Biomasse: nuove scadenze per i certificati verdi

Rivisti i termini per la trasmissione dei dati al MipAf e la comunicazione del MipAf al GSE

Sulle biomasse è intervenuto il Ministero delle politiche agricole, che ha introdotto nuove scadenze relativamente al rilascio dei certificati verdi in seguito ai controlli. In particolare, il D.M. 6 agosto 2015, ha modificato  il D.M. 2 marzo 2010, in merito alle scadenze per:

- la consegna al MipAf la documentazione per la richiesta dei certificati (da "entro il 30 novembre di ciascuno degli anni" a "entro il 31 gennaio dell'anno successivo a ciascuno  degli anni);

- la comunicazione del MipAf al GSEin merito all'esito delle verifiche (da "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" a "entro il 31 maggio dell'anno successivo").

Di seguito il testo integrale, scaricabile in pdf in fondo alla pagina.

 


Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 agosto 2015 

Modifica del decreto  2  marzo  2010  in  materia  di  emissione  dei
certificati verdi per le  verifiche  dei  controlli  delle  biomasse.
(15A07069)
in Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015, n. 220

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


                           di concerto con


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (di  seguito  legge
finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre  2007,  n.
222, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
  Visto in particolare l'art.  1,  comma  382-septies,  della  citata
legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' con le
quali gli operatori della filiera di produzione  e  distribuzione  di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,  di  allevamento  e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti  a  garantire  la
tracciabilita' e la  rintracciabilita'  della  filiera,  al  fine  di
accedere agli incentivi di cui al medesimo art. 1,  commi  da  382  a
382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (di  seguito:  legge
finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che
stabiliscono i meccanismi con cui e'  incentivata  la  produzione  di
energia elettrica mediante impianti alimentati da  fonti  energetiche
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al  31  dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  2
gennaio 2009, n. 1,  recante  modalita'  per  l'incentivazione  della
produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo  dei
certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79
e al decreto legislativo n.  387  del  2003,  redatto  in  attuazione
dell'art. 2, comma 150, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 27  maggio  2005,  n.  102,  che  reca
disposizioni in materia di regolazioni  dei  mercati  agroalimentari,
disciplinando, in particolare, le intese di  filiera  e  i  contratti
quadro utilizzati per la stipula  dei  contratti  di  coltivazione  e
aventi per scopo, tra l'altro, la produzione, la  trasformazione,  la
commercializzazione e la distribuzione  di  biomasse  agricole  e  di
biocarburanti di origine agricola;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e  semplificazione  amministrativa  in   agricoltura   e   successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive e successive modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il regolamento (UE) n 1307/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione  dell'uso  dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  relativo
all'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del 6 luglio  2012,  in  attuazione  dell'art.  24  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  recante  incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto il decreto del 2 marzo  2010  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  concertato  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico in attuazione della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sulla tracciabilita' delle biomasse per la produzione di energia
elettrica.
  Ravvisata la necessita' di  adeguare  le  tempistiche  per  l'invio
delle richieste e dei successivi adempimenti al fine di sottoporre al
controllo  della  quantita'  e  della  tracciabilita'   le   biomasse
utilizzate in un periodo coincidente con l'anno solare;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. All'art. 3, comma 1, del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  di  concerto  con  Ministro  dello
sviluppo economico 2 marzo 2010, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a ciascuno  degli
anni per cui  si  richiede  l'emissione  dei  certificati  verdi,  la
documentazione indicata  nell'allegato  1  in  relazione  a  ciascuna
tipologia di biomassa di cui alla tabella A;».
                               Art. 2

  1. All'art. 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali  di  concerto  con  Ministro  dello  sviluppo
economico 2 marzo 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a  quello  per  cui  si
richiede l'emissione dei certificati verdi, il MIPAAF, verificata  la
documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3 comma 1.a,  comunica  al
GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantita'  e
della tracciabilita' delle  biomasse  utilizzate  dal  produttore  di
energia elettrica nel corso dell'anno solare.».
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 6 agosto 2015

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