Cam per le infrastrutture stradali: le modifiche al D.M. 5 agosto 2024

Cam per le infrastrutture stradali
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 settembre 2025

Cam per le infrastrutture stradali: modifiche al D.M. 5 agosto 2024 sono state introdotte dal decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 settembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025, n. 221.

Cam per le infrastrutture stradali

In particolare, è stato modificato l'allegato 1 al D.M. 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade».

Altre misure riguardano:

  • la definizione dei prodotti da costruzione che fa riferimento all'art. 3 del regolamento (Ue) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme  armonizzate per la commercializzazione;
  • l'ambito di applicazione del nuovo decreto ai procedimenti in corso.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 settembre 2025.

Cam per le infrastrutture stradali

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 settembre 2025

Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante  «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione  ed
esecuzione dei lavori  di  costruzione,  manutenzione  e  adeguamento
delle infrastrutture stradali-CAM Strade. (25A05133)

 

(Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025, n. 221)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1

Modifiche all'allegato 1 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

  della  sicurezza  energetica  5  agosto  2024,   recante   «Criteri

  ambientali minimi per l'affidamento del servizio  di  progettazione

  ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento

  delle infrastrutture stradali-CAM Strade

 

1. All'allegato 1, nel sommario a pagina 2, il  punto  relativo  al

paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» e' soppresso.

2. All'allegato 1,  paragrafo  1.1  «Ambito  di  applicazione»,  al

quarto capoverso, le parole «Qualora uno o  piu'  criteri  ambientali

minimi siano in contrasto  con  normative  tecniche  di  settore,  il

progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1  Relazione

CAM",  fornisce   la   motivazione   della   non   applicabilita'   o

l'applicazione parziale del criterio ambientale  minimo  indicando  i

riferimenti normativi che determinano  la  non  applicabilita'  dello

stesso.», sono soppresse.

3. All'allegato 1,  paragrafo  1.1  «Ambito  di  applicazione»,  al

quarto capoverso dopo le parole «beni culturali,» la parola «beni» e'

sostituita dalla parola «vincoli».

4. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di  applicazione»,  quinto

capoverso, le parole: «o dal  progettista,  per  i  seguenti  motivi:

prodotto  da  costruzione  non  previsto  dal  progetto;  particolari

condizioni del sito che impediscono la piena applicazione  di  uno  o

piu' specifiche tecniche», sono soppresse.

5. All'allegato 1, paragrafo 1.2 «Approccio dei criteri  ambientali

minimi   per   il   conseguimento   degli   obiettivi    ambientali»,

quattordicesimo  capoverso  le  parole  «3.2.3»,  usate  come  numero

identificativo del criterio «Prestazioni ambientali migliorative  dei

prodotti da costruzione», sono sostituite dalle parole «3.2.4».

6. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1  «Analisi  del  contesto  e  dei

fabbisogni», al terzo capoverso, le parole: «Nel  successivo  livello

di progettazione esecutiva, il progettista approfondisce i  requisiti

ambientali  indicati  nelle  specifiche  tecniche,   progettando   le

soluzioni tecniche piu' appropriate al  fine  di  garantire  il  loro

rispetto in fase di  progettazione,  di  consentire  il  rilascio  di

autorizzazioni  e  di  delibere   nell'ambito   della   concertazione

(Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che l'opera  realizzata  e

le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM  e

non vi siano difformita'.»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Nel

progetto  di  fattibilita'  tecnico  -  economica,   il   progettista

approfondisce  i  requisiti  ambientali  indicati  nelle   specifiche

tecniche, progettando le soluzioni tecniche piu' appropriate al  fine

di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire

il  rilascio  di  autorizzazioni  e  di  delibere  nell'ambito  della

concertazione (Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che  l'opera

realizzata e le  sue  prestazioni  ambientali  ed  energetiche  siano

conformi ai CAM e non vi siano difformita'.».

7. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1  «Analisi  del  contesto  e  dei

fabbisogni», lettera b), terzo punto elenco,  le  parole  «PR,  ecc»,

sono soppresse.

8. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA»,

al  primo  capoverso,  le  parole,  tra  parentesi,  «art.  9»   sono

sostituite da «art. 11».

9. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA»,

al secondo capoverso, le parole: «Lo studio LCA,  che  qui  si  vuole

utilizzare per applicare i presenti criteri premiale alla  sola  fase

di aggiudicazione lavori o all'eventuale  appalto  integrato,  avente

per oggetto la progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori

sulla base di un PFTE approvato, laddove non diversamente prescritto,

puo' essere eseguito anche  adottando  una  metodologia  semplificata

limitata a un numero ridotto di fasi  del  ciclo  di  vita,  comunque

assolvendo  i  contenuti  minimi   richiesti   dalla   relazione   di

sostenibilita' prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

riferiti ai soli consumi di energia, materia ed emissioni  di  CO2.»,

sono sostituite dalle seguenti: «La metodologia LCA, che qui si vuole

utilizzare in riferimento al criterio premiante  3.2.2,  in  caso  di

affidamento lavori sulla base  di  progetto  approvato  corredato  da

studio LCA, laddove non diversamente prescritto, e'  una  metodologia

semplificata limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di  vita,

che fornisce informazioni utili  ad  assolvere  ai  contenuti  minimi

richiesti dalla relazione  di  sostenibilita'  prevista  dal  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

10. All'allegato 1, paragrafo  1.3.2  «Indicazioni  per  gli  studi

LCA», secondo capoverso dopo la tabella 1, le  parole:  «Riguardo  al

modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti  dovuti  alla

demolizione delle preesistenze, a meno  che  tali  lavori  non  siano

oggetto di separato appalto» sono soppresse.

11. All'allegato 1, paragrafo  1.3.2  «Indicazioni  per  gli  studi

LCA», al sesto capoverso dopo la  tabella  1,  le  parole:  «allegate

alla» sono sostituite dalle parole «indicate nella».

12. All'allegato 1, paragrafo  1.3.2  «Indicazioni  per  gli  studi

LCA», settimo capoverso dopo la tabella 1, le parole:  «La  relazione

LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in

accordo alla ISO 14071  «Life  cycle  assessment  -  Critical  review

processes and  reviewer  competencies:  Additional  requirements  and

guidelines  to  ISO  14044:2006»,   emesso   da   un   organismo   di

certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la ISO  14025  o

da  figure  professionali  formate  e  qualificate  all'utilizzo   di

protocolli   di   sostenibilita'   energetico-ambientale    per    le

infrastrutture sostenibili», sono soppresse.

13. All'allegato  1,  paragrafo  2.1.2  «Contenuti  del  capitolato

speciale d'appalto», al secondo capoverso le parole: «In particolare,

ove venga richiesto un determinato  quantitativo  minimo  di  materia

recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di,

alternativamente o cumulativamente, materie recuperate,  riciclate  o

sottoprodotti, di almeno il x% sul peso  del  prodotto,  inteso  come

somma delle tre  frazioni.  Di  conseguenza,  la  percentuale  minima

richiesta puo' essere raggiunta  con  l'apporto  delle  tre  frazioni

citate, ove non diversamente  prescritto  nello  specifico  criterio,

ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti.», sono sostituite

dalle  parole  seguenti:  «Ove  non  diversamente   specificato   nei

pertinenti  criteri,   qualora   venga   richiesto   un   determinato

quantitativo  minimo  di   materia   recuperata,   riciclata   o   di

sottoprodotti,  si  intende  un  contenuto  di,  alternativamente   o

cumulativamente, materie recuperate, riciclate  o  sottoprodotti,  di

almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi  come  somma  delle

frazioni presenti nel prodotto, restituito  nella  certificazione  di

prodotto specificando i  contributi  delle  sole  frazioni  presenti,

espressi in valore percentuale.».

14. All'allegato  1,  paragrafo  2.1.2  «Contenuti  del  capitolato

speciale d'appalto»,  punto  6,  le  parole:  «qualora  il  materiale

rientri nel campo di applicazione di tale prassi.  Si  evidenzia  che

tale prassi non e' applicabile ai materiali plastici» sono sostituite

dalle parole: «o in conformita' a successive norme tecniche basate su

tale prassi.»;

15. All'allegato  1,  paragrafo  2.1.2  «Contenuti  del  capitolato

speciale  d'appalto»,  dopo  il  punto  7  e'  aggiunto  il  seguente

capoverso: «Le certificazioni di cui ai  punti  precedenti  non  sono

richieste per i materiali da utilizzare per la formazione  del  corpo

stradale e per le miscele utilizzate per la  pavimentazione  stradale

realizzate in loco.».

16. All'allegato  1,  paragrafo  2.1.2  «Contenuti  del  capitolato

speciale d'appalto», al secondo capoverso dopo il punto 7, le parole:

«Nel capitolato speciale  d'appalto,  il  progettista  aggiudicatario

chiarisce, inoltre, che: Il certificato di prodotto deve riportare il

numero identificativo, il nome del prodotto certificato, la  data  di

scadenza, i valori percentuali delle singole  frazioni  presenti  nel

prodotto. In particolare, per  quanto  riguarda  i  sottoprodotti  e'

fatta  distinzione  tra  sottoprodotto  interno  ed  esterno.»   sono

sostituite dalle  parole:  «Per  i  prodotti  in  calcestruzzo,  fare

riferimento ai criteri "2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e

preconfezionati" e "2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo,  in

calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato"».

17. All'allegato 1, il paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» e'

soppresso.

18. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.1  «Sostenibilita'  ambientale

dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», secondo capoverso, le  parole

«e F-bis» sono soppresse.

19. All'allegato  1,  paragrafo  2.2.1  «Sostenibilita'  ambientale

dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», dopo le parole «...  maggiore

o  uguale  a  29.»,  e'  aggiunto  il  seguente  capoverso:  «Per  le

pavimentazioni con elementi in pietra naturale  di  origine  italiana

non v'e' un valore SRI da rispettare.».

20. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2 «Efficienza funzionale e durata

della pavimentazione», sottoparagrafo  «Criterio»,  primo  capoverso,

dopo le parole «... una vita utile ...», sono aggiunte le parole  «di

riferimento (Reference Service Life, RSL, vedasi criterio 1.3.2).

21. All'allegato 1, paragrafo  2.2.3  «Temperatura  di  posa  degli

strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Indicazioni  alla

stazione appaltante», le parole: «Tale criterio non si  applica  alle

pavimentazioni chiare, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi

modificati con elevato tenore di polimeri e alle miscele con  leganti

bituminosi epossidici», sono sostituite dalle parole: «Tale  criterio

non si applica alle pavimentazioni con indice SRI maggiore o uguale a

29, ai conglomerati bituminosi prodotti  con  bitumi  modificati  con

viscosita' superiore a 0.6 Pa*s a 160 °C e alle miscele  con  leganti

bituminosi epossidici.».

22. All'allegato 1, paragrafo  2.2.3  «Temperatura  di  posa  degli

strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio»,  primo

capoverso, le parole: «Per le strade urbane e per le tratte di strade

extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri  abitati,

delimitati cosi' come previsto ...»  sono  sostituite  dalle  parole:

«Per le strade urbane e per i tratti di strada extraurbana che  siano

posti a distanza inferiore ai 1000 metri in linea d'aria  dal  limite

del centro abitato, cosi' come definito ...».

23. All'allegato 1, paragrafo  2.2.3  «Temperatura  di  posa  degli

strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio»,  primo

capoverso  dopo  la  lettera  b),  le  parole  «prodotti  con  bitumi

modificati ad alta viscosita'» sono soppresse;

24. All'allegato  1,  paragrafo  2.2.4  «Emissione  acustica  delle

pavimentazioni»,   sottoparagrafo    «Indicazioni    alla    stazione

appaltante», dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le  parole:  «Sono

da  ritenersi  escluse  dall'applicazione  del  criterio   tutte   le

tipologie di pavimentazioni in galleria.».

25. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei  prodotti  da

costruzione», sottoparagrafo  «Criterio»,  primo  periodo  del  primo

capoverso dopo le parole «nuova costruzione» sono aggiunte le  parole

«e di manutenzione».

26. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei  prodotti  da

costruzione», sottoparagrafo «Criterio»  secondo  periodo  del  primo

capoverso, dopo le parole «corpo stradale», sono aggiunte  le  parole

«o dalla pavimentazione».

27. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarita' dei  prodotti  da

costruzione», all'ultimo capoverso del sottoparagrafo «Criterio»,  le

parole «50%» sono sostituite dalle parole «20%».

28. All'allegato 1, paragrafo 2.3.2 «Calcestruzzi  confezionati  in

cantiere  e  preconfezionati»,  sottoparagrafo  «Verifica»,  dopo  le

parole «criterio progettuale.» e'  aggiunto  il  capoverso  seguente:

«Per un periodo di  36  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente

documento, per i prodotti di cui al presente criterio  sono  ritenuti

conformi      le      certificazioni      del      contenuto       di

riciclato/recuperato/sottoprodotto  riportanti  il  solo   valore   %

totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.».

29. All'allegato 1,  paragrafo  2.3.3  «Prodotti  prefabbricati  in

calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato  e  in  calcestruzzo

vibro  compresso»  sottoparagrafo  «Criterio»,  dopo  le  parole   «I

prodotti prefabbricati in calcestruzzo», sono aggiunte le  parole  «,

in   calcestruzzo    aerato    autoclavato    e    in    calcestruzzo

vibro-compresso,».

30. All'allegato 1,  paragrafo  2.3.3  «Prodotti  prefabbricati  in

calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato  e  in  calcestruzzo

vibro compresso» sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole  «criterio

progettuale.» e' aggiunto il capoverso seguente: «Per un  periodo  di

36 mesi dell'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti

di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le  certificazioni

del contenuto  di  riciclato/recuperato/sottoprodotto  riportanti  il

solo valore % totale, senza la specifica  del  valore  delle  singole

frazioni.».

31. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di  legno  o  a  base

legno», sottoparagrafo «Criterio», le parole «Qualora il prodotto sia

costituito da legno da recupero le verifica del rispetto del criterio

fa riferimento al punto c).» sono soppresse.

32. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di  legno  o  a  base

legno», sottoparagrafo «Verifica» le  parole  «Tutti  i  prodotti  di

legno o a base  legno  utilizzati  nel  progetto,  se  costituiti  da

materie prime vergini, come  nel  caso  degli  elementi  strutturali,

devono provenire da  foreste  gestite  in  maniera  sostenibile  come

indicato  alla  lettera  a)   della   verifica   o,   se   costituiti

prevalentemente da materie prime seconde, rispettare  le  percentuali

di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il  prodotto  sia

costituito da legno da recupero la verifica del rispetto del criterio

fa riferimento al punto c). Verifica», sono soppresse;

33. All'allegato 1, paragrafo  2.4.1  «Prestazioni  ambientali  del

cantiere», sottoparagrafo «Criterio», terzo punto elenco,  le  parole

«,  Carlo  Blasi,  Francesca  Pretto  &  Laura  Celesti-Grapow»  sono

soppresse.

34.  All'allegato  1,  paragrafo  2.4.2   «Demolizione   selettiva,

recupero e riciclo»,  sottoparagrafo  «Criterio»  primo  periodo,  la

parola    «ristrutturazione»    e'    sostituita     dalla     parola

«riqualificazione»;

35. All'allegato  1,  paragrafo  2.4.4  «Rinterri  e  riempimenti»,

sottoparagrafo «Verifica» dopo le parole «prodotti  da  costruzione.»

e' aggiunto il seguente capoverso: «Per un materiale il cui contenuto

di riciclato e' pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente  da

materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per

il recupero e riciclaggio di un rifiuto, realizzato  dal  fabbricante

del prodotto, e' possibile dimostrare tale percentuale  mediante  gli

schemi di certificazione  o  strumenti  di  cui  al  criterio  "2.1.2

Contenuti del capitolato speciale  d'appalto",  oppure  mediante  una

dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente  l'indicazione

della percentuale di contenuto di riciclato del  100%  del  prodotto,

accompagnata dall'autorizzazione al recupero e  dalla  documentazione

prevista dalla legge per l'EoW. Nel  caso  in  cui  il  prodotto  sia

soggetto a marcatura CE, la dichiarazione del fabbricante puo' essere

sostituita dalla dichiarazione di  prestazione  (DoP)  del  prodotto,

purche'  questa  riporti  chiaramente   anche   l'indicazione   della

percentuale di contenuto di riciclato del 100%.».

36.  All'allegato  1,  paragrafo  3.1.2  «Modalita'   di   gestione

dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso»,  sottoparagrafo

«Criterio», le lettere  a),  b),  c)  e  d),  sono  sostituite  dalle

seguenti:

«a) lo stoccaggio delle sabbie e del  granulato  di  conglomerato

bituminoso,   immediatamente   destinati   alla   miscelazione    del

conglomerato  bituminoso,  sotto  una  tettoia  o  in  un   capannone

ventilato  (consentendo  cosi'  di  ridurre  i   consumi   energetici

necessari per eliminare l'umidita' contenuta nel materiale e al tempo

stesso ridurre le emissioni odorigene);

b) l'impiego, anche combinato, di gas metano  o  biometano  anche

liquefatti, GPL, bio GPL, idrogeno, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO),

biodiesel, bioetanolo, per il riscaldamento degli aggregati;

c) l'impiego  di  pannelli  fotovoltaici  per  la  produzione  di

energia per l'alimentazione delle utenze elettriche;

d) la gestione dei fumi e delle polveri;

e) la gestione delle emissioni odorigene.».

37. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed  oli  lubrificanti

minerali a  base  rigenerata»,  sottoparagrafo  «Criterio»,  dopo  la

tabella 4 sono aggiunte le parole: «I grassi e gli  oli  lubrificanti

la cui funzione d'uso non e' riportata in Tabella 4 devono  contenere

almeno il 30% di base rigenerata».

38. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed  oli  lubrificanti

minerali a  base  rigenerata»,  sottoparagrafo  «Verifica»,  dopo  le

parole «il contenuto di» la parola «riciclato» e' soppressa.

39. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.4 «Requisiti  degli  imballaggi

in plastica degli oli lubrificanti», sottoparagrafo «Verifica», primo

periodo, le parole  «L'appaltatore»,  sono  sostituite  dalle  parole

«L'offerente»  e,  dopo   le   parole   «dei   lavori,»   la   parola

«l'appaltatore» e' soppressa.

40.  All'allegato  1,  il  paragrafo  3.2.10.3   «Requisiti   degli

imballaggi  degli  oli  lubrificanti   (biodegradabili   o   a   base

rigenerata)» e' sostituito dal seguente:

«3.2.10.3  Requisiti  degli  imballaggi  in  plastica  degli  oli

lubrificanti.

Criterio.

E'  assegnato  un  punteggio  tecnico  premiante  all'offerta  di

lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica e' costituito da

percentuali di plastica riciclata post-consumo superiori  al  50%  in

peso come previsto al criterio "3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in

plastica degli oli lubrificanti".

Verifica.

L'appaltatore allega alla domanda di  partecipazione  alla  gara,

una  dichiarazione  di  impegno  a  impiegare  prodotti   dotati   di

imballaggi come indicato nel criterio e  presenta  al  direttore  dei

lavori,  l'elenco  di  prodotti  con  indicazione  del  contenuto  di

riciclato nell'imballaggio.  I  prodotti  con  l'etichetta  ecologica

Ecolabel (UE) o certificati ReMade o PSV (Plastica seconda vita) sono

ritenuti conformi al criterio.

Qualora non siano disponibili tali certificazioni, il progettista

aggiudicatario deve chiarire che tale requisito e' dimostrato tramite

una  delle  opzioni  previste  al  criterio  "2.1.2   Contenuti   del

capitolato speciale d'appalto".

La  documentazione  e'  parte  dei  documenti  di   fine   lavori

consegnati dalla Direzione lavori alla stazione appaltante.».

41. All'allegato 1, il paragrafo 3.2.11  «Prodotti  da  costruzione

che rientrano in  un  sistema  di  scambio  delle  emissioni  per  la

riduzione delle emissioni di gas  a  effetto  serra»,  sottoparagrafo

«Criterio», le lettere c), e) ed f), sono soppresse.

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di

prodotto da costruzione  di  cui  all'art.  3  del  regolamento  (UE)

2024/3110 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  27  novembre

2024, che fissa norme  armonizzate  per  la  commercializzazione  dei

prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

 

                               Art. 3

                      Disposizioni transitorie

1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel  successivo  art.   4,   le

disposizioni  del  presente  decreto  sono   applicabili   anche   ai

procedimenti in corso alla data della  sua  entrata  in  vigore.  Per

procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure di gara  e  i  contratti  aventi  ad  oggetto  il

servizio di progettazione i cui bandi o avvisi  indittivi  di  scelta

del contraente sono stati pubblicati o, in caso  di  procedura  senza

pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a  presentare  offerta

e' stato inviato prima di tale data;

b) le procedure e i contratti  aventi  ad  oggetto  lavori  e  le

procedure e ai contratti congiunti di progettazione  esecutiva  e  di

lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del  contraente  sono

stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi

o avvisi, il cui invito a presentare offerta e' stato  inviato  prima

di tale data;

c) la progettazione svolta internamente alla stazione  appaltante

anche nel caso in cui il Documento di  indirizzo  alla  progettazione

(DIP) sia gia' stato approvato.

2. Nel caso si applichino le previsioni di cui al comma 1, per  gli

affidamenti in corso le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti

devono garantire un congruo termine agli operatori economici  per  la

presentazione  delle  offerte;  per  l'esecuzione  dei  contratti  si

applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera c)  del

decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

 

                               Art. 4

               Ulteriori disposizioni di coordinamento

1. Le  disposizioni  del  decreto  ministeriale  5  agosto  2024  e

successive modificazioni ed integrazioni, sono derogabili:

a) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio

di  progettazione  esecutiva  conseguente  ad  una  progettazione  di

fattibilita'  tecnico-economica  non  soggetta  all'applicazione  del

decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l'avviso  indittivo

di scelta del contraente e' pubblicato o, nel caso di procedura senza

pubblicazione di bando, se l'invito a presentare offerte  e'  inviato

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto;

b) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in

caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva  e

di  lavori,  aventi  a   base   di   gara   progetti   non   soggetti

all'applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il  bando

o avviso indittivo di scelta del contraente e' pubblicato o, nel caso

di procedura senza pubblicazione di bando, se l'invito  a  presentare

offerte e' inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto.

 

                               Art. 5

                     Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome