Bonifiche ambientali: il credito d’imposta per le erogazioni liberali

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2021 ammette ai benefici anche le attività di rimozione dell'amianto dagli edifici, di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico e di realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi

Bonifiche ambientali: il credito d'imposta per le erogazioni liberali è l'oggetto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n. 32.

Le erogazioni da considerare sono quelle effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e riguardano interventi su edifici e terreni pubblici. In particolare, sono ammissibili al beneficio le erogazioni liberali per:

  • bonifica ambientale;
  • rimozione dell'amianto dagli edifici;
  • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;
  • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi;
  • recupero di aree  dismesse.

Il D.P.C.M. fissa il credito di imposta al 65%.

Clicca qui per le ultime modifiche sui siti orfani

Altri punti del decreto sono:

  • la modalità di effettuazione delle erogazioni;
  • le procedure di accesso e riconoscimento del credito di imposta e le relativa fruizione;
  • le cause di revoca del credito, nonché i controlli e le eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

Di seguito il testo integrale del D.P.C.M. 10 dicembre 2021.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021 

 

Attuazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro
effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31
dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai  fini
della bonifica ambientale, della prevenzione e  del  risanamento  del
dissesto idrogeologico, della realizzazione o della  ristrutturazione
di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse  di
proprieta' pubblica. (22A00798)

(Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n.32)

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                           su proposta del

                              MINISTRO

                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma

dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive

modificazioni e integrazioni;

  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi  da

156 a 161 dell'art.  1  che  riconoscono  un  credito  d'imposta  per

erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni  pubblici  di

bonifica  ambientale,  di  prevenzione  e  risanamento  del  dissesto

idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi;

  Visto piu' in particolare, il comma 156 dell'art. 1 della legge  n.

145 del 2018, secondo  cui  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro

effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31

dicembre 2018, per interventi su edifici e  terreni  pubblici,  sulla

base di progetti presentati dagli enti  proprietari,  ai  fini  della

bonifica  ambientale,  compresa  la  rimozione   dell'amianto   dagli

edifici,  della  prevenzione   e   del   risanamento   del   dissesto

idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi

e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprieta'

pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento

delle erogazioni effettuate;

  Visto altresi', il comma 157 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del

2018 che prevede il riconoscimento del credito d'imposta alle persone

fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per  cento  del

reddito imponibile, nonche' ai soggetti titolari di reddito d'impresa

nei limiti del 10 per  mille  dei  ricavi  annui,  anche  qualora  le

erogazioni  liberali  in   denaro   siano   destinate   ai   soggetti

concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi;

  Visto inoltre, il comma 158 dell'art. 1  della  legge  n.  145  del

2018, in base al quale, ferma restando la ripartizione in  tre  quote

annuali  di  pari  importo,  per  i  soggetti  titolari  di   reddito

d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile tramite compensazione

ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,

e non rileva  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive;

  Visto anche, il comma 159 dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018,

secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti  di

cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  Considerato che, fatte salve le  disposizioni  di  cui  al  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia  di

protezione  dei  dati  personali»,  al  Ministero  della  transizione

ecologica spetta provvedere agli adempimenti previsti dal  comma  160

dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,  nell'ambito  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello

Stato;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi» (TUIR), e successive modificazioni  e  integrazioni,  e,  in

particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante

l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme

di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in

particolare, l'art. 17 che prevede  la  compensazione  di  crediti  e

debiti tributari e previdenziali;

  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante  «Disposizioni

urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione

della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa

comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio

2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1,  comma  6,  in  materia  di

procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti

d'imposta;

  Visto infine il comma 161 dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018,

secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottarsi, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare (oggi Ministro della transizione ecologica), di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre  2018,

n. 145, sono individuate le  disposizioni  necessarie  all'attuazione

del credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 del citato art. 1,

nei limiti delle risorse disponibili pari a 1  milione  di  euro  per

l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2021;

  Su proposta del Ministro della transizione ecologica;

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente decreto  reca  le  disposizioni  di  attuazione  del

credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 156 a 161, della  legge

n. 145 del 2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate  nei

periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31  dicembre  2018,

per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di  progetti

presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,

compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e

del risanamento del dissesto  idrogeologico,  della  realizzazione  o

della ristrutturazione di  parchi  e  aree  verdi  attrezzate  e  del

recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, ancorche' destinate

ai soggetti proprietari, nonche' concessionari o affidatari dei  beni

pubblici oggetto di tali interventi.

                               Art. 2

                          Ambito soggettivo

  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto,  in  considerazione  delle

erogazioni liberali effettuate:

    a) alle persone  fisiche  fiscalmente  residenti  nel  territorio

italiano;

    b) agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati

diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non

hanno per oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'

commerciali;

    c) ai soggetti titolari di reddito  d'impresa,  indipendentemente

dalla natura giuridica assunta,  dalle  dimensioni  aziendali  e  dal

regime contabile adottato, nonche' alle  stabili  organizzazioni  nel

territorio dello Stato di imprese non residenti.

                               Art. 3

                          Ambito oggettivo

  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  65  per

cento  delle  erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  per   gli

interventi di cui al comma 2 e spetta alle  persone  fisiche  e  agli

enti non  commerciali  nel  limite  del  20  per  cento  del  reddito

imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del

10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di

pari importo.

  2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 1, comma 156,  della  legge

n. 145 del  2018,  sono  riconosciute  ammissibili  al  beneficio  le

erogazioni liberali in denaro ai fini di:

    a)   bonifica   ambientale,    intesa    come    risanamento    e

riqualificazione  di  un'area  contaminata  da  rifiuti  o   sostanze

pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

    b) rimozione dell'amianto dagli edifici,  intesa  come  rimozione

ossia  eliminazione  dei  materiali   contenenti   amianto   mediante

asportazione, smaltimento e bonifica dell'area;

    c) prevenzione e risanamento del dissesto  idrogeologico,  intesa

come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno

di dissesto;

    d) realizzazione  o  ristrutturazione  di  parchi  e  aree  verdi

attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e  valorizzazione  del

verde urbano e periurbano;

    e) recupero di aree  dismesse,  intesa  come  riqualificazione  e

riutilizzo   di   un'area   non   piu'   adoperata,   attraverso   la

ristrutturazione  o  ricostruzione  di  manufatti  esistenti   o   la

rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

  3.  Il  credito  d'imposta  e'  altresi'  riconosciuto  qualora  le

erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al

comma 2 siano destinate ai soggetti concessionari  o  affidatari  dei

beni oggetto di tali interventi.

                               Art. 4

                     Modalita' di effettuazione

                      delle erogazioni liberali

  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  erogazioni

liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente  di  uno

dei seguenti sistemi di pagamento:

    a) bonifico bancario;

    b) bollettino postale;

    c) assegni bancari e circolari;

    d) carte di credito, di debito e prepagate.

  2. In caso di pagamento effettuato mediante conto corrente bancario

o postale i dati identificativi del conto corrente devono  coincidere

con quelli del soggetto richiedente l'agevolazione.

                               Art. 5

                Procedura di accesso e riconoscimento

                        del credito d'imposta

  1. Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  tramite  apposito

portale  web  gestito  dal  medesimo  Ministero,  pubblica  tutte  le

informazioni   inerenti   gli   interventi    finanziabili    tramite

un'erogazione  liberale  a  sostegno  dell'ambiente.  L'elenco  degli

interventi e' continuamente  aggiornato  attraverso  le  segnalazioni

delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del

decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165.   Le   medesime

amministrazioni potranno accedere al portale web previa richiesta  di

utenza ovvero attraverso l'utilizzo di credenziali gia' esistenti.

  2. L'accesso al beneficio per  le  erogazioni  liberali  effettuate

dopo la pubblicazione del presente decreto  avviene  previo  rispetto

della seguente procedura:

    a) il soggetto  che  intende  effettuare  un'erogazione  liberale

individua l'intervento da  sostenere  sul  portale  web  gestito  dal

Ministero  della  transizione  ecologica  e  contatta   la   pubblica

amministrazione proprietaria del bene oggetto  di  finanziamento  per

concordare l'importo e i termini dell'erogazione liberale;

    b)  successivamente,   il   soggetto   che   intende   effettuare

l'erogazione liberale prenota il contributo comunicando al  Ministero

della transizione ecologica l'ammontare dell'erogazione liberale e  i

termini   di   effettuazione   concordati    con    l'amministrazione

proprietaria del bene;

    c) nei dieci giorni successivi  alla  prenotazione  di  cui  alla

lettera precedente, il Ministero della transizione ecologica comunica

al soggetto che intende effettuare l'erogazione liberale l'ammissione

al contributo, sotto forma di credito di imposta, secondo il criterio

temporale di ricevimento delle richieste sino  all'esaurimento  delle

risorse disponibili;

    d) entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui alla

lettera c), il soggetto che intende  usufruire  dell'agevolazione,  a

pena di decadenza della  prenotazione  del  contributo,  effettua  il

versamento avvalendosi dei sistemi di cui  all'art.  4.  L'operazione

deve  indicare   la   causale   «Bonus   Ambiente»,   seguita   dalla

denominazione dell'ente beneficiario e dall'oggetto della donazione;

    e) entro trenta giorni  dall'avvenuto  versamento,  le  pubbliche

amministrazioni  proprietarie  del  bene  oggetto  di   finanziamento

verificano il buon  fine  del  pagamento  e,  mediante  l'accesso  al

portale  gestito   dal   Ministero   della   transizione   ecologica,

inseriscono  i  dati  relativi  all'intervento  finanziato,  l'esatto

importo erogato, nonche' i dati identificativi, comprensivi di codice

fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione;

    f) successivamente, il soggetto che  ha  effettuato  l'erogazione

liberale, al fine di  usufruire  del  credito  d'imposta,  accede  al

portale  gestito  dal  Ministero  della  transizione  ecologica   per

scaricare apposita dichiarazione prodotta dal portale  attestante  la

donazione,  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dai   soggetti

pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione  dei  propri  dati

identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.

  3. Il Ministero della transizione ecologica pubblica  sul  predetto

portale web l'elenco  delle  donazioni  ricevute,  facendo  esplicito

riferimento  al  titolo   dell'intervento,   all'ente   beneficiario,

all'ammontare dell'erogazione e agli eventuali finanziamenti pubblici

ricevuti  dal  medesimo  intervento.  Il  Ministero  medesimo  ha  la

facolta' di pubblicare i nominativi dei soggetti che hanno effettuato

l'erogazione liberale solo previa autorizzazione di cui al  comma  2,

lettera f).

  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge n. 145 del  2018  i

soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente

al Ministero della transizione ecologica, per il tramite del  portale

web di cui al comma 1, tutte le informazioni relative all'intervento,

i Fondi pubblici assegnati per l'anno in corso,  l'ente  responsabile

del bene,  nonche'  le  informazioni  relative  alla  fruizione.  Gli

eventuali concessionari o  affidatari  beneficiari  delle  erogazioni

liberali  hanno  l'onere  di  effettuare  la  medesima  attivita'  di

comunicazione per il tramite dei soggetti  pubblici  proprietari  del

bene.

                               Art. 6

                   Fruizione del credito d'imposta

  1. Il credito d'imposta e'  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre

quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito

d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai  due  periodi

di imposta successivi fino  a  quello  nel  corso  del  quale  se  ne

conclude l'utilizzo.

  2.  Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  il  credito

d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,  ai  sensi

dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. A tal fine,  il

modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  il

rifiuto dell'operazione di versamento. La  prima  quota  annuale  del

credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal giorno 10 del  mese

successivo all'acquisizione della dichiarazione di  cui  all'art.  5,

comma 2, lettera f); le altre due quote  annuali  sono  utilizzabili,

rispettivamente, a decorrere dal primo giorno  di  ciascuno  dei  due

anni successivi. L'ammontare  del  credito  d'imposta  utilizzato  in

compensazione da ciascun beneficiario  non  puo'  eccedere  l'importo

spettante, pena lo scarto del modello F24.

  3. Le persone fisiche e  gli  enti  che  non  esercitano  attivita'

commerciali fruiscono del credito d'imposta nella  dichiarazione  dei

redditi. In particolare, iniziano a fruire della prima quota  annuale

del credito di  imposta  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa

all'annualita' in cui e' stata effettuata l'erogazione  liberale,  ai

fini  del  versamento  delle   imposte   sui   redditi.   L'ammontare

complessivo delle tre quote annuali indicate nelle dichiarazioni  dei

redditi  delle  relative  annualita'  non  puo'  eccedere   l'importo

spettante.

  4. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, ultimo periodo,  ed  al

comma 3, ultimo periodo, il  Ministero  della  transizione  ecologica

trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche

definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun  mese,  l'elenco  dei

soggetti beneficiari del credito d'imposta che  nel  mese  precedente

hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2,  lettera  f),

con i relativi codici fiscali e gli importi spettanti. Con le  stesse

modalita' sono trasmesse successivamente le  eventuali  variazioni  e

revoche.  Conseguentemente,  le   risorse   stanziate   sull'apposito

capitolo di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della

transizione ecologica sono trasferite sulla contabilita' speciale  n.

1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»,  aperta  presso  la

Banca d'Italia, allo scopo di  consentire  la  regolazione  contabile

delle compensazioni dei crediti effettuate dai beneficiari.

  5. Il credito d'imposta di cui al  presente  decreto  non  concorre

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del

valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle

attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli

articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non e' cumulabile  con  altra

agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte

delle medesime erogazioni.

  6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.

1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'art. 34  della

legge n. 388 del 2000.

                               Art. 7

                Cause di revoca del credito d'imposta

  1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata

l'insussistenza di uno dei requisiti  previsti  nonche'  in  caso  di

accertamento  della  falsita'  delle  dichiarazioni  rese   e   della

documentazione presentata.

  2. Sono fatte salve  le  eventuali  conseguenze  di  legge  civili,

penali ed amministrative e, in ogni caso, si provvede al recupero del

beneficio indebitamente fruito.

                               Art. 8

          Controlli ed eventuali procedure di recupero del

              credito d'imposta illegittimamente fruito

  1. Il Ministero  della  transizione  ecologica  procede,  ai  sensi

dell'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al

recupero del credito d'imposta indebitamente  utilizzato,  maggiorato

di interessi e sanzioni secondo legge.

  2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione

ecologica,  secondo   termini   definiti   d'intesa,   l'elenco   dei

beneficiari  che  hanno  utilizzato  in  compensazione   il   credito

d'imposta, con i relativi importi.

  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito

dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita

fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al

presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al

Ministero della  transizione  ecologica,  che  previe  verifiche  per

quanto di competenza, provvede al recupero.

                               Art. 9

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   provvede   agli

adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello

Stato, come disposto dal comma 160 dell'art. 1 della legge n. 145 del

2018.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome