Cam rifiuti: pubblicato il decreto 7 aprile 2025

Cam rifiuti
Abrogato il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022

Cam rifiuti: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92.

In particolare, si tratta dei criteri ambientali minimi per l'affidamento:

  • del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
  • della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
  • della fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Cam rifiuti

Per effetto è stato abrogato il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022. Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 aprile 2025; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Cam rifiuti

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 aprile 2025

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di  raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento
stradale, della fornitura dei relativi veicoli e  dei  contenitori  e
sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione  rifiuti).
(25A02338)
(Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla  promozione  di  veicoli

puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la  direttiva  2009/33/CE

relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo

energetico nel trasporto su strada;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in  particolare,

l'art.  4  che  ha  ridenominato  il  «Ministero  della   transizione

ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi

1126 e 1127,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la

sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica

amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata

la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei

consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione»,  ai   sensi

dell'art. 4 del citato decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica 3 agosto 2023 recante  «Approvazione  del  piano  d'azione

nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore

della pubblica amministrazione  2023.»  che  abroga  il  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11

aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice

dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma  2  dell'art.  57

secondo  cui  le  stazioni   appaltanti   e   gli   enti   concedenti

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti

dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel

settore  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l'inserimento,

nella documentazione progettuale e di gara, almeno  delle  specifiche

tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri

ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e

concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base

al valore dell'appalto o della concessione;

Visto l'art. 182-ter, comma 7, del decreto legislativo n.  152  del

2006, che  demanda  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica il compito di stabilire  i  livelli  di  qualita'  per  la

raccolta differenziata dei rifiuti organici e di individuare  precisi

criteri da applicare ai controlli di qualita' delle raccolte  nonche'

degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento  recante

i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per  il

compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180,

comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del  2006  cosi'  come

introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare  8  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di

raccolta dei rifiuti urbani  raccolti  in  modo  differenziato,  come

previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  20  aprile  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n.  117  del  22  maggio  2017,  recante  «Criteri  per  la

realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale

della quantita' di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  o  di

sistemi di gestione caratterizzati  dall'utilizzo  di  correttivi  ai

criteri di  ripartizione  del  costo  del  servizio,  finalizzati  ad

attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio  reso

a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione  dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;

Visto il decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica  17

giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2  luglio

2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il  leasing,

la locazione e  il  noleggio  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  su

strada»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 29  gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 42 del 19 febbraio  2021,  recante  «Criteri  ambientali

minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e  sanificazione  di

edifici e  ambienti  ad  uso  civile,  sanitario  e  per  i  prodotti

detergenti»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno

2022 di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia  e

spazzamento e altri servizi di  igiene  urbana,  della  fornitura  di

contenitori e sacchetti per la raccolta  dei  rifiuti  urbani,  della

fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per

la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dei suddetti criteri

ambientali minimi relativi all'affidamento del servizio di raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia  e  spazzamento  e  altri

servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e  sacchetti

per la raccolta dei  rifiuti  urbani,  della  fornitura  di  veicoli,

macchine mobili non stradali e attrezzature  per  la  raccolta  e  il

trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma  2,  del  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri  ambientali

minimi per l'affidamento: del servizio di raccolta  e  trasporto  dei

rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e  spazzamento  e

altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e  sacchetti

per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing,  locazione  e

noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature  per

la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento  stradale,

di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del  presente

decreto.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di

veicolo pulito e di  centro  di  raccolta  di  cui,  rispettivamente,

all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  e  all'art.  183,  comma  1,  lettera  mm),  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le  seguenti

ulteriori definizioni:

a)   centro   di   raccolta   autorizzato   in   via    ordinaria

antecedentemente al  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare  del  giorno  8  aprile  2008:  area

attrezzata di stoccaggio  rifiuti  destinata  a  ricevere  i  rifiuti

conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  nella  quale  possono  essere

conferite tutte le tipologie di  rifiuti.  L'area  è  attrezzata  in

maniera tale da mantenere distinti i diversi  flussi  di  rifiuti  in

funzione del successivo recupero o smaltimento;

b) centro di  raccolta  mobile:  strutture  mobili  (es.  ecocar,

ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta

differenziata delle principali  frazioni  merceologiche  dei  rifiuti

urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la

disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al  sistema  di

raccolta;

c) aree destinate  al  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei

rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate  a

ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti  rifiuti  e

che possono essere avviati alle operazioni  di  preparazione  per  il

riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione  finalizzate

al reimpiego degli stessi per  la  loro  funzione  originaria,  senza

ulteriore  pretrattamento.  Tali  aree,  che   non   necessitano   di

autorizzazione, possono essere collocate all'interno  dei  centri  di

raccolta;

d)  centro  di  preparazione   per   il   riutilizzo:   struttura

autorizzata allo svolgimento di operazioni  di  preparazione  per  il

riutilizzo  di  rifiuti  ai  sensi  dell'art.  214-ter  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero in via ordinaria;

e) centro per lo scambio e il riuso: area  destinate  a  ricevere

beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo  conferiti

dalle utenze, non  necessita  di  autorizzazione  in  quanto  vengono

esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree  possono

essere collocate all'interno dei centri di raccolta.

 

                               Art. 3

                             Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della transizione  ecologica  23  giugno

2022 di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia  e

spazzamento e altri servizi di  igiene  urbana,  della  fornitura  di

contenitori e sacchetti per la raccolta  dei  rifiuti  urbani,  della

fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per

la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182  del  5  agosto  2022,  e'

abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 4

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta  giorni  dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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