (…)».

Pagina 142, allegato II, primo paragrafo, formula,

anziché: «(QN(norm))(CN[(/(i)(N 14))(Qi Ci)] 15)»

leggasi: «   ».

Pagina 142, allegato II, secondo paragrafo, formula,

anziché:                                «(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi (/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))»

 

leggasi:   «  ».

Pagina 142, allegato II, terzo paragrafo, formula,

anziché:                                «(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi (/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))»

leggasi: « ».

Pagina 148, allegato V, parte A, sesta voce,



Pagina 149, allegato V, parte B, seconda, quarta, sesta e ottava voce,

  Pagina 156, allegato V, parte D, decima e sedicesima voce,

Pagina 162, allegato V, parte D, ottava voce,

 

Pagina 166, allegato V, parte D, quarta, quinta, settima, undicesima, dodicesima, diciottesima e diciannovesima voce,

Pagina 167, allegato V, parte E, prima tabella, quarta e quinta voce,

Pagina 169, allegato V, parte E, seconda tabella, seconda, quarta, sesta e ottava voce,

Pagina 171, allegato V, parte E, seconda tabella, seconda, quarta, sesta e ottava voce,

Pagina 180, allegato VI, parte B, paragrafo 1, lettera b), prima formula,

Pagina 180, allegato VI, parte B, paragrafo 1, lettera b), seconda formula,

Pagina 186, allegato VI, parte B, punto 18, secondo comma

anziché: «Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co- prodotti che non sono contemplati dal punto 7. (…)»

leggasi: «Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co- prodotti. (…)».

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