Cam: le regole per l’arredo urbano

Cam arredo urbano
Nel decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023 i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, nonché la fornitura, la posa in opera e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni

 

Cam: le regole per l'arredo urbano sono state riportate nel decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, n. 69.

 

Più nello specifico si tratta dei criteri ambientali minimi per:

  • l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;
  • la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni;
  • l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023

Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del   servizio   di
progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa  in  opera  di
prodotti  per  l'arredo  urbano  e  di  arredi  per  gli  esterni   e
l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e  straordinaria
di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. (23A01763) 

(Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, n. 69)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice

dei contratti pubblici», e,  in  particolare,  l'art.  34,  il  quale

dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento

degli  obiettivi  ambientali  previsti  dal  Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione   attraverso   l'inserimento   nella   documentazione

progettuale e di  gara  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle

clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione

ecologica;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone  la  ridenominazione

del Ministero della transizione ecologica in Ministero  dell'ambiente

e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi

1126 e 1127 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato

il Piano d'azione nazionale  per  la  sostenibilita'  ambientale  dei

consumi della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata

la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei

consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,   ai   sensi

dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008;

Visto decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,  n.

236 «Prescrizioni tecniche necessarie a  garantire  l'accessibilita',

l'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di

edilizia  residenziale  pubblica,   ai   fini   del   superamento   e

dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1996,  n.

503 «Regolamento recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica  ed  esecuzione  della

Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con

disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13

dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla

condizione delle persone con disabilita'»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e  del  mare  10  marzo  2020,  n.  63,  recante  «Criteri

ambientali minimi per la  gestione  del  verde  pubblico»  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del giorno 4 aprile 2020;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, recante «Criteri ambientali  minimi

per l'acquisto di articoli di arredo urbano»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione complessiva del  citato

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 5 febbraio 2015, in  ragione  dell'evoluzione  normativa  di

settore, del  progresso  tecnico  e  dell'evolversi  dei  mercati  di

riferimento, che consentono di migliorare  i  requisiti  di  qualita'

ambientale e di perseguire  pertanto,  con  maggiore  efficacia,  gli

obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi  a  tali

categorie di forniture;

Considerato che l'attivita'  istruttoria  per  la  definizione  dei

criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il

costante confronto con le parti interessate e con gli esperti,  cosi'

come  previsto  dal  citato  Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali  minimi,  di

cui all'allegato al presente decreto, per:

a) l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;

b) la fornitura e la posa  in  opera  di  prodotti  per  l'arredo

urbano e di arredi per gli esterni;

c)  l'affidamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria   e

straordinaria di  prodotti  per  l'arredo  urbano  e  di  arredi  per

esterni.

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto

a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che

meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso

sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di  vista  della

funzionalita' e le componenti usurate o difettose vengono  sostituite

ricorrendo a ricambi originali, o con  le  stesse  caratteristiche  o

superiori, garantendo le stesse prestazioni, standard  qualitativi  e

di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato;

b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi  tale  da

consentire alla persona con disabilita' visiva  di  orientarsi  e  di

proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in

luoghi non abitualmente frequentati.

                               Art. 3 

                     Abrogazioni e norme finali 

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del giorno 2 marzo 2015, e'

abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                                                             Allegato 

     Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi 

             nel settore della pubblica amministrazione 

                               ovvero 

   Piano d'azione nazionale sul Green public procurement (PANGPP) 

    Criteri ambientali minimi per il  servizio  di  progettazione  di

parchi giochi. 

    Criteri ambientali minimi per la fornitura e la posa in opera  di

prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni. 

    Criteri  ambientali  minimi  per  la  manutenzione  ordinaria   e

straordinaria di  prodotti  per  l'arredo  urbano  e  di  arredi  per

esterni. 

Sommario

1 PREMESSA

2 APPROCCIO PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI

4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.1.1 Inclusivita' e «progettazione universale»

4.1.2 Conformita' ai criteri ambientali minimi dei prodotti e

dei componenti per l'allestire gli spazi

4.1.3 Valorizzazione del verde

4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali

4.1.5 Idoneita' del progetto ai fini estetico-paesaggistici

5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI  PER  L'ARREDO  URBANO  E

ARREDI PER ESTERNI

5.1 SPECIFICHE TECNICHE

5.1.1 Allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo  e  di

aree  verdi:  indicazioni  per  l'inclusivita',  per  la  scelta  dei

materiali   e   la   valorizzazione   ambientale,   naturalistica   e

paesaggistica

5.1.2 Prodotti  ricondizionati,  prodotti  preparati  per  il

riutilizzo

5.1.3     Ecodesign:     manutenzione,     riparazione      e

disassemblabilita'

5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da  legno:  gestione

sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del

legno

5.1.5 Prodotti  di  plastica  o  di  miscele  plastica-legno,

plastica-vetro

5.1.6 Prodotti e componenti in  gomma,  prodotti  in  miscele

plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma

5.1.7  Superfici  di  campi  sportivi  e  di  aree  in  spazi

ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con  conglomerati

legati tramite resina

5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni

in calcestruzzo

5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato)

5.1.10 Prodotti in acciaio

5.1.11 Prodotti con componenti in vetro

5.1.12 Pietre naturali

5.1.13 Idoneita' all'uso

5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

5.2.1 Requisiti dell'imballaggio

5.2.2 Garanzia

5.3 CRITERI PREMIANTI

5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo

5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti

5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale

5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni  e  altri

manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato

5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di  carbonio

degli altiforni

6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L'ARREDO

URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE ATTREZZATE

6.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

6.1.1 Manutenzione di prodotti di arredo  urbano,  di  arredi

per esterno e aree attrezzate

1 Premessa 

Questo documento, al fine di raggiungere gli  obiettivi  definiti

nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita'  ambientale  dei

consumi   della   pubblica   amministrazione,   adottato   ai   sensi

dell'articolo 1, commi 1126 e 1127 della legge 27 dicembre  2006,  n.

296  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e

pluriennale dello Stato» con decreto del Ministro dell'ambiente della

tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, di concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ha

lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle  forniture

di  prodotti  per   l'arredo   esterno,   per   l'arredo   urbano   e

all'affidamento   del   servizio   di   manutenzione   ordinaria    e

straordinaria di tali prodotti. A tal  fine,  il  presente  documento

stabilisce i Criteri ambientali minimi  (di  seguito  CAM)  per  tali

categorie di  appalti  pubblici  destinati  ad  abrogare  i  CAM  per

l'acquisto di  articoli  per  l'arredo  urbano  di  cui  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  5

febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2  marzo

2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto  di  articoli

di arredo urbano».

2 Approccio per la riduzione degli impatti ambientali 

I  presenti  CAM  mirano  principalmente   a   promuovere   l'uso

efficiente della materia e l'allungamento della vita  utile  di  tali

categorie di prodotti, cio' attraverso requisiti  che  consentono  la

scelta di prodotti:

realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto  con

materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti,

vale a dire con  scarti  produttivi  riutilizzati  all'interno  dello

stesso sito o con scarti  produttivi  di  altre  aziende  nell'ambito

delle pratiche di simbiosi industriale;

fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE)

n.   1907/2006    concernente    la    registrazione,    valutazione,

autorizzazione e restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH)  per

quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;

progettati per durare piu' a  lungo  e  per  essere  facilmente

disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito  dal  codice  dei

contratti pubblici, mirano altresi' a favorire i produttori che hanno

investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche  di

preferibilita' ambientale del proprio output nonche'  gli  offerenti,

produttori o distributori, che si impegnano a partecipare  alla  gara

con prodotti ricondizionati o preparati per  il  riutilizzo,  laddove

tali prodotti, anche dal punto di  vista  estetico-funzionale,  siano

equivalenti rispetto ai prodotti di prima  immissione  in  commercio.

Quest'ultimo proposito promuove  pratiche  di  produzione  e  consumo

«circolari», previene la produzione dei rifiuti e getta le  basi  per

creare un mercato di sbocco ai prodotti preparati per il riutilizzo e

ai  prodotti  ricondizionati.  La  promozione  delle   attivita'   di

preparazione per il riutilizzo, in piena sintonia con le  indicazioni

in materia di economia circolare di cui alla COM (2020) 98, Un  nuovo

piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa piu'  pulita  e

piu' competitiva, supporta anche l'obiettivo di diffusione di imprese

artigiane a livello locale e quindi l'occupazione «verde».

I presenti CAM, che  trattano  anche  la  progettazione  di  aree

ludico-ricreative, approcciano anche l'aspetto  della  riduzione  del

consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico,

oltre che l'inclusivita' delle persone con disabilita' e con  diverso

livello  di  capacita'   motoria   e   sensoriale,   quale   elemento

etico-sociale caratteristico  di  questa  categoria  di  forniture  e

affidamenti,  in  sintonia  con  quanto  previsto  nel  Piano   della

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione che intende favorire la  diffusione  di  pratiche  di

appalti pubblici sostenibili tenendo conto delle tre dimensioni della

sostenibilita', vale a dire quella  ambientale,  quella  economica  e

quella sociale.

L'applicazione di questi CAM fornira'  un  contributo  importante

anche per la  de-carbonizzazione,  per  diffondere  circolarita'  dei

modelli di produzione e consumo, in linea con gli obiettivi del Green

Deal europeo nonche' per favorire l'inclusivita'. I criteri  relativi

alla «Progettazione universale»,  vale  a  dire  «il  design  per  la

diversita'  umana,  l'inclusione  sociale  e   l'uguaglianza»   nella

fattispecie, sono di ausilio delle stazioni appaltanti anche ai  fini

dell'attuazione  dell'obbligo  previsto  dal  comma  3  dell'art.  68

«Specifiche tecniche» del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50

«Codice dei contratti pubblici».

Per «prodotti per l'arredo urbano»  e  «arredi  esterni»,  ambito

oggettivo di applicazione  del  presente  decreto,  si  intendono,  a

titolo esemplificativo: gli elementi e i complementi  di  arredo  per

parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad  uso  pubblico;  per

stadi, marciapiedi, piazze; le  banchine  di  sosta  per  fermate  di

autobus, di metropolitane ecc. Sono, quindi, inclusi le  panchine,  i

tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco,

le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta  biciclette,

le  pavimentazioni  antitrauma,  le  transenne,  gli   steccati,   le

staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le  piste  ciclabili,

la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta,  i

rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in

spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli  spazi

ricreativi),  gli  articoli  per  aree  cani,   percorsi   salute   e

allenamenti sportivi, le bacheche,  le  pensiline,  le  tettorie  per

banchine, i pali,  le  stecche,  i  pontili;  le  pavimentazioni,  le

superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se  realizzati

con i materiali oggetto di uno o piu' dei criteri ambientali  minimi,

nonche' le pavimentazioni delle aree a questi ultimi  asservite,  ove

la  posa  in  opera  di  questa  fattispecie  di  pavimentazioni  sia

commissionata nell'ambito della  categoria  di  appalto  oggetto  dei

presenti CAM; gli arredi per l'esterno  di  scuole,  uffici  e  altri

edifici  pubblici  (c.p.v.  37535000-7  Giostre,  altalene,  tiri  al

bersaglio  e  altri  divertimenti  di   parchi   ricreativi;   c.p.v.

34928400-2 Arredo urbano,  39113300-0  Panchine;  39121200-8  Tavoli;

39110000-6  Sedili,  sedie  e  prodotti  affini  e  gli   altri   CPV

pertinenti).

Gli appalti di fornitura  di  contenitori  per  la  raccolta  dei

rifiuti urbani, pur potendo essere  ricondotti  nella  categoria  dei

prodotti per l'arredo urbano, ai fini ambientali,  sono  disciplinati

dal decreto del Ministro della transizione ecologica di adozione  dei

CAM per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e  le  connesse

forniture.

3 Indicazioni per le stazioni appaltanti 

Storicamente, l'arredo delle piazze  e  dei  luoghi  pubblici  e'

stato demandato a elementi monumentali (obelischi,  colonne,  stemmi,

croci, effigi,  lapidi  ecc.)  o  funzionali  (fontane,  abbeveratoi,

sedute, a volte  anche  connessi  al  basamento  delle  facciate  dei

palazzi patrizi ecc.) con un fondamentale ruolo funzionale ma  anche,

e soprattutto,  rappresentativo  e  comunicativo  del  potere,  della

cultura e della storia del sito.

Oggi, le strutture e gli arredi  installati  nei  luoghi  di  uso

pubblico  sono  prodotti  industrialmente,   talora   sono   proposte

soluzioni e materiali innovativi.  Tali  prodotti,  oltre  ad  essere

durevoli,  con  una  determinata  qualita'   ambientale,   facilmente

recuperabili e riciclabili, devono essere scelti  e  collocati  anche

tenendo conto di un corretto inserimento  paesaggistico,  sia  urbano

che extraurbano.

I CAM hanno lo scopo di  evidenziare  l'importanza  non  solo  di

saper offrire e scegliere prodotti e soluzioni progettuali capaci  di

garantire adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche di

tener conto delle diverse  esigenze  funzionali  dei  cittadini,  dei

turisti  e  dei  fruitori,  in  relazione  all'accessibilita',   alla

fruibilita' e all'importanza anche  delle  scelte  sotto  il  profilo

estetico e paesaggistico, al fine  di  valorizzare  il  territorio  e

fornire un miglior servizio alla collettivita'.

Le attrezzature e gli elementi di arredo urbano e gli arredi  per

esterni possono diventare pertanto uno strumento capace di:

condizionare il modo di  usufruire  dello  spazio  pubblico  e,

quindi, di indirizzare la socialita' negli spazi di uso collettivo;

influire sulla sostenibilita' ambientale dei luoghi,  abbinando

la loro  posa  a  soluzioni  progettuali  integrate,  di  inserimento

paesaggistico-ambientale  e  di  controllo  microclimatico  dei  siti

(pavimentazioni drenanti, rain gardens o canali drenanti di accumulo,

filtro e lento deflusso, alberature e fasce arbustive  di  protezione

ecc.).

I  materiali  e  gli  elementi  di  arredo  urbano  (oltre   alle

attrezzature  per  il  gioco,  le  pensiline,  le  delimitazioni   di

sicurezza ecc.) debbono dunque essere selezionate nel rispetto  delle

caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e  materiche  dei

luoghi, per le loro caratteristiche climatiche e  paesaggistiche,  in

accordo col ruolo funzionale e rappresentativo del sito.

Tali   elementi   debbono   svolgere   un   ruolo   comunicativo,

evidenziando e rendendo fruibili i luoghi in cui fermarsi,  osservare

e godere di un paesaggio e/o di  elementi  di  pregio  (per  esempio,

semplicemente   disponendovi   una   panchina),   evidenziandoli    e

valorizzandoli, inserendoli in un sistema architettonico e culturale,

senza rinunciare a soluzioni tecnologiche della  nostra  epoca  e,  a

volte, valorizzando o creando l'identita' del luogo.

Le piazze, i giardini e i viali delle citta',  dovrebbero  essere

infatti luoghi d'incontro ma anche d'identita'  collettiva,  con  una

propria riconoscibilita' connessa alle funzioni che vi  si  svolgono,

determinata dalla forma dello spazio,  oltre  che  dalla  sua  storia

evolutiva frutto delle trasformazioni culturali delle epoche  che  vi

si sono succedute,  connotati  dalle  architetture,  dalla  natura  e

morfologia del sito, ma anche dalle attrezzature che li  strutturano,

attraverso  la  proposta  di  soluzioni  tecnologiche  innovative   e

sostenibili  ed  il  recupero,  laddove  possibile,   di   tradizioni

costruttive e materiche del luogo. A partire dalla  fine  degli  anni

sessanta, l'insieme degli elementi che  occupano  gli  spazi  di  uso

collettivo viene identificato col  termine  «Arredo  urbano».  Troppo

spesso pero' tali attrezzature vengono distribuite nello spazio senza

criteri connessi ai luoghi,  senza  una  verifica  del  loro  impatto

paesaggistico e, a volte, appaiono come oggetti sparsi e  disomogenei

fra   loro,   oltre   che   poco    adatti    alle    caratteristiche

storico-morfologiche  e  architettoniche  dei  siti.  Tali  elementi,

invece,  sono  indispensabili  per  la  funzionalita'  dello   spazio

pubblico e, se  ben  coordinati  fra  loro  e  col  contesto  che  li

accoglie,   possono   contribuire   fortemente   a    caratterizzare,

riqualificare, rigenerare, re-identificare il paesaggio delle  nostre

citta'.

Un acquisto e  una  collocazione  adeguata  dal  punto  di  vista

qualitativo, ambientale, prestazionale,  paesaggistico  e  inclusivo,

comporta diverse considerazioni in ordine al  tipo  di  materiali  da

utilizzare, alla loro messa in opera, alla sicurezza dei fruitori, al

design, alla resistenza agli agenti atmosferici, alla  risposta  alla

fruizione di massa, ai prevedibili atti vandalici,  alla  durabilita'

per tutto il loro ciclo vitale e alla loro  inevitabilmente  limitata

manutenzione per evitare che in breve tempo possano trasformarsi,  da

elementi di decoro e «arredo» in simboli di degrado e abbandono.

Una  volta  assolto  il  compito  di  rispondere   ai   requisiti

funzionali e prestazionali, comunque, l'insieme  degli  elementi  che

compongono il paesaggio urbano devono presentare un disegno  coerente

e armonico e devono far parte  del  sistema  compositivo  complessivo

dello spazio sulla base di un progetto, che  parte  dalla  conoscenza

del  sito  (storia,   morfologia,   materiali,   cromatismi,   clima,

architetture e tradizioni costruttive, pavimentazioni preesistenti, o

nuove) in coerenza col ruolo tipologico e gerarchico  che  lo  spazio

pubblico occupa nel  sistema  connettivo  e  simbolico  dell'abitato.

Fondamentale, inoltre,  e'  prevedere  sempre  il  loro  inserimento,

integrato  a  soluzioni  naturali  e  tecniche   per   il   controllo

microclimatico e  il  contrasto  ad  alcuni  devastanti  effetti  dei

cambiamenti climatici in corso.

In sintesi, come parte integrante  di  un  progetto  complessivo,

dunque,  gli  elementi  di  arredo  urbano  e  le  attrezzature   che

compongono lo spazio pubblico (piazze, parchi, viali,  aree  gioco  e

sport ecc.) devono essere in sintonia e contribuire a  caratterizzare

e a dare «forma» al sito e a definire l'identita' del luogo.

I  CAM  indicano,  dunque,  i  criteri  minimi   che   materiali,

attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per

garantire il rispetto  ambientale  minimo  e  suggeriscono  anche  di

considerare l'aspetto funzionale e  prestazionale  degli  elementi  e

delle opere anche nell'ambito del loro inserimento paesaggistico, con

un  adeguato   disegno   degli   spazi,   secondo   la   creativita',

l'espressivita', l'esperienza progettuale e culturale  specifiche  di

ogni progettista e di ogni amministrazione.

Le informazioni fornite devono  essere  un  utile  strumento  per

progettisti e amministratori per orientarli fra le molteplici offerte

merceologiche del  settore,  senza  dimenticare  le  prestazioni  dei

prodotti, i materiali, la loro corretta posa in  opera,  le  ricadute

ambientali e il loro inserimento paesaggistico nel luogo, sia esso di

tipo storico che di nuova realizzazione, in ambito  urbano  ma  anche

extra urbano.

Anche per assicurare quanto sopra, e' fondamentale  sfruttare  le

competenze  del  personale  interno  all'amministrazione   che   puo'

occuparsi della progettazione dell'area da  allestire  tenendo  conto

degli aspetti ambientali, paesaggistici, funzionali e,  in  relazione

all'inclusivita', sociali. In carenza  di  adeguate  professionalita'

interne in possesso delle diverse competenze necessarie, e' opportuno

far precedere l'appalto di fornitura da un appalto per  l'affidamento

del servizio di progettazione che  dovra'  tenere  conto  almeno  dei

criteri ambientali minimi indicati nella  scheda  «4  -  SERVIZIO  DI

PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» del presente documento.

Nelle scelte progettuali e nella selezione delle attrezzature, la

stazione appaltante, laddove provveda con proprio  personale  tecnico

alla progettazione degli spazi per uso  ludico  e  ricreativo,  segue

tutte le indicazioni introdotte nella sezione del documento  dedicata

alla  progettazione  e   coinvolge   le   associazioni   maggiormente

rappresentative delle persone con disabilita' e delle loro  famiglie,

di livello regionale e/o nazionale  e  dei  loro  esperti,  cosi'  da

verificare il rispetto in chiave di «Universal Design» dei  requisiti

di accessibilita', fruibilita', usabilita' nonche' dell'inclusione  e

della non discriminazione di bambini  e  ragazzi  con  disabilita'  e

degli utenti con esigenze specifiche e gli stessi cittadini fruitori,

attivando anche un processo partecipato con bambini, ragazzi, scuole,

le organizzazioni o le associazioni rappresentative gli anziani  e  i

giovani, al fine di individuarne le esigenze e gli indirizzi.

Per  l'esigenza  tecnica  di   delineare   requisiti   ambientali

pressoche' per tutte le diverse tipologie di materiale,  al  fine  di

stimolare un processo di transizione ecologica sulle diverse filiere,

questo documento,  a  differenza  dei  CAM  previgenti  adottati  con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del  mare  5  febbraio  2015,  appare  piu'  corposo,  ma,  per   non

incrementare gli oneri amministrativi:

sono stati limitati i criteri ambientali definiti in termini di

specifiche tecniche. Tali criteri ambientali sono non  piu'  di  due,

afferenti al materiale principale di cui sono costituiti  i  prodotti

oggetto dell'offerta, cui e' stato aggiunto un requisito  trasversale

di ecodesign per i prodotti costituiti da parti composte  da  diversi

materiali. Detti criteri sono peraltro agevolmente verificabili,  nei

limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50  «Codice  dei  contratti  pubblici»  circa  la   possibilita'   di

dimostrare la  conformita'  con  mezzi  alternativi  di  prova  e  di

accettare etichette o certificazioni equivalenti a quelle  richiamate

nei CAM, nonche' della diffusione di certificazioni ed  etichettature

nei settori di riferimento;

sono state introdotte, al fine  di  semplificare  ulteriormente

l'applicazione di questi CAM, prescrizioni  mirate  a  facilitare  la

gestione di gare che hanno ad oggetto una gamma di prodotti, in  modo

tale da garantire efficienza  nella  gestione  della  spesa  pubblica

specie durante la congiuntura economico-finanziaria  derivante  dagli

effetti della pandemia e dal conflitto bellico,  agevolando,  ammesso

che queste categorie di appalti ne siano destinatarie, la spesa delle

risorse  finanziare  messe   a   disposizione   dall'Unione   europea

nell'ambito dei progetti legati al Piano nazionale per la  ripresa  e

la resilienza, pur senza compromettere l'efficacia dei CAM.

In merito all'efficacia della strategia  degli  appalti  pubblici

verdi, si evidenzia il ruolo chiave delle verifiche in fase di  gara,

in fase di consegna, in fase di collaudo  e  in  fase  di  esecuzione

contrattuale. Nello specifico, per quanto riguarda le  forniture,  in

fase di gara dovrebbe essere prevista l'esclusione dell'offerente  in

caso di non conformita' mentre in caso  di  difformita'  in  sede  di

esecuzione, e'  opportuno  prevedere  nella  documentazione  di  gara

l'adeguamento  entro  un  ragionevole  lasso  di  tempo,  nonche'  la

risoluzione del contratto e/o l'applicazione di eventuali penali,  in

caso di mancata ottemperanza nei termini indicati dalle  prescrizioni

finalizzate all'adeguamento.

In  merito  ad  altre  soluzioni  per  facilitare   ulteriormente

l'applicazione di  questi  CAM,  oltre  quelle  di  tipo  procedurale

offerte dalla disciplina in materia di contratti pubblici,  si  mette

in luce la possibilita' di  effettuare,  sulla  base  di  valutazioni

tecnico-paesaggistiche in funzione del contesto (es. spazio storico o

spazio  contemporaneo)  e  delle  caratteristiche   climatiche   (es.

temperatura della regione,  spazi  al  sole,  spazi  all'ombra),  una

scelta consapevole del materiale, oltre che del tipo di attrezzatura.

La scelta del  materiale  alla  luce  di  tali  valutazioni  consente

peraltro di contribuire positivamente  alla  tutela  paesaggistica  e

ambientale e di garantire la funzionalita' delle aree.

I  presenti  CAM,  come  sopra  anticipato,  forniscono   criteri

ambientali  per  quasi  tutti  i  materiali  in  cui  possono  essere

realizzati gli arredi urbani e gli arredi per  esterno  e  riguardano

anche prodotti utili a completare l'allestimento di  un'area  ad  uso

ludico, sportivo o ricreativo, come, ad esempio,  le  pavimentazioni.

Le stazioni appaltanti possono chiedere  allestimenti  con  materiali

che non sono contemplati dai CAM (per esempio possono  richiedere  la

realizzazione  di  un  campo  da  tennis   in   terra   battuta)   e,

analogamente, gli  offerenti,  laddove,  al  contrario,  la  stazione

appaltante non abbia richiesto un materiale specifico per la  propria

fornitura, possono proporre  prodotti  realizzati  in  materiali  non

oggetto di criteri ambientali nell'ambito  di  questo  documento  (ad

esempio di ghisa).

Ne discende che non tutte le specifiche  tecniche  dei  CAM  sono

sempre in ogni caso applicabili.

I CAM, oltre a non  pregiudicare  la  possibilita'  di  acquisire

forniture o parti di forniture in materiali  diversi  da  quelli  qui

richiamati, trovano applicazione limitatamente ai  materiali  di  cui

sono costituiti i prodotti o i  principali  componenti  dei  prodotti

richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti.

Nella scelta dei materiali,  sia  lato  stazione  appaltante  che

progettista   esterno   od   offerente,   si    evidenzia    altresi'

l'opportunita' di tener conto dell'obiettivo di riduzione del consumo

di suolo, anche attraverso la riduzione della cavazione con  relativa

modifica della struttura orografica dei rilievi (colline o  montagne)

e con particolare  attenzione  al  contrasto  al  consumo  di  pietre

pregiate. In caso di necessita' di usare delle pietre, e' auspicabile

evitare  quelle  importate  o   estratte   da   societa'   prive   di

certificazioni in grado di dimostrare il non utilizzo  di  manodopera

minorile, il non sfruttamento dei  lavoratori  e  il  rispetto  delle

condizioni di sicurezza nel sito di escavazione.

La scelta dei materiali e dei  prodotti  non  dovrebbe,  inoltre,

prescindere   dagli   impatti   della    logistica    (distanza    di

approvvigionamento, considerando l'intera filiera produttiva),  dalla

presenza e dalle emissioni di sostanze pericolose nonche' alla durata

dei materiali e dei prodotti stessi.

Si  evidenzia,  altresi',  che  i  presenti  CAM  lasciano   alla

discrezionalita' delle stazioni appaltanti anche la scelta di quali e

quante   norme   di   standardizzazione   relative    ai    requisiti

tecnico-prestazionali  introdurre  nella  propria  documentazione  di

gara,  ponendo  esclusivamente  in  rilievo  il   fatto   che   anche

determinate  caratteristiche  tecnico-prestazionali,   avendo   degli

effetti ambientali lungo il ciclo di vita, sono  classificabili  come

requisiti ambientali.

Si ricorda  infine  che,  qualora  le  presenti  forniture  siano

finanziate  in  tutto  o  in  parte  con  le  risorse  previste   dal

regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del  10  febbraio  2021  e  dal  regolamento  (UE)  n.  2021/241  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal

Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art.  1

del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 «Misure  urgenti  relative  al

Fondo complementare al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e

altre misure urgenti per gli investimenti», trovano applicazione,  ai

fini etico-sociali, anche i criteri di selezione  dei  candidati,  la

clausola contrattuale e il  criterio  premiante  relativo  alle  pari

opportunita', generazionali e di genere, discendenti dalla disciplina

di  cui  all'art.  47  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77

«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e snellimento delle procedure».

4 Servizio di progettazione di parchi giochi 

4.1 Clausole contrattuali
4.1.1 Inclusivita' e «progettazione universale»

Il  progetto  dell'area  ludica  garantisce  l'accessibilita'   e

l'inclusione agli utenti con disabilita' e  a  coloro  che  esprimono

differenti esigenze, tra cui i bambini, i ragazzi con disabilita',  i

relativi  accompagnatori,  gli  utenti  per  i  quali  e'  necessario

considerare le  differenti  esigenze  fisiche-motorie,  intellettive,

relazionali  e  sociali  specifiche  (persone  anziane,  persone  che

spingono passeggini, donne in  gravidanza,  persone  con  deficit  di

deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.).

Gli spazi, le attrezzature e la segnaletica devono  poter  essere

utilizzati  in  autonomia  e  sicurezza  da  persone  che   esprimono

molteplici e differenti modi di muoversi,  comunicare,  relazionarsi,

ai sensi della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle

persone con disabilita', ratificata dall'Italia con la legge 3  marzo

2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione  delle  Nazioni

Unite sui diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  protocollo

opzionale, fatta a  New  York  il  13  dicembre  2006  e  istituzione

dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone   con

disabilita'», del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio

1996, n. 503 «Regolamento  recante  norme  per  l'eliminazione  delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi  pubblici»  e

secondo quanto previsto nelle linee guida CEN/TR 16467 e le ulteriori

norme tecniche pertinenti.

L'Universal design, ovvero la «progettazione universale»,  e'  il

criterio cardine  di  riferimento  nella  scelta  delle  attrezzature

ludiche e nei giochi accessibili e inclusivi. Tale criterio e' basato

sulla «progettazione di prodotti, strutture e servizi utilizzabili da

tutte le persone,  nella  misura  piu'  estesa  possibile,  senza  il

bisogno  di  adattamenti  o  di   progettazioni   specializzate.   La

«progettazione universale» non esclude dispositivi  di  sostegno  per

determinati gruppi di persone con disabilita'  ove  siano  necessari»[1]Definizione di cui all'art. 2  della  Convenzione  delle  Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata..

Per garantire il  soddisfacimento  delle  esigenze  di  tutte  le

persone    a    prescindere    dall'eta',     genere,     provenienza

etnico-culturale, condizione psico-sociale, abilita'  o  disabilita',

e' necessario seguire le presenti prescrizioni:

a. Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi  gioco:

i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a  tutti,  sia  di

connessione interna all'area che per raggiungere l'area dello  spazio

gioco. In particolare, sono previsti:

rampe o scivoli di accesso (da realizzarsi in concomitanza  o

in sostituzione di rampe di scale) per consentire a chi si  muove  in

sedia a  ruote  di  accedere  ad  ogni  area  del  parco  nonche'  di

raggiungere e utilizzare elementi o aree  di  arredo,  di  gioco,  di

sosta. Le caratteristiche di tali rampe o  scivoli  sono  conformi  a

quanto disposto dal decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  14

giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire

l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del  superamento

e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» e dal decreto del

Presidente della Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503  «Regolamento

recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli

edifici, spazi e servizi pubblici»;

percorsi di accesso facilmente individuabili,  percepibili  e

riconoscibili, dotati  di  contrasto  di  colore  adeguato  cosi'  da

favorire le persone ipovedenti;

percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle  persone

cieche, ove non siano presenti «guide naturali»[2]Esempi di "guida naturale": marciapiede o vialetto  fiancheggiato da muro continuo, muretto basso, cordolo di un'aiuola ecc. Fonte: Istituto  nazionale  per  la  mobilita'  autonoma  di  ciechi e ipovedenti, Linee  guida  per  la  progettazione  dei  segnali  e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il  superamento delle barriere percettive, Ed. ADV, 2021. ;

segnaletica  orientativa  provvista  di  simboli   facilmente

comprensibili   e   preferibilmente   riferita   ai   simboli   della

Comunicazione aumentativa  e  alternativa  (CAA),  in  modo  tale  da

favorire le persone con disabilita' intellettiva e relazionale[3]Secondo quanto previsto  nell'art.  21  della  Convenzione  delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'..

Le aperture e i cancelli delle vie di accesso e i  vialetti  sono

pertanto larghi almeno 120 cm.

b. Progetto del parco giochi: ulteriori requisiti  e  modalita'

di sviluppo: nel progetto e nella relativa  realizzazione  del  parco

giochi  e'  assicurato  che  gli  spazi  siano  privi   di   barriere

architettoniche,  localizzative,   visive,   uditive,   comunicative,

intellettive e relazionali.

Al fine di garantire la fruizione fisica, sensoriale, cognitiva e

sociale,  sono   dunque   previsti   idonei   elementi   a   supporto

dell'orientamento, della  comprensione  delle  informazioni  e  della

promozione  dell'inclusione   sociale,   tramite   spazi   e   arredi

utilizzabili in modo equo da tutti gli  utenti.  Per  consentirne  la

fruibilita' e l'accessibilita' si assicura che le attivita' ludiche e

gli oggetti ad uso ludico siano fruibili da utenti con disabilita'  o

che esprimano esigenze specifiche.

Il percorso progettuale e la scelta delle attrezzature garantisce

il coinvolgimento  delle  Associazioni  maggiormente  rappresentative

delle persone con disabilita'  e  delle  loro  famiglie,  di  livello

regionale e/o nazionale e dei loro esperti, cosi'  da  verificare  il

rispetto  in  chiave   di   Universal   design   dei   requisiti   di

accessibilita', fruibilita',  usabilita'  nonche'  dell'inclusione  e

della non discriminazione di bambini  e  ragazzi  con  disabilita'  e

degli utenti con esigenze specifiche.

Il  percorso  progettuale  del  parco  giochi,  con  il  fine  di

individuare le esigenze e gli indirizzi, ove possibile, coinvolge gli

stessi cittadini fruitori  attraverso  un  percorso  partecipato  con

bambini,  ragazzi,  scuole,  associazioni  nazionali  e/o   regionali

maggiormente rappresentative delle persone con  disabilita'  e  delle

loro famiglie,  organizzazioni  o  associazioni  rappresentative  gli

anziani e i giovani.

c.  Scelta  dei  giochi  e  delle  attrezzature   ludiche:   le

attrezzature ludiche sono scelte all'interno di  un  progetto  mirato

non solo al gioco libero e simbolico (la casetta, la nave ecc.), alla

sperimentazione e  alla  scoperta  (esperienze  sensoriali,  scoperta

della  natura,  giochi  con  acqua,  sabbia  ecc.)  ma   anche   alla

socializzazione, all'incontro e alla relazione tra i  bambini  con  e

senza disabilita'.

La scelta dei giochi e delle attrezzature e' pertanto guidata  da

tali obiettivi.

La  presenza  di  uno  o  piu'  giochi  definiti  dalle   aziende

fornitrici come «accessibili  ai  bambini  con  disabilita'»  non  e'

sufficiente a poter configurare un  parco  giochi  come  «inclusivo».

Inoltre, a titolo esemplificativo, le altalene fruibili da bambini in

sedia a rotelle non devono essere isolate ma devono essere  collocate

accanto ad altre altalene fruibili da altri bambini  per  favorire  e

facilitare l'incontro e la relazione tra pari.

Per  la  realizzazione  di  parchi  gioco   accessibili   e   non

discriminanti, la scelta delle attrezzature  deve  essere  in  chiave

Universal design al fine di garantire l'accessibilita',  l'usabilita'

e  la  fruizione  d'uso  di  un'ampia  platea  di  utenti,  in   modo

confortevole, sicuro e quanto maggiormente  possibile,  autonomo.  Ai

fini  dell'attuazione  dei  principi  di  progettazione   universale,

inoltre, in riferimento ai progetti di allestimento dei parchi giochi

e alla  scelta  delle  attrezzature  da  installare,  nell'ambito  di

progetti  che  prevedono  l'istallazione  di  forniture  di   importo

superiore a euro 100.000, e' prevista la  realizzazione  di  percorsi

accessibili  cosi'  come  descritti  nel  paragrafo  «a  -   Percorsi

accessibili  da  garantire  per  tutti  i  parchi   gioco»,   nonche'

l'installazione di:  scivoli  a  doppia  pista,  altalene  dotate  di

molteplici modalita' di seduta (sedili a culla o  piu'  grandi  dello

standard) e ritenzione anticaduta da installare  a  distanza  ridotta

per favorire la relazione, altalene «a cesta» utilizzabili  anche  da

piu'  bambini  contemporaneamente,  giochi  con  pareti  laterali  di

contenimento o schienali, vasche rialzate per l'orticoltura, pannelli

per il riconoscimento tattile creati con forme differenziate,  giochi

che prevedano l'uso delle mani (come  la  manipolazione  di  acqua  e

sabbia) anche stando seduti su sedia  a  ruote  nonche'  e'  previsto

l'inserimento  di  dispositivi  naturali  che  interessano  il  senso

dell'olfatto, dell'udito. Laddove l'estensione dell'area  ludica  non

sia sufficiente per la  collocazione  di  tutti  gli  elementi  sopra

citati, si garantisce la presenza dei medesimi nei limiti  di  quanto

massimamente possibile.

Nell'ambito di progetti  che  abbiano  ad  oggetto  forniture  di

importo inferiore ad euro 100.000, e' prevista  la  realizzazione  di

percorsi  accessibili,  cosi'  come  descritti  nel  paragrafo  «a  -

Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi  gioco»,  ed  e'

necessario garantire che i giochi  si  adattino  anche  alle  diverse

tipologie  di  esigenze  e  disabilita'  (motoria,  visiva,  uditiva,

intellettiva e relazionale), nei limiti della  capienza  economica  e

dell'ampiezza dell'area da allestire.

4.1.2 Conformita' ai criteri ambientali minimi  dei  prodotti  e  dei
componenti per l'allestire gli spazi

I prodotti e i componenti da installare, oltre  a  essere  idonei

sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri

ambientali minimi pertinenti di cui al paragrafo  «5  -  FORNITURA  E

POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI  PER  ESTERNI»

del presente documento e in possesso dei mezzi  di  dimostrazione  di

conformita' ivi previsti.

4.1.3 Valorizzazione del verde

Il progetto tiene conto di  ridurre  e  limitare  il  consumo  di

suolo, valorizzando naturalisticamente l'area da allestire per quanto

tecnicamente possibile, secondo quanto di seguito indicato:

se trattasi di aree ove insistono zone  di  suolo  occupate  da

altri materiali che possono, per  motivi  funzionali,  ambientali  ed

estetico-paesaggistici, essere ripristinate a  verde,  e'  necessario

provvedere al ripristino a verde, tenendo conto dei criteri di scelta

delle specie vegetali erbacee da selezionare e  dei  criteri  per  la

loro messa a dimora di  cui  alla  «Scheda  A)  -  Contenuti  per  la

progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di

aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi  per  la  gestione  del

verde pubblico adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63;

nei limiti di quanto tecnicamente possibile tenendo conto delle

esigenze  funzionali,  ambientali  ed   estetico-paesaggistiche,   le

superfici delle aree di gioco e di sosta,  sono  ricoperte  da  manti

erbosi e abbellite attraverso la piantumazione  di  specie  arbustive

tenendo  conto  dei  criteri  di  scelta  delle  specie  vegetali  da

selezionare e dei criteri per la loro messa  a  dimora  di  cui  alla

citata «Scheda A) - Contenuti per  la  progettazione  di  nuove  aree

verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri

ambientali minimi per la gestione del  verde  pubblico  adottati  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 10 marzo 2020, n. 63;

le aree ludiche e le zone di sosta fissa (vale a dire dove sono

collocate  panchine  e  tavoli)  sono   ombreggiate   attraverso   la

piantumazione di idonee specie arboree, tenendo conto dei criteri  di

scelta delle specie vegetali arboree da selezionare e dei criteri per

la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti  per

la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione

di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione  del

verde pubblico adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare  10  marzo  2020,  n.  63.  Il

progetto del parco giochi prevede pertanto  la  presenza  di  alberi,

siepi e piante per ombreggiare le zone per le attivita' ludiche e  le

aree dove sono collocate le  panchine,  al  fine  di  configurare  un

contesto in cui la natura e' inclusa tra  gli  elementi  cardine  del

progetto.

4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali

Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente

con prodotti costituiti da materiali  naturali  rinnovabili  (legno),

eventualmente anche derivanti da operazioni  di  recupero  (quali  ad

esempio aree  superficiali  rivestite  di  cippato  o  di  corteccia,

realizzate con granuli  di  legno  o  di  sughero,  per  offrire  dei

percorsi tattili come attivita' ludica), e rispettano le prescrizioni

delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

Gli arredi inseriti in aree verdi  (tavoli,  panche,  segnaletica

verticale,  panchine,   fioriere,   bordi   per   aiuole,   eventuali

pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono

di  materiale  rinnovabile,  nei  limiti   di   quanto   tecnicamente

possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni

paesaggistiche, anche legate al tipo  di  materiale  di  arredi  gia'

presenti, possono  essere  di  metallo  o  di  leghe  metalliche,  di

calcestruzzo (armato o non armato), o in ceramica (gres porcellanato)

conformi ai pertinenti criteri di cui al paragrafo «5.1 -  SPECIFICHE

TECNICHE». I prodotti in plastica sono  ammessi  in  tali  aree  solo

laddove il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari al 95%[4]La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di  aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni generali  fornite  nel presente criterio ambientale..

4.1.5 Idoneita' del progetto ai fini estetico paesaggistici

La scelta degli elementi di arredo dell'area  ludica  e  la  loro

collocazione,  e'  effettuata  anche  sulla  base  di  considerazioni

paesaggistiche, secondo le indicazioni generali pertinenti di cui  al

paragrafo «3 - INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI»  del  presente

documento.

Verifica dei  criteri  ambientali  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,

4.1.5: entro il termine stabilito nel capitolato di gara,  presentare

un rendering in 3 D e una planimetria del  progetto  di  allestimento

del parco giochi e dell'area ricreativa allegati ad una relazione che

riporti: l'elenco e le immagini dei prodotti da posare  in  opera;  i

requisiti ambientali previsti dai CAM applicabili a cui tali prodotti

selezionati sono conformi e i relativi mezzi di  dimostrazione  della

conformita'   posseduti;   le   informazioni    pertinenti    e    le

caratteristiche  progettuali  per  consentire  una   valutazione   di

congruita' del  progetto  sotto  il  profilo  della  rispondenza  dei

criteri  di  accessibilita',  inclusione  e  Universal  design,   con

descrizione,  pertanto,  delle  modalita'  con  le   quali   verranno

implementi,  in  ottica  di  Universal   design,   i   requisiti   di

accessibilita',     fruibilita',      usabilita',      funzionalita',

multi-sensorialita',  sicurezza  e  inclusione;   le   modalita'   di

coinvolgimento degli esperti di Universal design  ed,  eventualmente,

dei cittadini alla stesura del progetto; le informazioni pertinenti e

le caratteristiche progettuali  per  consentire  una  valutazione  di

congruita' del progetto sotto il  profilo  della  valorizzazione  del

verde, tenendo conto di indicare  l'estensione  delle  aree  a  verde

eventualmente ripristinate, le specie arboree,  arbustive  o  erbacee

piantumate, i criteri della scelta di tali specie e  le  informazioni

sulla corretta gestione ai fini idrici e  di  prevenzione  di  rischi

fitopatologici, dando conto di come si  e'  inteso  e  si  intendera'

assicurare il rispetto delle indicazioni pertinenti  riportate  nella

«Scheda A) dei CAM per i  servizi  di  gestione  del  verde  pubblico

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del  mare  10  marzo  2020,  n.  63;  l'indicazione  dei

materiali, dei prodotti e della  loro  collocazione  in  funzione  di

consentire  una  valutazione  di  congruita'  ai  fini  ambientali  e

paesaggistici.

5 Fornitura e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e  arredi

per esterni 

5.1 Specifiche tecniche

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e  3,  del

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50   introduce,   nella

documentazione  progettuale  e  di  gara,  le   seguenti   specifiche

tecniche:

5.1.1 Allestimento di un'area ad  uso  ludico-ricreativo  e  di  aree
verdi: indicazioni per l'inclusivita', per la scelta dei materiali  e
la e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica:

a.    Inclusivita',    design    universale,     valorizzazione

naturalistica e paesaggistica: oltre a tener conto di quanto indicato

nel  progetto,  ove  disponibile,  redatto  sulla  base  dei  criteri

ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi  giochi,

di cui al capitolo «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI  PARCHI  GIOCHI»

la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a

fini didattici, deve poter essere utilizzata in autonomia e sicurezza

da persone che esprimono molteplici e differenti  modi  di  muoversi,

comunicare, relazionarsi, ai sensi della  Convenzione  delle  Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilita'[5]A titolo di esempio, i tavoli e altri elementi di arredo devono consentire la fruizione da parte delle persone su sedia a ruote; la segnaletica deve poter essere utilizzata diversi metodi oltre alla cartellonistica (es. simboli, colori, immagini, ausili tattili e audio) per garantire a tutti di comprendere le informazioni; la cartellonistica deve essere posta ad idonea altezza per favorirne la fruizione anche alle persone di bassa statura, persone su sedia a ruote, bambini nonche' riportare testo ad alta visibilità per favorire le persone ipovedenti (es. contrasto colore, dimensione carattere, considerazione del daltonismo ecc.); le fontanelle devono essere facilmente azionabili dalle persone con disabilità motoria e installate a due altezze differenti per favorirne l'usabilita' agli utenti bassi ed alti, ecc.;

b. Spazi ricreativi, anche ad uso ludico e  sportivo,  aree  di

sosta e transito: indicazioni generali per la scelta dei materiali: i

prodotti da collocare in spazi ad uso  ludico  e  ricreativo  (parchi

gioco)  sono  prevalentemente  di  materiali   naturali   rinnovabili

(legno), eventualmente anche  derivanti  da  operazioni  di  recupero

(quali ad  esempio  aree  superficiali  rivestite  di  cippato  o  di

corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per  offrire

dei  percorsi  tattili  come  attivita'  ludica)  e   rispettano   le

prescrizioni delle norme serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

Gli arredi inseriti in aree verdi  (tavoli,  panche,  segnaletica

verticale, panchine, cestini, fioriere, bordi per  aiuole,  eventuali

pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono

di  materiale  rinnovabile,  nei  limiti   di   quanto   tecnicamente

possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni

paesaggistiche, anche  legate  al  tipo  di  materiale  di  cui  sono

composti gli arredi gia' presenti, possono essere  di  metallo  o  di

leghe metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato)  di  ceramica

(gres porcellanato) conformi ai criteri  ambientali  minimi  definiti

per il materiale specifico di cui al presente paragrafo.  I  prodotti

in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove  il  contenuto  di

plastica riciclata, sia almeno pari al 95%[6]La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni fornite nel presente criterio ambientale..

Verifica: presentare un rendering in  3  D,  con  l'elenco  e  le

immagini  dei  prodotti  da  posare  in  opera,  con  una   relazione

contenenti le informazioni, anche tecniche, utili ad una  valutazione

di congruita' sui requisiti previsti nel criterio.

5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo

La  fornitura  di  prodotti,  fatto   salvo   le   pavimentazioni

antitrauma, puo' essere costituita da prodotti di prima immissione in

commercio, da prodotti ricondizionati e/o da prodotti  preparati  per

il riutilizzo. Non e'  necessario,  infatti,  che  l'offerta  di  una

medesima gamma di prodotti sia costituita solo da prodotti  nuovi  di

fabbrica,   qualora   sia   possibile   affiancare   anche   prodotti

ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo simili per stile o per

materiale rispetto ai  prodotti  di  prima  immissione  in  commercio

offerti.

I prodotti ricondizionati e/o preparati per  il  riutilizzo  sono

realizzati a «regola d'arte», appaiono simili a un prodotto nuovo  di

fabbrica  e  sono  «Idonei  all'uso»,  vale  a   dire   perfettamente

funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti e  possono  non

essere conformi ai criteri ambientali di cui  ai  punti  da  5.1.3  a

5.1.12.

Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del

produttore, il modello ed il  codice  dei  prodotti  offerti  con  le

relative immagini. Laddove i prodotti siano oggetto di  un'operazione

di preparazione per il riutilizzo, allegare una certificazione  quale

Remade in Italy ® o equivalente.

Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili,

non sia  riuscito  a  ottenere  la  certificazione  entro  i  termini

previsti per la ricezione delle offerte, e' presentata la domanda  di

certificazione.  La  certificazione   e'   trasmessa   al   direttore

dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dall'ottenimento.

Qualora i prodotti siano offerti a seguito di un precedente utilizzo,

indicare il precedente utilizzatore, se  diverso  dall'offerente,  il

luogo e le circostanze di utilizzo, l'eta'  di  uso,  descrivere  gli

eventuali trattamenti eseguiti ed allegare documentazione a comprova,

anche  eventualmente  di  tipo  fiscale  o  amministrativo,  atta   a

dimostrare che i prodotti siano stati precedentemente utilizzati.

5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilita'

Tutti  i  prodotti  di  prima  immissione  sul  mercato   oggetto

dell'offerta sono progettati in modo tale da essere  durevoli  e,  se

composti da piu' componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e

danneggiamenti devono  essere  pertanto  agevolmente  rimovibili  con

interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette  a

tal fine a disposizione, per i prodotti composti da piu'  componenti,

parti di ricambio per un periodo di  almeno  cinque  anni  decorrenti

dalla fine della produzione della specifica  linea  di  prodotto  cui

appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove  tali  parti  di

ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da

materiali diversi sono facilmente disassemblabili  e  separabili,  in

modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione

per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso  le  piattaforme

di recupero e riciclo.

Le parti  in  plastica  di  peso  superiore  a  100  grammi,  ove

tecnicamente possibile[7]La marchiatura può essere evitata laddove la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica, laddove la marcatura non e' tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché' la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio. Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni destinate al consumatore, vale a dire nella scheda tecnica.,

devono essere marchiate con la  codifica

della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI

EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a  tal

fine sono alti almeno 2,5 mm.

Se  nella  plastica  sono  stati   incorporati   intenzionalmente

riempitivi, ritardanti  di  fiamma  o  plastificanti  in  proporzioni

superiori all'1% p/p, la loro presenza  e'  altresi'  indicata  nella

marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4.

Il manuale tecnico cartaceo  o  digitale  dei  prodotti  presenta

anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti.

Verifica: presentare in fase di gara  il  manuale  tecnico  o  la

scheda tecnica in formato elettronico  che  includa  un  esploso  del

prodotto  che  illustri  le  parti  che  possono  essere  rimosse   e

sostituite nonche' gli attrezzi necessari e che  presenti  istruzioni

chiare  relativamente  allo  smontaggio  e   alla   riparazione   per

consentire uno smontaggio non distruttivo del  prodotto  al  fine  di

sostituire parti o materiali  componenti.  La  scheda  o  il  manuale

tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali  e

della   destinazione   come   rifiuto   e   le   informazioni   sulla

riciclabilita'.  E'  altresi'  accettata  una  versione  video  delle

modalita' di disassemblaggio o l'indicazione di  un  link  dal  quale

consultare tale documentazione  tecnica.  Una  copia  cartacea  delle

istruzioni per lo smontaggio e la riparazione e'  consegnata  insieme

al prodotto in fase di esecuzione contrattuale.

5.1.4  Prodotti  di  legno  o  composti  anche  da  legno:   gestione
sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del
legno

Il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione  del

prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera  sostenibile

o sono riciclati, o sono  costituiti  da  una  percentuale  variabile

delle due frazioni.

Il legno utilizzato  e',  inoltre,  durevole  e  resistente  agli

attacchi  biologici   (da   funghi,   insetti   etc.)   in   funzione

dell'individuazione della classe  di  rischio  biologico  secondo  la

posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello  standard

EN 335 attraverso, alternativamente:

l'utilizzo  di  legname  naturalmente   durevole   (classe   di

durabilita' 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno;

l'utilizzo  di  legno  appartenente  alle   altre   classi   di

durabilita' naturale secondo UNI EN 350 (es.  conifere  di  cui  alle

classi di durabilita'  naturale  3  o  4)  trattato  con  preservanti

registrati ai sensi del regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla  messa  a  disposizione  sul

mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti  di  penetrazione

secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1;

l'utilizzo di  legno  modificato  (es.  termo  trattato  o  con

modificazioni chimiche)  che  raggiunga  classe  di  durabilita'  1-2

dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2,  purche'  le

caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano  adeguate

all'impiego finale.

Verifica:  Indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del

produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegare:

per  la   prova   di   origine   sostenibile/responsabile,   la

certificazione sulla catena di custodia quale la  Forest  Stewardship

Council® (FSC®) o quella del  Programme  for  Endorsement  of  Forest

Certification   scheme   (PEFC),   che   riporti   il    codice    di

registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza[8]La  congruità e  validità  della documentazione può  essere verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo nei database pubblici dei rispettivi sistemi di  certificazione. Per FSC: http://info.fsc.org/certificate.php,  per PEFC: https://www.pefc.org/find-certified.

La certificazione deve afferire  al  tipo  di  prodotto  oggetto  del

bando;

per il legno riciclato, una delle seguenti certificazioni:

«FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che  attesta  il  100%  di

contenuto di materiale riciclato, oppure «FSC®  Misto»  («FSC®  Mix»)

con  indicazione  della  percentuale  di  riciclato  all'interno  del

simbolo del Ciclo di  Moebius  collocato  nell'etichetta  stessa;  la

certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di  contenuto

di materiale riciclato[9]Cfr. nota precedente.. Tali certificazioni riportano il  codice

di registrazione/certificazione e le date di rilascio  e  scadenza  e

devono afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;

ReMade in  Italy®  con  l'indicazione  della  percentuale  di

materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del  prodotto

offerto.

In fase di fornitura o  di  montaggio  dei  prodotti  certificati

sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle

rilasciate nell'ambito degli schemi FSC® e  PEFC,  e'  consegnato  un

documento di vendita o di  trasporto  che  riporti  la  dichiarazione

della  certificazione,  con   apposito   codice   di   certificazione

dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Per  quanto  riguarda  la  durevolezza  del  legname,  presentare

adeguata  documentazione  tecnica  che  descriva  come   sono   state

effettuate  le  valutazioni  del  rischio,  i   risultati   di   tali

valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di  legno  con  il  marchio  di  qualita'  ecologica

Ecolabel (UE) sono presunti conformi.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite se i prodotti  in  legno  appartengono  alla  prima  o  alla

seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra  la

gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta  d'offerta.  Le

verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede  di

aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel

capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti

dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.5   Prodotti   di   plastica   o   di   miscele   plastica-legno,
plastica-vetro

I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti

in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno

un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto

al peso complessivo del prodotto o del componente  in  plastica.  Gli

arredi  inseriti  in  aree  verdi  hanno  un  contenuto  di  plastica

riciclata almeno pari al 95%.

I prodotti costituiti da  miscele  di  plastica-vetro,  hanno  un

contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso.

Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del

produttore, il modello e il codice  dei  prodotti  offerti  in  gara,

allegando o  presentando,  per  la  dimostrazione  del  contenuto  di

materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a)   la   certificazione   «Plastica   seconda   vita»   o   la

certificazione «ReMade in Italy®»,  o  equivalente  che  attesti,  in

etichetta o nel medesimo certificato,  la  percentuale  di  materiale

riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai  prodotti  offerti

ed in corso di validita';

b) una certificazione di prodotto equivalente  a  quelle  sopra

citate, basata pertanto sulla  tracciabilita'  dei  materiali  ed  il

bilancio di massa, rilasciata da un organismo  di  valutazione  della

conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008  del

Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti  la  percentuale  di

materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti

offerti ed in corso di validita';

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali

ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la

percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi  la

metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa

origine.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite se i prodotti in plastica o in  miscele  di  plastica-legno,

plastica-vetro appartengono  alla  prima  o  alla  seconda  categoria

merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di  prodotti

oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le  verifiche  vengono

comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di  aggiudicazione  e

di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara,

che regolamenta  altresi'  le  conseguenze  derivanti  dall'eventuale

difformita' riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.6  Prodotti  e  componenti  in   gomma,   prodotti   in   miscele
plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma

I prodotti in gomma,  ivi  comprese  le  pavimentazioni  ad  alte

prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte  salve  le

seguenti categorie di prodotti:

le superfici sportive  multistrato  contenenti  agglomerato  di

gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma  riciclata  del

30%;

i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che  debbono

avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%.

Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del

produttore, il modello e il codice  dei  prodotti  offerti  in  gara,

allegando o  presentando,  per  la  dimostrazione  del  contenuto  di

materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la  certificazione  «ReMade  in  Italy®»,  che  attesti,  in

etichetta o nel medesimo certificato,  la  percentuale  di  materiale

riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed  in

corso di validita';

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo

di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento

(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in

conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del

contenuto  di  riciclato  e/o  recuperato   e/o   sottoprodotto»,   o

equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei

materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di

valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento

(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti

la percentuale di materiale riciclato prevista  nel  criterio  e  sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),

conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali

ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la

percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la

metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa

origine.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite se i prodotti  in  gomma  o  in  miscele  di  plastica-gomma

appartengono alla prima o alla seconda  categoria  merceologica  piu'

rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del  bando

o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate

su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di  esecuzione,  come

specificatamente indicato nel capitolato  di  gara,  che  regolamenta

altresi'  le   conseguenze   derivanti   dall'eventuale   difformita'

riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.7 Superfici di campi sportivi  e  di  aree  in  spazi  ricreativi
realizzate con conglomerati  bituminosi  o  con  conglomerati  legati
tramite resina

L'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o  di  materiale

inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per  aree

da gioco o ricreative, ha un contenuto di riciclato  pari  almeno  al

60%. Il materiale riciclato  presente  nel  prodotto  puo'  essere  a

titolo esemplificativo: polverino derivante da pneumatico fuori  uso;

plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo  fresato

d'asfalto derivante da pavimentazioni demolite o rimosso da superfici

pavimentate;  la  frazione  organica  stabilizzata  quale  parte  dei

rifiuti  organici  che,  a  valle  del  trattamento  in  impianti  di

compostaggio, dovrebbero essere altrimenti smaltiti in discarica[10]Come nel caso dell'asfalto MB Mineralized Biomass®..

Tale materiale bituminoso e' stendibile  con  tecnologie  tiepide

(warm mix asphalt), vale a dire  con  un  limite  di  temperatura  di

produzione pari o inferiore a 130°C oppure pari o inferiore  a  150°C

se il materiale bituminoso e' additivato con polimeri.

Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del

produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e  presentare

o indicare il link alla scheda tecnica che riporti  il  contenuto  di

materiale riciclato, la tipologia e l'origine del medesimo  materiale

riciclato.

La dimostrazione  del  contenuto  di  materiale  riciclato  viene

fornita tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che

attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di

materiale riciclato prevista  nel  criterio,  afferente  ai  prodotti

offerti ed in corso di validita';

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo

di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento

(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in

conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del

contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una

equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei

materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di

valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento

(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti

la percentuale di materiale riciclato prevista  nel  criterio  e  sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),

conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali

ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la

percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la

metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa

origine;

d) un  brevetto  specifico,  coerente  con  le  caratteristiche

previste nel criterio.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite se il  substrato  o  la  superficie  per  aree  da  gioco  o

ricreative in asfalto o altro genere di  materiale  bituminoso  o  di

materiale inerte appartengono alla prima  o  alla  seconda  categoria

merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di  prodotti

oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le  verifiche  vengono

comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di  aggiudicazione  e

di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara,

che regolamenta  altresi'  le  conseguenze  derivanti  dall'eventuale

difformita' riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.8 Prodotti prefabbricati  in  calcestruzzo  e  pavimentazioni  in
calcestruzzo

Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in  cantiere  e  i

prodotti  prefabbricati  in  calcestruzzo  hanno  un   contenuto   di

materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero  o  di  sottoprodotto,

almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle  tre

frazioni.

Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del

produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato

o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che

attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di

materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel

criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo

di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento

(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in

conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del

contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una

equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei

materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di

valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento

(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti

la  percentuale  di  materiale  riciclato  e/o  recuperato   e/o   di

sottoprodotto prevista nel  criterio  e  sia  afferente  ai  prodotti

offerti ed in corso di validita';

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),

conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali

ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la

percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la

metodologia di calcolo del contenuto di riciclato  e/o  sottoprodotto

e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono  fatte  salve  le  asserzioni  ambientali   auto-dichiarate,

conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da  un  organismo  di

valutazione della conformita', in corso di  validita'  alla  data  di

entrata in vigore del presente documento e fino alla  scadenza  della

convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite  se  i  prodotti  prefabbricati   in   calcestruzzo   o   le

pavimentazioni in calcestruzzo appartengono alla prima o alla seconda

categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di

prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le  verifiche

vengono  comunque  effettuate  su  tutti  i  prodotti  in   sede   di

aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel

capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti

dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato)

I prodotti in ceramica (gres porcellanato) hanno un contenuto  di

materiale riciclato ovvero recuperato,  ovvero  di  sottoprodotto  di

almeno il 30% in peso.  Tale  materiale  puo'  essere  costituito  da

materiale  riciclato  frantumato  e/o  polverizzato   derivante   dal

recupero  degli  scarti  della  lavorazione  delle   piastrelle,   da

materiale esterno al proprio ciclo produttivo e  sostitutivo,  almeno

in quota parte, delle materie prime tradizionali (sabbia,  argille  e

feldspati) quali le ceneri da termovalorizzazione di rifiuti urbani o

da altri materiali recuperabili, o  da  una  combinazione  di  queste

diverse tipologie di frazioni di materiali.

Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del

produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato

o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che

attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di

materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel

criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo

di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento

(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in

conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del

contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una

equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei

materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di

valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento

(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti

la  percentuale  di  materiale  riciclato  e/o  recuperato   e/o   di

sottoprodotto prevista nel  criterio  e  sia  afferente  ai  prodotti

offerti ed in corso di validita';

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),

conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali

ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la

percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la

metodologia di calcolo del contenuto di riciclato  e/o  sottoprodotto

e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono  fatte  salve  le  asserzioni  ambientali   auto-dichiarate,

conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da  un  organismo  di

valutazione della conformita', in corso di  validita'  alla  data  di

entrata in vigore del presente documento e fino alla  scadenza  della

convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite se i prodotti in ceramica appartengono  alla  prima  o  alla

seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra  la

gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta  d'offerta.  Le

verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede  di

aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel

capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti

dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.10 Prodotti in acciaio

I prodotti in acciaio hanno  un  contenuto  minimo  di  materiale

recuperato, ovvero riciclato, ovvero di  sottoprodotto,  inteso  come

somma delle tre frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato:

acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al

65%;

acciaio da forno elettrico legato[11]Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si  intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati"  ai  sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto  legati  da EAF" ai sensi  del  regolamento  delegato  (UE)  2019/331  della Commissione. , contenuto minimo  pari al 60%;

acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Le percentuali indicate si intendono come  somma  dei  contributi

dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del

produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione del contenuto  di  materiale  riciclato,  ovvero

recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite uno  dei  seguenti

mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade  in  Italy®»  o  equivalente,  che

attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la  percentuale  di

materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel

criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da  un  organismo

di valutazione della conformita' accreditato a norma del  regolamento

(UE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in

conformita'  alla  prassi  UNI/PdR  88  «Requisiti  di  verifica  del

contenuto di riciclato  e/o  recuperato  e/o  sottoprodotto»,  o  una

equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita'  dei

materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di

valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento

(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti

la  percentuale  di  materiale  riciclato  e/o  recuperato   e/o   di

sottoprodotto prevista nel  criterio  e  sia  afferente  ai  prodotti

offerti ed in corso di validita';

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III  (EPD),

conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali

ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la

percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la

metodologia di calcolo del contenuto di riciclato  e/o  sottoprodotto

e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono  fatte  salve  le  asserzioni  ambientali   auto-dichiarate,

conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da  un  organismo  di

valutazione della conformita', in corso di  validita'  alla  data  di

entrata in vigore del presente documento e fino alla  scadenza  della

convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite se i prodotti in acciaio  appartengono  alla  prima  o  alla

seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra  la

gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta  d'offerta.  Le

verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede  di

aggiudicazione e di esecuzione, come  specificatamente  indicato  nel

capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti

dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.11 Prodotti con componenti in vetro

Nei prodotti con componenti in vetro, al  fine  di  garantire  la

sicurezza per  gli  utenti  in  funzione  del  danno  o  del  rischio

conseguente alla rottura delle lastre di  vetro  nonche'  la  maggior

durata del prodotto stesso, la  tipologia  di  vetro  e  la  relativa

prestazione per  l'applicazione  specifica  e'  conforme  alla  norma

tecnica UNI 7697 «Criteri di sicurezza nelle applicazioni  vetrarie».

Ad esempio, nel caso di pareti di cabine o ripari vetrari, in assenza

di rischio di caduta nel vuoto, e' necessario che il  componente  sia

costituito da vetro temprato di sicurezza con caratteristica  «1(C)2»

oppure  sia  costituito  da  vetro  stratificato  di  sicurezza   con

prestazione «2(B)2»; per pensiline o tettoie  e'  necessario  che  il

componente sia costituito da  vetro  stratificato  di  sicurezza  con

prestazione «1(B)1» o «2(B)2».

Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del

produttore ed allegare la dichiarazione di prestazione (DoP)  redatta

in accordo al regolamento UE CPR 305/2011, da  cui  verificare,  alla

riga «resistenza all'impatto di  un  corpo  oscillante»,  secondo  la

norma tecnica UNI EN 12600, che il prodotto possieda  le  prestazioni

previste dalla norma tecnica UNI 7697.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel

caso di una gara che abbia ad  oggetto  una  gamma  di  prodotti,  le

verifiche in sede di  offerta  relative  al  presente  criterio  sono

eseguite se i prodotti costituiti anche da  vetro  appartengono  alla

prima o alla seconda categoria merceologica piu'  rappresentativa  in

valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o  della  richiesta

d'offerta. Le  verifiche  vengono  comunque  effettuate  su  tutti  i

prodotti  in  sede  di   aggiudicazione   e   di   esecuzione,   come

specificatamente indicato nel capitolato  di  gara,  che  regolamenta

altresi'  le   conseguenze   derivanti   dall'eventuale   difformita'

riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.12 Pietre naturali

L'uso di pietre naturali provenienti da paesi in cui  e'  elevato

il rischio di lesione dei diritti  umani  e  del  diritto  al  lavoro

dignitoso di cui alle Convenzioni dell'Organizzazione  internazionale

del lavoro n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, non e'  consentito

se non si  sia  in  grado  di  dimostrare,  tramite  i  risultati  di

specifici  audit  realizzati   sulla   base   di   sopralluoghi   non

preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro,  interviste  ai

sindacati e alle ONG locali per comprendere il  contesto  locale  nel

quale sono  coinvolti  i  lavoratori,  la  mancata  lesione  di  tali

diritti. Tali audit devono essere stati realizzati non  oltre  i  due

anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della  richiesta

di offerta, da parte di un organismo di valutazione della conformita'

accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008  del  Parlamento

europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione  della

normativa comunitaria  di  armonizzazione,  dagli  Stati  membri  non

basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo  2,

dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del  Parlamento  europeo  e

del  Consiglio,  per  effettuare  le  verifiche  cosi'   come   sopra

descritte, oppure da una societa' di  servizi  non  accreditata,  che

abbia  documentati  requisiti  di  professionalita',  competenza   ed

esperienza da valutare in base ai curricula del personale che  esegue

le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche'

in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i  paesi

terzi in cui sono effettuate le attivita' di escavazione e dunque gli

audit.

Verifica: indicare il tipo di materiale che si intende  usare,  i

siti delle cave, descrivere le filiere  ed  indicare  le  sedi  degli

stabilimenti e delle imprese coinvolte, nell'attivita'  estrattiva  o

di escavazione, e, se in paesi a rischio come  sopra  descritti,  gli

audit eseguiti, i risultati di tali audit,  anche  eventualmente  con

documentazione fotografica, ed i  risultati  delle  eventuali  azioni

compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro.

5.1.13 Idoneita' all'uso

Per  quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di  standardizzazione

relative alla durabilita',  alla  sicurezza,  all'inclusivita',  alla

resistenza  agli  agenti  atmosferici  e  ai  raggi  UV,   alla   non

deformabilita' in funzione delle temperature esterne,  si  rimanda  a

quanto piu' specificamente indicato  dalla  stazione  appaltante  nel

capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.

Verifica: presentare la documentazione  prevista  nel  capitolato

tecnico o nella richiesta d'offerta.

5.2 Clausole contrattuali
5.2.1 Requisiti dell'imballaggio

I prodotti sono consegnati all'interno di  imballaggi  primari  e

secondari  riutilizzati  o   riutilizzabili,   riciclabili   e,   ove

tecnicamente  possibile,  realizzati  con  materiali  riciclati.  Gli

imballaggi sono realizzati in modo tale  da  ridurre  il  volume  del

carico imballato trasportato.

Ogni  imballaggio  utilizzato  pertanto   soddisfa   i   seguenti

requisiti:

a. e' facilmente separabile in  parti  costituite  da  un  solo

materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);

b. e' riciclabile in conformita'  alla  norma  tecnica  UNI  EN

13430-2005.

Inoltre:

a. se di plastica (ad eccezione del  polistirene  espanso),  e'

costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;

b. se di polistirene espanso e' costituito per almeno il 20% in

peso da materiale riciclato. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2023  il

contenuto minimo di riciclato e' il 25% in peso e, a decorrere dal 1°

gennaio 2025, tale contenuto minimo e' del 30% in peso;

c. se di legno, e' conforme alla specifica tecnica di cui  alla

lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o  composti  anche  da  legno:

gestione sostenibile  delle  foreste  e/o  presenza  di  riciclato  e

durabilita' del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International

Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure sono  pallets  in

legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati)  da  parte

di operatori del settore che svolgono attivita' di riparazione.

Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione,  e'  presentata

una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono  riutilizzati  o

riutilizzabili, descriva come viene garantita  la  riutilizzabilita',

il contenuto di riciclato dei materiali  componenti  gli  imballaggi,

l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come  e'  stato  ridotto  il

volume del carico imballato trasportato  rispetto  ad  una  soluzione

standard nonche' le modalita' con cui dividere i  diversi  componenti

costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove  cio'  non  fosse

evidente. Le informazioni rese e la conformita' al  criterio  saranno

verificate in sede di collaudo della fornitura.

Le caratteristiche di recuperabilita' in conformita'  alla  norma

tecnica UNI EN 13431, di riciclabilita'  in  conformita'  alla  norma

tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede

di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante

degli imballaggi, presentate in fase di  consegna  e  collaudo  della

fornitura.

Per il contenuto di riciclato, relativamente agli  imballaggi  in

plastica, la dimostrazione di conformita'  al  relativo  criterio  e'

fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova,  se  attestanti

almeno la quantita' di materiale riciclato prevista nel criterio:

la certificazione «Plastica seconda vita» o  la  certificazione

«ReMade in Italy®», o la certificazione,  se  pertinente,  «VinylPlus

Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of  recycled  PVC»  e  4.2

«Use of PVC  by-product»  del  disciplinare  del  «VinylPlus  Product

Label», che attesti, in etichetta  o  nel  medesimo  certificato,  la

percentuale di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio  e  sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';

una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus,

rilasciata  da  un  organismo  di   valutazione   della   conformita'

accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, basata  pertanto  sulla  tracciabilita'  dei

materiali ed il bilancio di massa e rilasciata  da  un  organismo  di

valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  regolamento

(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  attesti

la percentuale di materiale riciclato prevista  nel  criterio  e  sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';

una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali

ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti  la

percentuale  di  materiale  riciclato  prevista  nel  criterio,   sia

afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi  la

metodologia di calcolo del  contenuto  di  riciclato  e  la  relativa

origine.

Per  i  pallets  in  legno  sostenibile,  valgono  le   verifiche

descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 -

Prodotti di legno o composti anche  da  legno:  gestione  sostenibile

delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del legno»; per

i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto

sull'imballaggio dal soggetto autorizzato  dall'Autorita'  competente

(MIPAAF); per i  pallet  reimmessi  al  consumo  (usati,  riparati  o

selezionati), la fattura da cui si evince  il  regime  di  CAC  CONAI

agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo,  come  da

circolare CONAI 14 giugno 2019.

5.2.2 Garanzia

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno

tre anni,  a  partire  dalla  data  di  consegna  all'amministrazione

esclusi atti vandalici e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta

inoltre una copia dell'assicurazione di  Responsabilita'  civile  sui

prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000.

5.3 Criteri premianti
5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo

Punti tecnici si assegnano nel  caso  di  un  maggior  numero  di

prodotti   preparati   per   il   riutilizzo,   con   caratteristiche

estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di  prima  immissione  in

commercio, offerti rispetto al totale della fornitura:

fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il

70% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti X

fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il

50% in numero rispetto al numero totale di  prodotti  forniti:  punti

Y<X

fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il

30% in numero rispetto al numero totale di  prodotti  forniti:  punti

J<Y

Verifica:   indicare   in    una    dichiarazione    sottoscritta

dall'offerente: la  tipologia  di  articoli  costituiti  da  prodotti

derivanti dal riutilizzo o contenenti anche  prodotti  derivanti  dal

riutilizzo; il numero di prodotti derivanti  dal  riutilizzo  offerti

per ciascuna categoria di articoli che li contiene; la  denominazione

o ragione sociale del produttore che ha effettuato le  operazioni  di

preparazione per il riutilizzo o che ha rinnovato i prodotti usati ed

il codice del prodotto o dei prodotti offerti ed allegare le relative

immagini.  Laddove  il  prodotto  sia  oggetto  di  un'operazione  di

preparazione per il riutilizzo,  allegare  anche  una  certificazione

quale Remade in Italy® o equivalente.  Qualora  l'offerente  dimostri

che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito ad ottenere  la

certificazione entro  i  termini  previsti  per  la  ricezione  delle

offerte o qualora i prodotti siano stati rinnovati a  seguito  di  un

precedente  utilizzo,  presentare  una  documentazione  tecnica   che

descriva puntualmente la filiera, indicando la o  le  piattaforme  da

cui sono stati prelevati gli articoli dismessi o i soggetti dai quali

sono  stati  acquisiti  i  prodotti  usati   e   le   operazioni   di

rigenerazione eseguite sui prodotti oggetto dell'offerta. Nel caso di

prodotti di secondo utilizzo, allegare  i  relativi  contratti  o  la

documentazione fiscale o amministrativa rilevante  con  la  quale  si

possa dimostrare che i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un

precedente utilizzo.

5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti

Nel caso in cui sia necessario  realizzare  delle  pavimentazioni

per le aree da gioco o gli  spazi  ricreativi  esterne,  (ad  esempio

campi da gioco che necessitano di pavimentazioni),  si  attribuiscono

punti tecnici nel caso di offerta di prodotti  per  realizzazione  di

pavimentazioni drenanti.

Verifica:  indicare  la  denominazione  o  ragione  sociale   del

produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti ed  allegare

la relativa scheda tecnica che ne riporti le caratteristiche tecniche

con particolare riferimento dalla capacita' drenante.

5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non  favorire

la fornitura di prodotti in legno rispetto a prodotti  realizzati  in

altri  materiali,  il   criterio   si   applica   laddove   l'oggetto

dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in  parte  da

prodotti realizzati in legno o anche da legno).

Al  fine  di  contenere  l'emissione  di  sostanze  inquinanti  e

climalteranti  derivanti  dalla  logistica,  sono  attribuiti   punti

tecnici all'offerta di prodotti che, oltre ad  essere  conformi  alle

specifiche tecniche pertinenti  dei  presenti  CAM,  considerando  le

varie fasi della  catena  di  custodia,  sino  alla  consegna,  hanno

percorso un chilometraggio ridotto alla luce dell'offerta di  mercato

e dell'apertura alla concorrenza, vale a dire inferiore  o  uguale  a

700 km. Per «chilometraggio ridotto» si intende la  distanza  massima

di 700 km data dalla  somma  delle  distanze,  in  linea  d'aria,  da

calcolare utilizzando i dati del sito  https://www.distanza.org/,  di

tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva,  vale  a

dire: dal  luogo  di  abbattimento  del  legame,  al  primo  sito  di

lavorazione, dal  primo  sito  di  lavorazione  al  secondo  sito  di

lavorazione ecc. (laddove le diverse fasi produttive siano svolte  in

stabilimenti diversi), dall'ultimo sito di lavorazione sino al  luogo

di posa del manufatto, oppure, se la posa in  opera  e'  presso  piu'

sedi, alla sede che puo' essere considerata alla distanza  media  tra

le  distanze  dei  diversi  siti  di  destinazione  della  fornitura,

indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Nel caso di forniture  che  prevedono  assortimenti  legnosi  con

origini differenti, il requisito deve essere  rispettato  per  almeno

l'80% del materiale legnoso espresso in volume.

Verifica: presentare una relazione illustrativa  del  fabbricante

che  riporti  le  informazioni  rilevanti  relative  alla  catena  di

custodia e le distanze di ciascuna delle diverse fasi logistiche sino

alla sede della posa in opera indicata dalla stazione appaltante e la

relativa somma. Allegare  inoltre  la  certificazione  di  catena  di

custodia FSC® e PEFC, in quanto  tali  certificazioni  risultano,  ad

esempio ai fini del regolamento (EU) n. 995/2010, valide come sistemi

di  tracciabilita',  dal  momento  che  consentono  di  ottenere   le

informazioni sull'origine geografica del legname  (ad  es.  nome  del

proprietario) risalendo lungo  i  vari  passaggi  della  filiera.  Le

stazioni  appaltanti,   in   caso   di   dubbia   correttezza   delle

informazioni, contattano gli uffici di  rappresentanza  degli  schemi

citati (www.fsc-italia.it e www.pefc.it). In relazione alla richiesta

di tali certificazioni, e' fatto salvo quanto  previsto  al  comma  2

dell'art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri manufatti
realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non  favorire

la  fornitura  di  prodotti  in  calcestruzzo  rispetto  a   prodotti

realizzati  in  altri  materiali,  il  criterio  si  applica  laddove

l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o  in

parte da prodotti realizzati in materiali inerti).

Punti tecnici sono assegnati nel  caso  di  offerta  di  prodotti

realizzati in materiali inerti, incluse  le  pavimentazioni,  con  un

contenuto significativo di riciclato.

In particolare:

si attribuisce un punteggio pari a X se i  prodotti  realizzati

con materiali  inerti  hanno  un  contenuto  di  riciclato  superiore

all'80% in peso;

si attribuisce  un  punteggio  pari  a  0,8  X  se  i  prodotti

realizzati con materiali  inerti  hanno  un  contenuto  di  riciclato

compreso tra il 60% e l'80% in peso;

si attribuisce  un  punteggio  pari  a  0,6  X  se  i  prodotti

realizzati con materiali  inerti  hanno  un  contenuto  di  riciclato

compreso tra il 40% e l'60% in peso.

Verifica: cfr. modalita' di verifica dei prodotti in calcestruzzo

di cui al criterio «5.1.8 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo  e

pavimentazioni in calcestruzzo». Nella documentazione ivi richiamata,

deve essere attestato, in  particolare,  il  contenuto  di  materiale

riciclato previsto per l'ottenimento dei punti tecnici.

5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido  di  carbonio  degli
altiforni

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non  favorire

la fornitura di prodotti in acciaio rispetto a prodotti realizzati in

altri  materiali,  il   criterio   si   applica   laddove   l'oggetto

dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in  parte  da

prodotti in acciaio).

Punti tecnici sono attribuiti laddove  la  tecnologia  utilizzata

per la produzione di acciaio sia in grado di contenere  le  emissioni

di diossido di carbonio entro i seguenti limiti:

1 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti X

1,25 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti Y<X.

Verifica: indicare la denominazione sociale del  fabbricante,  la

denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice  prodotto

e l'immagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del

fabbricante  del  medesimo  prodotto  che  riporti,   attraverso   le

informazioni e  la  documentazione  reperita  lungo  la  filiera,  lo

stabilimento di produzione dell'acciaio  di  cui  e'  costituito,  la

tecnologia utilizzata e le emissioni dell'altoforno, rilevate  da  un

organismo di valutazione della conformita' accreditato ai  sensi  del

regolamento (CE) n. 765/2008.

6 Manutenzione ordinaria e straordinaria  di  prodotti  per  l'arredo

urbano, arredi per esterni e aree attrezzate 

6.1 Clausole contrattuali
6.1.1 Manutenzione di  prodotti  di  arredo  urbano,  di  arredi  per
esterno e aree attrezzate

Le diverse attivita' e le scelte  operative  devono  ispirarsi  a

contenere l'uso della materia e dell'energia,  a  favorire  l'energia

proveniente da fonti rinnovabili, a ridurre i  percorsi  logistici  e

l'uso di sostanze pericolose.

Laddove sia necessario applicare  verniciature  e/o  rivestimenti

per motivi funzionali o per requisiti estetici essenziali, i prodotti

sono  verniciati  e/o  rivestiti  con  miscele  per   i   trattamenti

superficiali muniti del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o

equivalenti[12]Per etichetta equivalente, si intende un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN  ISO  14024  e  ai  requisiti previsti dall'art.  69,  comma  1  del  decreto  legislativo n. 50/2016, che contenga analoghi requisiti e con analoghi mezzi di verifica della conformita'.etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024,

se il prodotto da usare ricade nell'ambito di applicazione  di  dette

etichette, fatti salvi  documentati  motivi  tecnici  o  di  mercato,

altrimenti con miscele per rivestimenti che non siano classificate in

conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e

del Consiglio come:

Cancerogene, mutagene o tossiche  per  la  riproduzione  (CMR),

categoria 1 A o 1B: H340, H341,  H350,  H350i,  H360,  H360F,  H360D,

H360FD, H360Fd, H360Df;

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362;

Categoria 1 tossicita' per gli organismi acquatici: H400, H410;

Categoria 1 e 2 tossicita' acuta: H300, H310, H330;

Categoria 1 tossicita' in caso di aspirazione: H304;

Categoria 1 tossicita' specifica per organi  bersaglio  (STOT):

H370, H372;

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317.

La verniciatura effettuata deve avere  sufficiente  aderenza,  in

conformita' alla norma tecnica UNI EN  ISO  2409,  essere  resistente

alla corrosione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9227,  alla  luce

(radiazioni  UV)  secondo  la  norma  tecnica  UNI  EN  ISO  16474-3,

all'umidita' secondo la norma tecnica UNI EN ISO 6270-1.

Le attivita' di manutenzione ordinarie e  straordinarie  eseguite

devono essere registrate su un apposito documento digitale  «libretto

di manutenzione», che il fornitore mette a disposizione  via  Web  al

Responsabile unico del procedimento e  al  direttore  dell'esecuzione

del contratto.

Con almeno due settimane di preavviso  e'  inviata  al  direttore

dell'esecuzione del contratto la  comunicazione  della  data  in  cui

saranno eseguiti gli interventi di manutenzione  e  quali  interventi

manutentivi saranno realizzati, al fine di  consentire  al  direttore

dell'esecuzione del contratto o ad un suo delegato, di presidiare gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche  al  fine

di verificare  l'effettivo  utilizzo  di  prodotti  per  rivestimenti

conformi al criterio  ambientale  pertinente.  I  corrispettivi  sono

erogati a seguito di un verbale di collaudo.

Verifica: le verifiche sono effettuate in situ  nonche'  per  via

documentale.

Note   [ + ]

1. Definizione di cui all'art. 2  della  Convenzione  delle  Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata.
2. Esempi di "guida naturale": marciapiede o vialetto  fiancheggiato da muro continuo, muretto basso, cordolo di un'aiuola ecc. Fonte: Istituto  nazionale  per  la  mobilita'  autonoma  di  ciechi e ipovedenti, Linee  guida  per  la  progettazione  dei  segnali  e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il  superamento delle barriere percettive, Ed. ADV, 2021. 
3. Secondo quanto previsto  nell'art.  21  della  Convenzione  delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'.
4. La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di  aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni generali  fornite  nel presente criterio ambientale.
5. A titolo di esempio, i tavoli e altri elementi di arredo devono consentire la fruizione da parte delle persone su sedia a ruote; la segnaletica deve poter essere utilizzata diversi metodi oltre alla cartellonistica (es. simboli, colori, immagini, ausili tattili e audio) per garantire a tutti di comprendere le informazioni; la cartellonistica deve essere posta ad idonea altezza per favorirne la fruizione anche alle persone di bassa statura, persone su sedia a ruote, bambini nonche' riportare testo ad alta visibilità per favorire le persone ipovedenti (es. contrasto colore, dimensione carattere, considerazione del daltonismo ecc.); le fontanelle devono essere facilmente azionabili dalle persone con disabilità motoria e installate a due altezze differenti per favorirne l'usabilita' agli utenti bassi ed alti, ecc.
6. La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni fornite nel presente criterio ambientale.
7. La marchiatura può essere evitata laddove la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica, laddove la marcatura non e' tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché' la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio. Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni destinate al consumatore, vale a dire nella scheda tecnica.
8. La  congruità e  validità  della documentazione può  essere verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo nei database pubblici dei rispettivi sistemi di  certificazione. Per FSC: http://info.fsc.org/certificate.php,  per PEFC: https://www.pefc.org/find-certified
9. Cfr. nota precedente.
10. Come nel caso dell'asfalto MB Mineralized Biomass®.
11. Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si  intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati"  ai  sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto  legati  da EAF" ai sensi  del  regolamento  delegato  (UE)  2019/331  della Commissione.
12. Per etichetta equivalente, si intende un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN  ISO  14024  e  ai  requisiti previsti dall'art.  69,  comma  1  del  decreto  legislativo n. 50/2016, che contenga analoghi requisiti e con analoghi mezzi di verifica della conformita'.

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