Convertito il D.L. 181/2023: non solo rinnovabili

Convertito il D.L. 181/2023
Oltre alle misure in materia di Fer, disposizioni anche su Via/Vas, aste Ets, stoccaggio geologico di CO2, gestione dei rifiuti radioattivi, fondo italiano per il clima. Modificato l'articolo 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di utilizzo dei materiali di dragaggio

Convertito il D.L. 181/2023: non solo rinnovabili con la legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31, ma anche disposizioni in materia di ambiente.

Le misure sull'energia...

Nel testo sono presenti disposizioni in materia di:

  • autoproduzione di energia rinnovabile;
  • approvvigionamenti di gas naturale;
  • concessioni geotermoelettriche;
  • incentivi alle regioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • bioliquidi sostenibili;
  • biometano;
  • condensatori ad aria;
  • impianti eolici galleggianti in mare;
  • infrastrutture di rete elettrica;
  • teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  • smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

 

...e quelle sull'ambiente

Altre misure riguardano:

  • la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas;
  • la semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
  • le aste Ets per la compensazione dei costi indiretti;
  • lo stoccaggio geologico di CO2;
  • la gestione dei rifiuti radioattivi;
  • il fondo italiano per il clima;
  • il commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane;
  • le modifiche all'articolo 8 del D.Lgs. n. 152/2006, concernente i lavori della Commissione tecnica Pnrr-Pniec.

Di seguito il testo coordinato delle misure elencate sopra contenute nel D.L. n. 181/2023 con la legge n. 11/2024.

(Convertito il D.L. 181/2023)

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Testo  del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181  (in  Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2023),  coordinato

con la legge di conversione   (in questa  stessa

Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per

la sicurezza energetica del Paese, la  promozione  del  ricorso  alle

fonti rinnovabili di  energia,  il  sostegno  alle  imprese  a  forte

consumo di energia  e  in  materia  di  ricostruzione  nei  territori

colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi  a  partire

dal 1° maggio 2023.». (24A00786)

(Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31)

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,

al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del

decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle

note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

Art. 1

Misure per promuovere l'autoproduzione  di  energia  rinnovabile  nei

settori  energivori  soggetti  al   rischio   di   delocalizzazione

attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a  prezzi  equi  ai

clienti finali energivori

1. Tenuto  conto  dell'esigenza  di  promuovere  e  accelerare  gli

investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei  settori

a forte  consumo  di  energia  elettrica,  in  conformita'  al  Piano

nazionale integrato per l'energia e il  clima  (PNIEC),  fino  al  31

dicembre  2030,  nel  caso  di  piu'  istanze  concorrenti   per   la

concessione della medesima  superficie  ai  sensi  dell'articolo  12,

comma 2, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  gli  enti

concedenti,   ai   fini   dell'individuazione   del   concessionario,

attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti  fotovoltaici  o

eolici volti a  soddisfare  il  fabbisogno  energetico  dei  soggetti

iscritti  nell'elenco  delle  imprese  a  forte  consumo  di  energia

elettrica istituito presso  la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e

ambientali (CSEA).

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni  dalla

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica  definisce  un  meccanismo

per  lo  sviluppo  di  nuova  capacita'  di  generazione  di  energia

elettrica da  fonti  rinnovabili  da  parte  delle  imprese  iscritte

nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle  imprese

iscritte  nell'elenco  di  cui   al   comma   1,   anche   attraverso

aggregazione, o  da  soggetti  terzi  con  cui  le  imprese  medesime

sottoscrivono, anche indirettamente, contratti di  approvvigionamento

a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari

ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi  della

lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacita' di  cui  al

primo periodo sia realizzata da soggetti  terzi,  l'impresa  iscritta

nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino  a

restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici  -

GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

b) la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante:

1) nuovi  impianti  fotovoltaici,  eolici  e  idroelettrici  di

potenza minima pari a 200 kW ciascuno;

2) impianti fotovoltaici, eolici  e  idroelettrici  oggetto  di

potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un  incremento  di

potenza pari almeno a 200 kW;

c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera  b),

numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di  cui  alla

medesima lettera b), numero 2), avviene  entro  quaranta  mesi  dalla

data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause  di

forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione  dei  procedimenti

amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova  capacita'  di

generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile  o  ascrivibile

all'impresa;

d) nelle more dell'entrata in esercizio  di  nuova  capacita'  di

generazione degli  impianti  di  cui  alla  lettera  b),  le  imprese

iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta'  di  richiedere

al GSE l'anticipazione, per un periodo  di  trentasei  mesi,  di  una

quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e  delle

relative garanzie di origine, mediante la stipula  di  contratti  per

differenza a due vie. Il prezzo di cessione  dell'energia  anticipata

ai sensi della presente lettera e' definito  dal  GSE  almeno  trenta

giorni prima del termine per  la  presentazione  delle  richieste  di

anticipazione stessa, tenuto conto  del  costo  efficiente  medio  di

produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di  scala

efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

e) la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile

dal GSE, a fronte delle richieste di  anticipazione  ai  sensi  della

lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo

derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di  tariffe

onnicomprensive, di meccanismi del ritiro  dedicato  dell'energia  di

cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387, o dello scambio sul posto di  cui  all'articolo  6  del

medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

f) il  GSE  rende  disponibile  l'energia  elettrica  oggetto  di

anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore  dei  mercati

energetici - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;

g) per ciascuna impresa iscritta nell'elenco di cui al  comma  1,

la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di

anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore, su

base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai  fini  dell'iscrizione

nell'elenco di cui al comma 1;

h) la quantita' di energia elettrica di cui alla  lettera  e)  e'

assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di  cui  al  comma  1  in

relazione alla quantita' richiesta ai  sensi  della  lettera  d)  del

presente comma. Nel caso in cui l'ammontare  complessivo  di  energia

elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE,

lo stesso provvede  a  riproporzionare  le  quantita'  in  base  alle

richieste di anticipazione presentate;

i) la restituzione dell'energia  elettrica  rinnovabile  e  delle

relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi  della

lettera d) avviene sulla base di contratti per  differenza  stipulati

tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:

1) la  potenza  oggetto  del  contratto  o,  nel  caso  di  una

molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla  base

delle stime sulla  produzione  attesa  annua  effettuate  dal  GSE  e

differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli

impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta  al

termine del contratto sia pari in valore atteso a quella  oggetto  di

anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota

parte della potenza  degli  impianti,  l'energia  ceduta  al  GSE  e'

determinata  mediante  ripartizione  pro  quota  in  ciascun  periodo

rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di

anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo

dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione

per   l'inflazione.   E'   fatta   salva   la   previsione   relativa

all'applicazione   di   indicizzazioni   durante   il   periodo    di

restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo  utilizzati

dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

3) la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a

decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

4)  la  produzione  attesa  e'  resa  disponibile  sul  mercato

elettrico gestito dal GME;

5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3)  e  4),

si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto

alla produzione di energia rinnovabile  da  impianti  che  utilizzano

tecnologie mature;

l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le

imprese iscritte nell'elenco di cui  al  comma  1  presentano  idonea

garanzia a copertura dei rischi  per  il  mancato  adempimento  delle

obbligazioni assunte;

m) a copertura del premio della garanzia di cui alla  lettera  l)

puo' essere riconosciuto un  contributo  di  valore  complessivo  non

superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione  di  euro

per ciascuna  impresa,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione

europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a  copertura  del

premio  della  garanzia  puo'  essere  riconosciuto   attraverso   la

variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui

alla lettera d);

n) per i contratti di approvvigionamento  a  termine  di  energia

rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di  cui  al

comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della  lettera  a)  del  presente

comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal  GME

di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

199.

3. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),

con  uno  o  piu'  provvedimenti,  stabilisce  le  modalita'  per  la

copertura degli oneri  derivanti  dall'anticipazione,  ai  sensi  del

comma 2, lettera  d),  dell'energia  nella  disponibilita'  del  GSE,

nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali

oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla

componente  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema  elettrico

destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE  ha  facolta'  di

accedere ai dati presenti nel  Sistema  informativo  integrato  (SII)

istituito  presso  la  societa'  Acquirente  Unico  S.p.A.  ai  sensi

dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.   105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

legge di conversione del presente decreto, i  titolari  di  contratti

per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro

della transizione ecologica 16  settembre  2022,  recante  attuazione

dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.   17,

convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  2022,  n.  34

(cosiddetto Electricity release), di  cui  al  comunicato  pubblicato

nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18  ottobre  2022,  che  non

implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono  esercitare

la facolta' di recesso dai contratti stessi senza  l'applicazione  di

penali e senza la regolazione  delle  differenze  tra  il  prezzo  di

allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3  del

predetto articolo 16-bis  maturate  durante  il  periodo  di  vigenza

contrattuale. Le disposizioni di cui al primo  periodo  si  applicano

anche in caso di recesso gia' esercitato  alla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 2

Misure per il rafforzamento della sicurezza degli  approvvigionamenti

di gas naturale e la relativa flessibilita'

1.  L'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.   17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'

sostituito dal seguente:

«Art.  16  (Misure  per  il  rafforzamento  della  sicurezza   di

approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) - 1. Al fine

di   contribuire   al    rafforzamento    della    sicurezza    degli

approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione

delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla  data

di entrata in vigore della  presente  disposizione,  il  Gestore  dei

servizi energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate (di

seguito denominati: «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del  Ministro

dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   procedure   per

l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale  di  produzione

nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di

cui ai commi 2, 3 e 4.

2.  Sono   legittimati   a   partecipare   alle   procedure   per

l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di

concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas  naturale

sono situati in tutto o in  parte  in  aree  considerate  compatibili

nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle

aree idonee, approvato con decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica 28 dicembre 2021, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022,  anche  nel  caso  di

concessioni improduttive o in condizione  di  sospensione  volontaria

delle attivita' e  considerando,  anche  ai  fini  dell'attivita'  di

ricerca e di sviluppo con  nuove  infrastrutture  minerarie,  i  soli

vincoli  classificati  come  assoluti  dal  Piano  medesimo  e   gia'

costituiti  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente

disposizione, nonche' garantendo, per quanto  ivi  non  previsto,  il

rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e   degli   accordi

internazionali.

3. E' consentita, per la durata di vita utile del giacimento,  in

deroga  all'articolo  4  della  legge  9  gennaio  1991,  n.   9,   e

all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale  sulla  base  di

concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi

del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il

45° parallelo  Nord  e  il  parallelo  distante  da  quest'ultimo  40

chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di

costa, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas

per un quantitativo di riserva certa superiore a una  soglia  di  500

milioni di metri cubi;

b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti

nuove concessioni aderiscano alle procedure per  l'approvvigionamento

di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione  di  analisi

tecnico-scientifiche e di programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e

verifica dell'assenza di effetti significativi  di  subsidenza  sulle

linee  di  costa,  da  condurre  sotto  il  controllo  del  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  fermo  restando  quanto

previsto dal comma 5.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo

periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' consentita,  per

la durata di vita  utile  del  giacimento,  la  coltivazione  di  gas

naturale sulla base di nuove  concessioni  rilasciate  ai  sensi  del

comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le  12

miglia marittime  dalle  linee  di  costa  lungo  l'intero  perimetro

costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra  le  9  e  le  12

miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine  e  costiere

protette, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas

per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri

cubi;

b) i soggetti richiedenti  nuove  concessioni  aderiscano  alle

procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui  al  comma

1.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al  Gruppo  GSE

la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure  di  cui  al

comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas

naturale per la durata di vita utile del  giacimento,  un  elenco  di

possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni  di  gas

naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso

di produzione e i relativi investimenti necessari. La  manifestazione

di interesse reca inoltre:

a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione,  la  relazione

dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

b) l'impegno, riferito  a  ciascun  campo  di  coltivazione  ed

eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da

costi medi differenziati e crescenti, a cedere  il  gas  prodotto  al

punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo

GSE un quantitativo di  diritti  sul  gas  corrispondente  ai  volumi

produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di

cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al  periodo

precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal  1°

ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto  di  cui  al  comma  10,

lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile  2024,  dal

primo giorno del sesto mese successivo  alla  stipula  del  contratto

medesimo.

6. Le  nuove  concessioni,  le  proroghe  e  le  modifiche  delle

concessioni  esistenti,  nonche'  le   autorizzazioni   delle   opere

necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas  di  cui

al presente articolo sono rilasciate a  seguito  di  un  procedimento

unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo  III

della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto

dei principi di semplificazione e con le  modalita'  stabilite  dalla

legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di  cui  al  primo

periodo si conclude entro il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di

presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che  hanno

manifestato interesse ai sensi del comma 5.  L'attivita'  istruttoria

per le valutazioni di impatto ambientale,  ove  previste,  e'  svolta

dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,  comma

2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  Le  disposizioni  di

cui al terzo periodo si  applicano,  su  richiesta  dell'interessato,

anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia'  in  corso  alla

data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  L'efficacia

degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla  stipula  dei

contratti ai sensi del comma 10, lettera a).

7. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  conclusione,  con

esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i  titolari

degli atti  di  cui  al  medesimo  comma  6  comunicano,  a  pena  di

decadenza, al  Gruppo  GSE  e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione  oggetto  dei

programmi di cui al comma 5, per livello di  produzione  e  campo  di

coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in  ordine  alla

sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di  remunerazione

del capitale impiegato. La relazione  di  cui  al  primo  periodo  e'

asseverata da una primaria societa' di revisione contabile di livello

internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di allocazione gestite

dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti  sul

gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via  prioritaria

ai clienti finali industriali a forte consumo di  gas,  che  agiscano

anche in forma aggregata, aventi diritto alle  agevolazioni  previste

dal decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  21  dicembre

2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  5

dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo  GSE.

Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantita' distinte per  campo  di

coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7  risultano

crescenti al crescere del  livello  di  produzione,  per  livelli  di

produzione;

b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti e'  pari

al costo di cui al comma 7;

c) i diritti sono aggiudicati in  ordine  crescente  di  prezzo

all'esito di una o piu' aste che prevedono:

1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali  a

forte consumo di gas che possono  presentare  offerte  per  quantita'

pari al prodotto tra il consumo medio degli  ultimi  tre  anni  e  il

maggiore fra

1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensita' di

utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

1.2)  l'indice  di  prevalenza  dell'uso  del  gas   rispetto

all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il  prelievo  del

gas nel periodo di  riferimento  espresso  in  MWh  e  la  somma  del

suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete  nel

medesimo periodo espressi in MWh;

2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai  sensi  del

numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta  a

tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di

gas per quantita' comunque non superiori al  relativo  consumo  medio

degli ultimi tre anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo

di gas per la differenza tra i  loro  consumi  medi  e  le  quantita'

ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) la verifica da parte del Gruppo  GSE  delle  quantita'  di

diritti richiedibili dai clienti

4) la  regolazione  al  prezzo  marginale  differenziato  per

procedura;

d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del

Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi  definiti  ai  sensi  del

comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se  del  caso,  per

livello di produzione.

9. L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente

(ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le  modalita'  con  le

quali la differenza,  definita  in  esito  a  ciascuna  procedura  di

allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e  il

relativo  costo  riconosciuto  dal  Gruppo  GSE  e'  destinata   alla

riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e  distribuzione

a favore dei clienti finali ammessi  alla  specifica  procedura.  Nel

determinare l'entita' della riduzione delle tariffe per  il  servizio

di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio  pro  quota

tra i clienti finali in ragione delle quantita' offerte dagli  stessi

nell'ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8,  il

Gruppo GSE:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano

ottenuto gli atti ai sensi del comma  6,  contratti  di  acquisto  di

lungo termine per  i  diritti  sul  gas,  nella  forma  di  contratti

finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore

dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque  anni  e

al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto

finanziario per differenza  a  due  vie  rispetto  all'IG  Index  del

Gestore  dei  mercati  energetici  -  GME  S.p.A.,  per   i   diritti

aggiudicati al prezzo definito in esito  alle  procedure  di  cui  al

comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai  sensi

della lettera a) del presente comma.

11. La quantita' di diritti oggetto dei contratti di cui al comma

10, lettere a) e b), e' rideterminata al  31  gennaio  di  ogni  anno

sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12.  Il  Gruppo  GSE   comunica   periodicamente   al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza  energetica  l'elenco  dei  contratti

stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di  cui

al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti  finali  in  forma

aggregata, il contratto  medesimo  assicura  che  gli  effetti  siano

trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. E'  fatto  divieto  di

cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13.  Il  Gruppo  GSE  e'  autorizzato  a  rilasciare  garanzie  a

beneficio dei soggetti di cui ai commi 2,  3  e  4  in  relazione  ai

contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo  GSE

acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas  una

corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai  sensi

del comma 10, lettera b).».

2.  In  considerazione  della  necessita'  di   incrementare   la

flessibilita' delle fonti di approvvigionamento del  gas  naturale  e

delle  esigenze  di  sicurezza  energetica  nazionale,  costituiscono

interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili  e  urgenti

le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di

rigassificazione di gas  naturale  liquefatto  on-shore,  nonche'  le

connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore

del presente  decreto,  sia  stato  rilasciato  il  provvedimento  di

autorizzazione.

2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5  del  decreto-legge  17  maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2022, n. 91, e' sostituito dal seguente:

«8. Al fine  di  rafforzare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento

energetico nazionale e contribuire al perseguimento  degli  obiettivi

strategici di riduzione della  dipendenza  dai  combustibili  fossili

provenienti  dal  territorio  della  Federazione  russa  mediante  la

realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di  cui  al

comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'economia e delle finanze,  un  fondo  con  la  dotazione  di  30

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e'

destinato a coprire i ricavi  per  il  servizio  di  rigassificazione

svolto attraverso le unita' di cui al comma 1, compresi  i  costi  di

capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi  impianti  sopra

richiamati, prioritariamente per la  quota  eccedente  l'applicazione

del  fattore  di  copertura  dei  ricavi   prevista   dalla   vigente

regolazione tariffaria per il servizio di  rigassificazione  del  gas

naturale  liquefatto  definita  dall'Autorita'  di  regolazione   per

energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo  del  fondo  e'

destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio

di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria,  a

beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso  e  le

modalita' di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica,  sentita  l'Autorita'  di

regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  nel  rispetto   della

disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato.  La  gestione  del

fondo e' affidata alla Cassa per i servizi energetici  e  ambientali,

che verifica gli importi da attribuire e dispone  l'erogazione  delle

relative risorse sulla base dei criteri definiti con  il  decreto  di

cui  al  quarto  periodo,  provvedendovi  con   le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per  la

gestione del fondo e' autorizzata l'apertura  di  un  apposito  conto

corrente».

2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n.  118,

la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione

del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che

prevedono  anche  l'effettuazione   di   interventi   di   efficienza

energetica,   realizzabili   nell'ambito   territoriale   minimo   di

riferimento,  atti  a  conseguire  risparmi  di  energia  addizionali

rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi  dell'articolo  16,

comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora  gli

interventi di cui  al  primo  periodo  non  conseguano  la  quota  di

risparmio energetico oggetto delle condizioni  economiche  presentate

in sede di gara, il gestore aggiudicatario  versa  agli  enti  locali

appartenenti all'ambito territoriale  di  riferimento  il  contributo

tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti

attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato  decreto  legislativo

n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di

penale, commisurata alla quantita' di  energia  non  risparmiata  per

singola  annualita',  tenuto   conto   del   momento   di   effettiva

disponibilita',  da  parte  del  gestore  stesso,  dei  beni  su  cui

realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario  di  cui

al secondo periodo e' altresi' versato agli enti locali  appartenenti

all'ambito territoriale di riferimento, in  luogo  dell'effettuazione

degli  interventi  di  cui  al  primo  periodo,  nelle   more   della

definizione di apposite procedure operative per la valutazione  e  la

certificazione dei risparmi associati agli  interventi  medesimi.  Le

modalita' per la definizione delle  procedure  operative  di  cui  al

terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai  sensi  del

comma 4  del  presente  articolo,  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e  la

coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226».

 

Art. 3

Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni  dall'inizio

dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali  in  termini  di

ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle  seguenti:  «tenuto

conto dei risultati sperimentali»;

2) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per

uso geotermoelettrico anche  in  aree  termali.  Le  istanze  per  il

rilascio  del  permesso  di  ricerca  e  della  concessione  per   la

coltivazione delle risorse geotermiche devono  essere  corredate  dei

risultati forniti dalla modellizzazione  idrogeologico-numerica,  che

dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica  e  termica

tra i territori dell'area termale interessata e i  pennacchi  formati

dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o  di

qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la  lettera  e)  e'  aggiunta  la

seguente:

«e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al  soddisfacimento

del fabbisogno energetico dei territori interessati dal  permesso  di

ricerca»;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la

seguente:

«c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al  soddisfacimento

del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione

di coltivazione»;

a) all'articolo 16:

1) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per

le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per  l'indizione

della gara previsto dall'articolo 9, comma 1,  e'  stabilito  in  due

anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»;

2)  al  comma  10-bis,  le  parole:  «31  dicembre  2025»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:

«Art.  16-bis  (Piano  pluriennale  per  la  promozione   degli

investimenti)  -  1.  Ai  fini   del   rafforzamento   dell'autonomia

energetica  nazionale  e  del  conseguimento   degli   obiettivi   di

decarbonizzazione,   l'autorita'   competente   puo'   chiedere    al

concessionario uscente di  presentare,  entro  un  termine  stabilito

dall'autorita' medesima, comunque non successivo al 30  giugno  2024,

un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento  tecnologico

degli  impianti  in  esercizio,  anche  volti  alla  riduzione  delle

emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del

campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilita'  ambientale,  comprensivi

di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei  territori

interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di

produzione e le attivita' minerarie a essi  connesse  ovvero  per  il

potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei  livelli  occupazionali  nei

territori interessati dalla concessione di coltivazione.

2. L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di

investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello

stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e  della

sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data

di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita'  competente

ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato  modifiche

o integrazioni del piano medesimo. In caso di  valutazione  positiva,

da esprimersi entro trenta giorni dalla  data  di  presentazione  del

piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni  dalla  data  di

presentazione del piano modificato o integrato ai sensi  del  secondo

periodo  del  presente  comma,  l'autorita'  competente  rimodula  le

condizioni di esercizio della concessione  di  coltivazione  relativa

agli impianti interessati dal piano stesso, anche  sotto  il  profilo

della durata, comunque non superiore a  venti  anni,  secondo  quanto

previsto nel piano valutato positivamente.

3. Qualora il concessionario uscente non presenti il  piano  ai

sensi  del  comma  1  o  l'autorita'   competente   non   lo   valuti

positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla

riassegnazione   della   concessione   di   coltivazione   ai   sensi

dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso di

spese per le attivita' connesse alla predisposizione della  proposta.

L'autorita' competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio,  da

svolgersi secondo le modalita' disciplinate dall'autorita'  medesima,

l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli

interventi e delle misure del  piano,  anche  sotto  il  profilo  dei

relativi tempi, avvia,  entro  centottanta  giorni  dall'accertamento

stesso, le procedure  per  la  riassegnazione  della  concessione  di

coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.».

1-bis.  Il  termine  per  l'entrata  in  esercizio  degli  impianti

geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli  incentivi  di  cui  al

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del  29  giugno  2016,  e'

prorogato al 31 dicembre 2027.

Convertito il D.L. 181/2023

Art. 4

Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti

di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per finalita' di compensazione e di  riequilibrio  ambientale  e

territoriale, una quota  dei  proventi  delle  aste  delle  quote  di

emissione di anidride carbonica di cui all'articolo  23  del  decreto

legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  di  competenza  del  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e'  destinata

ad  alimentare  un  apposito  fondo  da  istituire  nello  stato   di

previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e

da  ripartire  tra  le  regioni  per  l'adozione  di  misure  per  la

decarbonizzazione,  la  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  del

territorio,  l'accelerazione  e  la   digitalizzazione   degli   iter

autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.

2. (soppresso)

3. Le attivita' necessarie all'operativita' delle misure di cui  al

presente articolo sono affidate al GSE e sono  disciplinate  mediante

apposita convenzione sottoscritta con il  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica  nel  proprio

sito internet istituzionale i  flussi  informativi  che  la  societa'

Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema  di

Gestione  delle  anagrafiche  uniche  degli  impianti  di  produzione

(GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore  medesimo  in  relazione

agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle

attivita' di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni

di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono

stabiliti le modalita' e i criteri di riparto tra  le  regioni  delle

risorse di cui al comma 1, tenendo conto,  in  via  prioritaria,  del

livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata,

determinati  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  2,   del   decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' dell'impatto  ambientale

e  del  grado  di  concentrazione  territoriale  degli  impianti   di

produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili  di  cui  al  presente

articolo. Per l'anno  2024,  il  decreto  di  cui  al  primo  periodo

stabilisce le modalita' di riparto dello stanziamento di cui al comma

1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge  all'individuazione

delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20,  comma  4,

del decreto legislativo n. 199 del 2021,  o  comunque  non  oltre  il

termine del 31 dicembre 2024.

5. (soppresso)

 

Art. 4 bis

Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di  impatto

ambientale

1.  Al  fine  di  accelerare  i  procedimenti  autorizzativi  degli

impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e   di

conseguire il raggiungimento degli obiettivi di  decarbonizzazione  e

di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b),  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  «del

presente decreto,» sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  compresi  gli

interventi  di  modifica,   anche   sostanziale,   per   rifacimento,

potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione  di

energia da fonti eoliche o solari,».

 

Art. 4 ter

Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di

energia da fonti rinnovabili

1.  Al  fine  di   ottimizzare   la   gestione   dei   rifiuti   di

apparecchiature   elettriche    ed    elettroniche    derivanti    da

apparecchiature   di   fotovoltaico,   attraverso    la    promozione

dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi  individuali  e

collettivi  per  la  gestione  dei  medesimi  rifiuti,   al   decreto

legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: «Il GSE svolge un'attivita' di  monitoraggio  relativa  alle

adesioni ai consorzi e  ai  sistemi  collettivi,  alle  quantita'  di

pannelli gestiti ovvero  smaltiti,  ai  costi  medi  di  adesione  ai

consorzi nonche' ai  costi  determinati  dai  sistemi  collettivi  di

gestione dei RAEE riconosciuti»;

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,»

sono inserite le parole: «pari al doppio di quella».

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,

le parole: «di cui al»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsti

esclusivamente dal».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo  la  lettera  e)  e'  aggiunta  la

seguente:

«e-bis) e' agevolata, in via prioritaria,  la  partecipazione  agli

incentivi  a  chi  esegue  interventi  di  rifacimento  su   impianti

fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano  la

realizzazione di nuovi impianti  o  di  nuove  sezioni  di  impianto,

separatamente misurabili, sulla  medesima  area  e  a  parita'  della

superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento

della potenza complessiva»;

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:

«18-bis. Con riferimento alla produzione  di  energia  elettrica  e

calore  da  biomasse  solide  e  gassose  le  disposizioni   di   cui

all'articolo 43,  comma  1,  si  applicano  secondo  quanto  previsto

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente  della

tutela del territorio e del mare 14  novembre  2019,  fermo  restando

quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine  al  suo

aggiornamento».

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo

9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA,

su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la  graduale  uscita

dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre  2024,  degli  impianti  in

esercizio operanti in scambio sul  posto,  sulla  base  dei  seguenti

principi:

a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi  maggiore

potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di

quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE.  Al  fine  di

cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto  in  essere

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate  per  un

periodo superiore a quindici anni  decorrenti  dalla  data  di  prima

sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle  modalita'  di  ritiro  dell'energia  di  cui

all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,

n. 387, anche per periodi non inferiori a  cinque  anni,  a  meno  di

esplicita  diversa  indicazione  in  merito   ad   altre   forme   di

valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e  semplificare  la

gestione  nell'erogazione  dei  corrispettivi  afferenti  al   ritiro

dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e  4,

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli  impianti  con

potenza non superiore a 20 kW, a decorrere  dall'anno  2024,  il  GSE

eroga corrispettivi su base semestrale, determinati  in  funzione  di

prezzi  medi  di  mercato  definiti  anche  per  periodi  pluriennali

dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia,  fonte

di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto  dei

differenti livelli  di  costo  e  dei  profili  di  produzione  degli

impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto,  l'ARERA  definisce,  su  proposta  del  GSE,   le

modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato  di

cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su  base

volontaria per tutti gli impianti di  produzione  aventi  diritto  al

servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica  individuate  ai  sensi

del titolo V della parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla  realizzazione

di impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  si

applicano i valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  di

cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V  della

parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 4 quater

Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n.

21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,  n.

51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata

1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo

2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio

2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea,  le  parole:  «sono  prorogati  di  due  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di trenta mesi»;

b) alle lettere a) e b), le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

Art. 4 quinquies

Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi

di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e

per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area

dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016

1. Al fine di facilitare  gli  interventi  sugli  immobili  di  cui

all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

e di favorire, al contempo,  la  realizzazione  degli  interventi  di

incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni  pubbliche,

ai fini dell'accesso agli  incentivi  definiti  in  attuazione  delle

disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  3  marzo

2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della  finanza  pubblica,  anche  degli  Uffici   speciali   per   la

ricostruzione post sisma 2016 di  cui  all'articolo  3  del  predetto

decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Uffici speciali  per  la

ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la

scheda-domanda  a  preventivo  per  la  prenotazione   dell'incentivo

unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  di  cui  al  comma  1

decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma  2  se,  entro

diciotto mesi dalla data  di  accettazione  della  prenotazione,  non

hanno presentato  la  documentazione  attestante  l'assegnazione  dei

lavori,  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di

notorieta' che  attesti  l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione

dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima

data  di  accettazione,  non  hanno   presentato   la   dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta'  che  attesti  la  conclusione  dei

lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Art. 4 sexies

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, concernente la Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto

ambientale VIA e VAS

1. Al fine di accelerare  la  definizione  dei  procedimenti  e  di

potenziare  la  capacita'  operativa  delle  strutture   ministeriali

competenti  in  materia  di  valutazione   di   impatto   ambientale,

all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola:  «cinquanta»  e'  sostituita  dalla

seguente: «settanta»;

2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per   lo

svolgimento delle istruttorie  tecniche,  la  Commissione  si  avvale

dell'Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale,

sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000

euro annui, cui si provvede con  i  proventi  delle  tariffe  di  cui

all'articolo 33, comma 1. Per le medesime  finalita'  la  Commissione

puo' avvalersi, tramite appositi  protocolli  d'intesa,  degli  altri

enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di

cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di

ricerca  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della   finanza

pubblica»;

b) al comma 5, le parole da: «, in  misura  complessivamente»  fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Alla copertura

dei costi di cui al primo periodo si provvede con  i  proventi  delle

tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata

del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi  capitoli  dello

stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto  di

cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse  allo

scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12,  comma  1,

del  decreto-legge  16  giugno   2022,   n.   68,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  5  agosto  2022,  n.  108,  e  ai  sensi

dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n.  244

fermo restando  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  a

regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244

del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.  Le  risorse  derivanti  dal  versamento  all'entrata   del

bilancio dello Stato dei proventi delle  tariffe  di  cui  al  citato

articolo 33,  comma  1,  del  presente  decreto  eccedenti  la  quota

riassegnata ai sensi  del  secondo  periodo  restano  definitivamente

acquisite  al  bilancio  dello  Stato.  I  compensi  sono   stabiliti

proporzionalmente  alle  responsabilita'  di  ciascun  membro   della

Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  e  della

Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti

istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del

parere finale, fermo restando che gli oneri relativi  al  trattamento

economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano  a

carico dell'amministrazione di appartenenza.  A  decorrere  dall'anno

2023,  per  i  componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica

dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri

della Commissione tecnica  PNRR-PNIEC,  i  quali,  in  considerazione

della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime  commissioni,

della peculiare disciplina prevista e della necessita' di  accelerare

l'attuazione  degli  adempimenti  di  loro  competenza,  a  decorrere

dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta  al

trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo».

 

Art. 4 septies

Modalita' innovative per  il  supporto  alla  produzione  di  energia

elettrica da fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo  l'articolo

7 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in

capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)  -

1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la  Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

sono definite  le  modalita'  per  l'istituzione  di  un  meccanismo,

alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e  7  del

presente articolo, finalizzato alla  promozione  di  investimenti  in

capacita' di produzione di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili,

nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da  impianti  a  fonti

rinnovabili;

b) e' prevista la stipulazione di contratti per  differenza  a  due

vie di durata pluriennale tra il  GSE  e  gli  operatori  di  mercato

selezionati in esito alle procedure competitive di cui  alla  lettera

h)

c) i contratti di cui  alla  lettera  b)  sono  caratterizzati  dai

seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento e'  definito  in  funzione  del  valore

dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio  e'  definito  in  esito  alle  procedure

competitive di cui alla lettera h);

3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore,  di  versare  al

GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e  il

prezzo di esercizio;

4) e' previsto il diritto dell'operatore  a  ricevere  dal  GSE  il

differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il  prezzo

di esercizio;

5) e' prevista l'individuazione, in  funzione  delle  esigenze  del

sistema elettrico, di uno o piu' profili  contrattuali  standard.  La

quantita' di energia elettrica  utilizzata  per  la  regolazione  dei

pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun

periodo  rilevante  dell'anno   di   riferimento   e'   coerentemente

determinata  applicando  alla  potenza  oggetto  del   contratto   un

moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di  sottoscrizione

del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli

obblighi di cui ai numeri 3)  e  4)  e'  definito  convenzionalmente,

anche  tenuto  conto  dei  tempi  di  realizzazione  degli   impianti

funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono

obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su  base  annua,  un

quantitativo  minimo  di  energia  elettrica,  pari   a   una   quota

percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo  contrattuale

standard,  prodotta  dagli  impianti  iscritti  in  un  apposto  albo

istituito presso il GSE e certificata ai  sensi  di  quanto  previsto

alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  alla

presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE,  per  il

relativo  annullamento,  un  numero  di  certificati,  corrispondente

all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso  ai  sensi  della

lettera e);

e)  il  GSE  istituisce  un  apposito  sistema  di   certificazione

dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui

alla lettera d). I certificati rilasciati  ai  sensi  della  presente

lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori,  nell'ambito

di una piattaforma di scambio organizzata  dal  Gestore  dei  mercati

energetici - GME Spa;

f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla  lettera  d),

e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

g) la quota percentuale di cui alla lettera d)  e'  definita  anche

tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico  sviluppata  ai

sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

210;

h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti  di  cui

alla lettera b) sono aggiudicate mediante  procedure  competitive  da

svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare  la

minimizzazione dei costi per il sistema,  fornendo  altresi'  segnali

per la localizzazione della produzione in coerenza con  gli  sviluppi

attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico;

i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera  h),

i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi  medi  che

caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per  assicurare

l'assolvimento dell'obbligo di cui  alla  lettera  d),  anche  tenuto

conto del profilo contrattuale standard;

l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono  coordinate

con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

m) i  contingenti  resi  disponibili  nell'ambito  delle  procedure

competitive di cui alla lettera h):

1) sono  differenziati  per  profili  contrattuali  standard  senza

alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono  definiti  tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  la

disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite  quantita'

di energia da fonte rinnovabile in  coerenza  con  gli  obiettivi  di

decarbonizzazione,   la   disponibilita'   attesa   di   risorse   di

flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico  al  minore  costo

per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo  alla

realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di

altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

n)  i  contingenti  di  cui  alla  lettera   m)   sono   aggiornati

periodicamente secondo modalita' disciplinate con i  decreti  di  cui

all'alinea del presente comma;

o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d),

l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo  pari  al

prodotto tra:

1) un valore, indicato  nel  contratto  di  cui  alla  lettera  b),

definito dal GSE quale  stima  del  costo  medio  di  generazione  di

energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie  non

mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso  e

il quantitativo di certificati  consegnati  al  GSE  ai  sensi  della

lettera d)».

 

Art. 4 octies

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti  dalle

aste ETS per la compensazione dei costi indiretti

1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020,

n. 47, le parole: «e  di  150  milioni  di  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2021, al Fondo per la transizione  energetica  nel  settore

industriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, di  150  milioni  di

euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e  di  300  milioni  di

euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto  della  normativa

europea in materia di aiuti di Stato e della  normativa  relativa  al

sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto  serra

di cui  alla  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  al  Fondo  per  la   transizione

energetica nel settore industriale,».

 

Art. 5

Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico  da

parte  degli  impianti  non  abilitati  alimentati  da   bioliquidi

sostenibili

1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  del  Piano  nazionale

integrato  energia  e  clima  (PNIEC)  di  cui  al  regolamento  (UE)

2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre

2018, e' istituito  un  meccanismo  per  la  contrattualizzazione  di

capacita'  produttiva  alimentata  da  bioliquidi   sostenibili   che

rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40  e  42

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  e  i  cui  impianti

siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto. Il meccanismo di cui  al  primo  periodo  tiene  conto,  tra

l'altro, delle specificita', anche in termini di numero minimo di ore

di     funzionamento     degli     impianti,     della     logistica,

dell'approvvigionamento,   dello   stoccaggio   e   della    gestione

dell'energia primaria, delle esigenze di  continuita'  di  produzione

degli impianti connessi  ai  siti  produttivi  anche  in  assetto  di

autoproduzione, nonche' delle  esigenze  di  mantenimento  efficiente

degli  impianti  stessi,  per  quanto  necessario  ad  assicurare  il

contributo dei medesimi alla  flessibilita'  del  sistema  elettrico.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, su proposta dell'Autorita' di  regolazione  per  energia,

reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalita' e  le

condizioni per l'attuazione, da parte della  societa'  Terna  S.p.A.,

del meccanismo di cui al primo periodo, nonche' definiti  i  relativi

schemi di contratto tipo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto

fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo  di  cui  al

comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre  2025,  agli  impianti  a

bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni  di

cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si

applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri  di

cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3  marzo  2011,

n. 28. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente   decreto   l'ARERA   adotta   i   provvedimenti   necessari

all'attuazione del primo periodo.

3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  primo  periodo,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il

Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico  ed  il

Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite  dalle

seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza

energetica, di concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  con  il

Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle

foreste,»;

b) il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:

«La commissione e'  composta  da  due  rappresentanti  del  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica,  due  rappresentanti  del

Ministero   della   salute,   due   rappresentanti   del    Ministero

dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,

nonche'  da  un  rappresentante  del  Dipartimento  per  gli   affari

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni  di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa  di  cui

al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.

28, comprende  anche  gli  impianti  alimentati  da  biomasse  solide

classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico.  Per  tale

tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai

sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo  n.

28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica  ottenuta

dalla combustione delle biomasse.

3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali

al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia  di

produzione  di  biometano,  alle   procedure   competitive   di   cui

all'articolo 5 del decreto del Ministro della  transizione  ecologica

15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del  26

ottobre 2022, indette dal GSE a  decorrere  dall'anno  2024,  possono

partecipare anche le imprese titolari di impianti  di  produzione  di

biogas prodotto  attraverso  il  trattamento  anaerobico  di  rifiuti

organici oggetto di riconversione. Per tali impianti  si  applica  la

tariffa di riferimento prevista per i nuovi  impianti  alimentati  da

rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data  di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto,  introduce

nelle  sue  procedure  operative  e  pubblica  il  valore  del  costo

specifico di investimento massimo ammissibile  per  la  riconversione

degli impianti alimentati a  rifiuti  organici  e  gli  aggiornamenti

necessari per  la  partecipazione  delle  imprese  titolari  di  tali

impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-quater.  Dopo  il   comma   2   dell'articolo   3-quinquies   del

decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le agevolazioni  in  materia  di  accisa  previste  per  il

gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e

amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.

504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale  ai  sensi

dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27

ottobre 2003, anche al biodiesel  utilizzato  tal  quale,  negli  usi

ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui

al presente comma ha efficacia a decorrere dalla  data  del  rilascio

della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea  e

la durata del predetto programma e'  di  sei  anni  decorrenti  dalla

medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,

da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore

della  presente  disposizione,  sono  stabilite   le   modalita'   di

applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis».

3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente:

«5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi'  le

attivita' di ricerca  e  sviluppo  volte  alla  realizzazione  di  un

sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza  delle  bombole  a

idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a  tal

fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma,

prevedendo l'obbligo  della  tenuta  della  contabilita'  in  maniera

distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte».

 

Art. 5 bis

Misure volte a garantire la piena operativita' degli impianti per  la

produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo  8

novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:

«per gli impianti di produzione di biometano  che  beneficiano  degli

incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  2

marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65  del  19  marzo

2018, per i quali il biometano prodotto non puo' essere immesso nella

rete con obbligo di connessione di terzi ed e' oggetto  di  contratti

di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE  provvede

all'annullamento delle garanzie di  origine  in  favore  dei  clienti

finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato,  direttamente

o indirettamente, i suddetti contratti».

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei  certificati

di immissione  in  consumo  (CIC)  da  parte  del  GSE,  a  decorrere

dall'anno 2024,  per  la  determinazione  del  quantitativo  dei  CIC

attribuiti agli impianti di produzione di biometano  che  beneficiano

degli incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del

19 marzo 2018, e' utilizzato  il  riferimento  al  potere  calorifico

superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione  di  biometano,

per  ritardi  nella  conclusione  dei  lavori  relativi  all'impianto

qualificato non imputabili a responsabilita' del produttore ai  sensi

dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della  transizione

ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  192

del  18  agosto  2022,  si  intendono  anche   i   ritardi   relativi

all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla

rete del gas naturale nonche' i ritardi nel rilascio di  verifiche  o

attestazioni da parte delle autorita' e degli enti  di  controllo.  I

medesimi principi trovano applicazione anche in relazione a  impianti

incentivati ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

251 del 26 ottobre 2022.

 

Art. 6

Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori

ad aria presso centrali esistenti

1. Al fine di garantire la continuita' della produzione di  energia

elettrica e il pieno utilizzo della capacita'  installata,  anche  in

funzione del piu' efficiente  impiego  della  risorsa  idrica,  nelle

centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300  MW,  la

realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento

del fluido del circuito di condensazione in impianti gia'  dotati  di

sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della

potenza elettrica  e  che  avvenga  su  superfici  all'interno  delle

centrali esistenti, costituisce modifica  non  sostanziale  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo,  del  decreto-legge  7

febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2002, n. 55, ed e' subordinata a comunicazione  preventiva  al

Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica.    La

comunicazione di cui al primo periodo e' effettuata  almeno  sessanta

giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  6,

comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152.

3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  non  sono  soggetti  ad

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo  146  del  codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22

gennaio  2004,  n.  42,  a  condizione  che   siano   realizzati   in

sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima  centrale

termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il  proponente,  con

oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica e al Ministero della  cultura,  unitamente  alla

comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata  da  un

tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni  rispetto  alla

volumetria esistente.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 7

Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera  a)  e'  inserita  la

seguente:

«a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 :

stoccaggio geologico di CO2 che avviene,  per  un  periodo  di  tempo

limitato e a fini di sperimentazione, all'interno  di  giacimenti  di

idrocarburi esauriti situati  nel  mare  territoriale  e  nell'ambito

della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 3,  secondo  periodo,  le  parole:  «autorizzare  i

titolari  delle  relative  concessioni  di  coltivazione  a  svolgere

programmi sperimentali di stoccaggio geologico  di  CO2  ,  ai  sensi

delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma  1,  in

quanto  applicabili»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rilasciare

licenze  di  esplorazione,  autorizzazioni   a   svolgere   programmi

sperimentali di stoccaggio geologico di  CO2  e  autorizzazioni  allo

stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;

2) al comma 4, dopo le  parole:  «comma  3»  sono  inserite  le

seguenti «, primo periodo,»;

3) al comma 8, dopo  le  parole:  «stoccaggio  di  CO2  »  sono

inserite le seguenti: «o la  domanda  di  autorizzazione  a  svolgere

programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »;

4) ai commi 9 e 10, dopo le parole: «stoccaggio di CO2  »  sono

inserite le seguenti: «, anche nel caso  in  cui  lo  stesso  avvenga

nell'ambito di programmi sperimentali,»;

c) all'articolo 8, comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «una

proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2»  sono  sostituite

dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una  durata

non superiore a due anni ciascuna»;

d) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis                      (Autorizzazioni allo svolgimento di  programmi

sperimentali di stoccaggio di CO2 ).  -  1.  Le  autorizzazioni  allo

svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di  CO2

sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato,  dal

Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   con

procedimento unico nel cui ambito e' acquisito ogni atto  di  assenso

delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali

di cui al titolo III della parte seconda del decreto  legislativo  n.

152 del 2006, secondo la procedura di  cui  all'articolo  11-ter  del

presente decreto. Qualora lo  stoccaggio  geologico  di  CO2  a  fini

sperimentali di cui al primo periodo imponga anche  la  realizzazione

ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione  di  cui  al

medesimo  periodo  e'  rilasciata   previa   intesa   della   regione

territorialmente interessata.

2. I soggetti richiedenti  dimostrano  di  essere  in  possesso

delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo

svolgimento  delle  attivita'  del  programma  sperimentale,  secondo

quanto previsto all'allegato III.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima  di

tre anni. Entro la data di scadenza,  il  soggetto  autorizzato  puo'

richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per  una  durata  non

superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte,  le

motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei

tempi  previsti  e  gli  elementi  che  consentono  di  prevedere  un

risultato  positivo   della   sperimentazione,   nonche'   il   tempo

ulteriormente necessario per completare  la  sperimentazione  stessa.

Durante  il  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   non   sono

consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili

con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di  stoccaggio

geologico di CO2 sono  sottoposti,  fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni  ambientali

di cui al titolo III della parte seconda del decreto  legislativo  n.

152 del 2006 e l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo e' rilasciata a condizione che:

a) sia stato presentato  un  programma  di  indagine  idoneo,

coerente con i criteri fissati nell'allegato I;

b) siano esclusi effetti  negativi  a  danno  di  concessioni

minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

c)  siano  previste  le  misure  necessarie  a  garantire  la

prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprieta'  delle

persone addette al servizio e dei terzi;

d) siano garantite e intraprese le precauzioni  adeguate  per

la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non sia  possibile,

sia garantito il ripristino dei beni stessi;

e)  non  siano  compromesse  la   sicurezza,   l'ambiente   e

l'efficienza del traffico marittimo;

f) la posa in opera, la manutenzione e la  gestione  di  cavi

sottomarini  e  condotte,   nonche'   l'effettuazione   di   ricerche

oceanografiche o  altre  ricerche  scientifiche,  non  danneggino  la

pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in  maniera

impropria;

g) sia data prova dell'avvenuta  prestazione  della  garanzia

finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi  dell'articolo  25,

prima che abbiano  inizio  le  attivita'  di  sperimentazione,  fatta

eccezione per  i  progetti  relativi  a  programmi  sperimentali  che

interessino un volume complessivo  di  stoccaggio  geologico  di  CO2

inferiore a 100.000 tonnellate.

5. In caso di  autorizzazione  allo  svolgimento  di  programmi

sperimentali di cui al presente articolo, si applicano  gli  articoli

14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3,  27  e  33.

L'articolo  25  non  si  applica  nel  caso  di  autorizzazione  allo

svolgimento di  programmi  sperimentali  che  interessino  un  volume

complessivo di  stoccaggio  geologico  di  CO2  inferiore  a  100.000

tonnellate.

6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio

geologico di CO2 oggetto di  autorizzazione  sono  consentite  previa

approvazione  del   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica, su parere del Comitato.

7. In caso di inosservanza delle  prescrizioni  autorizzatorie,

il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  anche  su

segnalazione  del  Comitato,  procede,  secondo  la  gravita'   delle

infrazioni,  alla  diffida,  con  eventuale  sospensione   temporanea

dell'attivita'  di   sperimentazione,   del   soggetto   interessato,

assegnando  un  termine  entro  il  quale  devono  essere  sanate  le

irregolarita'.

8. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

anche   su   segnalazione   del   Comitato,   dispone    la    revoca

dell'autorizzazione di cui al presente articolo:

a) in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioni  oggetto

della diffida  di  cui  al  comma  7  ovvero  in  caso  di  reiterate

violazioni che determinino situazioni di  pericolo  o  di  danno  per

l'ambiente;

b) in caso di mancata presentazione della  relazione  di  cui

all'articolo 20;

c)  se  dalla  relazione  di  cui  all'articolo  20  o  dalle

ispezioni effettuate ai sensi  dell'articolo  21  emerge  il  mancato

rispetto delle condizioni fissate  nell'autorizzazione  o  rischi  di

fuoriuscite o di irregolarita' significative;

d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.

9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8,

si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo  e  terzo  periodo.

Qualora sussistano le condizioni di sicurezza  per  il  proseguimento

delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di  un  soggetto

terzo, il sito  di  stoccaggio  e'  messo  a  disposizione  di  altri

concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.

10. Le  opere  necessarie  allo  stoccaggio  geologico  di  CO2

nell'ambito del programma sperimentale e  quelle  necessarie  per  il

trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica  utilita'

ai  sensi  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di  programmi

sperimentali di cui al presente articolo contengono  le  informazioni

di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n),  o),  p),

q), r) e s) del  comma  1  dell'articolo  13  e  l'indicazione  delle

finalita' delle attivita' oggetto  dei  programmi  stessi.  Il  primo

periodo si applica anche  nel  caso  di  programmi  sperimentali  che

interessino un volume complessivo  di  stoccaggio  geologico  di  CO2

inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione  per  l'articolo  13,

comma 1, lettera r).

12.  Per  ciascuna  unita'  idraulica  e'  rilasciata  un'unica

autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  al

presente articolo, nel caso di piu'  siti  di  stoccaggio  insistenti

nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione

debbono essere tali che tutti i siti  rispettino  simultaneamente  le

prescrizioni del presente decreto.

13.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  reca  i

seguenti elementi:

a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

b) l'ubicazione  e  la  delimitazione  precise  del  sito  di

stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonche' i dati sulle unita'

idrauliche interessate;

c) le prescrizioni in materia di gestione  dello  stoccaggio,

il quantitativo totale di CO2 consentito  ai  fini  dello  stoccaggio

geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e

le pressioni di iniezione massimi;

d) la composizione del flusso di  CO2  per  la  procedura  di

valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai  sensi  dell'articolo

18;

e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo  di  mettere

in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19,

nonche'  le  istruzioni  in  materia  di   comunicazione   ai   sensi

dell'articolo 20;

f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e  della

sicurezza energetica e, per  conoscenza,  il  Comitato,  in  caso  di

qualunque irregolarita' o rilascio di CO2 e di mettere  in  atto  gli

opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;

g) le condizioni per la chiusura e la fase  di  post-chiusura

di cui all'articolo 23;

h) fatta  eccezione  per  i  progetti  relativi  a  programmi

sperimentali che interessino  un  volume  complessivo  di  stoccaggio

geologico  di  CO2  inferiore  a  100.000  tonnellate,  l'obbligo  di

presentare  la  prova  dell'avvenuta   prestazione   della   garanzia

finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio  le

attivita' di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.

Art.   11-ter    (Norme    procedurali    per    il    rilascio

dell'autorizzazione allo svolgimento  di  programmi  sperimentali  di

stoccaggio  di  CO2  ).   -   1.   La   domanda   per   il   rilascio

dell'autorizzazione allo svolgimento  di  programmi  sperimentali  di

stoccaggio di CO2 di cui all'articolo  11-bis  e'  redatta  in  forma

cartacea e su supporto  informatico  ed  e'  trasmessa  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  Comitato,  nonche',

nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo  periodo,  alla

regione  interessata,  esclusivamente  su  supporto  informatico.  Il

soggetto interessato garantisce la conformita' della domanda  redatta

in forma cartacea con quella presentata  su  supporto  informatico  e

sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato,

rilasciato da  un  certificatore  accreditato  ai  sensi  del  codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82. La domanda e' pubblicata  sul  sito  web  del  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni

sufficienti alla valutazione del complesso di  stoccaggio,  ulteriori

istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro  trenta

giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  ai

fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  11-bis,

convoca un'apposita conferenza di servizi  ai  sensi  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le  amministrazioni

interessate.

4. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi

giorni dalla data di presentazione della domanda o  dal  termine  del

periodo  di  concorrenza  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  in  cui,

nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3, pervengano

richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da  parte

di un'amministrazione coinvolta in relazione ad  aspetti  di  propria

competenza,  il  soggetto  interessato  provvede  a  trasmettere   le

integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta

giorni, con contestuale sospensione  del  termine  di  cui  al  primo

periodo. Ciascuna amministrazione puo' formulare la richiesta di  cui

al secondo periodo una sola volta.

5. Nei casi  di  cui  all'articolo  11-bis,  comma  1,  secondo

periodo, la regione rende l'intesa  nel  termine  di  novanta  giorni

dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis  comprende  ogni

altra autorizzazione,  approvazione,  visto,  nulla  osta  o  parere,

comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo

a costruire e a esercitare  tutte  le  opere  e  tutte  le  attivita'

previste  nel  progetto  approvato.  Nel  procedimento   unico   sono

compresi,  oltre  alle  autorizzazioni  minerarie,  tutti  gli   atti

necessari alla realizzazione delle relative attivita', quali giudizio

di compatibilita' ambientale, varianti  agli  strumenti  urbanistici,

dichiarazione di  pubblica  utilita'  dell'opera  e  apposizione  del

vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso  di

stoccaggio, nonche' l'intesa con la regione interessata nei  casi  di

cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.

7.  In  caso   di   concorrenza   ai   sensi   del   comma   2,

l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis e' rilasciata sulla  base

della valutazione tecnica della  documentazione  presentata,  nonche'

tenuto  conto  del  programma  dei  lavori  presentato  dal  soggetto

richiedente, del grado di compatibilita' con le  eventuali  attivita'

minerarie gia' in  atto  nella  medesima  area,  delle  modalita'  di

svolgimento dei programmi dei  lavori,  con  particolare  riferimento

alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi  programmati

e dei costi.»;

e) all'articolo 12:

1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Fatte salve le  valutazioni  tecniche  relative  al

programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di

cui al presente articolo per un determinato sito, e' data  precedenza

al titolare dell'autorizzazione a  svolgere,  nel  medesimo  sito  di

stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2  ai

sensi  dell'articolo  11-bis,   a   condizione   che   il   programma

sperimentale autorizzato sia stato  ultimato  e  che  la  domanda  di

autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo,   non   soggetta   a

concorrenza,  sia  presentata  durante  il   periodo   di   validita'

dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;

2) il comma 8 e' abrogato;

f) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato;

g) all'articolo 16:

1) al comma 2, dopo le parole: «per le quali  non  sia  stata

rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione»  sono  inserite

le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi  sperimentali

di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi  dell'articolo  7,  comma  3,

secondo periodo»;

2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8.  In  caso  di  concorrenza  ai  sensi  del   comma   2,

l'autorizzazione di cui all'articolo  12  e'  rilasciata  sulla  base

della valutazione tecnica della  documentazione  presentata,  nonche'

tenuto  conto  del  programma  dei  lavori  presentato  dal  soggetto

richiedente, del grado di compatibilita' con le  eventuali  attivita'

minerarie gia' in  atto  nella  medesima  area,  delle  modalita'  di

svolgimento dei programmi dei  lavori,  con  particolare  riferimento

alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi  programmati

e dei costi.»;

3) il comma 12 e' abrogato;

h) all'articolo 25, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di  cui

al comma 2, l'entita' della garanzia finanziaria e' stabilita, previo

parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze  ovvero  delle

autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi  da  sostenere

per la realizzazione del progetto, di ogni  obbligo  derivante  dalla

licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi  quelli  di  chiusura  e

post-chiusura, dei costi  da  sostenere  in  caso  di  fuoriuscite  o

irregolarita' ai sensi  dell'articolo  22,  nonche'  delle  capacita'

tecniche,  organizzative  ed  economiche  del  soggetto  interessato,

incluso il livello di rating di lungo  termine  del  medesimo,  anche

sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;

i) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis . Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui

al comma 2, gli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi degli

articoli 4 e 6, comma 1, nonche' dal Ministero dell'ambiente e  della

sicurezza energetica per il  rilascio  di  licenze  di  esplorazione,

autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2  o  autorizzazioni  a

svolgere programmi sperimentali di stoccaggio  geologico  di  CO2  ai

sensi del presente decreto,  sono  posti  a  carico  degli  operatori

interessati dalle attivita' medesime mediante  il  versamento  di  un

contributo di importo pari all'uno per mille del valore  delle  opere

da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non  si  applica  ai

procedimenti per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione, si sia gia' conclusa l'istruttoria.»;

l) all'articolo 31:

1) al comma 1, dopo le  parole:  «geologico  di  CO2  »  sono

inserite   le   seguenti:   «,   anche   nell'ambito   di   programmi

sperimentali,»;

2) il comma 2 e' abrogato.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle  richieste  per

l'ottenimento  delle  licenze  di  esplorazione,  alle   domande   di

autorizzazione  allo  svolgimento  di   programmi   sperimentali   di

stoccaggio geologico di CO2 e alle  domande  di  autorizzazione  allo

stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  anche  avvalendosi   di   societa'   aventi   comprovata

esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 ,

anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica,

predispone, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica, uno studio propedeutico a:

a) effettuare la ricognizione della  normativa  vigente  relativa

alla filiera della cattura, stoccaggio  e  utilizzo  di  CO2  (Carbon

Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un

quadro di riferimento  normativo  funzionale  all'effettivo  sviluppo

della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee  e

internazionali in materia;

b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei  servizi

di trasporto e stoccaggio di CO2 ;

c) elaborare schemi di regole tecniche per la  progettazione,  la

costruzione,  il  collaudo,  l'esercizio  e  la  sorveglianza   delle

infrastrutture e dei servizi di trasporto, ivi incluse le reti per il

trasporto di CO2 dal sito di  produzione,  cattura  e  raccolta  alle

stazioni di pompaggio;

d) effettuare analisi di fattibilita' e di sostenibilita',  anche

sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per  le

diverse tipologie di utenza;

e) individuare la platea di potenziali fruitori del  servizio  di

trasporto e stoccaggio di CO2  nell'ambito  dei  settori  industriali

piu' inquinanti e  difficili  da  riconvertire  (Hard  To  Abate),  e

termoelettrico;

f) definire  le  modalita'  per  la  remunerazione  ed  eventuali

meccanismi di supporto  per  le  diverse  fasi  della  filiera  della

cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 .

4. Il  decreto  di  cui  all'articolo  28,  comma  2,  del  decreto

legislativo n. 162 del 2011  e'  adottato  entro  centottanta  giorni

dalla data di predisposizione dello studio di  cui  al  comma  3  del

presente articolo.

4-bis. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del  presente  decreto,  con  decreto  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con

il Ministero dell'interno, con il Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti e con il Ministero della salute, e' adottata la  regola

tecnica  per  la  progettazione,   la   costruzione,   il   collaudo,

l'esercizio  e  la  sorveglianza  delle  reti  di  trasporto  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettera  aa),  del  decreto  legislativo  14

settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al

primo  periodo  nonche'  per  la   valutazione   delle   istanze   di

autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza  pubblica,  del  supporto  tecnico  del

Comitato  centrale  per  la  sicurezza  tecnica   della   transizione

energetica e per la  gestione  dei  rischi  connessi  ai  cambiamenti

climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio  2023,

n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.

41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle  caratteristiche

chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine  antropogenica  e

delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.

5. All'articolo 52-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno

2001, n. 327, dopo le parole: «ivi incluse le opere, gli impianti e i

servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli  stessi,»

sono inserite le seguenti: «le condotte necessarie per il trasporto e

funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,».

 

Art. 8

Misure per lo sviluppo della filiera relativa  agli  impianti  eolici

galleggianti in mare

1. Al fine  di  promuovere  misure  finalizzate  al  raggiungimento

dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere  gli  investimenti

nelle  aree  del  Mezzogiorno  mediante  la  creazione  di  un   polo

strategico  nazionale  nel   settore   della   progettazione,   della

produzione e dell'assemblaggio di piattaforme  galleggianti  e  delle

infrastrutture   elettriche   funzionali    allo    sviluppo    della

cantieristica navale per la produzione di  energia  eolica  in  mare,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e  della

sicurezza energetica pubblica un avviso volto  alla  acquisizione  di

manifestazioni di interesse per  la  individuazione,  in  almeno  due

porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorita' di sistema  portuale

di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o  in  aree

portuali limitrofe ad aree nelle quali sia  in  corso  l'eliminazione

graduale dell'uso  del  carbone,  di  aree  demaniali  marittime  con

relativi  specchi  acquei  esterni  alle  difese  foranee  ai   sensi

dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima  legge  n.

84 del 1994, da destinare, attraverso gli strumenti di pianificazione

in ambito portuale, alla realizzazione  di  infrastrutture  idonee  a

garantire  lo  sviluppo  degli   investimenti   del   settore   della

cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il  varo  di

piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali

allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia

eolica in mare. Le  manifestazioni  di  interesse  di  cui  al  primo

periodo sono presentate dalle Autorita' di  sistema  portuale,  anche

congiuntamente, sentite  le  Autorita'  marittime  competenti  per  i

profili attinenti alla  sicurezza  della  navigazione,  entro  trenta

giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

2. Entro centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la

presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto,  per

gli aspetti di competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro  per  la

protezione  civile  e  le   politiche   del   mare   e   le   regioni

territorialmente  competenti,  sono  individuate  le  aree  demaniali

marittime di cui al medesimo comma 1. Il  decreto  di  cui  al  primo

periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle

suddette aree, anche  sulla  base  di  una  analisi  di  fattibilita'

tecnico-economica e  dei  tempi  di  realizzazione  degli  interventi

medesimi nonche'  le  modalita'  di  finanziamento  degli  interventi

individuati, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione

vigente.

2-bis. Per l'attivita'  di  regolamentazione  dei  movimenti  delle

unita' in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali

e per la vigilanza ai fini della sicurezza  della  navigazione  nelle

aree  demaniali  marittime  in  cui  sono  realizzati  parchi  eolici

galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

si avvale del personale e dei mezzi del Corpo  delle  capitanerie  di

porto - Guardia costiera.

2-ter. Il comma  6  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, e' sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  adotta

e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i

soggetti proponenti, relativo agli adempimenti  e  alle  informazioni

minime necessari  ai  fini  dell'avvio  del  procedimento  unico  per

l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo».

 

Art. 9

Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

1.  Al  fine  di  garantire  la  programmazione  efficiente   delle

infrastrutture della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  in

coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia

da fonti rinnovabili e dei sistemi  di  accumulo  di  energia,  entro

centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, la societa' Terna Spa, in qualita'  di  gestore  della  rete

elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati

e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli

interventi  di  sviluppo  della  rete   elettrica   di   trasmissione

nazionale, nonche' delle richieste di connessione alla medesima  rete

degli impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,  dei

sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma  2,  alle

relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti

di connessione alla  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale  in

prospettiva del raggiungimento degli obiettivi  di  decarbonizzazione

al 2030 e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al portale  di  cui

al medesimo comma 1 il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, il Ministero della cultura,  l'Autorita'  di  regolazione

per energia, reti e  ambiente  (ARERA),  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  gli  operatori  economici

interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia  da

fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo

e degli impianti di consumo.

3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono

affidati alla societa' Terna Spa.

4. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, l'ARERA, su proposta della societa'  Terna  S.p.A.,

disciplina le modalita' di funzionamento del portale di cui al  comma

1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1  e

del comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita'  di  accesso  ai

contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.

5. Fatta salva l'applicazione di regimi  piu'  favorevoli  previsti

dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31  dicembre

2026,  per  la  realizzazione   delle   cabine   primarie   e   degli

elettrodotti, senza limiti di estensione e fino  a  30  kV,  prevista

nell'ambito   di   progetti   ammessi   ai   finanziamenti   di   cui

all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del  Piano  nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' per  la  realizzazione  delle

opere accessorie indispensabili all'attuazione dei  progetti  stessi,

si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.

6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle

aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli  ambientali,

paesaggistici,  culturali  o  imposti  dalla  normativa   dell'Unione

europea,  la  costruzione  e  l'esercizio   delle   opere   e   delle

infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di  inizio

lavori  (DIL)  presentata  alle  regioni  o  alle  province  autonome

interessate almeno trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei

lavori. La  DIL  e'  corredata  del  progetto  definitivo  e  di  una

relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo,

la conformita' e la compatibilita' delle opere e delle infrastrutture

da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati  e  l'assenza

di contrasto con quelli adottati nonche' la conformita' delle opere e

delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi vigenti  e,  ove

occorrente,   il   rispetto   della   normativa   in    materia    di

elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a

campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  in  materia   di

gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di  progettazione,

costruzione  ed  esercizio  delle  linee  elettriche  e  delle  norme

tecniche per le costruzioni. Nei casi in cui la DIL e'  corredata  da

una   dichiarazione   sostitutiva   certificata   redatta    da    un

professionista   abilitato,   che   asseveri   sotto    la    propria

responsabilita' che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e

le  infrastrutture  di  cui  al  primo  periodo  non  comporta  nuova

edificazione o scavi in quote diverse da  quelle  gia'  impegnate  da

manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto  esteriore  dei  luoghi,

non e' richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2,

dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma  la  disciplina

del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle  scoperte  fortuite

di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28,  comma  2,  per

gli interventi conseguenti  in  ordine  alla  tutela  del  patrimonio

archeologico.

7. Nei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,  paesaggistici,

culturali  o  imposti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  ovvero

occorra l'acquisizione della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  o

l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la

costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture  di  cui

al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica,

secondo  quanto  previsto  dalla  vigente   normativa   regionale   o

provinciale.  Entro  cinque  giorni  dalla  data   di   presentazione

dell'istanza di autorizzazione unica  ai  sensi  del  primo  periodo,

l'amministrazione procedente adotta  lo  strumento  della  conferenza

semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241, con le seguenti variazioni:

a)  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa   dell'Unione

europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di

competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale  senza

che l'amministrazione si sia espressa la  determinazione  si  intende

rilasciata positivamente e senza condizioni;

b) fuori dai casi di cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,  della

legge n. 241 del 1990,  l'amministrazione  procedente  svolge,  entro

quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio

delle determinazioni di competenza delle singole  amministrazioni  ai

sensi della lettera a) del presente comma, con le  modalita'  di  cui

all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241  del  1990,

una riunione telematica di tutte le amministrazioni  coinvolte  nella

quale prende atto delle rispettive  posizioni  e  procede,  entro  il

termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della  riunione

telematica, all'adozione  della  determinazione  motivata  conclusiva

della conferenza di servizi.

8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7  si  intende

accolta qualora, entro novanta giorni  dalla  data  di  presentazione

dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un  provvedimento  di

diniego ovvero  non  sia  stato  espresso  un  dissenso  congruamente

motivato,  da  parte  di  un'amministrazione  preposta  alla   tutela

paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di  cui  al

primo  periodo,  fermi  restando  gli  effetti  comunque  intervenuti

dell'accoglimento,  l'amministrazione  procedente   e'   tenuta,   su

richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via  telematica,

un'attestazione  circa  l'intervenuto  rilascio   dell'autorizzazione

unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla  richiesta  di  cui  al

secondo periodo, l'attestazione e' sostituita  da  una  dichiarazione

del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico

delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nei   casi   di   dissenso

congruamente motivato da parte di una o  piu'  delle  amministrazioni

coinvolte  nel  procedimento,  ove  non   sia   stata   adottata   la

determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine  di

cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione  interessata,

su  istanza  del  soggetto  interessato,  assume  la   determinazione

motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il  termine  di

quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza,  direttamente

o mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. I commi 6, 7  e  8  si  applicano,  su  richiesta  del  soggetto

interessato, anche alle procedure per la  costruzione  e  l'esercizio

delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5  in  corso  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per  la

costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete  elettrica

di distribuzione possono  essere  autorizzate,  previa  presentazione

all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da  parte  dei

gestori della rete di distribuzione  e  dei  gestori  della  rete  di

trasmissione, anche  le  relative  opere  di  connessione  alla  rete

elettrica di trasmissione nazionale, a  condizione  che  le  medesime

opere abbiano una tensione nominale non superiore  a  220  kV  e  una

lunghezza  inferiore  a  cinque  chilometri,  se  aeree,  o  a  venti

chilometri, se in  cavo  interrato.  Le  opere  di  connessione  sono

individuate  dal  Gestore  della  rete  elettrica   di   trasmissione

nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo  della

rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12,  del

decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  o  sono  previste  nella

soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio  congiunto  ai  sensi

del comma 9-bis, le procedure di valutazione  di  impatto  ambientale

(VIA) o di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  da  svolgere,  ove

occorrenti, sui  progetti  di  realizzazione  delle  cabine  primarie

nonche'   delle   relative   opere    connesse    e    infrastrutture

indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui  al

comma 9-bis, l'autorizzazione e' rilasciata sia in favore del gestore

della rete di distribuzione sia in favore del gestore della  rete  di

trasmissione, per le opere  di  rispettiva  competenza.  Il  rilascio

dell'autorizzazione costituisce titolo a  costruire  ed  esercire  le

cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis  in  conformita'  al

progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica  utilita',

indifferibilita' e urgenza delle medesime, l'eventuale  dichiarazione

di   inamovibilita'   e   l'apposizione   del   vincolo   preordinato

all'esproprio sulle aree interessate dalle  stesse,  conformemente  a

quanto previsto dal testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

e, in caso di difformita' dallo  strumento  urbanistico  vigente,  ha

altresi' effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma  1-bis,  del  decreto-legge  24

febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21

aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «e fino al 30 giugno  2024»  sono

inserite le seguenti: «ovvero fino al  termine  successivo  stabilito

per effetto della proroga  disposta  ai  sensi  dell'articolo  9  del

medesimo regolamento».

9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del  decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e  10  MW»  sono  sostituite

dalle seguenti: «25 MW e 12 MW».

9-septies. Al  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2-bis:

1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: «fino a 10 MW»  sono  sostituite

dalle seguenti: «fino a 12 MW»;

3) alla lettera  c),  le  parole:  «superiore  a  10  MW»  sono

sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;

b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo  periodo,  le  parole:  «di

potenza fino a 10 MW» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  potenza

fino a 12 MW».

9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e  9-septies  si

applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo

6 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  ai  procedimenti

unici  di  autorizzazione  di  cui  all'articolo   12   del   decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  avviati  successivamente  alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli

impianti  fotovoltaici  e  delle  opere  connesse  sono  soggetti  ad

autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12

del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni  di  cui  al

comma 9-sexies del presente articolo si applicano alle  procedure  di

valutazione  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-novies.  All'articolo  25,  comma  2-bis,  secondo  periodo,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  22,

comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.

199».

9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo  29

dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni  ai  sensi

degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.

42».

9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di

produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e  dei  sistemi

di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere  connesse,

l'autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3,  del

decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  avvia  il  relativo

procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto  delle

opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti  di

rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di

cui alla deliberazione dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia,

reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08,  redatto  in  coerenza

con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di  rete

e  accettato  dal  proponente,  anche  in  assenza  del   parere   di

conformita' tecnica sulle soluzioni  progettuali  degli  impianti  di

rete per la  connessione  da  parte  del  gestore  medesimo,  che  e'

comunque acquisito nel corso del procedimento  di  autorizzazione  ai

fini dell'adozione del provvedimento finale.

Convertito il D.L. 181/2023

Art. 10

Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento

e teleraffrescamento

1. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuovi  sistemi  di

teleriscaldamento   ovvero   di   teleraffrescamento   efficiente   o

l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo  pari  a  96.718.200

euro per l'anno 2023 e' destinato all'attuazione dei progetti di  cui

all'Allegato  1  al  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica 23 dicembre  2022,  n.  435,  non  finanziati  a

valere  sulle  risorse  di  cui  all'Investimento  3.1,  Missione  2,

Componente 3, del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR).

Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a  96.718.200  euro  per

l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quota

parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di  cui  all'articolo  23

del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022

di  competenza  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato  e  che

restano acquisiti definitivamente all'erario.

2. Con riguardo ai  proventi  derivanti  dalle  aste  CO2  maturati

nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto  legislativo

n. 47 del 2020, ferma restando  la  quota  di  cui  al  comma  5  del

medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli

di Stato di cui all'articolo 44 del testo  unico  delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,  il

50 per cento dei proventi medesimi e' assegnato  complessivamente  ai

Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle  imprese

e del made in Italy, nella misura  dell'80  per  cento  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e  del  20  per  cento  al

Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

Art. 11

Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning  e

la gestione dei rifiuti radioattivi

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2:

1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti:

«, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;

2) dopo la parola: «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti:

«o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione

di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;

b) all'articolo 26:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e-bis) il segno  di  interpunzione  «.»  e'

sostituito dal seguente: «;»;

1.2) dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:

«e-ter) predispone,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente  disposizione,  un  programma  degli

interventi  oggetto  di  misure  premiali  e  delle  relative  misure

premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il  Parco

tecnologico  e  lo  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica  che  lo  approva  entro  i  successivi  trenta

giorni.»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui  a

decorrere dall'anno 2024  finalizzata  al  riconoscimento  di  misure

premiali sulla base del programma approvato ai  sensi  del  comma  1,

lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro  annui  a

decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per

l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1

milione  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) all'articolo 27:

1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente:

«(CNAI)»;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica pubblica nel proprio sito internet istituzionale  l'elenco

delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali  le

cui aree non  sono  presenti  nella  proposta  di  CNAI,  nonche'  il

Ministero della difesa per le strutture militari  interessate,  entro

novanta giorni  dalla  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  primo

periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul

proprio territorio il  Parco  tecnologico  e  chiedere  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e  alla  Sogin  S.p.A.  di

avviare  una  rivalutazione  del  territorio  stesso,  al   fine   di

verificarne l'eventuale idoneita'.  Possono  altresi'  presentare  la

propria  autocandidatura  ai  sensi  del  secondo  periodo  gli  enti

territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.

5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine  previsto,

di  autocandidature  ai  sensi  del   comma   5-bis,   il   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica  redige  un  elenco  delle

autocandidature medesime e lo trasmette alla  Sogin  S.p.A.  Entro  i

trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di

competenza  e  trasmette  le  relative  risultanze  all'autorita'  di

regolamentazione competente. In particolare, la Sogin S.p.A.  accerta

che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di  CNAI

possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel

frattempo  decaduti  o  sostanzialmente  modificati  o  per   ragioni

tecniche superabili con adeguate modifiche  al  progetto  preliminare

del Parco Tecnologico. Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  delle

risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita' di regolamentazione

competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e  alla  Sogin

S.p.A.

5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del  parere  di

cui al  comma  5-ter,  la  Sogin  S.p.A.,  tenuto  conto  del  parere

medesimo, predispone una  proposta  di  Carta  nazionale  delle  aree

autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi

incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica.

5-quinquies.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   della

proposta di  CNAA,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la

proposta stessa, la procedura di  valutazione  ambientale  strategica

(VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In caso di  mancata  presentazione,  entro  il

termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco

tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

entro i trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  stesso,

avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.

5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta  giorni  successivi

alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA

o di CNAI e il relativo ordine  di  idoneita',  tenendo  conto  delle

risultanze della procedura  medesima  e  la  trasmette  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, che  richiede  il  parere

tecnico all'autorita' di regolamentazione competente.

5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente,  entro

trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il

proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di  CNAI  di  cui  al

comma 5-sexies e lo trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica.»;

3) al comma 6:

3.1)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il

Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  con  proprio

decreto,  di  concerto  con  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, approva la CNAA o la  CNAI,  con  il  relativo  ordine  di

idoneita'.»;

3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta  e'  pubblicata»

sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA,  la

Sogin S.p.A. avvia con le  regioni  e  gli  enti  locali  delle  aree

incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in

relazione alle strutture militari, trattative bilaterali  finalizzate

all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico  protocollo  di

accordo, sottoscritto nel corso delle  trattative  di  cui  al  primo

periodo, sono individuati gli interventi descritti nel  programma  di

incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera  e-ter),  che

beneficiano di misure premiali  nel  rispetto  delle  quantificazioni

economiche di  cui  al  comma  1-bis  del  medesimo  articolo  26.  A

conclusione del procedimento,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica  acquisisce  l'intesa  delle  regioni  nel  cui

territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero  della

difesa in relazione alle strutture militari.

6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di  intesa  ai

sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma  6  e

fino all'individuazione dell'area  ove  ubicare  il  sito  del  Parco

tecnologico, la  Sogin  S.p.A.  effettua,  entro  quindici  mesi  dal

perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto  delle

modalita' definite  dall'Agenzia.  L'Agenzia  vigila  sull'esecuzione

delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali  ed  esprime

al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  parere

vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle  indagini

tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di  localizzazione  al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

5) al comma 7:

5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti

dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis  o

nel caso che le medesime non siano  risultate  idonee  ai  sensi  del

comma 5-ter, entro cinque giorni  dall'approvazione  della  CNAI,  la

Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel  cui  territorio

ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco  tecnologico  a

comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro  interesse  a

ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al

suo insediamento. Con specifico protocollo di  accordo,  sottoscritto

nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono  individuati

gli interventi descritti  nel  programma  di  incentivazione  di  cui

all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano  di  misure

premiali nel rispetto delle  quantificazioni  economiche  di  cui  al

comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice  manifestazione  di

interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni  o  degli

enti locali.»;

5.2) al quarto periodo, le parole: «il livello di  priorita'»

sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»;

6) al comma 8, primo periodo, le parole: «e dalla Regione» sono

sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;

d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo  le  parole:  «all'Agenzia»

sono aggiunte le seguenti: «e ogni  riferimento  al  Ministero  o  al

Ministro dello sviluppo  economico  e  al  Ministero  o  al  Ministro

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  da

intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica.».

 

Art. 12

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

1. Al fine di predisporre una piu' completa mappatura dei  prodotti

europei di qualita' in favore di imprese e utenti  finali,  l'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico

sostenibile (ENEA) procede  alla  formazione  e  alla  tenuta  di  un

registro in cui sono iscritti, in tre distinte  sezioni,  su  istanza

del  produttore  o  del  distributore  interessato,  i  prodotti  che

rispondono  ai  seguenti  requisiti  di  carattere   territoriale   e

qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli  Stati  membri  dell'Unione

europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per

cento;

b) moduli fotovoltaici con celle,  prodotti  negli  Stati  membri

dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno  pari

al 23,5 per cento;

c)  moduli  prodotti  negli  Stati  membri  dell'Unione   europea

composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di  silicio  o  tandem

prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella  almeno  pari

al 24,0 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese  e  del  made  in

Italy e il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

pubblica nel proprio sito  internet  istituzionale  le  modalita'  di

invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui

al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco

dei  prodotti,  nonche'  dei  produttori  e  distributori  che  hanno

ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la

possibilita' di procedere a controlli documentali e prestazionali sui

prodotti indicati come rientranti nelle categorie  di  cui  alle  tre

sezioni  del  registro,  con   oneri   a   carico   dei   richiedenti

l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei  limiti

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

 

Art. 12 bis

Disposizioni in materia di gestione dello  smaltimento  dei  pannelli

fotovoltaici

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, ovvero una quota  almeno  pari  all'1  per  cento

degli impianti incentivati installati in potenza rispetto  al  totale

garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma

1»;

b) all'articolo 24-bis, comma 1,  dopo  il  quarto  periodo  sono

inseriti i seguenti: «La documentazione di cui al quarto periodo deve

comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli  fotovoltaici

installati nell'impianto. Il GSE  aggiorna  l'elenco  dei  numeri  di

matricola  registrati  nella  propria  banca  di  dati   con   quello

presentato  dal  soggetto  responsabile  e  comunicato   al   sistema

collettivo prescelto. In caso  di  non  completa  corrispondenza  dei

citati numeri di matricola non  si  applicano  le  sanzioni  previste

dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  fermo

restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al  GSE

gli interventi di manutenzione che  comportano  la  sostituzione  dei

moduli fotovoltaici».

2. Al fine di consentire una  razionale  e  ordinata  gestione  dei

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio,

ciascun sistema  collettivo  di  gestione  si  iscrive  nel  Registro

nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

25 settembre 2007, n. 185,  con  le  modalita'  di  cui  al  medesimo

regolamento e comunica l'indicazione dei  soggetti  responsabili  che

hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno  dei  sistemi

collettivi riconosciuti di cui  all'articolo  24-bis,  comma  1,  del

decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1

del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al

Comitato di vigilanza e di  controllo  di  cui  all'articolo  35  del

medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per  conto  di  tutti  i

produttori ad essi aderenti e dei  soggetti  responsabili  che  hanno

prestato  la  garanzia  finanziaria  nel  trust,  i   dati   di   cui

all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  n.

185  del  2007,  unitamente  al  valore  in  potenza  degli  impianti

fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.

 

Art. 12 ter

Individuazione della societa' Sogesid Spa  quale  societa'  in  house

delle amministrazioni centrali dello Stato

1. La societa' Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del

tesoro  27  gennaio  1994  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' individuata  quale  societa'  in

house  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  al  fine   di

garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione  degli

interventi  pubblici  per  la  piena  attuazione  della   transizione

ecologica, finanziati con le risorse a vario  titolo  assentite,  ivi

compresi gli interventi previsti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza. La societa' Sogesid  Spa,  fermo  restando  il  carattere

prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente  e

della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture  e

dei  trasporti,  puo'  stipulare   convenzioni   con   le   pubbliche

amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attivita'

tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi  di  realizzazione

degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  competenti

vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 13

Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  488,  della  legge  30

dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a  200  milioni

di euro per l'anno 2024 per gli interventi  di  cui  all'articolo  1,

comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui  al

primo  periodo  si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27,  comma  17,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Art. 14

Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di  tutela

dei  clienti  domestici  nel  mercato  al  dettaglio   dell'energia

elettrica

1. Al  fine  di  prevenire  ingiustificati  aumenti  dei  prezzi  e

alterazioni delle condizioni di fornitura  di  energia  elettrica  in

esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2,

del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   nonche'

assicurare un'adeguata informazione dei  clienti  domestici,  inclusi

quelli qualificabili come  vulnerabili  ai  sensi  dell'articolo  11,

comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,  in  ordine

alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio  di  maggior

tutela e dall'avvio del servizio  a  tutele  graduali,  il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  fermo  restando  quanto

previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, promuove per il tramite della societa' Acquirente unico

Spa, e per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi,  specifiche

campagne informative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione

di euro per l'anno 2024.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e

delle azioni a tutela  dei  consumatori  energetici  e  del  servizio

idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il  fondo  di  cui

all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  e'

trasferito allo stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del

decreto-legge n. 35 del 2005,  le  parole  «Ministro  dello  sviluppo

economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente  e

della sicurezza  energetica».  La  disposizione  di  cui  al  secondo

periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. A decorrere  dalla  data  di  cessazione  del  servizio  di

maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4  agosto

2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a

essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito  del  servizio  di

vulnerabilita' di  cui  al  presente  comma,  secondo  le  condizioni

disciplinate  dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente (ARERA) e a un prezzo che  riflette  il  costo  dell'energia

elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita'

di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla  base

di criteri di mercato.  La  societa'  Acquirente  unico  Spa  svolge,

secondo  modalita'  stabilite  dall'ARERA  e  basate  su  criteri  di

mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia

elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli  esercenti  il

servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito

da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita

di energia elettrica al dettaglio di  cui  al  decreto  del  Ministro

della transizione ecologica 25 agosto 2022,  n.  164,  e  individuati

mediante procedure competitive svolte dalla societa' Acquirente unico

Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le finalita' di cui  al  comma  2,  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

l'ARERA disciplina il  servizio  di  vulnerabilita',  prevedendo,  in

particolare:

a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia

elettrica;

b) l'assegnazione del servizio, per una durata non  superiore

a quattro anni,  mediante  procedure  competitive  relative  ad  aree

territoriali omogenee  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,

pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione;

c) l'entita' del corrispettivo massimo  di  assegnazione  del

servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);

d) l'obbligo per ciascun fornitore  di  svolgere  l'attivita'

relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a

ogni altra attivita';

e) il divieto per il fornitore di utilizzare:

1)  il  canale  di  commercializzazione  del  servizio   di

vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato;

2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del

servizio  di  vulnerabilita'  per  attivita'  diverse  da  quella  di

commercializzazione del servizio stesso;

3) per  l'esercizio  del  servizio  di  vulnerabilita',  lo

stesso marchio con cui svolge attivita'  al  di  fuori  del  servizio

medesimo;

e-bis) che al momento  della  presentazione  dell'istanza  di

partecipazione alla procedura  competitiva,  i  soggetti  interessati

possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del  ramo

d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2,

del  decreto-legge  18  giugno   2007,   n.   73,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  ovvero   di

subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono  titolari

al momento della cessazione del  servizio  medesimo,  correlati  allo

stesso servizio, sulla base delle informazioni relative  all'azienda,

al ramo  di  azienda  e  ai  relativi  rapporti  giuridici,  messe  a

disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo  anticipo

rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b)  del

presente  comma,  secondo  modalita',   anche   in   relazione   alla

rappresentazione  di  dette  informazioni,  stabilite  dall'ARERA  in

coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  14,  comma  4-bis,  del

decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-ter)   che   ai   fini   dell'individuazione   dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna  area,  sulla  base  di

criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto  della  manifestazione

di volonta' di cui alla lettera  e-bis)  del  presente  comma  e  del

conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere  agli  esercenti

il servizio di cui all'articolo 1,  comma  2,  del  decreto-legge  18

giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2007, n. 125;

e-quater) che i soggetti che esprimono la  manifestazione  di

volonta' prevista dalla lettera  e-bis)  siano  tenuti  a  presentare

offerte per  un  insieme  minimo  di  aree  non  inferiore  a  quello

stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto  della  manifestazione

stessa.

2-ter. In  caso  di  mancata  aggiudicazione  del  servizio  di

vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate  ai

sensi del comma 2-bis, la societa' Acquirente unico  Spa  provvede  a

indire una nuova procedura entro sei  mesi  dalla  conclusione  della

precedente.».

4. Al fine di assicurare il regolare  svolgimento  delle  procedure

competitive di cui all'articolo 16 -ter, comma 2, del decreto-legge 6

novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29

dicembre 2021, n. 233,  nonche'  evitare  incrementi  dei  costi  per

l'utenza, all'articolo 36 -ter del decreto-legge 4  maggio  2023,  n.

48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  85,

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei  servizi  di

contact center prestati da  soggetti  terzi  con  salvaguardia  degli

stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione  delle  procedure

di  individuazione  dei  fornitori  del  servizio  di  vulnerabilita'

secondo le modalita' di cui all'articolo 11,  comma  2,  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,  ferma  restando  la  scadenza

naturale  dei  contratti   che   disciplinano   detti   servizi,   se

anteriore.».

4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di  consegna  dei

clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio  a  tutele

graduali e, successivamente, entro tre  mesi  dal  trasferimento  dei

punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di

cui al  comma  2-bis  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  8

novembre  2021,  n.  210,  introdotto  dal  presente  articolo,   gli

esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma  2,  del

decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione

che indica  i  costi  sostenuti  a  decorrere  dal  1°  aprile  2023,

direttamente imputabili al  servizio  medesimo  e  non  recuperabili.

L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto,  disciplina  i  termini  e  le  modalita'  per  la

presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di

cui al primo periodo sono  compresi  quelli  relativi  al  personale,

anche non dipendente, impiegato in  via  esclusiva  per  la  gestione

commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo  1,  comma  2,

del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche  oggetto

di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva

apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.  124,  in

modo da tenere conto degli  esiti  delle  procedure  competitive  per

l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente  comma

e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni.  I  costi  di  cui  al

primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla

presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti  del

sistema elettrico.

5. Al fine di garantire la continuita' della  fornitura  elettrica,

l'emissione  con  cadenza  bimestrale  delle  fatture  relative  alla

fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a

tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive  di

cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre  2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,

n. 233, o da parte dell'esercente il servizio  di  vulnerabilita'  di

cui all'articolo 11, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  210  del

2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo,  nonche'  la

regolarita' dei  relativi  pagamenti,  l'autorizzazione  all'addebito

diretto  sui  conti  di  pagamento  o  su  strumenti  di   pagamento,

rilasciata dal cliente domestico per il pagamento delle  fatture  per

la fornitura di energia elettrica nell'ambito  del  servizio  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,  si

intende automaticamente rinnovata, fatta salva la facolta' di  revoca

dell'autorizzazione da parte  del  cliente  medesimo,  anche  per  il

pagamento delle fatture emesse dall'esercente il  servizio  a  tutele

graduali  o  dall'esercente  il  servizio  di  vulnerabilita'.  Entro

sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di  cui

all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n.  152  del

2021 e, comunque,  non  oltre  il  31  maggio  2024,  l'Autorita'  di

regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)  definisce  con

proprio provvedimento, adottato d'intesa  con  la  Banca  d'Italia  e

sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  le

condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui  al

primo periodo.

5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  rinnovo   dell'autorizzazione

all'addebito di cui al comma 5 e  nel  rispetto  della  normativa  in

materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il  servizio

di  maggior  tutela  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione  degli

esercenti il servizio a tutele graduali  ovvero  degli  esercenti  il

servizio di vulnerabilita' ogni informazione necessaria per procedere

all'addebito diretto sul conto di  pagamento  o  sullo  strumento  di

pagamento del cliente domestico di  cui  al  predetto  comma  5.  Gli

esercenti il servizio a  tutele  graduali  ovvero  gli  esercenti  il

servizio di vulnerabilita' informano i rispettivi clienti  in  merito

al  subentro  nella  posizione  di  soggetto  creditore   autorizzato

all'addebito diretto in  anticipo  rispetto  all'effettuazione  della

prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto  di

revoca   da   parte   del   cliente   domestico   dell'autorizzazione

all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione

le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

6. L'ARERA provvede  ad  adottare  i  provvedimenti  di  competenza

necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure  competitive

di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del  decreto-legge  n.  152  del

2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  233  del  2021,

coerente con le disposizioni di cui ai  commi  4  e  5  del  presente

articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre

il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli

operatori economici, al fine di  garantire  un'adeguata  informazione

preventiva  dell'utenza  domestica,  anche   mediante   le   campagne

informative di cui al comma 1, nonche' la piu'  ampia  partecipazione

degli operatori economici alle predette procedure.

7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare  un  efficace

coordinamento delle politiche e delle azioni  a  tutela  dei  clienti

domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonche'  per  garantire

la  tempestiva  adozione  delle  occorrenti  misure  correttive,   la

societa' Acquirente unico Spa effettua, secondo criteri  e  modalita'

definiti  dall'ARERA,  sentite  le   associazioni   dei   consumatori

maggiormente  rappresentative,  nei  limiti  delle  risorse  umane  e

strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche  attivita'

di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia

elettrica   praticate   nei   confronti   dei    clienti    domestici

successivamente alla conclusione delle procedure competitive  di  cui

agli articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge  n.  152  del  2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233  del  2021,  e  11,

comma 2, del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  201,  nonche'

alla corretta applicazione delle condizioni  del  servizio  da  parte

degli  aggiudicatari  individuati  mediante  le  predette   procedure

competitive. Gli esiti delle attivita' di cui al primo  periodo  sono

contenuti in una  relazione  trasmessa  dall'ARERA  alle  Commissioni

parlamentari, competenti per materia,  entro  il  31  marzo  2025  e,

successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

7-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 7, con  l'obiettivo  di

assicurare  maggiore  tempestivita'  nell'adozione   di   misure   di

salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla

cessazione del servizio  di  maggior  tutela  nel  mercato  del  gas,

all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto  2017,  n.  124,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   «sono   tenuti   a

trasmettere» e' inserita la seguente: «tempestivamente»;

b)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:   «Presso

l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni

di confronto e  raccordo  delle  istanze  dei  diversi  portatori  di

interesse,  concernenti  le  problematiche  di  mercato  emerse  e  i

contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»;

c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:  «Il  comitato

e' convocato senza indugio  dall'Autorita'  su  istanza  motivata  di

almeno uno dei suoi componenti».

(omissis)

Art. 14 ter

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,

concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per  la

realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane

1. Al fine di accelerare  la  realizzazione  delle  opere  e  degli

interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari  per  il  superamento

delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo  2  del

decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni  disposizione

di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle

disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,

nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza

all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al  primo  periodo

del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni

dei commi 2-ter, 4, 5 e  6  dell'articolo  10  del  decreto-legge  24

giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Ove siano necessari provvedimenti  di  valutazione  di

impatto ambientale o di verifica di assoggettabilita'  e'  competente

la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis,

del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.   Ai   relativi

procedimenti  si  applicano  le  disposizioni  di  semplificazione  e

accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006

per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere  rientrino  in  siti  che

costituiscono la rete Natura 2000, la  valutazione  di  incidenza  e'

conclusa entro trenta giorni dalla  richiesta.  In  caso  di  mancata

conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al

primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  sentito  il

Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  assegna  all'autorita'

competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

In caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il  Consiglio

dei ministri nomina un commissario ad acta al quale  attribuisce,  in

via sostitutiva, il potere di adottare gli  atti  e  i  provvedimenti

necessari, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Puo' essere nominato commissario  ad  acta  il  Commissario

unico di cui  al  comma  1.  Al  commissario  ad  acta  non  spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti

comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa  delle  valutazioni

di incidenza, alle opere e agli interventi di cui  al  comma  2  puo'

applicarsi, in quanto rispondenti a finalita' imperative di rilevante

interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4,

della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento adottato con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della  salute,  con

il Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste e con il Ministro delle imprese e del made in  Italy,  previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono

stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per  il  riutilizzo

delle acque reflue».

Convertito il D.L. 181/2023

 

(omissis)

Capo II

MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI
ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO
2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023

Art. 14 quinquies

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC

1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i  seguenti:

«La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni  e  Gruppi

istruttori.  La  composizione  delle   Sottocommissioni,   anche   in

relazione alle singole adunanze, e'  definita  dal  presidente  della

Commissione, sentito il rispettivo coordinatore,  tenendo  conto  dei

carichi di lavoro complessivi e  della  programmazione  generale  dei

lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni».

 

(omissis)

 

Art. 16

Deroga ai requisiti minimi  di  efficienza  per  la  ricostruzione  a

seguito di alluvione

1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies

del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad  eccezione  del

caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti  di

cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  19

agosto 2005,  n.  192,  ove  essi  richiedano  interventi  aggiuntivi

rispetto alle attivita' di ripristino e riparazione dei danni.

Art. 17

Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per  le  imprese  agricole

che hanno subito danni a causa  delle  avversita'  atmosferiche  di

eccezionale intensita'  verificatesi  nei  mesi  di  ottobre  e  di

novembre 2023

1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo  periodo,  del  decreto

legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  le  imprese  agricole  di  cui

all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative  che

svolgono l'attivita' di produzione agricola,  ubicate  nella  regione

Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture,  in

conseguenza  degli  eventi  atmosferici  di  eccezionale  intensita',

verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere

agli interventi  previsti  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'

economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo

29 marzo 2004, n.  102,  anche  se  non  hanno  sottoscritto  polizze

assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a

valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su  precedenti

assegnazione, nel limite di 6 milioni di euro.

2. La  regione  Toscana,  anche  in  deroga  ai  termini  stabiliti

all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.

102, puo' deliberare la proposta di  declaratoria  di  eccezionalita'

degli eventi atmosferici, entro il  termine  perentorio  di  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(omissis)

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 19

Abrogazioni

1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  5-bis,  le  parole  «,  e   salve   le   ulteriori

specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del

presente articolo» sono soppresse;

b) il comma 5-ter e' abrogato.

2. L'articolo 33-ter del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'

abrogato.

3. L'articolo 19-ter  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'

abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,  il

comma 1-ter e' abrogato.

4-bis. Il comma  2  dell'articolo  36  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, e' abrogato.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.

210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri

per l'applicazione ai clienti finali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio

2025, di prezzi zonali definiti in base agli  andamenti  del  mercato

all'ingrosso dell'energia elettrica. Con  il  medesimo  decreto  sono

altresi'  stabiliti  gli  indirizzi  per  la  definizione,  da  parte

dell'ARERA, di  un  meccanismo  transitorio  di  perequazione  tra  i

clienti finali, che tenga conto del contributo alla  flessibilita'  e

all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della

concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale

tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME  in

continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale»;

b) il comma 2 e' abrogato.

 

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di

tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di

ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

(Convertito il D.L. 181/2023)

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