Cam per le infrastrutture stradali: modifiche al D.M. 5 agosto 2024 sono state introdotte dal decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 settembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025, n. 221.
In particolare, è stato modificato l'allegato 1 al D.M. 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade».
Altre misure riguardano:
- la definizione dei prodotti da costruzione che fa riferimento all'art. 3 del regolamento (Ue) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione;
- l'ambito di applicazione del nuovo decreto ai procedimenti in corso.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 settembre 2025.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 settembre 2025
Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed
esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento
delle infrastrutture stradali-CAM Strade. (25A05133)
(Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025, n. 221)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 5 agosto 2024, recante «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione
ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento
delle infrastrutture stradali-CAM Strade
1. All'allegato 1, nel sommario a pagina 2, il punto relativo al
paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» e' soppresso.
2. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», al
quarto capoverso, le parole «Qualora uno o piu' criteri ambientali
minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il
progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione
CAM", fornisce la motivazione della non applicabilita' o
l'applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i
riferimenti normativi che determinano la non applicabilita' dello
stesso.», sono soppresse.
3. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», al
quarto capoverso dopo le parole «beni culturali,» la parola «beni» e'
sostituita dalla parola «vincoli».
4. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», quinto
capoverso, le parole: «o dal progettista, per i seguenti motivi:
prodotto da costruzione non previsto dal progetto; particolari
condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o
piu' specifiche tecniche», sono soppresse.
5. All'allegato 1, paragrafo 1.2 «Approccio dei criteri ambientali
minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali»,
quattordicesimo capoverso le parole «3.2.3», usate come numero
identificativo del criterio «Prestazioni ambientali migliorative dei
prodotti da costruzione», sono sostituite dalle parole «3.2.4».
6. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1 «Analisi del contesto e dei
fabbisogni», al terzo capoverso, le parole: «Nel successivo livello
di progettazione esecutiva, il progettista approfondisce i requisiti
ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le
soluzioni tecniche piu' appropriate al fine di garantire il loro
rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di
autorizzazioni e di delibere nell'ambito della concertazione
(Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che l'opera realizzata e
le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e
non vi siano difformita'.», sono sostituite dalle seguenti: «Nel
progetto di fattibilita' tecnico - economica, il progettista
approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche
tecniche, progettando le soluzioni tecniche piu' appropriate al fine
di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire
il rilascio di autorizzazioni e di delibere nell'ambito della
concertazione (Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che l'opera
realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano
conformi ai CAM e non vi siano difformita'.».
7. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1 «Analisi del contesto e dei
fabbisogni», lettera b), terzo punto elenco, le parole «PR, ecc»,
sono soppresse.
8. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA»,
al primo capoverso, le parole, tra parentesi, «art. 9» sono
sostituite da «art. 11».
9. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA»,
al secondo capoverso, le parole: «Lo studio LCA, che qui si vuole
utilizzare per applicare i presenti criteri premiale alla sola fase
di aggiudicazione lavori o all'eventuale appalto integrato, avente
per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
sulla base di un PFTE approvato, laddove non diversamente prescritto,
puo' essere eseguito anche adottando una metodologia semplificata
limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita, comunque
assolvendo i contenuti minimi richiesti dalla relazione di
sostenibilita' prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
riferiti ai soli consumi di energia, materia ed emissioni di CO2.»,
sono sostituite dalle seguenti: «La metodologia LCA, che qui si vuole
utilizzare in riferimento al criterio premiante 3.2.2, in caso di
affidamento lavori sulla base di progetto approvato corredato da
studio LCA, laddove non diversamente prescritto, e' una metodologia
semplificata limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita,
che fornisce informazioni utili ad assolvere ai contenuti minimi
richiesti dalla relazione di sostenibilita' prevista dal decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
10. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi
LCA», secondo capoverso dopo la tabella 1, le parole: «Riguardo al
modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti dovuti alla
demolizione delle preesistenze, a meno che tali lavori non siano
oggetto di separato appalto» sono soppresse.
11. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi
LCA», al sesto capoverso dopo la tabella 1, le parole: «allegate
alla» sono sostituite dalle parole «indicate nella».
12. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi
LCA», settimo capoverso dopo la tabella 1, le parole: «La relazione
LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in
accordo alla ISO 14071 «Life cycle assessment - Critical review
processes and reviewer competencies: Additional requirements and
guidelines to ISO 14044:2006», emesso da un organismo di
certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la ISO 14025 o
da figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di
protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale per le
infrastrutture sostenibili», sono soppresse.
13. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato
speciale d'appalto», al secondo capoverso le parole: «In particolare,
ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia
recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di,
alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o
sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come
somma delle tre frazioni. Di conseguenza, la percentuale minima
richiesta puo' essere raggiunta con l'apporto delle tre frazioni
citate, ove non diversamente prescritto nello specifico criterio,
ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti.», sono sostituite
dalle parole seguenti: «Ove non diversamente specificato nei
pertinenti criteri, qualora venga richiesto un determinato
quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di
sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o
cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di
almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle
frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di
prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti,
espressi in valore percentuale.».
14. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato
speciale d'appalto», punto 6, le parole: «qualora il materiale
rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Si evidenzia che
tale prassi non e' applicabile ai materiali plastici» sono sostituite
dalle parole: «o in conformita' a successive norme tecniche basate su
tale prassi.»;
15. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato
speciale d'appalto», dopo il punto 7 e' aggiunto il seguente
capoverso: «Le certificazioni di cui ai punti precedenti non sono
richieste per i materiali da utilizzare per la formazione del corpo
stradale e per le miscele utilizzate per la pavimentazione stradale
realizzate in loco.».
16. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato
speciale d'appalto», al secondo capoverso dopo il punto 7, le parole:
«Nel capitolato speciale d'appalto, il progettista aggiudicatario
chiarisce, inoltre, che: Il certificato di prodotto deve riportare il
numero identificativo, il nome del prodotto certificato, la data di
scadenza, i valori percentuali delle singole frazioni presenti nel
prodotto. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti e'
fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno.» sono
sostituite dalle parole: «Per i prodotti in calcestruzzo, fare
riferimento ai criteri "2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e
preconfezionati" e "2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in
calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato"».
17. All'allegato 1, il paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» e'
soppresso.
18. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.1 «Sostenibilita' ambientale
dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», secondo capoverso, le parole
«e F-bis» sono soppresse.
19. All'allegato 1, paragrafo 2.2.1 «Sostenibilita' ambientale
dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», dopo le parole «... maggiore
o uguale a 29.», e' aggiunto il seguente capoverso: «Per le
pavimentazioni con elementi in pietra naturale di origine italiana
non v'e' un valore SRI da rispettare.».
20. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2 «Efficienza funzionale e durata
della pavimentazione», sottoparagrafo «Criterio», primo capoverso,
dopo le parole «... una vita utile ...», sono aggiunte le parole «di
riferimento (Reference Service Life, RSL, vedasi criterio 1.3.2).
21. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli
strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Indicazioni alla
stazione appaltante», le parole: «Tale criterio non si applica alle
pavimentazioni chiare, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi
modificati con elevato tenore di polimeri e alle miscele con leganti
bituminosi epossidici», sono sostituite dalle parole: «Tale criterio
non si applica alle pavimentazioni con indice SRI maggiore o uguale a
29, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con
viscosita' superiore a 0.6 Pa*s a 160 °C e alle miscele con leganti
bituminosi epossidici.».
22. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli
strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», primo
capoverso, le parole: «Per le strade urbane e per le tratte di strade
extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati,
delimitati cosi' come previsto ...» sono sostituite dalle parole:
«Per le strade urbane e per i tratti di strada extraurbana che siano
posti a distanza inferiore ai 1000 metri in linea d'aria dal limite
del centro abitato, cosi' come definito ...».
23. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli
strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», primo
capoverso dopo la lettera b), le parole «prodotti con bitumi
modificati ad alta viscosita'» sono soppresse;
24. All'allegato 1, paragrafo 2.2.4 «Emissione acustica delle
pavimentazioni», sottoparagrafo «Indicazioni alla stazione
appaltante», dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le parole: «Sono
da ritenersi escluse dall'applicazione del criterio tutte le
tipologie di pavimentazioni in galleria.».
25. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei prodotti da
costruzione», sottoparagrafo «Criterio», primo periodo del primo
capoverso dopo le parole «nuova costruzione» sono aggiunte le parole
«e di manutenzione».
26. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei prodotti da
costruzione», sottoparagrafo «Criterio» secondo periodo del primo
capoverso, dopo le parole «corpo stradale», sono aggiunte le parole
«o dalla pavimentazione».
27. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei prodotti da
costruzione», all'ultimo capoverso del sottoparagrafo «Criterio», le
parole «50%» sono sostituite dalle parole «20%».
28. All'allegato 1, paragrafo 2.3.2 «Calcestruzzi confezionati in
cantiere e preconfezionati», sottoparagrafo «Verifica», dopo le
parole «criterio progettuale.» e' aggiunto il capoverso seguente:
«Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente
documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti
conformi le certificazioni del contenuto di
riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore %
totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.».
29. All'allegato 1, paragrafo 2.3.3 «Prodotti prefabbricati in
calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo
vibro compresso» sottoparagrafo «Criterio», dopo le parole «I
prodotti prefabbricati in calcestruzzo», sono aggiunte le parole «,
in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo
vibro-compresso,».
30. All'allegato 1, paragrafo 2.3.3 «Prodotti prefabbricati in
calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo
vibro compresso» sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole «criterio
progettuale.» e' aggiunto il capoverso seguente: «Per un periodo di
36 mesi dell'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti
di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni
del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il
solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole
frazioni.».
31. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di legno o a base
legno», sottoparagrafo «Criterio», le parole «Qualora il prodotto sia
costituito da legno da recupero le verifica del rispetto del criterio
fa riferimento al punto c).» sono soppresse.
32. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di legno o a base
legno», sottoparagrafo «Verifica» le parole «Tutti i prodotti di
legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da
materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali,
devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come
indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti
prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali
di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia
costituito da legno da recupero la verifica del rispetto del criterio
fa riferimento al punto c). Verifica», sono soppresse;
33. All'allegato 1, paragrafo 2.4.1 «Prestazioni ambientali del
cantiere», sottoparagrafo «Criterio», terzo punto elenco, le parole
«, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow» sono
soppresse.
34. All'allegato 1, paragrafo 2.4.2 «Demolizione selettiva,
recupero e riciclo», sottoparagrafo «Criterio» primo periodo, la
parola «ristrutturazione» e' sostituita dalla parola
«riqualificazione»;
35. All'allegato 1, paragrafo 2.4.4 «Rinterri e riempimenti»,
sottoparagrafo «Verifica» dopo le parole «prodotti da costruzione.»
e' aggiunto il seguente capoverso: «Per un materiale il cui contenuto
di riciclato e' pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da
materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per
il recupero e riciclaggio di un rifiuto, realizzato dal fabbricante
del prodotto, e' possibile dimostrare tale percentuale mediante gli
schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio "2.1.2
Contenuti del capitolato speciale d'appalto", oppure mediante una
dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l'indicazione
della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto,
accompagnata dall'autorizzazione al recupero e dalla documentazione
prevista dalla legge per l'EoW. Nel caso in cui il prodotto sia
soggetto a marcatura CE, la dichiarazione del fabbricante puo' essere
sostituita dalla dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto,
purche' questa riporti chiaramente anche l'indicazione della
percentuale di contenuto di riciclato del 100%.».
36. All'allegato 1, paragrafo 3.1.2 «Modalita' di gestione
dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso», sottoparagrafo
«Criterio», le lettere a), b), c) e d), sono sostituite dalle
seguenti:
«a) lo stoccaggio delle sabbie e del granulato di conglomerato
bituminoso, immediatamente destinati alla miscelazione del
conglomerato bituminoso, sotto una tettoia o in un capannone
ventilato (consentendo cosi' di ridurre i consumi energetici
necessari per eliminare l'umidita' contenuta nel materiale e al tempo
stesso ridurre le emissioni odorigene);
b) l'impiego, anche combinato, di gas metano o biometano anche
liquefatti, GPL, bio GPL, idrogeno, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO),
biodiesel, bioetanolo, per il riscaldamento degli aggregati;
c) l'impiego di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia per l'alimentazione delle utenze elettriche;
d) la gestione dei fumi e delle polveri;
e) la gestione delle emissioni odorigene.».
37. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed oli lubrificanti
minerali a base rigenerata», sottoparagrafo «Criterio», dopo la
tabella 4 sono aggiunte le parole: «I grassi e gli oli lubrificanti
la cui funzione d'uso non e' riportata in Tabella 4 devono contenere
almeno il 30% di base rigenerata».
38. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed oli lubrificanti
minerali a base rigenerata», sottoparagrafo «Verifica», dopo le
parole «il contenuto di» la parola «riciclato» e' soppressa.
39. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.4 «Requisiti degli imballaggi
in plastica degli oli lubrificanti», sottoparagrafo «Verifica», primo
periodo, le parole «L'appaltatore», sono sostituite dalle parole
«L'offerente» e, dopo le parole «dei lavori,» la parola
«l'appaltatore» e' soppressa.
40. All'allegato 1, il paragrafo 3.2.10.3 «Requisiti degli
imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base
rigenerata)» e' sostituito dal seguente:
«3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli
lubrificanti.
Criterio.
E' assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di
lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica e' costituito da
percentuali di plastica riciclata post-consumo superiori al 50% in
peso come previsto al criterio "3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in
plastica degli oli lubrificanti".
Verifica.
L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara,
una dichiarazione di impegno a impiegare prodotti dotati di
imballaggi come indicato nel criterio e presenta al direttore dei
lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di
riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica
Ecolabel (UE) o certificati ReMade o PSV (Plastica seconda vita) sono
ritenuti conformi al criterio.
Qualora non siano disponibili tali certificazioni, il progettista
aggiudicatario deve chiarire che tale requisito e' dimostrato tramite
una delle opzioni previste al criterio "2.1.2 Contenuti del
capitolato speciale d'appalto".
La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori
consegnati dalla Direzione lavori alla stazione appaltante.».
41. All'allegato 1, il paragrafo 3.2.11 «Prodotti da costruzione
che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra», sottoparagrafo
«Criterio», le lettere c), e) ed f), sono soppresse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE)
2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre
2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 4, le
disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai
procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Per
procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure di gara e i contratti aventi ad oggetto il
servizio di progettazione i cui bandi o avvisi indittivi di scelta
del contraente sono stati pubblicati o, in caso di procedura senza
pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a presentare offerta
e' stato inviato prima di tale data;
b) le procedure e i contratti aventi ad oggetto lavori e le
procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di
lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono
stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi
o avvisi, il cui invito a presentare offerta e' stato inviato prima
di tale data;
c) la progettazione svolta internamente alla stazione appaltante
anche nel caso in cui il Documento di indirizzo alla progettazione
(DIP) sia gia' stato approvato.
2. Nel caso si applichino le previsioni di cui al comma 1, per gli
affidamenti in corso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
devono garantire un congruo termine agli operatori economici per la
presentazione delle offerte; per l'esecuzione dei contratti si
applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera c) del
decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.
Art. 4
Ulteriori disposizioni di coordinamento
1. Le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 2024 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono derogabili:
a) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio
di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di
fattibilita' tecnico-economica non soggetta all'applicazione del
decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l'avviso indittivo
di scelta del contraente e' pubblicato o, nel caso di procedura senza
pubblicazione di bando, se l'invito a presentare offerte e' inviato
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in
caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e
di lavori, aventi a base di gara progetti non soggetti
all'applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando
o avviso indittivo di scelta del contraente e' pubblicato o, nel caso
di procedura senza pubblicazione di bando, se l'invito a presentare
offerte e' inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 5
Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



