Bonifiche in aree agricole: i chiarimenti del Mase

Bonifiche in aree agricole
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale della Regione Basilicata

Bonifiche in aree agricole: il Mase ha fornito chiarimenti alla Regione Basilicata che si era  rivolta al dicastero tramite interpello ambientale. In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto se il D.M. n 46/2019, recante «Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» si applichi:

  • ai procedimenti avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore;
  • ai siti classificati come aree agricole dai locali regolamenti di destinazione d’uso, ma non contestualmente già utilizzati per la corrente produzione di derrate alimentari.

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Di seguito i testi dell'interpello della Regione Basilicata e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Regione Basilicata 22 settembre 2023, n. 196409

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). – Bonifiche – DECRETO 1° marzo 2019, n.46 – Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento – Corretta interpretazione dell’art. 7 comma 1 – Corretta interpretazione art. 2 comma 1 a) e conseguentemente Allegato 3 Premessa sesto capoverso.

I procedimenti di caratterizzazione e bonifica ambientale sulle aree destinate alla produzione agricola, sono disciplinati dallo specifico Regolamento emanato dal Ministero dell’Ambiente con proprio Decreto del 1° marzo 2019, n. 46 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 132 del 07.06.2019.

In relazione alla corretta applicazione del Regolamento ex DM 46/2019, lo scrivente Ufficio, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplinante l’istituto dell’Interpello in materia ambientale, ha formulato i quesiti di seguito esposti, i quali per essere riscontrati “devono essere presentati unicamente dal Legale Rappresentante dell’Ente” come da relative regole consultabili sul sito internet istituzionale: www.mite.gov.it/pagina/interpello-ambientale

Ciò premesso si chiede a Codesto Spett.le Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di voler predisporre la nota di trasmissione del presente interpello, a firma del Presidente, notiziandone lo scrivente Ufficio, ai fini del monitoraggio sui tempi di risposta previsti dal sopra citato art. 3-septies del D.lgs 152/2006, indirizzando il presente interpello alla DG-USSRI del MASE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche pec: USSRI@Pec.mite.gov.it

 

Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs 152/2006

Definizioni

a) Regolamento: decreto 1° marzo 2019, n.46 – Regolamento relativo agli interventi di bonifica,  di ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento;

b) Procedimento: procedimento avviato ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Campo di applicazione

Il Regolamento si applica alle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento. Non è quindi sufficiente che il sito sia inquadrato dal punto di vista della pianificazione urbanistica e/o catastale nella categoria agricola per comportare la cogenza del Regolamento, ma deve essere effettivamente destinato alla produzione agricola e all’allevamento, infatti nelle premesse, al sesto capoverso dell’Allegato 3 del Regolamento, viene specificata la procedura per il caso di area a destinazione agricola ma utilizzata per altri fini.

QUESITO N. 1 - Corretta interpretazione del comma 1 dell’art. 7 relativamente alla seguente formulazione: “I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi.”

Oggetto dell’interpello


Si chiede di conoscere se il Procedimento avviato in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento e che si trovi, alternativamente, in una delle seguenti fasi:
1)- caratterizzazione non completata;
2)- caratterizzazione completata ma non ancora approvata;
3)- caratterizzazione approvata con apposito decreto dell’autorità competente;
rimanga ancorato in tutti e tre i casi alle sole disposizioni del D.Lgs. 152/2006 oppure debba essere, in qualcuno dei tre casi, adeguato alle disposizioni specifiche del Regolamento.

In altri termini, si chiede di conoscere come debba essere trattato il procedimento su area agricola, avviato in data precedente all’entrata in vigore del Regolamento che, in senso letterale, a tale data, o tuttora, non era/è ancora gravato da decreto di obbligo di bonifica e/o messa in sicurezza a seguito delle risultanze della fase di caratterizzazione; se cioè resti una mera facoltà del soggetto responsabile l’adeguamento al regolamento o ne consegua un obbligo di ottemperanza.

QUESITO N. 2 - Corretta interpretazione art. 2 comma 1 a) e conseguentemente Allegato 3 Premessa sesto capoverso.

Oggetto dell’interpello

Stando al tenore letterale del Regolamento, nel momento in cui viene effettuato il ripristino ambientale di siti oggetto di bonifica ex Parte IV, Titolo V del Dlgs 152/06, classificati come aree agricole dai locali regolamenti di destinazione d’uso, ma non contestualmente già utilizzati per la corrente produzione di derrate alimentari, il soggetto responsabile della contaminazione è sottoposto ai soli obblighi del Procedimento ex D.Lgs. 152/06 e non anche del Regolamento.
Pertanto, al completamento del Procedimento ex D.Lgs. 152/06, l’area di cui al precedente capoverso, si troverebbe nella libera disponibilità del proprietario, prioritariamente per l’effettivo uso agricolo, senza che sia stata preventivamente soggetta alle specifiche procedure operative per la caratterizzazione ex art. 3 del Regolamento con la corretta attribuzione della CSC per i suoli delle aree agricole ex Allegato 2 al Regolamento, né tantomeno alla Valutazione del Rischio ex art. 4 Allegato 3 del Regolamento, in relazione allo specifico ordinamento colturale effettivo e potenziale o al tipo di allevamento su di essa praticato.

Ciò premesso si chiede di conoscere qual è l’orientamento procedurale da seguire per il corretto ed effettivo rilascio alla coltivazione agricola ed allevamento di tali aree del territorio Nazionale.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 febbraio 2024, n. 25365

Oggetto: art. 3-septies D.Lgs. n. 152/2006. interpello in materia ambientale in merito al decreto 1° marzo 2019, n. 46, «regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Il quesito

Con nota prot. n. 51242 del 26.9.2023 (acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al n. 152768/2023) la Regione Basilicata ha trasmesso, ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, l’interpello in oggetto, relativo all’interpretazione delle disposizioni del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 46/2019, recante “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (di seguito, per brevità, anche solo “Regolamento”).

La Regione ha posto due quesiti.

Il primo quesito è relativo alla corretta interpretazione dell’art. 7, comma 1, del d.m. n. 46/2019 e, in particolare, all’applicazione del Regolamento ai procedimenti avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore che si trovino in una delle seguenti fasi:

1) caratterizzazione non completata;

2) caratterizzazione completata ma non ancora approvata;

3) caratterizzazione approvata con apposito decreto dell’autorità competente.

Il secondo quesito attiene alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Regolamento e conseguentemente dell’allegato 3, Premessa, Sesto capoverso, allo stesso decreto ministeriale n. 46/2019 con riferimento ai siti classificati come aree agricole dai locali regolamenti di destinazione d’uso, ma non contestualmente già utilizzati per la corrente produzione di derrate alimentari.

Ad avviso della Regione, stando al tenore “letterale” del Regolamento, qualora tali siti siano stati oggetto di ripristino ambientale a seguito completamento delle procedure di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006, essi si troverebbero nella libera disponibilità del proprietario, prioritariamente per l’effettivo uso agricolo, senza che siano stati previamente soggetti alle specifiche procedure operative per la caratterizzazione con attribuzione delle CSC ex D.M. n. 46/2019, né alla valutazione del rischio ai sensi dello stesso Regolamento. Viene chiesto, pertanto, di conoscere «l’orientamento procedurale da seguire per il corretto ed effettivo rilascio alla coltivazione agricola ed allevamento di tali aree del territorio Nazionale».

Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, Parte Quarta, Titolo Quinto;

- D.M. n. 46/2019, recante “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (anche solo “Regolamento”).

Riscontro al primo quesito

L’art. 7, comma 1, del D.M. n. 46/2019 così dispone:

«I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall'autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure di cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo».

La disposizione, nel dettare la disciplina transitoria, prevede quindi che i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006, e non conclusi alla data di entrata in vigore del Regolamento, restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Per garantire una più chiara applicazione della norma, la disposizione specifica che si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi di bonifica.

In nessuna delle ipotesi esposte al quesito n. 1 posto dalla Regione Basilicata (1. caratterizzazione non completata; 2. caratterizzazione completata ma non ancora approvata; 3. caratterizzazione approvata con apposito decreto dell’autorità competente) è intervenuto un decreto di approvazione degli interventi di bonifica.

Pertanto, qualora alla data di entrata in vigore del Regolamento la procedura di bonifica sia giunta ad una delle predette fasi, deve ritenersi operante la disciplina transitoria che prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006.

Riscontro al secondo quesito

L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. n. 46/2019 prevede che:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo

240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari». L’Allegato 3 al D.M. n. 46/2019, Premessa, sesto capoverso, così dispone:

«Qualora l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di rischio dovrà tenere conto del diverso scenario di esposizione (ad es: residenziale, ricreativo, industriale, ecc).

In tale evenienza, per l'identificazione dei necessari interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dovrà essere utilizzata la procedura di Analisi di rischio (AdR) di cui all'Allegato 1 alla parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti. Per la elaborazione di detta analisi di rischio dovrà essere valutata, di concerto con ARPA, la necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il rischio sanitario-ambientale».

Pertanto, al fine di garantire il coordinamento con la normativa generale ed evitare lacune applicative, l’allegato 3 al D.M. n. 46/2019, Premessa, sesto capoverso prevede che, qualora l’area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall’allevamento, ma comunque per finalità consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l’analisi di rischio dovrà tener conto del diverso scenario di esposizione. In tal caso per l’individuazione degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dovrà essere utilizzata la procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152/2006, ferma restano la valutazione della necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il rischio sanitario-ambientale.

In merito ai profili sottolineati dalla Regione nel secondo quesito (relativi alla libera disponibilità, prioritariamente per l’effettivo uso agricolo, delle aree su cui siano state completate le procedure di bonifica ai sensi Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006 in assenza dell’attivazione delle specifiche procedure operative del Regolamento) si precisa quanto segue.

La normativa di settore definisce l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica come l’«analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» (art. 240, comma 1, lett. s), D.Lgs. 152/2006). L’Allegato 1, a sua volta, «definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che verrà utilizzata per il calcolo delle Csr, cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realtà del sito».

Dunque, l’esito finale dell’analisi di rischio sito-specifica è la determinazione delle CSR che rappresentano i livelli di accettabilità della contaminazione per le matrici ambientali risultate contaminate in relazione alle condizioni sito specifiche del sito.

In linea con tale finalità, l’allegato 3 al Regolamento, Premessa, sesto capoverso, prevede, nell’ipotesi in cui l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, il ricorso alla procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006 (pur con la riferita necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici).

Il ricorso a tale procedura consente, infatti, il raggiungimento di obiettivi compatibili con lo scenario di esposizione posto a base dell’analisi di rischio e di un preciso modello concettuale del sito (d.lgs. n. 152/2006, Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo Quinto).

Al contrario, nel momento in cui muta lo scenario di esposizione per effetto della variazione dell’utilizzo e conseguente uso per la produzione agroalimentare e per l'allevamento, l’espletamento della procedura di analisi di rischio ex d.lgs. n. 152/2006 potrebbe non essere più idoneo a garantire la compatibilità dello stato ambientale del sito con l’utilizzo corrente. Ciò in quanto il documento di analisi di rischio è stato elaborato sulla base di uno scenario che non contempla la produzione agricola / l’allevamento, quindi non più attuale.

In altre parole, l’utilizzo dell’area per la produzione agricola / l’allevamento è elemento idoneo a modificare il modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio. Di conseguenza, a seguito della variazione dell’utilizzo dell’area, l’analisi di rischio non sarà più attuale e dovrà essere rielaborata.

Proprio alla luce della predetta finalità delle procedure operative di bonifica, e con riferimento al secondo quesito posto, in caso di utilizzo dell’area per la produzione agricola / l’allevamento dovrà essere garantita la compatibilità dello scenario ambientale con tale uso. A tal fine si renderà necessario, ricorrendone i presupposti, applicare il D.M. n. 46/2019.

Quanto sopra per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale e fatti salvi eventuali diversi avvisi del Dipartimento in indirizzo.

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