Biosicurezza per acquacoltura: stabiliti i criteri

Pubblicato il decreto del ministero della Salute 25 settembre 2024

(Biosicurezza per acquacoltura: stabiliti i criteri)

Con il decreto 25 settembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024) il ministero della Salute ha dettato le modalità operative specifiche
per l'applicazione, da parte degli operatori che detengono o trasportano animali d'acquacoltura, le misure di biosicurezza previste dal regolamento Ue 2016/429 (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)).

Biosicurezza per acquacoltura: stabiliti i criteriLe misure di biosicurezza previste dal decreto sono le seguenti: a) misure di protezione strutturali, barriere o recinzioni o altre strutture di separazione o delimitazione con l'esterno e tra unità funzionali dello stabilimento, attrezzature di pulizia e sanificazione, punti di sanificazione, utilizzo di materiali idonei per strutture e attrezzature al fine di mantenere adeguate le condizioni di allevamento e la possibilità di pulizia e sanificazione, sistemi di controllo dei predatori; b) misure di gestione igienico-sanitarie, procedure adottate quali quelle nei confronti dei visitatori, delle attrezzature, delle strutture, degli automezzi, degli animali morti, delle uova fecondate ed embrionate.

Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento con i due allegati.

(Biosicurezza per acquacoltura: stabiliti i criteri)

Decreto del ministero della Salute 25 settembre 2024

Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura
riconosciuti e di altre tipologie di attivita' ad essi correlate.
(24A05241)

(Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 4, punto 23
e l'art. 10, paragrafo 1, lettera b);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e
ai trasportatori di animali acquatici;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante
«Disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429 ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a),
b), g) h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto 7 marzo 2023 «Manuale operativo inerente alla
gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali
(sistema I&R)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023,
n. 113;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, «Attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art. 10, comma
1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n.
59;
Considerato che le misure di biosicurezza negli stabilimenti che
detengono animali d'acquacoltura rappresentano uno strumento
fondamentale per prevenire l'ingresso delle malattie negli
allevamenti nonche' la loro eventuale diffusione all'interno e
all'esterno di essi;
Sentito il Centro di referenza nazionale per lo studio e la
diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 136, espresso nella seduta del 25 luglio 2024 (rep. atti n.
144/CSR);

 

Decreta:

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

 

1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, sono definite le modalita' operative specifiche
per l'applicazione, da parte degli operatori che detengono animali
d'acquacoltura e per i trasportatori di tali animali, delle misure di
biosicurezza previste all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e
paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429 negli stabilimenti
riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura, nonche' nei mezzi
dedicati al loro trasporto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) ai seguenti stabilimenti di acquacoltura riconosciuti ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 134:
1) stabilimenti oppure gruppi di stabilimenti in cui gli
animali sono detenuti per essere movimentati vivi o come prodotti di
origine animale;
2) stabilimenti con status confinato;
3) stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a
lottare contro le malattie di cui all'art. 179 del regolamento (UE)
2016/429;
4) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura
aperta;
5) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura
chiusa che, a causa delle loro modalita' di movimento, comportano un
rischio significativo di malattia;
6) navi o altre strutture mobili in cui gli animali di
acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a
trattamento o a un'altra procedura connessa all'allevamento;
7) stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in
isolamento fino al momento in cui non sono piu' considerati tali;
b) ai centri di depurazione diversi da quelli di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/691;
c) ai centri di spedizione diversi da quelli di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/691;
d) alle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/691.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, fatte salve
ulteriori misure di biosicurezza rafforzate eventualmente previste
dalla normativa europea e nazionale, nell'ambito delle attivita' di
prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore
dell'acquacoltura.

 

Art. 2
Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del
regolamento (UE) 2016/429 e dei suoi regolamenti delegati, dei
decreti legislativi 5 agosto 2022, numeri 134, 135 e 136, e del
manuale operativo per la gestione del sistema I&R adottato con
decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 citato in premessa.

 

Art. 3
Aspetti generali inerenti
alle misure di biosicurezza

 

1. Le misure di biosicurezza consistono in:
a) misure di protezione strutturali: barriere o recinzioni o
altre strutture di separazione o delimitazione con l'esterno e tra
unita' funzionali dello stabilimento, attrezzature di pulizia e
sanificazione, punti di sanificazione, utilizzo di materiali idonei
per strutture e attrezzature al fine di mantenere adeguate le
condizioni di allevamento e la possibilita' di pulizia e
sanificazione, sistemi di controllo dei predatori;
b) misure di gestione igienico-sanitarie: procedure adottate
quali quelle nei confronti dei visitatori, delle attrezzature, delle
strutture, degli automezzi, degli animali morti, delle uova fecondate
ed embrionate.

 

Art. 4
Piani di biosicurezza

 

1. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'art. 1, comma 2,
elaborano e adottano un piano di biosicurezza che deve almeno
prevedere:
a) l'individuazione delle vie attraverso le quali un agente
patogeno e' in grado di entrare nello stabilimento di acquacoltura o
nel gruppo di stabilimenti di acquacoltura, diffondersi al suo
interno e trasmettersi da esso nell'ambiente o verso altri
stabilimenti di acquacoltura;
b) l'individuazione dei rischi identificati sulla base della
specificita' del singolo stabilimento di acquacoltura o del gruppo di
stabilimenti di acquacoltura, in funzione delle loro capacita'
produttive e dell'indirizzo di attivita' e tipologia di allevamento;
c) l'individuazione sulla base dei rischi identificati delle
misure di biosicurezza strutturali e gestionali individuate
nell'allegato 1;
d) la designazione da parte dell'operatore di una persona
incaricata dell'attuazione del piano di biosicurezza per lo
stabilimento di acquacoltura, nonche' l'identificazione di altri
addetti deputati a riferire alla persona incaricata in merito a
questioni di biosicurezza.

 

Art. 5
Pulizia e sanificazione

 

1. Gli operatori che detengono animali d'acquacoltura assicurano
che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e, ove
possibile, a sanificazione utilizzando procedure efficaci secondo le
modalita' previste all'allegato 2.
2. Il trasportatore e' tenuto alla pulizia e sanificazione dei
veicoli utilizzati per il trasporto degli animali d'acquacoltura
secondo le modalita' di cui all'allegato 2 nonche' a fornire
informazioni aggiornate sull'avvenuto lavaggio ed eventuale
sanificazione del mezzo di trasporto utilizzato.
3. Le operazioni di cui al comma 2, sono effettuate dopo ogni
scarico degli animali d'acquacoltura e comunque prima di ogni carico
successivo.

 

Art. 6
Verifiche dei piani di biosicurezza
negli stabilimenti di acquacoltura

 

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
predispongono annualmente un programma di controlli finalizzati a
verificare l'attuazione dei piani di biosicurezza nelle strutture di
cui all'art. 1, comma 2.
2. Le verifiche di cui al comma 1, possono essere effettuate dal
Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) in
concomitanza con i controlli previsti dal decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 134, o con altri controlli ufficiali programmati,
nonche' dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie
dei pesci, molluschi e crostacei.

 

Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

 

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

 

Art. 8
Norme transitorie e finali

 

1. Gli operatori responsabili di stabilimenti di cui all'art. 1
gia' in possesso di riconoscimento, adeguano i propri stabilimenti
alle misure di biosicurezza previste dal presente decreto entro
dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
operatori che chiedono il riconoscimento dei nuovi stabilimenti ai
sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e del manuale
operativo I&R di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113,
adottano tutte le misure di biosicurezza previste, ovvero ottengono
il riconoscimento condizionato secondo quanto previsto dall'art. 6,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.

 

Allegato 1 
 
I. Requisiti comuni di biosicurezza per gli stabilimenti riconosciuti
che detengono animali d'acquacoltura. 
 
    1. Misure di gestione: 
      a) installazione di punti di sanificazione nei  luoghi  critici
dello stabilimento di acquacoltura; 
      b) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere  usati  esclusivamente  nello  stabilimento  di  acquacoltura,
puliti accuratamente e sanificati periodicamente; 
      c) le attrezzature non  devono  essere  condivise  tra  diversi
stabilimenti di acquacoltura; tuttavia, qualora la  condivisione  sia
inevitabile, deve essere attuato un protocollo adeguato di pulizia  e
sanificazione  delle  attrezzature  che  tenga  conto   dello   stato
sanitario o del livello di rischio dei diversi stabilimenti; 
      d) i  visitatori  dello  stabilimento  di  acquacoltura  devono
essere  controllati,  in   quanto   costituiscono   un   rischio   di
introduzione  di  malattia.  Al  fine  di  consentire  l'accesso  dei
visitatori allo stabilimento di acquacoltura, l'operatore fornisce ai
visitatori: 
        i) indumenti protettivi e  calzature,  monouso,  da  smaltire
opportunamente; 
      oppure 
        ii)   indumenti   protettivi   e   calzature   non    monouso
opportunamente puliti e sanificati; 
      e) gli animali morti devono essere prontamente rimossi da tutte
le  unita'  di  produzione  dello  stabilimento,  possibilmente   con
frequenza giornaliera o comunque con una frequenza tale da assicurare
che la pressione degli agenti infettivi sia mantenuta  al  minimo  in
funzione della specie allevata e del metodo di  produzione  adottato,
nonche' smaltiti conformemente a quanto  prescritto  dal  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
      f) le attrezzature dello stabilimento  di  acquacoltura  devono
essere pulite  e  sanificate  almeno  alla  fine  di  ogni  ciclo  di
produzione,  per  quanto  possibile  in  relazione   al   metodo   di
allevamento; 
      g)  le   uova   fecondate/embrionate   provenienti   da   altri
stabilimenti devono  essere  adeguatamente  sanificate  all'arrivo  e
tutti gli imballaggi devono essere sanificati o smaltiti in  modo  da
garantire la biosicurezza, se cio' risulta biologicamente fattibile e
non interferisce con la tipologia/obiettivi dell'attivita'; 
      h) la documentazione dei trasportatori attestante la pulizia  e
la disinfezione dei mezzi di trasporto deve essere  verificata  prima
che gli animali acquatici siano movimentati in ingresso o in  uscita,
in funzione del sistema produttivo; 
      i) la responsabilita' di attuare le misure previste  dal  piano
di biosicurezza e' a  carico  dell'operatore  degli  stabilimenti  di
acquacoltura riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e articoli 4, 12, 13,  14,  15,  16
del regolamento 2020/691. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) devono essere disponibili attrezzature e strutture idonee al
fine di mantenere adeguate condizioni di allevamento degli animali di
acquacoltura detenuti nello stabilimento; 
      b)  lo  stabilimento  di  acquacoltura  deve  garantire   buone
condizioni di igiene e  permettere  lo  svolgimento  di  un  adeguato
monitoraggio sanitario; 
      c) le attrezzature e le strutture devono essere  costituite  da
materiali che possono  essere,  per  quanto  tecnicamente  possibile,
puliti e  sanificati  adeguatamente  in  funzione  dell'indirizzo  di
attivita' e del metodo di produzione; 
      d) devono essere adottate misure appropriate di  controllo  dei
predatori, tenendo conto del rischio di diffusione  di  malattie  che
tali predatori presentano e dei vincoli ambientali dello stabilimento
di acquacoltura; 
      e) devono essere disponibili attrezzature adeguate alla pulizia
e alla sanificazione delle strutture, delle attrezzature e dei  mezzi
di trasporto; 
      f)  deve  essere  prevista  un'adeguata  separazione   mediante
barriere igieniche tra  incubatoi,  unita'  di  ingrasso,  unita'  di
trasformazione, centro di spedizione se presenti nello stabilimento. 
 
II. Requisiti aggiuntivi di  biosicurezza  per  gli  stabilimenti  di
acquacoltura con status confinato. 
    1. Misure di gestione: 
      a) i visitatori devono indossare sempre indumenti protettivi  e
calzature forniti dall'operatore, possibilmente monouso; 
      b) le  attrezzature  non  devono  essere  condivise  con  altri
stabilimenti di acquacoltura; 
      c) le attrezzature dello stabilimento di acquacoltura confinato
devono essere pulite e sanificate con una frequenza appropriata. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) le differenti unita' funzionali devono  essere  separate  da
barriere igieniche; 
      b) gli stabilimenti  devono  essere  chiaramente  delimitati  e
l'accesso di animali acquatici e  persone  alle  strutture  riservate
agli animali deve essere controllato; 
      c) se necessario, devono essere disponibili strutture  adeguate
per la quarantena degli animali di acquacoltura provenienti da  altri
stabilimenti; 
      d) devono essere disponibili mezzi  adeguati  per  l'isolamento
degli animali di acquacoltura; 
      e) le vasche e le altre strutture di detenzione  devono  essere
di livello adeguato e realizzate in modo da: 
        1) impedire il contatto con gli  animali  acquatici  presenti
all'esterno e  permettere  di  effettuare  agevolmente  ispezioni  ed
eventuali trattamenti necessari; 
        2) permettere di pulire e disinfettare facilmente  il  fondo,
le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature; 
      f) devono essere presenti adeguate attrezzature di  trattamento
delle acque (sanificazione), al fine di garantire che tutte le  acque
reflue scaricate dallo stabilimento di acquacoltura  confinato  siano
trattate in modo da inattivare adeguatamente,  prima  dello  scarico,
eventuali agenti infettivi di malattie elencate o emergenti presenti. 
 
III. Requisiti  aggiuntivi  di  biosicurezza  degli  stabilimenti  di
acquacoltura riconosciuti che producono alimenti di  origine  animale
ai fini del controllo delle malattie. 
    1. Misure di gestione: 
      a) la presenza di visitatori presso lo stabilimento deve essere
evitata; tuttavia, qualora cio' non fosse possibile, tali  visitatori
devono  essere  controllati  e  l'operatore  deve  fornire  indumenti
protettivi e calzature, che  sono  smaltiti  in  modo  sicuro  oppure
puliti e sanificati dopo l'uso; 
      b) il personale dello stabilimento  riconosciuto  ai  fini  del
controllo delle malattie deve indossare abiti e calzature  da  lavoro
che devono essere puliti e sanificati con frequenza appropriata; 
      c) deve essere predisposto un sistema adeguato a  garantire  la
raccolta e lo smaltimento appropriato dei  sottoprodotti  di  origine
animale in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009; 
      d) prima dell'arrivo di  nuove  partite  di  animali  acquatici
destinati alla trasformazione devono essere completate operazioni  di
pulizia e sanificazione adeguate; 
      e) devono essere adottate misure adeguate a garantire che tutti
i  mezzi  di  trasporto  e  i  relativi  contenitori  utilizzati  per
consegnare animali  acquatici  a  uno  stabilimento  siano  puliti  e
sanificati prima di lasciare lo stabilimento. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) i pavimenti,  le  pareti  e  tutti  gli  altri  materiali  o
attrezzature devono poter essere puliti e sanificati facilmente; 
      b)   devono   essere   presenti   adeguate   attrezzature    di
sanificazione, al  fine  di  garantire  che  tutte  le  acque  reflue
scaricate  dallo  stabilimento  di  alimenti  di  origine   acquatica
autorizzato a lottare contro le malattie siano trattate ad un livello
che  consente  di  inattivare  adeguatamente,  prima  dello  scarico,
eventuali agenti infettivi di malattie elencate o emergenti presenti; 
      c) devono essere disponibili attrezzature adeguate, compatibili
con il tipo di attivita' produttive  svolte,  per  la  pulizia  e  la
sanificazione delle strutture, delle  attrezzature  e  dei  mezzi  di
trasporto. 
 
IV. Requisiti aggiuntivi di biosicurezza dei centri di depurazione  e
di spedizione. 
    1. Misure di gestione: 
      a) le attrezzature devono essere pulite e sanificate alla  fine
del ciclo di depurazione o di spedizione; 
      b) le acque reflue provenienti dal centro di depurazione  e  di
spedizione non devono essere scaricate direttamente in  corpi  idrici
senza  aver  subito   un   trattamento   adeguato,   quando   possono
compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici in relazione
a malattie elencate o emergenti. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) il centro deve garantire buone condizioni di igiene; 
      b)  devono  essere   predisposte   adeguate   attrezzature   di
trattamento delle acque al fine di  garantire  che  le  acque  reflue
scaricate dal centro  di  depurazione  e  spedizione  siano  trattate
qualora necessario per garantire che gli agenti patogeni di  malattie
elencate o emergenti eventualmente presenti  siano  inattivati  prima
dello scarico. 
 
V. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del riconoscimento delle zone
di stabulazione. 
    1. Misure di gestione: 
      a) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere usati esclusivamente nella  zona  di  stabulazione,  puliti  e
sanificati periodicamente; 
      b) le attrezzature non devono essere condivise tra stabilimenti
di acquacoltura;  tuttavia,  nei  casi  in  cui  la  condivisione  e'
inevitabile e qualora costituisca un rischio, deve essere predisposto
un protocollo adeguato di pulizia e sanificazione delle  attrezzature
(la zona di stabulazione puo' essere vicina allo stabilimento); 
      c) nella misura del possibile e se applicabile, le attrezzature
della zona di stabulazione devono essere  pulite  e  sanificate  alla
fine del ciclo di stabulazione. 
 
VI. Requisiti aggiuntivi per il  rilascio  del  riconoscimento  degli
stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in isolamento fino al
momento in cui non sono piu' considerati tali. 
    1. Misure di gestione: 
      a) se  all'interno  dello  stesso  stabilimento  sono  presenti
unita' di quarantena o di isolamento, devono essere  adottate  misure
atte a  garantire  che  dette  unita'  rimangano  epidemiologicamente
separate una dall'altra; 
      b) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere tenuti nello stabilimento, puliti e sanificati periodicamente; 
      c) le attrezzature non devono essere condivise  tra  unita'  di
quarantena o di isolamento all'interno dello stabilimento;  tuttavia,
nei  casi  in  cui  la  condivisione  sia  inevitabile,  deve  essere
predisposto un protocollo adeguato di pulizia e  sanificazione  delle
attrezzature; le attrezzature non devono  comunque  essere  condivise
con altri stabilimenti; 
      d)  solo  le  persone   autorizzate   possono   entrare   nello
stabilimento; 
      e) le persone che entrano nello stabilimento  devono  indossare
gli indumenti protettivi e le calzature forniti,  che  devono  essere
smaltiti in modo sicuro o puliti e sanificati dopo l'uso; 
      f) gli animali morti devono essere rimossi da tutte  le  unita'
con una frequenza tale da assicurare che la  pressione  degli  agenti
infettivi  sia  mantenuta  al  minimo  e  smaltiti  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1069/2009; 
      g) tutte  le  attrezzature  degli  stabilimenti  devono  essere
pulite e sanificate alla fine di ogni  periodo  di  quarantena  o  di
isolamento; 
      h) il  periodo  di  quarantena  o  isolamento  prescritto  deve
iniziare quando e' introdotto l'ultimo animale acquatico della coorte
da sottoporre a quarantena o isolamento oppure, se nello stabilimento
di acquacoltura  sono  presenti  diverse  unita'  di  isolamento,  il
periodo di isolamento  inizia  solo  quando  l'ultimo  animale  della
coorte e' introdotto nell'unita' di isolamento; 
      i) ogni unita' di quarantena o isolamento deve essere  svuotata
degli animali, pulita  e  disinfettata  al  termine  del  periodo  di
quarantena o di isolamento. Le strutture di quarantena devono  essere
lasciate vuote per almeno sette  giorni  prima  di  introdurvi  nuovi
animali acquatici; 
      j)   devono   essere   prese   precauzioni   per   evitare   la
contaminazione incrociata fra le  partite  di  animali  acquatici  in
entrata e in uscita; 
      k) gli animali rilasciati dallo stabilimento  di  quarantena  o
isolamento devono soddisfare le prescrizioni relative ai movimenti di
animali di acquacoltura tra Stati membri. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) lo stabilimento di quarantena  deve  essere  situato  a  una
distanza  sicura  oppure  deve  essere  separato  strutturalmente   e
funzionalmente da altri stabilimenti di quarantena,  stabilimenti  di
acquacoltura o gruppi di stabilimenti di acquacoltura; tale  distanza
e' stabilita dall'autorita' competente sulla base di una  valutazione
dei rischi che deve tenere conto dell'epidemiologia delle  pertinenti
malattie elencate ed emergenti; 
      b) gli stabilimenti di  quarantena  devono  essere  chiaramente
delimitati e l'accesso di animali e persone deve essere controllato; 
      c) negli stabilimenti di quarantena devono  essere  disponibili
mezzi  o  strutture  adeguati   all'isolamento   degli   animali   di
acquacoltura, qualora necessario; 
      d) negli stabilimenti di quarantena il personale incaricato  di
effettuare i controlli veterinari deve disporre, ove  necessario,  di
locali sufficientemente attrezzati, comprendenti spogliatoi e docce; 
      e) l'acqua fornita allo  stabilimento  deve  essere  esente  da
agenti patogeni di malattie elencate o emergenti; 
      f) le acque reflue provenienti dallo stabilimento devono essere
trattate adeguatamente al fine di garantire che gli agenti  infettivi
di malattie  elencate  ed  emergenti  siano  inattivati  prima  dello
scarico; 
      g)  il  sistema  di  trattamento  delle  acque   reflue   dello
stabilimento di quarantena deve essere dotato di  un  dispositivo  di
emergenza fail-safe per garantirne il  funzionamento  continuo  e  il
completo contenimento degli agenti infettivi pertinenti; 
      h) i pavimenti,  le  pareti  e  tutti  gli  altri  materiali  o
attrezzature devono essere realizzati in modo da poter essere  puliti
e sanificati adeguatamente; 
      i) deve essere predisposto  un  sistema  atto  a  garantire  la
raccolta e lo  smaltimento  adeguato  dei  sottoprodotti  di  origine
animale, in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009; 
      j) la parte dello stabilimento di  quarantena  che  ospita  gli
animali di acquacoltura deve essere di livello adeguato e  realizzata
in modo da impedire il contatto con l'acqua e gli animali all'esterno
e da permettere di  effettuare  agevolmente  ispezioni  ed  eventuali
procedure necessarie connesse all'allevamento. 
 
VII. Requisiti aggiuntivi per il rilascio  del  riconoscimento  degli
stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse  o  aperte  in
cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale. 
    1. Misure di gestione: 
      a) la documentazione dei trasportatori relativa alla pulizia  e
alla disinfezione deve essere verificata prima che gli animali  siano
movimentati in ingresso e in uscita, nel caso lo stabilimento sia una
struttura aperta. 
 
VIII. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del  riconoscimento  delle
navi o di altre strutture mobili in cui gli animali  di  acquacoltura
sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a
un'altra procedura connessa all'allevamento. 
    1. Misure di gestione: 
      a) la nave o  le  strutture  mobili  e  tutte  le  attrezzature
utilizzate durante il trattamento devono essere pulite  e  sanificate
quando un trattamento e' stato completato e prima  dello  spostamento
verso un altro stabilimento di acquacoltura; 
      b) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere tenuti nelle navi o nelle altre strutture mobili  e  puliti  e
sanificati periodicamente; 
      c) le  attrezzature  non  devono  essere  condivise  con  altri
stabilimenti di acquacoltura o con navi  o  altre  strutture  mobili;
tuttavia, nei casi in cui la condivisione e' inevitabile, deve essere
predisposto un protocollo adeguato di pulizia e  sanificazione  delle
attrezzature e devono essere conservate prove della sua attuazione; 
      d) la causa di un'eventuale mortalita' verificatasi durante  il
trattamento deve essere inserita nella documentazione e  gli  animali
morti devono essere rimossi dallo stabilimento  di  acquacoltura  con
una frequenza tale da ridurre al minimo la pressione infettiva e  che
sia realizzabile tenuto conto  del  programma  di  trattamento  degli
animali di acquacoltura interessati; 
      e) gli animali morti devono essere rimossi  con  una  frequenza
tale da assicurare  che  la  pressione  degli  agenti  infettivi  sia
mantenuta al minimo e smaltiti conformemente al regolamento  (CE)  n.
1069/2009. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) nei casi in cui vengono utilizzati sistemi automatizzati  di
pulizia e sanificazione, la loro  efficacia  deve  essere  verificata
prima dell'uso iniziale e successivamente a frequenze appropriate; 
      b) deve essere predisposto un sistema adeguato a  garantire  la
raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti  di  origine  animale,  in
conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Allegato 2 
 
                      Procedura per la pulizia 
                   e sanificazione delle strutture 
 
    Le operazioni  di  pulizia  ed  eventuale  sanificazione  variano
sensibilmente  in  relazione  all'habitat   e   alla   tipologia   di
allevamento adottato  nonche'  della  specie  allevata.  Non  essendo
generalizzabile una  procedura  per  i  diversi  tipi  di  produzione
(pesci, molluschi, crostacei) e habitat  (marino,  lagunare  e  acque
dolci), sono riportate di  seguito  alcune  indicazioni  generali  e,
successivamente, degli esempi di procedure specifiche  per  tipologia
produttiva. 
    Per essere efficace, la pulizia deve essere  accurata  e  per  le
strutture fisse deve essere accompagnata anche dalla detersione degli
ambienti. 
    Deve essere presente in stabilimento una procedura  che  descriva
le modalita' operative  con  cui  vengono  eseguiti  il  lavaggio  ed
eventuale sanificazione delle strutture. Le operazioni di  pulizia  e
sanificazione devono essere condotte dopo che gli animali sono  stati
rimossi  dagli  ambienti  e,  ove  possibile,   dopo   la   rimozione
dell'acqua, tenendo in considera zione l'indirizzo di attivita' e  la
tipologia di habitat. 
    Si  deve  procedere  con  la  rimozione  fisica   del   materiale
grossolano presente negli ambienti dove sono allevati gli animali, in
particolare   sedimenti,   residui   di   mangimi,   sporcizia.    Le
incrostazioni  di  materiale  organico  dovranno   essere   eliminate
mediante l'utilizzo, ove possibile, di idropulitrici a pressione. 
    In  particolare  le  procedure  di  pulizia  devono   comprendere
operazioni  specifiche  e  dedicate  a  seconda  della  tipologia  di
struttura/attrezzatura presente nello stabilimento. 
    Gli schemi di  seguito  riportati  illustrano  alcuni  esempi  di
pratiche (laddove  applicabili)  per  stabilimenti  d'acquacoltura  a
terra (sia con acqua dolce che salata). 
    Stabilimenti  a  terra  (pesci,  crostacei  e,  ove  applicabile,
molluschi)
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Stabilimenti a  ricircolo:  procedura  come  per  stabilimenti  a
terra. In aggiunta il sistema  di  trattamento  delle  acque  per  il
ricircolo, le strumentazioni di controllo dei parametri e  i  sistemi
idraulici  asserviti  allo  stabilimento  devono  essere   puliti   e
regolarmente manutenuti secondo specifiche procedure  concordate  con
l'installatore. 
    Procedure per stabilimenti di piscicoltura off-shore. 
    Per le attrezzature  e  strutture  in  terra  ferma  e  mezzi  di
trasporto terrestri, valgono le procedure descritte in precedenza per
stabilimenti a terra. 
    Per le imbarcazioni  asservite  possono  essere  utilizzate,  ove
applicabili (sul ponte di coperta e  sulle  attrezzature  compresi  i
contenitori), le  misure  sopra  descritte.  Le  operazioni  dovranno
essere  adattate  alla  tipologia  di   operazioni   effettuate   con
l'imbarcazione e al conseguente potenziale  imbrattamento  (trasporto
mangime, trasporto pesci in acqua e ghiaccio). 
    Per le reti e i materiali che  compongono  le  gabbie  off-shore,
alla fine di ogni  ciclo  di  allevamento  vengono  effettuate  delle
operazioni di pulizia e rimozione delle incrostazioni. Qualora queste
si formino in abbondanza anche durante il  ciclo  di  produzione,  si
puo' prevederne la rimozione attraverso l'attivita'  di  manutenzione
ordinaria svolta dai sommozzatori, anche riportando a riva le  gabbie
(o le reti) per svolgere una accurata pulizia. 
    Molluschi in acque libere. 
    Le prassi igieniche di pulizia e sanificazione delle attrezzature
utilizzate per le operazioni di raccolta,  reincalzo  e  reimmersione
sono  da   svolgersi   in   funzione   delle   condizioni   igieniche
dell'attrezzatura utilizzata. Qualora necessario  si  deve  procedere
alla pulizia e rimozione  dei  residui  di  materiale  rimasti  adesi
durante la raccolta, al loro successivo lavaggio e sanificazione. 
    I dispositivi riutilizzabili dovranno  essere  puliti,  mentre  i
materiali  non  riutilizzabili  e   i   sottoprodotti   adeguatamente
smaltiti. Ove applicabile, si puo' far riferimento alle procedure  di
pulizia e sanificazione delle attrezzature  riportate  nella  tabella
del presente allegato. 
    In egual modo, le imbarcazioni  utilizzate  per  tali  attivita',
devono essere  pulite  e  sanificate  in  funzione  delle  condizioni
igieniche e seguendo  le  indicazioni,  ove  applicabili  di  cui  al
capitolo VIII dell'allegato I. 
    Le imbarcazioni utilizzate  per  tali  attivita',  devono  essere
pulite e sanificate in funzione delle condizioni igieniche. 
    Molluschi a terra. 
    Per  nursery,  schiuditoi,  centri  di  spedizione  e  centri  di
depurazione possono essere adottate, ove applicabili, le misure sopra
riportate per stabilimenti a  terra.  Le  strutture  a  terra  per  i
molluschi (schiuditoi, centri di spedizione o centri  di  depurazione
dei molluschi) possono rappresentare una minaccia se collocate vicino
ai siti di produzione quando i loro effluenti non sono  adeguatamente
trattati per prevenire la diffusione di agenti  patogeni,  qualora  i
molluschi provengano da zone di  produzione  con  stato  sanitario  o
livello di rischio diversi. Inoltre, anche l'acqua introdotta in fase
di acquisizione di seme  da  altre  zone  in  queste  strutture  puo'
rappresentare un rischio se  non  viene  trattata  per  prevenire  la
diffusione di agenti patogeni,  allorquando  gli  animali  introdotti
provengano da zone a diverso stato sanitario o  livello  di  rischio.
Diversi trattamenti  dell'acqua  possono  essere  utilizzati  per  la
sanificazione dell'acqua/inattivazione dei patogeni come ad es.: luce
ultravioletta (UV), cloro e ozono.  Ai  fini  della  biosicurezza,  i
sistemi  di  trattamento  scelti  devono  garantire  che  l'acqua  in
ingresso sia sicura per gli stock e l'acqua in uscita  sia  priva  di
agenti patogeni che potrebbero propagarsi  in  acque  libere.  Questi
aspetti  di  norma  sono  presi   in   considerazione   nei   manuali
igienicosanitari in uso presso gli  stabilimenti  del  gruppo  specie
molluschi adottati sulla base della normativa in materia di igiene  e
sicurezza alimentare.

(Biosicurezza per acquacoltura: stabiliti i criteri)

 

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