Cam per i prodotti tessili: le norme per noleggio e finissaggio

Cam per i prodotti tessili
Pubblicato il decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023

Cam per i prodotti tessili: le regole per noleggio e finissaggio sono state dettate con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70).

Nell'allegato sono riportati:

  • le specifiche tecniche;
  • i criteri premianti;
  • le clausole contrattuali;
  • i criteri sociali.

Di seguito il testo del D.M. 7 febbraio 2023; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023 

Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti
tessili ed  il  servizio  di  restyling  e  finissaggio  di  prodotti
tessili. (23A01770)

(Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice

dei contratti pubblici», e,  in  particolare,  l'art.  34,  il  quale

dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento

degli  obiettivi  ambientali  previsti  dal  Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione   attraverso   l'inserimento   nella   documentazione

progettuale e di  gara  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle

clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione

ecologica;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone  la  ridenominazione

del Ministero della transizione ecologica in Ministero  dell'ambiente

e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio  2008,  che,

ai sensi dei citati  commi  1126  e  1127,  ha  approvato  il  «Piano

d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della

pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con  il

quale q stata approvata la  revisione  del  «Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione», ai sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27

ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del  decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia  di  salute,

sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali

connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  cosi'   come

convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce  che  «Al

fine   di   favorire   la   sostenibilita'   ambientale   e   ridurre

l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di  protezione

individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,

definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi,  ai  sensi

dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  relativi

alle  mascherine  filtranti  e,  ove  possibile,  ai  dispositivi  di

protezione  individuale  e  ai  dispositivi  medici,  allo  scopo  di

promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori  e

di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,

una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per

quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

14 luglio 2021, n. 167, con il quale sono stati  adottati  i  criteri

ambientali minimi per le «forniture di  prodotti  tessili  e  per  il

servizio integrato di ritiro, restyling e  finissaggio  dei  prodotti

tessili»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto  del

Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021,  in  ragione

della necessita' di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti  di

carattere  tecnico,  finalizzati  essenzialmente  a  promuovere  piu'

incisivamente  l'accesso  nelle  forniture  pubbliche   di   prodotti

realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche;

Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  revisione  dei

criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il

costante confronto con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti,

nonche' con il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero

dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e'  stata  altresi'

trasmessa la proposta finale di detti criteri per le  valutazioni  di

competenza, cosi' come previsto dal  citato  Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di

cui  all'allegato  1  e  relative  appendici,  parte  integrante  del

presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

a) prodotti tessili;

b) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei

prodotti tessili.

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

c) prodotti  tessili:  abbigliamento  e  accessori  composti  per

almeno l'80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per  uso  in

ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili;

stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da

fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;

d) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei

prodotti tessili: l'attivita'  comprende  il  ritiro  degli  articoli

della stazione appaltante  o  acquistati  dalla  stazione  appaltante

usati; la relativa trasformazione per mezzo  di  tutti  o  parte  dei

seguenti processi:  modifica  del  taglio,  nobilitazione,  finitura,

aggiunta  di  eventuali   componenti   nuovi,   confezionamento;   la

successiva  consegna  degli  articoli   rinnovati.   L'attivita'   e'

finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente

possibile.

                               Art. 3 

                     Abrogazioni e norme finali 

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta  giorni  dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il decreto del Ministro della transizione  ecologica  30  giugno

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 167 del 14 luglio 2021, e'  abrogato  dalla  data  di  entrata  in

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