Cam rifiuti: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92.
In particolare, si tratta dei criteri ambientali minimi per l'affidamento:
- del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
- della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
- della fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Per effetto è stato abrogato il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022. Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 aprile 2025; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 aprile 2025
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento
stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e
sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).
(25A02338)
(Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare,
l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione
ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi
1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata
la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi
dell'art. 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione 2023.» che abroga il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
aprile 2008;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'art. 57
secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione;
Visto l'art. 182-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del
2006, che demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica il compito di stabilire i livelli di qualita' per la
raccolta differenziata dei rifiuti organici e di individuare precisi
criteri da applicare ai controlli di qualita' delle raccolte nonche'
degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento recante
i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180,
comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 cosi' come
introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come
previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, recante «Criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio
2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing,
la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su
strada»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, recante «Criteri ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di
edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti
detergenti»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022 di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e
spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di
contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della
fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per
la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale;
Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dei suddetti criteri
ambientali minimi relativi all'affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri
servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti
per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli,
macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il
trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali
minimi per l'affidamento: del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e
altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti
per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing, locazione e
noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per
la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale,
di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente,
all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le seguenti
ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria
antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area
attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti
conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella quale possono essere
conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area è attrezzata in
maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in
funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar,
ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta
differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti
urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la
disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di
raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei
rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a
ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e
che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate
al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza
ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di
autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di
raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura
autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il
riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti
dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono
esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono
essere collocate all'interno dei centri di raccolta.
Art. 3
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022 di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e
spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di
contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della
fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per
la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.