Bonifiche: la modulistica per la conclusione del procedimento nei Sin

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La documentazione vale nel caso in cui la contaminazione sia inferiore alle concentrazione soglia di contaminazione (Csc)

Bonifiche: la modulistica per la conclusione del procedimento nei Sin è allegata al decreto del Mite 19 maggio 2021, n. 73, pubblicato sul sito del dicastero e riportato qui sotto.

La documentazione vale per i casi di contaminazione inferiore alle concentrazione soglia di contaminazione (Csc) nelle aree, appunto, ricadenti nei siti di interesse nazionale.

Gli allegati al decreto, rispettivamente, recano:

  • l'istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale;
  • contenuti tecnici minimi da fornire in occasione della presentazione dei risultati del piano di caratterizzazione.

Di seguito il testo del D.M. n. 73/2021. Gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica - direzione generale per il risanamento ambientale 19 maggio 2021, n. 73

Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale all’articolo 2, comma 1, dispone che “Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e seguenti.;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’articolo 252, comma 4, che attribuisce la competenza in merito alla procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale al Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l'articolo 32, comma l, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione” e in particolare l’articolo 26 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento del 30 marzo 2020, n. 48, con cui è stato istituito e costituito il Gruppo di lavoro norme tecniche bonifiche, incaricato di aggiornare le norme tecniche in materia di bonifica di siti contaminati contenute negli allegati al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni;

VISTI i decreti del Capo del Dipartimento del 16 giugno 2020, n. 125, e del 20 gennaio 2021, n. 3, con cui è stata integrata la composizione del Gruppo di lavoro norme tecniche bonifiche;

VISTI gli esiti delle attività del Gruppo di lavoro norme tecniche bonifiche e, in particolare, il verbale della riunione del 17 maro 2021;

RITENUTO opportuno fornire indicazioni in merito ai contenuti delle istanze per la conclusione del procedimento nel caso in cui i risultati dell’esecuzione del Piano di caratterizzazione siano inferiori alle Concentrazione Soglia di Contaminazione, da considerarsi quali contenuti minimi per consentire la corretta ed esaustiva formulazione delle istanze e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell’azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti;

DECRETA

Articolo unico

1. Il formato della “Istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione” è definito nell’allegato l, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il contenuto minimo dei “Risultati del Piano di caratterizzazione” funzionali alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 è definito nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La modulistica approvata con il presente decreto è aggiornata periodicamente alla luce dell’esperienza maturata in fase di applicazione.

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, ai fini della pubblica consultazione.

 

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Allegati

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